Gazzetta n. 280 del 10 novembre 2020 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Fresenius Kabi», con conseguente modifica stampati. |
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Estratto determina AAM/PPA n. 638/2020 del 26 ottobre 2020
L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO FRESENIUS KABI. Confezioni: 042277018 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in plastica; 042277020 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in plastica; 042277032 - «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in plastica. Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41, cap. 37063, Isola della Scala - Verona (Italia) - codice fiscale/partita I.V.A. n. 03524050238. Procedura: decentrata. Codice procedura europea: PT/H/0653/001/R/001. Codice pratica: FVRMC/2016/156, e' rinnovata con validita' illimitata dalla data comune di rinnovo europeo (CRD) 30 luglio 2017 con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.
Stampati
Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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