Gazzetta n. 248 del 7 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2020 |
Assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e all'Associazione della Croce rossa italiana per l'anno 2020. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: a) l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana (associazione); b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana » (ente); c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a carico del bilancio dello Stato sia attribuito all'ente e all'associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra ente e associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'ente; e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con trasferimento delle relative risorse, mediante procedure di mobilita', anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'ente; g) l'art. 7, comma 1, che assegna al Ministero della salute e, per quanto di competenza, al Ministero della difesa, la vigilanza sull'ente; h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra l'altro, quanto segue: dal 1° gennaio 2018 l'ente e' posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2; alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'ente sono trasferiti all'associazione che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza; il finanziamento annuale all'associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'ente e all'associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018; il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di personale gia' individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria; per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai sensi del medesimo comma 2, e' differito fino a dichiarazione di cessata necessita' da parte del commissario liquidatore; il personale dell'ente, ad eccezione di quello funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art. 33 e dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e associazione; Visto l'art. 16, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 148 del 2017 che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana, appartenente all'area professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012; Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario corrente, non puo' superare il finanziamento gia' stabilito per la CRI nel 2014, ridotto del 20 per cento a decorrere dal 2018, e che a valere su tale finanziamento trovano copertura: gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario nazionale; gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale gia' funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1° gennaio 2018 funzionale alla gestione liquidatoria, in servizio presso l'ente fino alla dichiarazione di cessata necessita', anche se trasferito ad altra amministrazione unitamente al relativo finanziamento; gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo; il finanziamento della convenzione da sottoscriversi con l'associazione Croce rossa italiana; Considerato che la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 19 agosto 2015, n. 191, ha stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce rossa italiana, l'importo di 146.412.742 euro, per cui il finanziamento disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 178 a decorrere dall'anno 2018 e' da determinarsi, a seguito della citata riduzione del 20 per cento, in 117.130.194 euro annui; Visti i propri decreti 14 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2018, n. 238) e 14 novembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2019, n. 290) con i quali si e' provveduto a ripartire fra gli enti interessati il finanziamento rispettivamente per l'anno 2018 e 2019; Visto il provvedimento n. 18 del 25 marzo 2020 del commissario liquidatore avente ad oggetto l'approvazione del piano di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni relativo all'anno 2020, trasmesso a questa amministrazione dal Ministero della salute con nota 15953 del 30 giugno 2020; Visto il parere sul citato provvedimento commissariale n. 18 del 2020 espresso dal Ministero della salute nella richiamata nota 15953 del 2020; Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, in linea di continuita' con quanto disposto con i richiamati decreti 14 settembre 2018 e 14 novembre 2019 e pertanto: confermare il finanziamento disponibile per l'anno 2020, per le finalita' di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, nella misura citata di 117.130.194 euro; assegnare alle regioni l'importo di 22.452.529,21 euro, come dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, a titolo di finanziamento per l'anno 2020 dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012; assegnare all'ente in liquidazione l'importo di 13.269.526,56 euro a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria, ivi compreso quello effettivamente trasferito a pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale; assegnare l'importo di 60.089.085 euro per il finanziamento della convenzione per l'anno 2020 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa italiana di cui al citato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012; accantonare l'importo residuo di 21.319.053,23 euro per eventuali successive necessarie assegnazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Il finanziamento massimo disponibile, nell'ambito del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e' determinato in 117.130.194 euro per l'anno 2020. 2. Il predetto finanziamento complessivo, come dettagliato nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto: a) e' assegnato per 22.452.529,21 euro alle regioni interessate, a titolo di finanziamento per l'anno 2020 dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012; b) e' assegnato per 13.269.526,56 euro all'ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria, ivi compreso quello effettivamente trasferito a pubbliche amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale; c) e' assegnato per 60.089.085 euro per il finanziamento della convenzione dell'anno 2020 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa italiana di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012; d) resta accantonato per l'importo di 21.319.053,23 euro per eventuali successive necessarie assegnazioni. 3. L'ente resta responsabile nell'anno 2020 del pagamento dei trattamenti economici del personale gia' funzionale alla gestione liquidatoria ed effettivamente trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, fino a concorrenza dei valori di tali trattamenti economici compresi nella presente assegnazione del finanziamento. 4. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli a carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al 2020. 5. L'ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del presente provvedimento, approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e asseverata dal comitato di sorveglianza. Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2020
Il Ministro: Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1096 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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