Gazzetta n. 110 del 29 aprile 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vimovo»



Estratto determina AAM/PPA n. 223 del 16 aprile 2020

Autorizzazione della variazione.
Variazione di tipo IAIN : B.II.e.5.a.1) e conseguente autorizzazione a mettere in commercio il medicinale VIMOVO anche nella forma e confezione: «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in flacone hdpe.
Numero di procedura: NL/H/1848/001/IA/030.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Vimovo», anche nella forma e confezione di seguito indicata:
confezione: «500 mg/20 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 040611131 (in base 10) 16RC9V (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio modificato.
Principio attivo: naprossene e esomeprazolo.
Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a. (codice fiscale 00735390155), con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Ferraris, via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio - Milano (MI) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per la confezione di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita'.
Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.
Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.