Gazzetta n. 179 del 17 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 giugno 2020
Modifiche al decreto 3 luglio 2015, recante agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il «Fondo per la crescita sostenibile»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce, ai sensi del predetto art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore;
Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del FRI non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che individua, nel rispetto dei meccanismi di funzionamento stabiliti per il FRI, la disciplina per consentire la fruizione dei benefici sotto forma di finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto 3 luglio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalita' nonche' la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non rimborsabile in favore di imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 3 luglio 2015;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che, in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha provveduto alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Visto in particolare l'art. 101, comma 2, del predetto codice del Terzo settore che prevede che «fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria»;
Visto altresi' l'art. 102, comma 2, del succitato codice del Terzo settore che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'art. 13, commi 2, 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto registro unico nazionale del Terzo settore»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 16 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2018, che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del predetto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalita' per l'esecuzione di tali adempimenti;
Vista la delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2018, con la quale e' stata approvata la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile - SNSvS;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, come successivamente modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Ritenuto necessario, al fine di perseguire piu' efficacemente gli obiettivi di sostegno e sviluppo delle imprese che operano per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale, apportare le opportune modifiche alle disposizioni recate dal decreto 3 luglio 2015, al fine di assicurare l'ampliamento dalla platea dei possibili soggetti beneficiari, l'incremento dell'attrattivita' della misura e la semplificazione delle procedure di accesso e valutazione;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 3 luglio 2015

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1:
1) le lettere i), o) e p) sono soppresse;
2) dopo la lettera p), sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) "lavoratori con disabilita'": chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilita' ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni o chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;»
«p-ter) "accordo di collaborazione": documento redatto dai soggetti proponenti, fino a un massimo di sei, accluso alla domanda di agevolazione presentata congiuntamente tra i medesimi proponenti. L'accordo di collaborazione puo' assumere la forma, a titolo esemplificativo, del contratto di rete, del consorzio, del protocollo d'intesa o di altre forme contrattuali di collaborazione. Lo strumento prescelto deve configurarsi con la forma giuridica prescritta dalla relativa normativa di riferimento;»
«p-quater) "imprese culturali e creative": le imprese che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonche' al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;»
«p-quinquies) "Regolamento n. 651/2014": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ed integrazioni;»
«p-sexies) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale": la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016;»
«p-septies) "imprese sociali": i soggetti che esercitano in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.»
b) all'art. 2, dopo le parole «rafforzamento dell'economia sociale» sono aggiunte le parole «e di quella culturale e creativa»;
c) all'art. 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il regime di aiuto istituito dal presente decreto e' destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:
a) imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell'apposta sezione del registro delle imprese;
b) cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti nell'apposito albo e nell'apposita sezione del registro delle imprese in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
c) societa' cooperative aventi qualifica di Onlus, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) imprese culturali e creative, costituite in forma di societa' di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell'allegato n. 1 al presente decreto.»;
2) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell'omologo registro delle imprese; i predetti soggetti devono dimostrare la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano, nonche', qualora ricorra, il possesso di una delle qualifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a d), alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo;»;
3) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento e assumere l'impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.»;
4) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) che risultano in difficolta' secondo quanto previsto dall'art. 2, punto 18), del regolamento n. 651/2014.»;
5) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d'investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L'accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l'articolazione delle attivita' finalizzate alla realizzazione del programma d'investimento proposto e deve prevedere:
a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
b) l'individuazione nell'ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.»;
d) all'art. 4:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «programmi di investimento» sono inserite le seguenti: «, presentati anche in collaborazione con centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d'impresa,»;
2) al comma 1, lettera c), dopo le parole «ai sensi dell'art. 5, comma 1,» e' aggiunta la seguente «sostenute»;
3) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 (centomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti applicabili di cui all'art. 6, comma 5;»;
4) al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) che prevedono, qualora presentati congiuntamente ai sensi dell'art. 3, comma 4, il sostenimento da parte di ciascun co-proponente di spese ammissibili non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).»;
5) al comma 2, le parole «, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle parole «proroghe del predetto termine per una durata complessivamente non superiore a sei mesi»;
6) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli investimenti di cui al comma 1, possono essere finalizzati al sostegno:
a) degli investimenti produttivi, ivi compresi quelli che in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030, presentano un carattere innovativo, un'elevata sostenibilita' ambientale e che tengono conto degli impatti sociali;
b) dell'incremento occupazionale dei lavoratori con disabilita'.
2-ter. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2-bis, lettera a), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi che prevedono:
a) la creazione di una nuova unita' produttiva;
b) l'ampliamento della capacita' produttiva di un'unita' esistente;
c) la riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) la ristrutturazione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto del programma di investimento. A tal fine il programma deve essere in grado di apportare un vantaggio valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e riduzione dell'impatto ambientale conseguibile anche attraverso la decarbonizzazione, la riduzione dell'uso della plastica o la sostituzione della plastica con materiali alternativi, nonche' la transizione verso un modello di economia circolare.
2-quater. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo produttivo di cui al comma 2-ter, lettera d), i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente di cui al comma 2-ter, lettera c), i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
2-quinquies. Con riferimento agli investimenti di cui al comma 2-bis, lettera b), sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi connessi all'assunzione di nuovi lavoratori con disabilita'.»;
e) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Spese ammissibili). - 1. Con riferimento ai programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), sono ammissibili le spese, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda, relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
2. Per quanto riguarda le spese di cui al comma 1, lettera a), quelle relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di cui al comma 1, lettera b) non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le spese di cui al comma 1, lettera e), devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni per le PMI e cinque anni per le grandi imprese.
3. Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 sono altresi' ammissibili, in quanto funzionali alla realizzazione del programma di investimenti, le seguenti spese:
a) spese generali;
b) spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
c) spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilita' economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, nonche' per l'acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d'impresa;
d) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
e) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualita'.
4. Ai fini della relativa ammissibilita', le spese di cui ai commi 1 e 3 devono:
a) essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento;
b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove. Non sono comunque ammesse le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei ventiquattro mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
d) essere pagate tramite uno o piu' conti corrente dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di investimento agevolato.
5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell'IVA.
6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei ai sensi dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art. 8, comma 2, puo' stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilita' delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente regime, con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese.
7. Con riferimento ai programmi di investimento di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera b), sono ammissibili le spese connesse all'assunzione di nuovi lavoratori con disabilita' e rientranti nelle categorie di seguito indicate:
a) costi da sostenere per l'adeguamento dei locali;
b) costi da sostenere per l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature o l'acquisto e la validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilita', ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilita';
c) costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilita' e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilita';
d) costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilita' sul luogo di lavoro e per attivita' correlate al lavoro;
e) costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilita' per la riabilitazione.
8. Nel caso in cui nei programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera b), almeno il 30 per cento dei lavoratori occupati dall'impresa beneficiaria sia costituito da lavoratori con disabilita', sono ammissibili i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unita' di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purche' direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilita'.
9. Ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui ai commi 7 e 8 si applicano le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.».
f) all'art. 6:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), le agevolazioni sono concesse in relazione alle spese di cui all'art. 5, comma 1, nei limiti delle intensita' e dei massimali di aiuto di seguito riportati:
a) per i programmi realizzati da imprese di qualsiasi dimensione nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensita' di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale;
b) per i programmi realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensita' di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale;
c) per i programmi realizzati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle intensita' di aiuto previste, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-ter, lettere a) e c) e nei limiti dei massimali disponibili ai sensi del regolamento de minimis per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-ter, lettere b) e d);
d) per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, per le sole PMI nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento n. 651/2014 e per le grandi imprese nei limiti dei massimali disponibili ai sensi del regolamento de minimis.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In alternativa a quanto indicato al comma 5, lettere a) e b), le PMI possono richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del regolamento n. 651/2014.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 651/2014:
a) i soggetti beneficiari sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili. In tali casi, l'agevolazione complessiva non puo' eccedere il limite del 75 per cento delle spese ammissibili;
b) sono esclusi i programmi di investimento relativi alle attivita' economiche indicate nell'allegato n. 2 al presente decreto.»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), in relazione alle spese di cui all'art. 5, comma 3, le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis con l'applicazione delle medesime percentuali di aiuto riconosciute al programma di investimento.»;
5) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), riguardanti le attivita' agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, le agevolazioni sono concesse nei limiti, rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e del regolamento n. 717/2014;
8-ter. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera b), le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensita' di aiuto prevista dall'art. 34 del regolamento n. 651/2014;
8-quater. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»;
g) all'art. 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e' riservata ai programmi proposti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c). Nell'ambito delle medesime risorse di cui ai commi 1 e 2, una quota pari al 60 per cento e' riservata annualmente ai programmi proposti da PMI e da reti di imprese; in tale riserva e' istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.»;
h) all'art. 8:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, e viene individuato il soggetto gestore della misura di cui al presente decreto»;
2) al comma 4, le parole da «L'adesione e' condizionata» a «con il decreto di cui al comma 1.» sono soppresse;
i) all'art. 9:
1) al comma 4, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «un anno»;
2) al comma 7, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) valuta l'impatto socio-ambientale o culturale e creativo del programma di investimento sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all'art. 8, comma 1.»;
3) al comma 8, dopo le parole «propri modelli di valutazione.» sono aggiunte le seguenti: «Le banche finanziatrici valutano, in particolare, la capacita' economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacita' di restituzione del finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3.» e le parole da «E', altresi'» a «finalita' di utilita' sociale» sono soppresse;
4) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validita' rimane subordinata alla stipula del contratto di finanziamento. Ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, il Ministero procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento.»;
5) il comma 13 e' soppresso;
l) all'art. 12, comma 1, la lettera c) e' soppressa e alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole «, come eventualmente prorogati ai sensi dell'art. 4, comma 2, fatte salve cause di forza maggiore»;
m) sono inseriti gli allegati 1 e 2 riportati in allegato al presente decreto.
 
Allegato 1

Elenco delle attivita' ammissibili (Classificazione ATECO 2007) per le imprese culturali e creative

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Attivita' economiche escluse dall'applicazione degli aiuti a finalita' regionale agli investimenti di cui all'articolo 14 del Regolamento n. 651/2014.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 ed il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017, adottati rispettivamente in attuazione degli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015 sono aggiornati al fine di recepire le modifiche di cui al presente decreto.
2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle istanze presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che aggiorna il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017 di cui al comma 1.
3. Per le istanze gia' presentate e per le quali alla data di cui al comma 2 non sia stato ancora adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, le imprese possono richiedere, compatibilmente con lo stato del procedimento e previa verifica delle condizioni di ammissibilita', l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei provvedimenti di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2020

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 656