Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Richiesta di riconoscimento come IGP della «Castagna di Roccamonfina».



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come indicazione geografica protetta della «Castagna di Roccamonfina».
Considerato che la richiesta di riconoscimento e' stata presentata dal comitato promotore per la registrazione dell'indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina», con sede c/o Casa Comunale, via Municipio, 8 - 81035 Roccamonfina (CE) e che il predetto Gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511;
Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale e alla luce del parere favorevole della Regione Campania, si e' pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina»;
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013 n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare;
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede, altresi', che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione;
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali acquisito il parere delle Regione Campania, competente per territorio, circa la richiesta di riconoscimento, ritiene di dover procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea;
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP) «CASTAGNA DI ROCCAMONFINA».

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» e' riservata ai frutti allo stato fresco, pelati, essiccati in guscio ed essiccati sgusciati interi, della specie Castanea Sativa Mill. (castagna europea) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal reg. UE n. 1151/2012 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna di Roccamonfina» e' riservata ai frutti appartenenti alle cultivar Primitiva (o Tempestiva), Napoletana (o Riccia, o Riccia Napoletana), Mercogliana (o Marrone), Paccuta e Lucente (o Lucida), coltivati nell'area di cui all'art. 3.
All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle caratteristiche di seguito riportate:
a) castagne allo stato fresco:
frutto: di forma asimmetrica tendenzialmente globosa, di pezzatura media;
calibratura: non piu' di 110 frutti per kg di prodotto fresco selezionato e/o calibrato;
pericarpo: di colore marrone bruno, con strie piu' scure ma poco evidenti;
seme: di colore bianco latteo, con consistenza tendenzialmente croccante, di sapore mediamente dolce e delicato;
episperma: sottile, di colore marrone, poco approfondito nel seme, mediamente aderente;
presenza di frutti bacati, deformati, ammuffiti, raggrinziti: massimo 10%.
b) castagne essiccate in guscio:
calibratura: non piu' di 250 frutti per kg;
umidita' nel frutto secco intero: non superiore al 15%;
resa in secco del prodotto in guscio: non superiore al 50% in peso;
difettosita' interne o esterne (frutto spaccato, bacato, ammuffito) non superiori al 10%.
Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.
c) castagne essiccate sgusciate intere:
calibratura: non piu' di 300 frutti per kg;
umidita' nel frutto secco intero: non superiore al 15 %;
resa in secco prodotto sgusciato: non superiore al 50% in peso;
difettosita' interne o esterne (frutto bacato, deformazioni): non superiori al 10%.
Il prodotto deve essere immune da infestazione attiva di qualsiasi natura.
d) castagne pelate intere:
calibratura: non piu' di 200 frutti per kg;
presenza di episperma sui frutti: non piu' del 3%;
presenza di frutti bacati: non piu' del 5%;
presenza di frutti bruciati: non piu' del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina», di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, tutti appartenenti alla Provincia di Caserta.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione dei castagneti da frutto destinati alla produzione della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina» devono essere quelli tradizionali della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
I sesti e le distanze di piantagione devono conformarsi ad una densita' d'impianto comunque non superiore a n. 130 piante ad ettaro.
Negli impianti di cui sopra e' ammessa la presenza di altre varieta' diverse da quelle riportate nell'art. 2, in ogni caso di origine locale, nella misura massima del 15% delle piante, al fine di assicurare la necessaria impollinazione e per non disperdere l'elevata biodiversita' del patrimonio castanicolo locale. Tali varieta' in ogni caso non concorrono alla produzione della IGP.
Per quanto riguarda la tecnica colturale da adottare essa e' la seguente:
portinnesto: e' il «franco» da seme. Possono essere utilizzati anche i soggetti selvatici nati spontaneamente nei boschi dell'area geografica di cui all'art. 3. Le tecniche di innesto utilizzate sono quelle «a zufolo», «a spacco», «a triangolo» e «a gemma»;
sistemi e distanze di piantagione: nei nuovi impianti, dopo la preparazione della parcella, i lavori preparatori, i lavori complementari e la concimazione di fondo, le piante vanno distribuite secondo una disposizione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli fra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine. I sesti d'impianto devono essere del tipo a quadrato, a rettangolo o a quinconce purche' non si superino le 130 piante ad ettaro previste. Tale densita' per ettaro va rispettata anche nei lavori di diradamento o infittimento di castagneti da frutto gia' esistenti;
potatura e forma di allevamento: le forme di allevamento utilizzate negli impianti gia' esistenti e da utilizzare anche per gli impianti ex-novo sono del tipo a volume semilibero (vaso libero o piramide). La potatura di produzione deve essere eseguita razionalmente in modo da assicurare la migliore qualita' del prodotto ed al fine di evitare l'invecchiamento precoce della pianta. Sulle piante di castagno vetuste e semiabbandonate, su cui abbondano rami vecchi e secchi, si deve effettuare una potatura piu' intensa, tale da stimolare un ringiovanimento della pianta, con la emissione di nuovi rami che entreranno prevedibilmente in produzione dopo due-tre anni;
lavorazioni al terreno: la superficie dei castagneti da frutto non e' lavorata. Il terreno, essendo molto permeabile, non necessita di particolari opere idrauliche per evitare la stagnazione delle acque meteoriche;
fertilizzazione: e' ammessa solo la concimazione con fertilizzanti organici;
raccolta: le castagne vengono raccolte a terra dopo la loro naturale caduta dalle piante; sono ammessi mezzi meccanici agevolatori a condizione che non alterino le caratteristiche qualitative fissate dal presente disciplinare. Essa inizia il primo di settembre di ogni anno e termina entro la fine di ottobre. In ogni caso, le castagne devono essere raccolte entro una settimana dal loro distacco dalla pianta. La produzione unitaria massima di frutti ammessa a tutela e' fissata in quattro tonnellate ad ettaro;
post-raccolta e conservazione:
a) Castagne allo stato fresco.
Dopo la raccolta, le castagne subiscono una prima lavorazione consistente in una precalibratura, avente lo scopo di eliminare i frutti non idonei al mercato del fresco e tutti gli eventuali corpi estranei (foglie, rametti, pietre, terra, ecc). Immediatamente dopo, vengono assoggettate ad uno dei seguenti processi, al fine di garantire la commercializzazione di un prodotto qualitativamente migliore e per un periodo di tempo piu' lungo:
sterilizzazione o termoidroterapia, consistente nell'immergere le castagne in vasche contenenti acqua alla temperatura di 40°-50° per circa 35 - 50 minuti;
curatura o idroterapia, consistente nel tenere immerse le castagne in vasche contenenti acqua a temperatura ambiente per un periodo massimo di dieci giorni;
asciugatura: dopo la utilizzazione di uno qualunque dei due suddetti processi, le castagne vengono asciugate attraverso continui travasi in grossi contenitori in legno e ferro. Tale operazione puo' essere eseguita con l'ausilio di essiccatoi a ventilazione forzata;
la conservazione puo' essere attuata:
con refrigerazione in celle frigorifero in atmosfera normale, a temperatura compresa tra 0 e 2 °C e umidita' relativa del 90-95%;
con refrigerazione in atmosfera controllata;
con la surgelazione in celle specifiche a temperature di -18/-20 °C per un periodo da 6-12 mesi, con i frutti gia' pelati;
mediante trattamento di sanificazione con immissione di ozono nell'aria dei locali di deposito delle castagne.
b) Castagne essiccate in guscio.
Il prodotto, secondo le tradizionali tecniche locali, e' ottenuto attraverso l'essicazione su graticci, a fuoco lento e continuo, alimentato da fascine e da legna di qualunque essenza, oppure utilizzando i moderni forni funzionanti con resistenze elettriche o pompe erogatrici di calore.
c) Castagne essiccate sgusciate.
Dopo aver subito l'essiccazione, che e' ottenuta in modo identico a quanto descritto nel punto precedente, le castagne vengono liberate dell'epicarpo e dell'episperma manualmente o meccanicamente per mezzo di sgusciatrici, purche' venga salvaguardata l'integrita' e la qualita' del frutto.
d) Castagne pelate intere.
La pelatura delle castagne puo' avvenire con i metodi a vapore o con la tecnica a fuoco, detta anche brulage.
Le fasi del condizionamento e lavorazione del prodotto devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 e cio' a garanzia della rintracciabilita' del prodotto medesimo.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

La richiesta di riconoscimento della denominazione «Castagna di Roccamonfina» si basa sulla sua forte reputazione a livello nazionale ed internazionale e sulla sua principale caratteristica peculiare che e' la precocita' di maturazione dei frutti.
L'intera area geografica della Castagna di Roccamonfina e' dominata dal Vulcano di Roccamonfina, il piu' antico apparato vulcanico della Campania, che rappresenta un elemento fondamentale della storia e della vita del territorio circostante, impreziosito dalla vastita' e dalla bellezza dei castagneti che lo ricoprono intensamente. Infatti, dal punto di vista floristico, la specie dominante e' il castagno europeo (Castanea sativa), diffuso praticamente su tutto il territorio dominato dal vulcano.
Nel corso delle differenti ere geologiche, il complesso vulcanico di Roccamonfina ha emesso una quantita' di materiale piroclastico capace di ricoprire un territorio vastissimo, conferendo una fertilita' ai terreni non comune. L'intero territorio si presenta con suoli neutro-acidofili, ideali per la coltivazione del castagno. I terreni sono ricoperti da un buon franco di coltivazione con una buona dotazione di humus e pH sub-acido, profondi, ricchi di falde sottosuperficiali, molto fertili. Anche il clima e' particolarmente favorevole al castagno da frutto, con una piovosita' media anuale di 838 mm e una temperatura media di 12.8°C.
Tali condizioni pedo-climatiche (terreno vulcanico, bassa altitudine, clima caldo umido) esaltano soprattutto la precocita' di maturazione dei frutti, che consente, al prodotto posto in commercio, di essere presente, sin dalle prime fasi, sul mercato italiano ed estero delle castagne. Infatti, come e' testimoniato da mercuriali e da listini mercatali, la Castagna di Roccamonfina apre di fatto la commercializzazione delle castagne a livello nazionale (fatta salva la produzione degli ibridi euro-giapponesi). Questo perche' la raccolta, nell'area IGP, favorita dalla precoce caduta naturale dei ricci, termina generalmente proprio quando in tutte le altre aree di produzione essa ha inizio, cioe' intorno alla seconda decade di ottobre.
Simbolo dell'economia agricola locale e della cultura contadina del territorio, la Castagna di Roccamonfina ha anche una lunghissima storia da raccontare.
La presenza del castagno nell'area di Roccamonfina e' fatta risalire ad alcune centinaia di anni prima della dominazione romana nella zona. Fu tuttavia nel Medioevo, dopo le invasioni barbariche, che la castanicoltura dell'area rappresento' una parte fondamentale per l'economia e la sopravvivenza della popolazione locale. Principale fonte di sostentamento alimentare nei periodi invernali e di carestia, il castagno a Roccamonfina e dintorni, infatti, aveva un ruolo fondamentale nella vita familiare della popolazione. Con il suo legno si costruivano le travi dei tetti delle case, i mobili, gli utensili e si alimentava il fuoco delle stufe e dei camini. Tante sono le testimonianze storiche del castagno nel periodo medievale, fatte soprattutto di passaggi di proprieta' delle selve castanili, sanciti da atti di successione, di vendita e decreti, molti dei quali ancora conservati nei preziosi archivi e nelle biblioteche diffuse sul territorio. Con l'arrivo degli Angioini (1270) le castagne di Roccamonfina iniziarono ad assumere un'importanza anche commerciale. Fu infatti riconosciuto al paese il privilegio di un mercato settimanale, nel periodo autunnale, e di una fiera annuale.
Ma la vera storia della Castagna di Roccamonfina, quella piu' popolare e tramandata nei secoli dagli abitanti locali, ha inizio con la storia del piu' prezioso reperto storico e religioso della zona, il Santuario della Madonna dei Lattani, un complesso religioso, incorniciato da antichi castagneti, che oltre la chiesa, comprende anche il Convento dei frati francescani e l'eremitaggio di San Bernardino, gia' famoso in quell'epoca, che volle l'edificazione del santuario. La leggenda narra, infatti, che il Santo, venuto a Roccamonfina a rendere omaggio ad un quadro della Vergine trovato da un pastorello in una vicina grotta, pianto' un ramo secco di castagno in terra che successivamente germoglio'. I monaci provvidero allora ad innestare i castagneti limitrofi con le talee dell'albero sacro e da qui ebbe origine, a dire degli abitanti, la Castagna di Roccamonfina.
Nel corso dei secoli, l'interazione tra l'ambiente favorevole al castagno e la capacita' dei contadini locali di selezionare gli ecotipi spontanei, ha consentito lo sviluppo di un ricco tessuto socio-economico e culturale. Col passare delle generazioni, i produttori hanno cosi' coltivato questo prodotto spontaneo del bosco, migliorandolo e diffondendone il nome e la sua reputazione, ben oltre i confini locali.
L'importanza sempre crescente della coltura del castagno in quei secoli nella zona e' attestata da norme e statuti, emanati gia' nel tardo medioevo ed epoca moderna, che si preoccupavano di tutelare gli usi civici dei castagneti, fissando multe pesantissime a chi raccoglieva i frutti illecitamente o fraudolentemente, come anche vietando l'accesso degli animali nei fondi, specialmente all'epoca della caduta dei frutti.
La rilevanza economica del castagno per il territorio e' confermata anche nei secoli successivi con testimonianze scritte, non solo locali, come nell'opera «La Sede Degli Aurunci», del 1737 nella quale si evidenzia chiaramente l'importanza della Castagna di Roccamonfina, soprattutto come preziosa risorsa economica dell'intero territorio.
Ancor piu' efficace quanto documentato dai mercuriali che, a far data da meta' '800 riportano il prezzo medio di vendita della Castagna di Roccamonfina, distinto per varieta'. Cosi' come anche nel «Catasto Provvisorio del Comune di Marzano», datato 1834, che, tra i generi venduti e comprati nel Comune, sono annotate: ... le Castagne Tempestive e le Castagne Tardive di Roccamonfina.
E ulteriori testimonianze ed evidenze storiche e commerciali, sull'importanza della Castagna di Roccamonfina, si susseguono e si moltiplicano, col passare del tempo, in atti amministrativi, atti notarili di compravendita, mercuriali, oltre a testi ma anche articoli tecnici e rapporti scientifici su sperimentazioni svolte in questo territorio da valenti ricercatori.
Negli anni '80 e '90 del secolo scorso la castanicoltura dell'area di Roccamonfina si segnala per il buon grado di innovazione colturale praticato e le potature vengono fatte con assiduita' e regolarita'. Cio' anche perche' la vendita dei frutti diventa sempre piu' remunerativa, soprattutto nel periodo di fine estate, ove la vendita di caldarroste nelle grandi citta' e' assicurata quasi esclusivamente dalla Castagna di Roccamonfina, nota per la sua precocita' di maturazione dei frutti.
E' un periodo fecondo per la promozione del prodotto, a cura anche delle istituzioni, come la Regione Campania, la Provincia di Caserta e la Camera di commercio. Diverse sono le pubblicazioni, dagli anni '90 ad oggi, nelle quali la Castagna di Roccamonfina e' citata e spesso descritta tra i prodotti del paniere agroalimentare tipico di eccellenza, a testimonianza dell'importanza anche economica del prodotto: la Guida su Roccamonfina e il Monte S. Croce del 1996, «Campania Terra dell'Ortofrutta» del 2003, «Campania, luoghi, sapori, eccellenze» del 2019, solo per citarne alcuni.
La raccolta delle castagne in quest'area, che partiva dalla fine dell'estate, ha rappresentato da sempre un evento che, piu' che il resoconto economico di un'annata agraria, scandiva il periodo dell'anno piu' importante per tutto il territorio. Infatti, Roccamonfina ospitava, per alcune settimane, il piu' importante mercato delle castagne dell'intera Provincia di Caserta ed era, per il territorio, un avvenimento unico. Esso ha origini antiche (primi del '900) e si svolgeva nella piazza piu' grande del paese. In questa storica piazza, tutti i produttori di castagne, da settembre fino a tutto ottobre, potevano portare il loro prodotto per offrirlo agli intermediari raccoglitori. L'antico «Mercato della Castagna», poco alla volta, assunse i connotati di una festa, di un momento anche celebrativo, con la messa di ringraziamento per il raccolto, fino alla musica e alle danze popolari locali. L'Amministrazione comunale e la Pro Loco interpretarono giustamente la voglia e la proposta dei cittadini di voler celebrare l'avvenimento della raccolta e della vendita delle castagne e istituirono, nel 1976, la «Sagra della Castagna di Roccamonfina». Da quell'anno, nella seconda domenica di ottobre, si svolge cosi' la Sagra che coinvolge tutto il territorio circostante e alla quale gli abitanti legano la propria identita' storica e le proprie radici e tradizioni contadine. La Sagra e' andata evolvendosi nel tempo assumendo ormai il profilo di una vera e propria Mostra Mercato della Castagna, oltre che evento di cultura tradizionale popolare e di spettacolo.
La denominazione Castagna di Roccamonfina e' presente ed utilizzata, da tempo immemorabile, nei reperti storici e nei documenti di archivio, nei manifesti della sagra e dei convegni scientifici, ma compare, spessissimo, anche nelle fatture commerciali e sulle etichette del prodotto fresco e dei suoi derivati. Oggi, con le nuove tecnologie digitali, e' possibile conoscere sulla rete web tutto su questo prodotto: la sua storia, le sue peculiarita', il suo utilizzo in cucina, come e dove poterlo acquistare, con testimonianze anche autorevoli di esperti gourmet, chef e operatori commerciali. Libri su questo prodotto sono stati scritti, anche di ricette (L'Oro bruno di Roccamonfina, 2019). Trasmissioni RAI, come Linea Verde (puntata del 16 settembre 2011), Sereno Variabile (puntata dell'8 aprile 2013) Buongiorno Regione (puntata del 4 ottobre 2017), Mezzogiorno Italia (puntata del 22 novembre 2014), oltre al TG regionale (quasi ogni anno nel mese di ottobre), hanno dedicato spesso servizi e dirette sulla Castagna di Roccamonfina, soprattutto nel periodo della raccolta e della celebre sagra. Oltre a tanti servizi dedicati a Roccamonfina e alla sua Castagna da parte di diverse emittenti locali (TeleLuna, Tele2000, Antenna3, ReteSei, ecc.).

Art. 7.

Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare dell'IGP «Castagna di Roccamonfina», come richiesto dall'art. 37 del reg. UE n. 1151/12, e' effettuata dal Dipartimento qualita' agroalimentare (DQA), con sede in via G. Tomassetti, 9 - 00161 Roma, pec: affarigenerali@pec.dqacertificazioni.it - email: info@dqacertificazioni.it - tel. 06 85451246.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita le etichette dovranno riportare a caratteri di stampa, chiari e leggibili. la denominazione «Castagna di Roccamonfina I.G.P.», seguita dall'acronimo IGP, il simbolo grafico europeo dell'IGP e il logotipo di cui al presente articolo.
All'indicazione geografica protetta «Castagna di Roccamonfina», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato delle imprese produttrici, quali: «il nome della cultivar utilizzata» o «prodotto raccolto a mano». E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di altre indicazioni geografiche e' vietato.
Norme specifiche in materia di confezionamento:
confezionamento prodotto fresco: il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza da un minimo di 0,250 kg fino ad un massimo di 25 kg, realizzati con materiale consentito dalle normative nazionali e comunitarie;
confezionamento prodotto secco in guscio: le castagne secche in guscio vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantita' di prodotto variabile da un minimo di 0,150 kg ad un massimo di 25 kg;
confezionamento prodotto secco sgusciato: le castagne secche sgusciate vanno commercializzate in confezioni, consentite dalle normative nazionali e comunitarie, contenenti una quantita' di prodotto variabile da un minimo di 0,100 kg ad un massimo di 25 kg;
confezionamento prodotto pelato: le tipologie di confezionamento per le castagne pelate intere sono quelle ammesse dalla normativa vigente per tale prodotto, a condizione che non ne vengano alterate le caratteristiche di qualita' di cui all'art. 2. Non e' ammessa la presenza di corpi estranei di qualsiasi natura.
E' ammesso il confezionamento «sottovuoto» con «atmosfera protettiva» e del prodotto surgelato.
In etichetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore denominazione non espressamente prevista dal presente disciplinare. Dovranno inoltre essere indicati: nome, ragione sociale e indirizzo del produttore e del confezionatore e tutti gli elementi previsti dalla normativa corrente.
Logotipo.
L'ideazione grafica del logo della I.G.P. «Castagna di Roccamonfina» muove dall'istanza di dover legare in maniera indissolubile il prodotto con il luogo di produzione. Le qualita' della castagna risultano infatti profondamente legate alla natura vulcanica dei terreni che caratterizzano l'intero areale. Si e' quindi inteso legare anche in forma grafica il profilo del vulcano con i caratteri della scritta, in modo che la sagoma inconfondibile della caldera vulcanica determini il capolettera della dicitura «Castagna di Roccamonfina». La sommita' del frutto viene cosi' a creare graficamente anche l'effetto di eruzione del vulcano, al fine di marcare ulteriormente il binomio luogo-prodotto.
I colori prescelti, coerentemente con l'idea grafica, sono il marrone medio-scuro per il frutto (CMYK 46-83-90-93) ed il rosso scuro per indicare il carattere vulcanico del territorio (CMYK 24-99-100-22). Per la versione B/N: Nero CMYK 82-79-4-94, Grigio CMYK 66-58-53-33.

Parte di provvedimento in formato grafico