Gazzetta n. 227 del 12 settembre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);
Vista la direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 18 giugno 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), le parole «dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate» sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;
3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;
4) alla lettera p), dopo le parole «di cui alla lettera o), autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola «reclamati» sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,» sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di settore,»;
d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6, comma 8-bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»;
g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
h) all'articolo 5, comma 3:
1) dopo le parole «a ritirare» sono aggiunte le seguenti: «sull'intero territorio nazionale,»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori si dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.»;
i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la parola «ovvero» e' sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del veicolo per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura»;
l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettera a), il titolare»;
m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio 1997, n. 22.» sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»;
o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «e' previsto» sono sostitute dalle seguenti: «sono previsti» e dopo le parole «di raccolta» sono inserite le seguenti: «o sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
p) all'articolo 6, comma 2:
1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) alla lettera a), le parole «al piu' presto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA»;
3) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalita', al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.»;
q) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.»;
r) all'articolo 6, comma 4:
1) le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;
2) le parole «27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure»;
3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
s) all'articolo 6, comma 5:
1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
2) le parole «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della citta' metropolitana o della provincia»;
3) alla lettera b), le parole «5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»;
4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostitute dalle seguenti: «214 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006»;
t) all'articolo 6, comma 6, le parole «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»;
u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia» e le parole «all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»;
v) all'articolo 6, comma 8:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto in conformita' a quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed e' rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.»;
2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001» e le parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;
z) all'articolo 6, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale deposito e' consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.»;
aa) all'articolo 7, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta nonche' quelle che effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e componenti non metallici in qualita' di combustibile solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un accordo di programma, con validita' triennale, atto al conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
bb) all'articolo 7, comma 2-bis, dopo le parole «comunicano annualmente» sono aggiunte le seguenti: «il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e»;
cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi dell'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»;
dd) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, dopo le parole «informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in sicurezza e la»;
ee) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, per via elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo 1-quinquies, della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una relazione di controllo della qualita'. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»;
ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» e' sostituita dalla seguente: «ISPRA»;
gg) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. Fino al termine di piena operativita' del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.»;
hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» e' sostituita dalla seguente: «ISPRA»;
ii) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole «delle attivita' produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;
ll) all'articolo 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.»;
mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
nn) all'articolo 15, comma 4, le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia»;
oo) all'articolo 15, comma 6:
1) le parole «28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) le parole «761/01» sono sostituite dalle seguenti: «1221/2009 (EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»;
pp) all'articolo 15, comma 7:
1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»;
2) dopo le parole «del veicolo fuori uso» sono aggiunte le seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilita', con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.»;
qq) all'articolo 15, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attivita' di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e la funzionalita'.»;
rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) e' abrogata;
ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2. e' sostituito dal seguente: «1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione cosi' recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori
uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
1) coordinare le disposizioni del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni
contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica
la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con
particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di
responsabilita' estesa del produttore;
2) individuare forme di promozione e di
semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli
fuori uso utilizzabili come ricambio, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, nonche' delle
procedure e delle norme di sicurezza;
3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei
sistemi di tracciabilita' e di contabilita' dei veicoli,
dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal
trattamento degli stessi, con particolare riferimento
all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri
di raccolta;
4) individuare misure per sviluppare o incentivare
il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di
frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili,
finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai
soli rifiuti non riciclabili;
b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di
pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE)
2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di
pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'art.
8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla
direttiva (UE) 2018/851;
2) prevedere specifiche modalita' semplificate per
la raccolta dei rifiuti di pile portatili e accumulatori
non derivanti dall'attivita' di enti e imprese;
3) adeguare lo schema di responsabilita' estesa
alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle
disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE)
2018/851;
4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti
di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE),
valutando la possibilita' di realizzare un sistema unico di
gestione;
c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in
attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto
delle seguenti indicazioni:
1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i
produttori, ai sensi dell'art. 8-bis della direttiva
2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) adeguare lo schema di responsabilita' estesa
alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle
disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE)
2018/851;
3) individuare misure per la promozione e la
semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dei loro componenti, al fine
di prevenire la produzione dei rifiuti;
4) prevedere misure che favoriscano il ritiro, su
base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti
RAEE da parte di distributori che non vendono
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5) definire condizioni, requisiti e parametri
operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE
nonche' le relative modalita' di controllo;
6) disciplinare il fine vita dei pannelli
fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12
aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi
individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli
affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti.».
- La direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e' pubblicata
nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182, Supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149
(Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2006, n.
86.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, Supplemento ordinario n.
96.
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della legge
24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2020, n. 110, Supplemento ordinario:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle
categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote
come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione
dei tricicli a motore;
b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla
lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche;
c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui
che lo detiene a qualsiasi titolo;
d) "produttore", il costruttore o l'allestitore,
intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o
l'importatore professionale del veicolo stesso;
e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la
quantita' e la pericolosita' per l'ambiente del veicolo
fuori uso e dei materiali e delle sostanze che lo
compongono;
f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza,
di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di
frantumazione, di recupero o di preparazione per lo
smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le altre
operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso
un impianto di cui alla lettera o);
g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui
all'allegato I, punto 5;
h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato
I, punto 6;
i) "pressatura", le operazioni di adeguamento
volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni di
messa in sicurezza e di demolizione;
l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura;
m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per
ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia' sottoposto
alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione,
allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili;
n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in
pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo
gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo
riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche
destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico, o
allo smaltimento;
o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai
sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il quale sono
effettuate tutte o alcune delle attivita' di trattamento di
cui alla lettera f);
p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di
cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per
le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla
Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.
22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative
alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo
fuori uso;
q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i
componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo
stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di
produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di
rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti,
ma con recupero del calore;
s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui
all'allegato B della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
u) "operatori economici", i produttori, i
distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le
compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
di demolizione, di frantumazione, di recupero, di
riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il
trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi
componenti e materiali;
v) "sostanza pericolosa": le sostanze che
corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o
categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele:
1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8
tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14
categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti
nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo
sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9
e 3.10;
3) classe di pericolo 4.1;
4) classe di pericolo 5.1;
z) "informazioni per la demolizione", tutte le
informazioni necessarie per il trattamento appropriato e
compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del
comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta,
effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto
autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
consegna al concessionario o gestore dell'automercato o
della succursale della casa costruttrice che, accettando di
ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto rilascia il
relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in
materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e
non reclamati come disciplinati dall'art. 231, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) a seguito di specifico provvedimento
dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche'
giacente in area privata, risulta in evidente stato di
abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi
del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa
disciplina, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse
storico o collezionistico o destinati ai musei, individuati
come tali dalla normativa di settore, conservati in modo
adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Prevenzione). - 1. Al fine di promuovere la
prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal
veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il
rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso
contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e
per ridurre la quantita' di rifiuti pericolosi da avviare
allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di
veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali
e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella
produzione dei veicoli e la riduzione, quanto piu'
possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalita' di progettazione e di fabbricazione del
veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego,
il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo
fuori uso e dei relativi componenti e materiali,
promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del
settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli,
in collaborazione con il produttore di materiali e di
equipaggiamenti, di quantita' crescenti di materiale
riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di
sviluppare il mercato dei materiali riciclati.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Raccolta). - 1. Il veicolo destinato alla
demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di
raccolta oppure, nel caso in cui il detentore intende
cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, puo'
essere consegnato al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per
la successiva consegna ad un centro di raccolta di cui
all'art. 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei
produttori di autoveicoli, qualora detto concessionario o
gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente
rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma
6.
1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e
accettato dal concessionario, dal gestore della succursale
della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti
del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal
PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'art.
183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, conformemente all'art. 6, comma 8-bis, ai
fini del successivo trasporto al centro di raccolta
autorizzato.
2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma 5,
la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta,
effettuata secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e
1-bis, avviene senza che il detentore incorra in spese a
causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo,
fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione
del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di
seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto
dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla
concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o
all'automercato.
3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare
sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso alle
condizioni di cui al comma 2, e, ove sia tecnicamente
fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti
dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per
cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di
raccolta, organizzando, direttamente o indirettamente, su
base individuale o collettiva, una rete di centri di
raccolta opportunamente distribuiti sul territorio
nazionale. I produttori si dotano di un sito internet dal
quale sono reperibili le procedure di selezione dei centri
raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il
ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si
applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti
essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il
catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in
origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
demolizione, il concessionario o il gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato
rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di
raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di
rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV,
completato della descrizione dello stato del veicolo
consegnato nonche' dell'impegno a provvedere alla
cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore
della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta
cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della
ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe,
del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
relativi al veicolo.
7. Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro
di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il
titolare del centro rilascia al detentore del veicolo,
apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti
di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello
stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a
provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del
veicolo.
8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso
avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di
raccolta oppure, nel caso di cessione del veicolo per
l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1,
avviene a cura del concessionario o del gestore della
succursale della casa costruttrice o dell'automercato,
senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso
veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del
certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
o titolare restituisce il certificato di proprieta', la
carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo
fuori uso puo' essere cancellato da P.R.A. solo previa
presentazione della copia del certificato di rottamazione .
9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2,
lettera a), il titolare del centro di raccolta procede al
trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo
fuori uso sono annotati dal titolare del centro di
raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa
costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro
unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
centro elaborazione dati della Direzione Generale per la
motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni
emanate con decreto del Presidente della Repubblica, da
adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e'
soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro
luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art.
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel
caso di demolizione ai sensi dell'art. 215, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio del certificato di rottamazione di cui
ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso
dalla responsabilita' penale, civile e amministrativa
connesse alla proprieta' e alla corretta gestione del
veicolo stesso.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla
Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul
territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o
non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in
conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano, ove
cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato
di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad
eccezione di quelli per cui sono previsti dalla legge un
consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al
comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori
ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al
trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
un centro di raccolta di cui al comma 3.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Prescrizioni relative al trattamento del
veicolo fuori uso). - 1. Gli impianti di trattamento di cui
all'art. 3, comma 1, lettera o), si conformano alle
pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'art. 3,
comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai principi
generali previsti dagli articoli 177 e 178 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle pertinenti
prescrizioni dell'allegato I, nonche' nel rispetto dei
seguenti obblighi:
a) effettuare entro dieci giorni lavorativi
dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le
operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso
di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo
stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
b) effettuare le operazioni per la messa in
sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori
uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli
eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle
operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di
cui all'allegato II etichettati o resi in altro modo
identificabili, secondo quanto disposto in sede
comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i componenti
pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito
dei componenti in modo da non comprometterne la
possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei
componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia,
controllo, riparazione e verifica della loro funzionalita',
al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.
3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il
titolare provvede al ripristino ambientale dell'area
utilizzata, secondo le modalita' stabilite dalla regione
nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino
ambientale e' data priorita' all'utilizzo di specifiche
tecniche di ingegneria ambientale.
3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori
prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di
raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli
unici di dichiarazione ambientale previsti all'art. 11,
comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle
certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema
equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad audit
e che comprenda anche i processi di trattamento ed il
monitoraggio ambientale interno all'azienda.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di
trattamento, la citta' metropolitana o la provincia
competente per territorio accerta la non conformita' dello
stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure accerta il
mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni
stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi
dell'articolo dello stesso art. 208 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, la regione competente per territorio
previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un
periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e'
revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a
conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni
delle predette autorizzazioni.
5. L'ammissione delle attivita' di recupero dei rifiuti
derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate,
ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, e' subordinata a preventiva ispezione da
parte della citta' metropolitana o della provincia
competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta
giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di
attivita' e, comunque, prima dell'avvio della stessa
attivita'; detta ispezione, che e' effettuata, dopo
l'inizio dell'attivita', almeno una volta l'anno, accerta:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti
alle operazioni di recupero;
b) la conformita' delle attivita' di recupero alle
prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza fissate
in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' alle
norme tecniche previste dall'art. 214 del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
6. Nel caso che la citta' metropolitana o la provincia
competente per territorio, a seguito delle ispezioni
previste al comma 5, accerta la violazione delle
disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa
diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio
ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il
titolare dell'impianto non provveda, entro il termine
stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa
vigente.
7. La citta' metropolitana o la provincia trasmettono
annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, ad ISPRA e all'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 8, comma
4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del
presente articolo.
8. L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
trattamento prevista al comma 1 dell'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' rilasciata agli
impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto
in conformita' a quanto disposto dal comma 12 del medesimo
art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed e'
rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.
Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un
riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del
presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che,
all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo
rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) n.
1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001, detta
autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile ai sensi
dell'art. 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di
produzione del rifiuto - presso il concessionario, il
gestore della succursale della casa costruttrice o
l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati
per il trattamento, e' consentito fino a un massimo di
trenta giorni. Tale deposito e' consentito anche in aree
scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di
fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le
componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Reimpiego e recupero). - 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori
uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla
sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni
atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con
la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il
reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non
reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il
riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.
1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero
energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le
associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le
associazioni di categoria delle imprese che effettuano la
raccolta nonche' quelle che effettuano il riciclaggio e il
recupero, ivi comprese le associazioni delle imprese che
effettuano recupero di energia o utilizzano materiali e
componenti non metallici in qualita' di combustibile solido
secondario, possono stipulare con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
accordo di programma, con validita' triennale, atto al
conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli operatori economici garantiscono che:
a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso
prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di
reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di
reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli e' pari
almeno all'80 per cento del peso medio per veicolo e per
anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio
1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per
anno;
b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli
fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per
anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per
anno.
2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti
di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei
veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto
all'ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai
veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed
avviati al recupero, avvalendosi del modello di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita'
previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti
alla predetta comunicazione anche tutti coloro che
esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Gestione del veicolo fuori uso). - 1. Per
garantire un elevato livello di tutela ambientale
nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo
fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti
o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta
misure per favorire e per incentivare:
a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed altre
forme di collaborazione tra gli operatori economici,
finalizzate ad assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti
i veicoli fuori uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di
raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento
efficienti dei veicoli fuori uso, con particolare
riferimento a quelli con valore di mercato negativo o
nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di
raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei
ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento
del veicolo fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei
materiali che non e' possibile o conveniente reimpiegare o
riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il
monitoraggio dei flussi dei veicoli fuori uso e dei
relativi materiali;
b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione
post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del
residuo di frantumazione;
c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni
previste all'art. 6, commi 1 e 2;
d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle
imprese che effettuano le attivita' di trattamento a
sistemi certificati di gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di
sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei
materiali riciclati, in particolare non metallici,
individua e promuove:
a) politiche di sostegno e di incentivazione per
operazioni finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta,
lo smontaggio, la selezione e lo stoccaggio, per i
materiali che non hanno sbocchi di mercato;
b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli
operatori economici finalizzate ad assicurare adeguati
standard di qualita' dei materiali trattati;
c) politiche di sostegno e di incentivazione per
l'impiego di quantita' crescenti di materiale riciclato,
anche al di fuori del settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti
locali interessati ed anche con appositi accordi,
iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio,
il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori
uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o
materiali. In particolare, al fine di ridurre lo
smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine
di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero
energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, di cui all'art. 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede, avvalendosi
dell'ISPRA, al monitoraggio del sistema di gestione dei
rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi
componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento
degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi
quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero.
Dall'attuazione della presente disposizione non derivano
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.».
- Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 10 (Informazioni per la demolizione e codifica).
- 1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi
dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a
disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le
informazioni per la messa in sicurezza e la demolizione,
sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste
dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali
informazioni devono consentire di identificare i diversi
componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte
le sostanze pericolose in esso presenti.
1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti
in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il
produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione
degli impianti di trattamento di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti,
adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e
sulla verifica dei componenti che possono essere
reimpiegati.
2.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il
produttore di materiali e di componenti, utilizza, per
detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
dalla decisione 2003/138/CE.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni). - 1.
Per ogni anno civile il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione
europea, per via elettronica, i dati relativi
all'attuazione dell'art. 7, comma 2, entro 18 mesi dalla
fine dell'anno per il quale sono raccolti, utilizzando i
dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati sono
comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione
europea in conformita' all'art. 9, paragrafo 1-quinquies,
della direttiva 2000/53/CE e sono accompagnati da una
relazione di controllo della qualita'. Il primo periodo di
comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo
l'adozione dell'atto di esecuzione che ne stabilisce il
formato per la trasmissione.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno e, per il 2003,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti trasmette all'ISPRA i dati relativi alle
immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare
precedente, i dati relativi ai certificati di rottamazione
emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari,
dai gestori delle succursali delle case costruttrici o
degli automercati relativi ai veicoli fuori uso ad essi
consegnati, nonche' i dati relativi alle cancellazioni che
pervengono dal PRA. Le modalita' di acquisizione e
trasmissione dei dati di cui al presente comma sono
determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di
competenza.
3. Fino al termine di piena operativita' del Registro
elettronico nazionale, come individuato con il decreto di
cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attivita' di
raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori
uso e dei relativi componenti e materiali comunicano
annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai
pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento,
nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai
componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio
e al recupero, utilizzando il modello unico di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70.
4. L'ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione
contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici
pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo
nazionale delle imprese di cui all'art. 8, comma 4, le
informazioni riguardanti:
a) la costruzione del veicolo e dei relativi
componenti che possono essere reimpiegati, recuperati e
riciclati;
b) il corretto trattamento, sotto il profilo
ambientale, del veicolo fuori uso, con particolare
riferimento alla rimozione di tutti i liquidi ed alla
demolizione;
c) l'ottimizzazione delle possibilita' di reimpiego,
di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori uso e dei
relativi componenti;
d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di
riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo
fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti
e materiali.
6. Il produttore del veicolo rende accessibili
all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma
5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate
per la commercializzazione dello stesso veicolo.».
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Accordi volontari). - 1. Fatti salvi i
principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, puo'
stipulare, con i settori economici interessati, accordi e
contratti di programma per dare attuazione alle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5, comma
1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), all'art.
10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5 e 6, nonche'
per precisare le modalita' di applicazione dell'art. 5,
commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) avere forza vincolante;
b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti
scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il
controllo dei risultati raggiunti;
c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alla Commissione delle
Comunita' europee;
d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei
risultati conseguiti;
d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali
accordi devono esser controllati con cadenza individuata
nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorita'
competenti ed alla Commissione europea;
d-ter) le autorita' competenti dovranno assumere le
opportune misure per esaminare i progressi compiuti
nell'ambito di tali accordi;
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di
mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli
accordi, le autorita' competenti assumeranno tutte le
misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal
presente decreto.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, , come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque effettua attivita'
di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti
dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art.
6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni
e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato di cui
all'art. 5, commi 6 e 7, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel
caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non
conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si
applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8,
9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o
componenti di veicoli in violazione del divieto di cui
all'art. 9 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti
dall'art. 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista
dall'art. 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o
inesatto e' punito con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di
mancata presentazione della predetta comunicazione si
applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un
periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in
modo incompleto o inesatto puo' essere rettificata o
completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni
dalla data di presentazione prevista per la stessa
comunicazione.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e per la
destinazione dei relativi proventi si applica quanto
stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Il
titolare del centro di raccolta o dell'impianto di
trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data,
presenta alla regione competente per territorio domanda di
autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento
dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto
progetto comprende un piano per il ripristino ambientale
dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso
impianto.
2. La regione, entro i termini stabiliti dall'art. 208
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclude il
procedimento e si pronuncia in merito al progetto di
adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la
regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori,
stabilendone le modalita' di esecuzione ed il termine per
la conclusione, che non puo' essere, in ogni caso,
superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione
del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che
non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla
localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto,
la regione autorizza la prosecuzione dell'attivita',
stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la
tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la
rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
4. La citta' metropolitana o la provincia competente
per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli
impianti in esercizio alla stessa data che effettuano
l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli
fuori uso di cui all'art. 6, comma 5, al fine di verificare
il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di
esercizio previste dal presente decreto e, se necessario,
stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette
prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la
prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento
nei modi e nei termini stabiliti, l'attivita' e'
interrotta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 2
e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del
veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi 2, 3 e 4, si
applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i veicoli immessi sul mercato a
partire dal 1° luglio 2002;
b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul
mercato anteriormente al 1° luglio 2002. Nelle more del
conseguimento delle obbligazioni di cui all'art. 5, i
produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali
costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul
mercato a partire dal 1° luglio 2002.
6. L'entita' della garanzia finanziaria prevista
dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
puo' essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto
di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio
di cui all'art. 6, comma 2, lettera e-bis) recuperate in
occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento
del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta
autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza
con la sicurezza dello stesso veicolo individuate
all'allegato III. Il gestore del centro di raccolta
garantisce la tracciabilita', con l'indicazione sui
documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in
commercio.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del
veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso
sono cedute solo agli esercenti attivita' di
autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa
di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e
la funzionalita'.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita'
autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al
cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le disposizioni dell'art. 46 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli
individuati all'art. 1, comma 1, e definiti all'art. 3,
comma 1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e delle infrastrutture e dei
trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed
aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita'
alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a
motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono
soppresse.
12. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione le norme del presente
decreto, afferenti a materia di competenza legislativa
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto.».
- Il testo dell'Allegato I, punti 1 e 2 del citato
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato I
(art. 6, commi 1 e 2)
Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto
di trattamento dei veicoli fuori uso
1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli
impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto,
l'autorita' competente tiene conto dei seguenti principi
generali relativi alla localizzazione degli stessi
impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento non devono ricadere:
a) abrogata;
b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in
cui la localizzazione e' consentita a seguito della
valutazione di impatto ambientale o della valutazione di
incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo
decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di
salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui
all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico
ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
successive modifiche, salvo specifica autorizzazione
regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con
la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino
stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli articoli
dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le
condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in
relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per
centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti
un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno
di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici
e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla
localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed
artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del
centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati
in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi
strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro
di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere
servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere
facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di
trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento
sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e
di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e
di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna per un'agevole
movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche
dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e
di decantazione, muniti di separatori per oli,
adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei
reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per
l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti
accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide
fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro;
f-bis) adeguato sistema di pesatura per i veicoli
fuori uso in ingresso al centro di raccolta.
2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da
garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo
stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati
da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi
contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la
neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei
condensatori contenenti policlorobifenili o
policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei
liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali
carburante, olio motore, olio del cambio, olio della
trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento,
antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori,
fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o
liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo
dell'impianto e la rumorosita' verso l'esterno, il centro
di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna di
protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o
schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la
manutenzione nel tempo della barriera di protezione
ambientale.
(Omissis).».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione puo' concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica continuano ad applicarsi le disposizioni previste all'articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 264 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n.
303, Supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 264 (Art. 103 Cod. Str. - Informazioni in tema di
cessazione dalla circolazione). - 1. L'ufficio del P.R.A.
da' comunicazione con le modalita' di cui all'art. 245,
della distruzione, demolizione o definitiva esportazione
all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della
M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione
delle relative formalita'.
2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere
trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe
e le carte di circolazione.
3. I registri di cui all'art. 103, comma 3, del codice,
conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti,
sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura
territorialmente competente. Le vidimazioni annuali,
successive alla prima devono essere effettuate entro il 15°
giorno dalla data di scadenza.
4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti
agli organi di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto
obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di
veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri
in questione le seguenti annotazioni:
a) generalita', indirizzo ed estremi di
identificazione dell'intestatario del veicolo, nonche'
della persona da questi incaricata ove ricorra;
b) data di presa in carico del veicolo, data di
consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al
P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al
riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura
dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la
relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del
centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
c) data di effettiva demolizione, smontaggio o
vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso,
dovranno essere riportate anche le generalita' e gli
estremi del documento di identificazione dell'acquirente.».
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 settembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede