Gazzetta n. 227 del 12 settembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 12 agosto 2020 |
Definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03). (Decreto n. 446/2020). |
|
|
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visti il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000 - Supplemento ordinario n. 175, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il decreto ministeriale 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 5 aprile 2005; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007, Supplemento ordinario n. 153, di determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 recante le linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio da parte delle Universita', in attuazione dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 (classi di laurea e di laurea magistrale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 22 ottobre 2007 Supplemento ordinario n. 212; Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma supplement, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), come modificato dal decreto ministeriale 8 febbraio 2017 (prot. n. 60), e 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», e in particolare l'art. 8, comma 2, dei citati provvedimenti, che prevede la sperimentazione delle lauree a orientamento professionale; Considerati la flessibilita' che l'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 cit. concede ai «corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali» nonche' quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto ai sensi del quale «Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali»; Visto il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 recante le «Linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati»; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle sedute del 24 ottobre 2018 e del 5 dicembre 2018; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019; Sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, e in particolare la Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI), il Collegio nazionale periti agrari e periti agrari laureati, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati; Acquisito l'ulteriore parere del CUN in data 31 luglio 2019 sulle osservazioni e richieste di modifica formulate dai predetti enti; Ritenuto di non poter procedere alla definizione della classe a orientamento professionale denominata «Professioni Tecniche Paraveterinarie», sulla base delle motivazioni espresse dal Ministero della salute, con nota prot. n. 33911 del 2 luglio 2019, circa la previa istituzione della corrispondente nuova figura sanitaria, secondo la procedura di cui all'art. 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI), con nota prot. n. 2790 del 19 giugno 2019; Ritenuto di definire nuove classi di laurea a orientamento professionale, in quanto contenenti una offerta formativa innovativa; Acquisito il parere della CRUI ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che si e' espressa nell'adunanza del 19 settembre 2019; Sentita l'ANVUR, che si e' espressa nell'adunanza del 20 maggio 2020 con la delibera n. 69; Acquisiti i pareri favorevoli, con osservazioni, della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente l'8 luglio 2020 e il 22 luglio 2020; Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni formulate nel parere della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica richiamando, nelle premesse, il decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 e riformulando l'art. 6, comma 2, secondo periodo, l'art. 7, comma 3, nonche' l'art. 8, comma 1; Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati relativa alla modifica della lettera d) della voce «Obiettivi formativi qualificanti» della laurea a orientamento professionale L-P02 («Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali»); Tenuto conto delle ulteriori raccomandazioni formulate dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati; Ritenuto al riguardo dover provvedere, successivamente all'adozione del presente decreto, ad apportare le necessarie modifiche all'art. 55 del decreto del Presidente 5 giugno 2001, n. 328, al fine di assicurare il valore legale del titolo ai laureati delle classi professionali di cui al presente decreto, anche ai fini dell'accesso agli esami di stato per le relative professioni; Tenuto conto altresi' della necessita' di prevedere, successivamente all'adozione del presente decreto, un monitoraggio comparativo dell'andamento dei percorsi professionalizzanti I.T.S. e delle nuove lauree professionalizzanti, anche attraverso un ente terzo, al fine di valorizzare tutti i canali di formazione terziaria professionalizzante, salvaguardando le relative specificita' ed evitando sovrapposizioni nell'offerta formativa;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita' statali e non statali, escluse le universita' telematiche. 2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono procedere all'istituzione e attivazione dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea a orientamento professionale di cui all'allegato, previo accreditamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dei relativi decreti attuativi. 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Le universita' individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interateneo, per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea a orientamento professionale di cui al presente decreto. 2. Nelle more dell'aggiornamento del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), il numero minimo dei docenti di riferimento, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di base, caratterizzanti o affini e integrativi di ciascun corso di laurea a orientamento professionale e' pari a cinque, di cui almeno tre a tempo indeterminato. |
| Art. 3
1. I corsi di cui al presente decreto prevedono attivita' formative di base e attivita' formative caratterizzanti, di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonche' attivita' formative affini o integrative, di cui al comma 5, lettera b), del medesimo articolo. A queste attivita', erogate tramite didattica frontale, sono destinati nel complesso almeno 48 CFU, di cui almeno 12 CFU devono essere riservati alle attivita' di base, almeno 24 CFU alle attivita' caratterizzanti e almeno 6 CFU alle attivita' affini o integrative. In relazione agli obiettivi specifici dei corsi, per ciascuno degli insegnamenti o attivita' formative di base e caratterizzanti, ovvero per ciascun modulo coordinato, puo' essere previsto un numero di CFU inferiore a 5. Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti, qualora nell'allegato siano indicati piu' ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari, afferenti anche ad un solo ambito, funzionali alla specificita' del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. 2. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere attivita' laboratoriali a cui destinare almeno 48 CFU, quali ulteriori attivita' utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. In particolare, a queste attivita' non devono essere associati settori scientifico-disciplinari. 3. Lo svolgimento delle attivita' laboratoriali puo' avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle universita', incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate. 4. I corsi di cui al presente decreto prevedono attivita' di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera e) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, a cui destinare almeno 48 CFU. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 4, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'universita', in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attivita' di tirocinio e gli obiettivi del corso. 6. I corsi di cui al presente decreto destinano almeno 3 CFU alle attivita' formative autonomamente scelte dallo studente purche' coerenti con il progetto formativo, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 7. I corsi di cui al presente decreto prevedono anche attivita' formative relative alla preparazione della prova finale e attivita' formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano. Le attivita' relative alla preparazione della prova finale dovranno essere coordinate con le attivita' relative al tirocinio. 8. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, in particolare attraverso lo svolgimento di attivita' pratiche e in presenza, i corsi di laurea a orientamento professionale di cui al presente decreto possono essere erogati solo in modalita' convenzionale, ferma restando la possibilita' di adoperare tecnologie telematiche. Per raggiungere gli obiettivi strettamente professionalizzanti dei corsi di cui al presente decreto le attivita' formative devono essere in larga maggioranza progettate specificatamente per questi corsi. In particolare non e' consentito mutuare le attivita' di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale. |
| Art. 4
1. Considerata la presenza di attivita' laboratoriali e di tirocini, i corsi di cui al presente decreto sono a numero programmato locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso e' parametrato sulla disponibilita' di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro. 2. Gli atenei indicano esplicitamente nei propri manifesti degli studi che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati nei corsi a orientamento professionale. |
| Art. 5
1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attivita' formative indispensabili indicati nell'allegato al presente decreto, e per ciascun corso di laurea a orientamento professionale, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio e in conformita' con quanto previsto nel regolamento didattico di ateneo, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. Il percorso formativo assicura un numero di CFU idoneo ad acquisire i contenuti indispensabili per tutti i corsi della classe, come definiti nell'allegato al presente decreto. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In ciascun corso di laurea a orientamento professionale non possono comunque essere previsti in totale piu' di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per piu' insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalita' previste nei regolamenti didattici di ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi di studio ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d), e dell'art. 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Ai fini del conteggio dei 20 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attivita' formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) autonomamente scelte dallo studente, conteggiate a tal fine nel numero di 1, come previsto dall'allegato 1 del decreto ministeriale del 26 luglio 2007. |
| Art. 6
1. Per ogni corso di laurea a orientamento professionale i regolamenti didattici di ateneo determinano, tramite il regolamento didattico del corso, i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, e nella lettera b) dell'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento. 2. I regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale del 26 luglio 2007, stabiliscono per ciascun corso di laurea a orientamento professionale l'intervallo in cui deve ricadere il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari indicati nell'allegato al presente decreto, in conformita' al numero minimo di crediti ivi previsto. Il regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale identifica, in conformita' con quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, per ciascun curriculum il numero intero di crediti da assegnare a ognuno degli ambiti disciplinari e i settori scientifico-disciplinari da attivare. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale e' sostenuta in lingua straniera. 4. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea a orientamento professionale, le universita' specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attivita' classificate dall'ISTAT. 5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro, ovvero da una universita' a un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. 6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe a orientamento professionale, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al 50 per cento di quelli gia' maturati. 7. Nel caso lo studente provenga da un corso di studio erogato da un istituto tecnico superiore, che preveda tirocini e/o attivita' laboratoriali coerenti con gli obiettivi del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, i crediti acquisiti per tali attivita' possono essere riconosciuti, rispettivamente, all'interno dei tirocini e/o delle attivita' laboratoriali del corso di destinazione. Il mancato riconoscimento di tali crediti deve essere adeguatamente motivato. |
| Art. 7
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea a orientamento professionale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente. 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresi' per ciascun corso di laurea ad orientamento professionale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attivita' formative di tipo individuale. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, quali per esempio le attivita' laboratoriali o i tirocini. 3. Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea secondo le modalita' previste nei regolamenti didattici delle proprie universita', ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'universita'. |
| Art. 8
1. Le universita' rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea a orientamento professionale assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 3. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9), e successive modificazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. |
| Art. 9
1. I corsi attivati ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), e successive modificazioni, e dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), nell'ambito delle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26, aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle classi di cui al presente decreto sono disattivati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle stesse classi. Le universita' assicurano agli studenti gia' iscritti alla predetta data la possibilita' di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo. 2. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono optare per il trasferimento ai corsi delle classi a orientamento professionale di cui al presente decreto, con il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati. |
| Art. 10
1. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alla tabella delle attivita' formative indispensabili relativa alle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale contenute nell'allegato sono adottate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sentito il Consiglio universitario nazionale. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2020
Il Ministro: Manfredi Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1815 |
|
|
|