Gazzetta n. 142 del 5 giugno 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 21 aprile 2020 |
Modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina la cessazione della qualifica del rifiuto e, in particolare, il comma 3-septies, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del medesimo articolo, prevedendo che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne siano definite le modalita' di organizzazione e funzionamento; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti; Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128; Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha gia' istituito una piattaforma per il monitoraggio dei piani regionali (Monitor-piani) presso l'Albo nazionale dei gestori ambientali; Ritenuto anche al fine di evitare duplicazioni delle piattaforme informatiche di comunicazione tra autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni e il Ministero, di implementare la predetta piattaforma Monitor-piani, mediante la realizzazione di una apposita sezione nella quale istituire il registro di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer). |
| Allegato 1 (articolo 4)
Dati raccolti dal Registro nazionale
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Modalita' di funzionamento del registro
1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Albo nazionale gestori ambientali. 2. Il REcer e' interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. |
| Art. 3
Modalita' di organizzazione del registro
1. Il REcer e' organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano. 2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer e' pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate. |
| Art. 4 Modalita' di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate
1. Le autorita' competenti inseriscono all'interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3-septies, secondo periodo, dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 5
Modalita' di trasmissione delle comunicazioni
1. Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52, l'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori. 2. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer. 3. Le autorita' competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all'art. 184-ter, comma 3-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer. 4. L'ISPRA effettua la comunicazione di cui all'art. 184-ter, comma 3-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer. |
| Art. 6
Funzionalita' del registro
1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorita' competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
| Art. 7
Disposizioni transitorie
1. L'effettiva operativita' del REcer e' comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Fino all'effettiva operativita' del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni e' effettuata nel rispetto delle modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101. 3. Al momento di piena operativita' del REcer, l'ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' del comma 9 dell'art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101. |
| Art. 8
Clausola di invarianza
1. Alle attivita' disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2020
Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2340 |
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