Gazzetta n. 249 del 8 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 luglio 2020
Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali del Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, il quale stabilisce che con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti criteri:
graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto conto della complessita' della struttura cui e' preposto il titolare dell'incarico;
previsione che i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;
Visto l'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a norma del quale l'amministrazione dell'interno, l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Forze di polizia, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 del medesimo art. 1, possono individuare, con decreto del Ministro competente, i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 4 novembre 2011, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», e, in particolare, l'art. 19, ai sensi del quale e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Considerato che il Corpo della guardia di finanza e' una Forza di polizia a ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dall'ordinamento giuridico, le cui componenti territoriali, speciali, aeronavali e addestrative sono preposte sia alla sicurezza nazionale interna ed esterna, che alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, in forza di quanto previsto, tra l'altro, dalla legge n. 189 del 1959, dal decreto legislativo n. 68 del 2001 e dal decreto legislativo n. 177 del 2016, i reparti del Corpo della guardia di finanza sono chiamati a:
concorrere alla difesa politico militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;
concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
svolgere funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari;
vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
assolvere le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, con particolare riferimento alla prevenzione, alla ricerca e alla repressione delle violazioni tributarie e finanziarie, ivi comprese quelle inerenti alla spesa pubblica, connesse a qualsiasi interesse economico e finanziario nazionale o dell'Unione europea;
svolgere, mediante il dispositivo aeronavale, funzioni di sicurezza del mare in relazione ai compiti di polizia, tra cui, in particolare, compiti di polizia economica e finanziaria a contrasto degli illeciti, in base alla legislazione vigente;
collaborare, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, con gli organi costituzionali, gli organi istituzionali, le autorita' indipendenti e gli enti di pubblico interesse;
concorrere ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attivita' volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria;
Considerato che il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza, prende accordi con gli Stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza, ha rapporti con il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con il Capo della Polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, da emanarsi sentito il Garante della protezione dei dati personali, non e' possibile procedere, con riferimento ai dati dei titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione degli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ne' alla valutazione della possibilita' di prevedere la sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla lettera f) del medesimo art. 14, comma 1;
Considerato necessario, alla luce delle funzioni affidate al Corpo della guardia di finanza e al relativo comandante generale, finalizzate alla salvaguardia di beni giuridici fondamentali e di interessi pubblici di primaria rilevanza, tutelare la riservatezza delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali preposti allo svolgimento di attivita' operative e investigative, nonche' allo svolgimento di attivita' di controllo e indirizzo delle stesse, anche strategico, e di quelle ad esse funzionali e di supporto, ivi comprese le attivita' addestrative, attesa la stretta connessione di queste ultime con lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali della Guardia di finanza;
Ritenuto di dover procedere, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'individuazione degli incarichi dirigenziali nel Corpo della guardia di finanza per i quali, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fermo restando che la definitiva definizione delle suddette posizioni e' rimessa al citato regolamento;

Decreta:

Art. 1
Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali nel
Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i
dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 1 il Corpo della guardia di finanza non pubblica i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai titolari di incarichi dirigenziali di seguito individuati:
a) Comandante generale;
b) titolari di incarichi dirigenziali in forza al Comando generale, ad eccezione del direttore e dei capi servizio della Direzione approvvigionamenti, al Centro informatico amministrativo nazionale e al Quartier generale e strutture da questo dipendenti, ad eccezione di quelli in forza al Quartier generale che svolgono attivita' contrattuali;
c) titolari di incarichi dirigenziali in forza ai comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, ad eccezione di quelli in forza ai reparti tecnico logistico amministrativi dipendenti dai comandi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che svolgono attivita' contrattuali;
d) titolari di incarichi dirigenziali in forza alla componente speciale e aeronavale, ad eccezione di quelli in forza al Centro navale, al Centro di aviazione e al Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali che svolgono attivita' contrattuali;
e) titolari di incarichi dirigenziali in forza ai reparti e istituti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, ad eccezione di quelli che svolgono attivita' contrattuali in forza al Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti di istruzione, istituito ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e in forza alla banda musicale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2020

Il Ministro: Gualtieri