Gazzetta n. 142 del 5 giugno 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 21 aprile 2020
Modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica del rifiuto e, in particolare, il comma 3-septies, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le modalita' di organizzazione e funzionamento;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha gia' istituito una piattaforma per il monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali;
Ritenuto anche al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme informatiche di comunicazione tra autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni e il Ministero, di implementare la predetta piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una apposita sezione nella quale istituire il registro di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).
 
Allegato 1
(articolo 4)

Dati raccolti dal Registro nazionale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di funzionamento del registro

1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali.
2. Il REcer e' interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
 
Art. 3

Modalita' di organizzazione del registro

1. Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer e' pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.
 
Art. 4
Modalita' di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli
esiti delle procedure semplificate

1. Le autorita' competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5

Modalita' di trasmissione delle comunicazioni

1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52, l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.
2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer.
3. Le autorita' competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all'art. 184-ter, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.
4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.
 
Art. 6

Funzionalita' del registro

1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorita' competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Art. 7

Disposizioni transitorie

1. L'effettiva operativita' del REcer e' comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Fino all'effettiva operativita' del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni e' effettuata nel rispetto delle modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.
3. Al momento di piena operativita' del REcer, l'ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.
 
Art. 8

Clausola di invarianza

1. Alle attivita' disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2020

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2340