| Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 19 dicembre 2019 |  
| Ulteriori interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo  a  partire  dal  giorno  24  agosto  2016.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n. 286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli interessi primari;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26  agosto  2016,  n.  388,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo il 24 agosto 2016»;   Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del 19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18  agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017,  n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n.  502  del  26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio  2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553  del  31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del  24  aprile  2019, nonche' n. 603  del  23  agosto  2019  recanti  ulteriori  interventi urgenti di protezione  civile  conseguenti  agli  eccezionali  eventi calamitosi in rassegna;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza  di  protezione  civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di  continuita', delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita' avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;   Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9 settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla seconda decade dello stesso mese;   Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45»;   Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018, che ai sensi dell'art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata  dello  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione  ai  successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del  31  ottobre  2016  e  del  20 gennaio 2017;   Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che  all'art.  1  ha stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al  31  dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite  complessivo  di euro 300 milioni;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma  988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre 2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360 milioni di euro per l'anno 2019;   Visto l'art. 49-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58,  recante  disposizioni  in ordine alla manutenzione delle Strutture temporanee  nelle  zone  del centro Italia colpite dal sisma;   Acquisita l'intesa delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;   Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
                 Misure per assicurare la manutenzione                     delle strutture di emergenza 
   1. In attuazione dell'art. 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, fermi restando  gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore  e  quanto comunque previsto nei singoli  contratti  di  appalto  stipulati  dai soggetti  attuatori  ai  sensi   dell'ordinanza   n.   388/2016,   la manutenzione delle strutture d'emergenza ivi indicate, nonche'  delle strutture di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15  giugno  2017,  e'  svolta  dai comuni interessati  dagli  eventi  sismici  verificatisi  nel  centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori  le  medesime  strutture sono ubicate, anche in forma associata tra piu'  enti,  disponendo  i necessari interventi. Con le  medesime  modalita'  si  provvede  alla manutenzione  delle  aree  esterne  su  cui  insistono  le   medesime strutture.   2. Al fine di agevolare modalita' operative uniformi  e  realizzare economie di scala, le regioni,  su  delega  dei  comuni  interessati, possono  organizzare  la  gestione  della  manutenzione  di  cui   al precedente comma, coordinando gli interventi, anche avvalendosi degli enti strumentali competenti in materia. Detti enti possono dotarsi di apposita struttura dedicata i cui costi di funzionamento sono coperti mediante le risorse assegnate alle regioni e nella misura  necessaria alla  completa  gestione  del  servizio,  secondo   quanto   disposto dall'art. 3.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                        Definizioni e procedure 
   1. Ai fini della presente  ordinanza,  si  definiscono  di  piccola manutenzione gli interventi finalizzati  a  conservare  la  struttura emergenziale, unitamente alla relativa  area,  nello  stato  tale  da servire all'uso per cui e' stata assegnata, purche'  tali  interventi si caratterizzino per l'esigua rilevanza sotto il profilo economico e tecnico.   2. Le spese connesse agli interventi di piccola manutenzione  delle strutture emergenziali di cui  all'art.  1,  comma  1  e  delle  aree esterne di cui al comma 1  sono  a  carico  degli  assegnatari  delle stesse salvo quanto previsto al comma 5.   3. Ai fini della presente ordinanza, si definiscono di manutenzione ordinaria e straordinaria gli interventi non suscettibili  di  essere annoverati tra gli interventi di piccola manutenzione di cui al comma 1,  sebbene  finalizzati  a  conservare  le  strutture  emergenziali, unitamente alla relativa area, nello stato tale  da  servire  all'uso per cui sono state assegnate.   4. Le spese connesse agli interventi di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria concernenti le strutture emergenziali cui  all'art.  1, comma 1 e le aree esterne sono a carico delle risorse di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al comma 5.   5. Resta fermo quanto stabilito dalle  indicazioni  procedurali  in materia di SAE e dei pertinenti insediamenti di  cui  alla  nota  del Capo del Dipartimento della protezione civile  DPC/ABI/74843  del  28 dicembre  2018,  ove   gli   interventi   di   competenza   dell'ente territoriale devono intendersi a carico delle risorse di cui all'art. 3  del  presente  provvedimento.  Nelle  medesime   indicazioni,   la locuzione «manutenzione  ordinaria»  deve  intendersi  sostituita  da quella  «piccola  manutenzione»  mentre  la  locuzione  «manutenzione straordinaria» deve intendersi sostituita da «manutenzione  ordinaria e straordinaria». Ai fini dell'individuazione del soggetto competente per gli interventi attinenti alle altre strutture di cui  all'art.  1 della presente ordinanza ed alle relative aree  esterne  si  provvede secondo quanto stabilito negli allegati schemi nei casi ivi previsti.   6. Restano comunque a  carico  degli  assegnatari  delle  strutture emergenziali le spese relative agli interventi di  manutenzione  resi necessari da comportamenti o omissioni imputabili ai medesimi  e  non derivanti da caso fortuito o forza maggiore.   7.   L'assegnatario   ha   l'obbligo   di   comunicare   l'esigenza dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al  comune, ove la struttura insiste,  che  deve  attivarsi  prontamente,  previa approvazione,   anche   in   termini   finanziari,   della    regione territorialmente competente,  anche  autorizzando  l'assegnatario  ad espletare autonomamente gli interventi di manutenzione  straordinaria fatto  salvo  il  riconoscimento  dei  relativi   oneri   debitamente rendicontati,  qualora   decida   di   non   procedere   direttamente all'esecuzione degli stessi.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Disposizioni finanziarie 
   1.  Per  l'anno  2019,  alle  misure  disciplinate  nella  presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza  di  far  fronte  alla situazione emergenziale, nel  quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388 del 26  agosto  2016,  si provvede, nel limite massimo di  euro  2.500.000,00  a  valere  sulle risorse stanziate per l'emergenza  con  i  provvedimenti  di  cui  in premessa.   2. Sulla base della sommatoria delle superfici lorde da manutenere, le risorse di cui al comma 1 sono cosi' distribuite:     a) Regione Abruzzo euro 200.065,00;     b) Regione Lazio euro 633.715,00;     c) Regione Marche euro 1.115.593,00;     d) Regione Umbria euro 550.627,00.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 19 dicembre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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