Gazzetta n. 205 del 18 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 1 luglio 2020 |
Criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto l'art. 5 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede la possibilita' per il Ministero di adottare le necessarie iniziative per favorire la partecipazione dei programmi o progetti predisposti dalle imprese alle linee di finanziamento aperte dalla Commissione europea e dalle altre istituzioni comunitarie in attuazione di programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per la competitivita' del Paese; Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione e l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); Visti, inoltre, gli articoli 14 e successivi del menzionato regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti; Visto, altresi', l'art. 68 del medesimo regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 69 dell'8 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorita' di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013; Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018) 9117 final, del 19 dicembre 2018; Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale» registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2018 al n. 1-465; Tenuto conto che in premessa al predetto decreto direttoriale 24 gennaio 2018, e' previsto che le tabelle standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto possano essere utilizzate, oltre che per tutte le iniziative finanziate con risorse a valere sul FESR, anche per iniziative analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali; Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in particolare l'art. 187 che specifica che l'Unione europea (UE) puo' creare imprese comuni (Joint Undertaking - JU) o qualsiasi altra struttura necessaria per l'esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione attraverso la promozione delle Iniziative Tecnologiche Congiunte (Joint Technology Initiatives - JTIs), finalizzate al sostegno della ricerca cooperativa in Europa nei settori di importanza strategica per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che richiedono la mobilitazione di risorse ed investimenti ingenti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di obiettivi ambiziosi e su larga scala; Visto il regolamento (UE) n. 561/2014, e successive modificazioni ed integrazioni, della Commissione del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 169 del 7 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership); Tenuto conto che l'Iniziativa tecnologica congiunta ECSEL rappresenta il pilastro portante della strategia industriale dell'Unione europea nel campo dell'elettronica, intesa a contribuire, attraverso il finanziamento di progetti innovativi, sia allo sviluppo di un'industria europea competitiva nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici a livello internazionale, sia ad armonizzare le strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici, evitando un'inutile duplicazione e frammentazione degli sforzi, nonche' agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione; Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso un intervento in grado di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione e di promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori e l'industria, contribuendo a stimolare l'innovazione scientifica tecnologica in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea; Ritenuto, ai fini di una maggiore concentrazione ed efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento al sostegno dei progetti dei soggetti italiani selezionati nei bandi emanati dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca; b) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati; c) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; d) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; e) «istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione o impresa comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER; i) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; l) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; m) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; n) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011)808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. |
| Allegato n. 1 (Art. 4, comma 1)
Tecnologie abilitanti fondamentali (KETs - Key Enabling Technologies)
Di seguito si riportano le tecnologie abilitanti fondamentali al cui sviluppo deve essere rivolto il singolo progetto di ricerca e sviluppo: 1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); 2. Nanotecnologie; 3. Materiali avanzati; 4. Biotecnologie; 5. Fabbricazione e trasformazione avanzate; 6. Spazio. |
| Art. 2
Ambito operativo e risorse utilizzabili
1. Al fine di promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori e l'industria, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea e di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione sull'intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo, il presente decreto definisce i criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE. 2. Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile presenti nella contabilita' speciale n. 1201 che, per le finalita' di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e, qualora integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie o da risorse nazionali, regionali e locali, sono trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i Centri di ricerca. 2. I soggetti di cui al comma l possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca. In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, devono: a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio nazionale; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati; d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata nel Regolamento GBER. 4. Alla data di presentazione della domanda, gli Organismi di ricerca devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di quello di cui alla lettera c). 5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale; b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 4
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalle istituzioni UE, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate nell'allegato 1. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE; b) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale; c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi; e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi. |
| Art. 5
Spese e costi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi: a) al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto direttoriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto; b) agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore; c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013; e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca industriale. 3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA. |
| Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato. 2. Il finanziamento agevolato, se previsto, non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre ad un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene secondo le modalita' specificate dal Ministero nel decreto di concessione delle agevolazioni. 4. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html 5. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo, superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del Regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html - secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 6. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione. 7. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, sono definite le procedure atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate. |
| Art. 7
Presentazione delle domande di agevolazioni
1. La domanda di agevolazioni deve essere corredata della documentazione indicata nel provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, tra cui, in particolare, quella concernente: a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente; b) il piano di sviluppo del progetto; c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti; d) il progetto di ricerca e sviluppo presentato alle istituzioni UE. 2. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 1 devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. |
| Art. 8
Istruttoria delle domande di agevolazioni
1. Il Ministero procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta: a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilita' del soggetto proponente; b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate e con quelle di cui al presente decreto; c) la fattibilita' tecnica, la sostenibilita' economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 3, 4 e 5; d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita' della proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nel medesimo provvedimento. Il superamento delle soglie di ammissibilita' costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto; e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 2. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima prevista dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 3. Nel caso in cui le valutazioni di natura tecnica di cui al comma 1 siano effettuate nell'ambito del processo di selezione dei bandi emanati dalle istituzioni UE, il Ministero verifica i requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 4, ed effettua l'istruttoria amministrativa e finanziaria sulle base dei criteri individuati con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. |
| Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non piu' di cinque soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Ministero secondo le modalita' indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonche' i criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili. 3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'. La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come individuate dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 4. La prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione, per l'intero finanziamento agevolato, ovvero nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, per l'erogazione a titolo di anticipazione del finanziamento agevolato le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. |
| Art. 10
Variazioni
1. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Ministero con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. 2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione, al Ministero che procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, al fine dell'espressione dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. 3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, e' sospesa l'erogazione delle agevolazioni. 4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Ministero che, in caso di approvazione, informa il soggetto beneficiario entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, procedendo alla normale prosecuzione dell'iter agevolativo. |
| Art. 11
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e ad agevolare le attivita' di controllo da parte del Ministero, nonche' a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno dieci anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il Ministero puo' stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. |
| Art. 12
Disposizioni attuative
1. In relazione a ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, con successivo provvedimento del Ministero sono definiti le risorse disponibili, i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono definite, altresi', le condizioni, l'importo minimo e massimo dei progetti ammissibili, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalita' di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 2. Per gli adempimenti amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, il Ministero puo' avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. Per gli adempimenti tecnici, il Ministero puo' avvalersi dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n. 282. |
| Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo; c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettera c); f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione; g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera e), per la realizzazione del progetto; h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto; i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso; l) cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto, ovvero rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori del territorio di competenza del presente intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni nel caso di PMI; m) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione. 2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita. 5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, e' presentata al Ministero che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni, ovvero in ordine alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo. 6. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni nel caso di PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati. |
| Art. 14
Applicazione pilota al bando ECSEL 2020
1. Per le finalita' di cui all'art. 2, e per contribuire allo sviluppo di una industria forte e competitiva nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nel bando emanato nel corso del 2020 da ECSEL IA - Innovation actions, euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2. 2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1, e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da PMI e da reti di imprese. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 6, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) 20 per cento per le imprese di grande dimensione; b) 25 per cento per le PMI; c) 35 per cento per gli Organismi di ricerca. 5. I termini e le modalita' per la presentazione dei progetti sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. 6. Con il provvedimento di cui al comma 5, sono altresi' definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalita' di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 7. Gli oneri per gli adempimenti di cui all'art. 12, commi 2 e 3, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo del 3 per cento delle medesime risorse. |
| Art. 15
Monitoraggio, valutazione e pubblicita'
1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Ministero la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalita' e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. 3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati; b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni; c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' disposte dal Ministero. 5. Con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1 sono definite le ulteriori disposizioni per il monitoraggio dei progetti agevolati, tenuto conto dei vincoli stabiliti per l'utilizzo dei fondi utilizzati. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 736 |
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