Gazzetta n. 242 del 30 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 agosto 2020
Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.



IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'art. 20, comma 1, lettera m), che introduce l'art. 73-bis al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto il predetto art. 73-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, al comma 2, dispone: «2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini. Con il medesimo decreto e', altresi', determinata l'equipollenza dei patentini e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente»;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante «Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva n. 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre 2004, n. 329 recante «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 recante «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);
Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c) relativa al diritto all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2015, n. 166;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;

Decreta:

Art. 1

Patentino di abilitazione

1. I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:
a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 20 t/h di vapore;
c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 3 t/h di vapore;
d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 1 t/h di vapore.
2. Il titolare del patentino di cui al comma 1, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'.
3. All'atto di affidamento dell'incarico di conduzione del generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneita' specifica alla mansione in corso di validita'.
4. Per i generatori di vapore di cui all'allegato III, l'utilizzatore puo' richiedere l'esonero dalla conduzione abilitata secondo le modalita' previste nel medesimo allegato.
5. I generatori di vapore di piccola potenzialita', per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacita' totale (V) in litri e' tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonche' i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar, sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere affidata a persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia stata giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
 
Art. 2

Determinazione della producibilita'

1. Il valore della producibilita' del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi stabiliti dall'art. 1 e' quello della producibilita' massima continua dichiarata dal costruttore.
2. Se il valore di cui al comma 1 non e' specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:
a) il patentino di 4° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;
b) il patentino di 3° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;
c) il patentino di 2° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;
d) il patentino di 1° grado e' valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.
 
Art. 3

Modalita' e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione

1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo superamento dell'esame di cui all'art. 8, dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione il candidato deve aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro la data di scadenza del bando.
3. Il candidato presenta all'Ispettorato territoriale del lavoro nella cui circoscrizione ha luogo la sessione di esami, indipendentemente dalla propria provincia di residenza, apposita domanda di partecipazione, nella quale dichiara il grado di abilitazione che intende conseguire, secondo le modalita' stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. Il patentino di abilitazione ha validita' fino al compimento del settantesimo anno di eta'. Tale disposizione si applica anche ai patentini gia' rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 4

Requisiti di accesso ai corsi di formazione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione di cui all'art. 8, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalita' di svolgimento sono indicati nell'allegato II.
2. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;
c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;
d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturita' professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.
3. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
4. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
5. Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all'esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:
a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003;
b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
 
Art. 5

Validita' del corso pratico

1. La parte pratica del corso di cui all'art. 4, comma 1, e' valida per la partecipazione ad una sola sessione di esami.
2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso si verifichino variazioni riguardanti il generatore di vapore o il formatore, le stesse devono essere riportate nella documentazione relativa al corso da parte del soggetto formatore.
3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validita' della parte pratica, tra la data di completamento del corso e quella di presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo di tempo superiore ad un anno.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, puo' riconoscere, ai fini del conseguimento della parte pratica del corso, il periodo compiuto all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo di servizio e l'indicazione della producibilita' massima continua o, in mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di vapore devono risultare dalla documentazione rilasciata da un'autorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
 
Art. 6

Corso pratico e formazione supplementare

1. In caso di mancato superamento dell'esame di cui all'art. 8, ferma restando la validita' della parte teorica del corso gia' seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione di esami deve frequentare un corso supplementare di carattere pratico. La durata di tale corso e' equivalente alla meta' della durata della parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si intende conseguire.
2. Il corso supplementare deve essere effettuato secondo le modalita' previste nell'allegato II al presente decreto.
 
Art. 7

Composizione e funzioni delle commissioni esaminatrici

1. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente, per ogni sede di esame di cui all'allegato I e' istituita una commissione esaminatrice per il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
2. Le commissioni di cui comma 1 sono composte da:
a) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con funzione di Presidente;
b) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o, ove previsto, due rappresentanti funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
c) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici preferibilmente con laurea magistrale in ingegneria, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della competente unita' operativa territoriale.
3. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono assicurate dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente. La segreteria provvede all'istruttoria della documentazione delle domande presentate dai candidati e comunica le risultanze alla commissione che ne decide sull'ammissibilita'.
4. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede con le proprie risorse, ordinariamente previste, al normale funzionamento delle commissioni nonche' allo svolgimento delle sessioni di esame. Ai componenti e alla segreteria delle commissioni non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
 
Art. 8

Esami di abilitazione

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell'allegato I al presente decreto.
2. Il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami secondo il calendario di cui all'allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale.
3. Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l'acquisizione, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all'obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto.
4. Per ciascuna seduta d'esame e' redatto apposito verbale dal quale risulta l'esito della valutazione dei singoli candidati, riportando in particolare per ciascun candidato non ammesso le motivazioni dell'esclusione. Il verbale e' trasmesso dalla commissione al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
5. Gli elenchi dei candidati abilitati al relativo grado sono pubblicati mediante affissione all'esterno del locale degli esami e sul sito istituzionale internet dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
 
Art. 9

Riconoscimento del patentino di abilitazione conseguito all'estero

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce con proprio decreto la validita' dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore rilasciati da un'autorita' competente in uno Stato membro dell'Unione europea, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali».
2. L'Ispettorato territoriale del lavoro rilascia, a domanda dell'interessato, il patentino di abilitazione sul quale annota gli estremi del decreto di riconoscimento e gli estremi del documento originale.
 
Art. 10

Duplicati dei patentini di abilitazione

1. Possono essere rilasciati duplicati dei patentini di abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di deterioramento dei patentini originali.
2. L'Ispettorato territoriale del lavoro che ha rilasciato il patentino originale provvede a domanda dell'interessato al rilascio del duplicato.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Le sessioni di esame gia' pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.
2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di cui all'art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione.
3. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente decreto. L'allegato I e' modificato con decreto del direttore generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente.
5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso altresi' disponibile sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicita' legale.
Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: Catalfo

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Avvertenza:
Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, e' consultabile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione pubblicita' legale, al seguente link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale