Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 28 dicembre 2020
Revoca ordinanza 32.2020 - Nomina del Commissario delegato per la Regione Toscana. (Ordinanza n. 35/2020).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID -19

Viste le delibere del Consiglio dei ministri:
del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19 e
del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19», al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle regioni e dalle province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
Visti, in particolare, del predetto art. 2:
il comma 11, in ragione del quale il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, provvede all'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
il comma 12, ai sensi del quale, per l'attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario;
Visto il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Toscana, approvato con decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2020 e sua successiva rimodulazione come da DGRT n. 1393/2020, di cui alla presa d'atto del Ministero della salute dell'11 novembre 2020, registrata alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020;
Vista la richiesta del Presidente della Regione Toscana del 1° ottobre 2020, di provvedere, in qualita' di «Commissario delegato», a norma dell'art. 2, comma 12, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso;
Visto il contestuale impegno a coprire con proprie risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili e ad osservare condizioni e oneri posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute o dei «beneficiari finali» dalla Banca europea degli investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli articoli 3, 4 e 6 del contratto di progetto sottoscritto il 30 luglio 2020;
Vista la successiva documentazione a corredo, inviata il 9 settembre 2020, concernente la pianificazione operativa degli interventi, con il relativo cronoprogramma, comprendente anche il piano della «governance»;
Vista la propria ordinanza n. 32 del 17 novembre 2020, recante la nomina del Presidente della Regione Toscana quale Commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale summenzionato e la conseguente delega all'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle opere di cui in premessa e del successivo comma 2, nei limiti ivi indicati;
Preso atto della richiesta avanzata dal Presidente e Commissario delegato della Regione Toscana del 17 dicembre u.s., con la quale lo stesso Presidente chiede di «restituire ed annullare» la predetta ordinanza n. 32/2020 «e quindi mantenere al Commissario straordinario quanto previsto dalla legislazione vigente in merito all'attuazione del Piano richiamato in premessa»;
Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover revocare la propria ordinanza n. 32/2020 del 17 novembre 2020 e, contestualmente, di dover provvedere alla nomina dei «Soggetti Attuatori», con i medesimi criteri, contenuti prescrittivi ed effetti di cui all'ordinanza n. 29/2020 del 9 ottobre 2020;
Revoca la propria ordinanza n. 32/2020 del 17 novembre 2020 e

Nomina
le aziende del Servizio sanitario nazionale di cui all'unito elenco «Soggetti Attuatori» per l'attuazione, nelle strutture di rispettiva competenza, del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Toscana.
Ogni Soggetto Attuatore sara' tenuto a conformarsi alle direttive che saranno a tal fine impartite dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, fermo restando sin d'ora che:
1. per la realizzazione dei lavori finalizzati all'attuazione del potenziamento della rete ospedaliera, nelle strutture di rispettiva competenza, il Soggetto Attuatore avra' cura di:
a) trasmettere alla struttura commissariale, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, per il tramite del proprio referente regionale una «pianificazione operativa» degli interventi contemplati nel piano di riorganizzazione della propria regione, successivamente rimodulato, per le strutture di rispettiva competenza, con indicazione dell'andamento temporale del singolo intervento («cronoprogramma»), esponendo le attivita' da porre in essere al fine della realizzazione dello stesso, incluse le attivita' finalizzate al conseguimento delle necessarie autorizzazioni e di svolgimento degli incarichi professionali eventualmente necessari, salvo conferma della pianificazione operativa degli interventi gia' trasmessa dal Presidente della regione;
b) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:
I. mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli «accordi quadro» definiti dal Commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal piano regionale, nel termine di non oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilita' offerte dagli «accordi quadro», nonche', quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;
II. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive gia' operanti a favore delle strutture di propria competenza sulla base di contratti gia' stipulati e in vigore;
d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti;
2. per la fornitura delle attrezzature medicali, che non siano state gia' acquisite o assegnate, e dei mezzi di trasporto previsti nel piano di riorganizzazione, il Soggetto Attuatore avra' cura di acquisire, quale stazione appaltante, nell'ambito dei contratti pubblici definiti dal Commissario straordinario, la fornitura delle attrezzature medicali e dei mezzi di trasporto previsti per le strutture di rispettiva competenza, tenuto conto di quelle gia' finora acquisite o assegnate in comodato gratuito, avendo cura di:
a) operare con le priorita' compatibili con il completamento delle opere di cui al punto 1);
b) operare nell'ambito delle risorse disponibili, calcolate in ragione di quelle stabilite dal piano di ristrutturazione della rispettiva regione, come approvato dal Ministero della salute, delle forniture gia' acquisite o comunque disponibili e delle eventuali compensazioni concordate con il Commissario straordinario;
c) assolvere i connessi obblighi di amministrazione e gestione, come saranno espressamente indicati dal Commissario straordinario;
3. provvedere alla puntuale reportistica delle attivita', in coerenza con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della salute e dell'economia e finanze, nonche' al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal Contratto di progetto con BEI. Le modalita' di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari sono definite con separato «disciplinare sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese».
La presente ordinanza e' immediatamente comunicata alla Conferenza Stato-regioni e alla Regione Toscana interessata.

Roma, 28 dicembre 2020

Il Commissario straordinario: Arcuri
 
Allegato

===================================== | REGIONE |SOGGETTI ATTUATORI | +===============+===================+ | | AOU Pisa (901) | | +-------------------+ | | AOU Siena (902) | | +-------------------+ | |AOU Firenze Careggi| | | (903) | | +-------------------+ | TOSCANA |MEYER Firenze (904)| | +-------------------+ | |USL Firenze centro | | | (201) | | +-------------------+ | | FTGM Massa e | | | Carrara (907) | | +-------------------+ | | TNO Lucca (202) | | +-------------------+ | | USL Arezzo Sudest | | | (203)t | +---------------+-------------------+