Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 19 dicembre 2019 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonche' n. 603 del 23 agosto 2019 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»; Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019; Visto l'art. 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, recante disposizioni in ordine alla manutenzione delle Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma; Acquisita l'intesa delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Misure per assicurare la manutenzione delle strutture di emergenza
1. In attuazione dell'art. 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore e quanto comunque previsto nei singoli contratti di appalto stipulati dai soggetti attuatori ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016, la manutenzione delle strutture d'emergenza ivi indicate, nonche' delle strutture di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017, e' svolta dai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate, anche in forma associata tra piu' enti, disponendo i necessari interventi. Con le medesime modalita' si provvede alla manutenzione delle aree esterne su cui insistono le medesime strutture. 2. Al fine di agevolare modalita' operative uniformi e realizzare economie di scala, le regioni, su delega dei comuni interessati, possono organizzare la gestione della manutenzione di cui al precedente comma, coordinando gli interventi, anche avvalendosi degli enti strumentali competenti in materia. Detti enti possono dotarsi di apposita struttura dedicata i cui costi di funzionamento sono coperti mediante le risorse assegnate alle regioni e nella misura necessaria alla completa gestione del servizio, secondo quanto disposto dall'art. 3. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni e procedure
1. Ai fini della presente ordinanza, si definiscono di piccola manutenzione gli interventi finalizzati a conservare la struttura emergenziale, unitamente alla relativa area, nello stato tale da servire all'uso per cui e' stata assegnata, purche' tali interventi si caratterizzino per l'esigua rilevanza sotto il profilo economico e tecnico. 2. Le spese connesse agli interventi di piccola manutenzione delle strutture emergenziali di cui all'art. 1, comma 1 e delle aree esterne di cui al comma 1 sono a carico degli assegnatari delle stesse salvo quanto previsto al comma 5. 3. Ai fini della presente ordinanza, si definiscono di manutenzione ordinaria e straordinaria gli interventi non suscettibili di essere annoverati tra gli interventi di piccola manutenzione di cui al comma 1, sebbene finalizzati a conservare le strutture emergenziali, unitamente alla relativa area, nello stato tale da servire all'uso per cui sono state assegnate. 4. Le spese connesse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti le strutture emergenziali cui all'art. 1, comma 1 e le aree esterne sono a carico delle risorse di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al comma 5. 5. Resta fermo quanto stabilito dalle indicazioni procedurali in materia di SAE e dei pertinenti insediamenti di cui alla nota del Capo del Dipartimento della protezione civile DPC/ABI/74843 del 28 dicembre 2018, ove gli interventi di competenza dell'ente territoriale devono intendersi a carico delle risorse di cui all'art. 3 del presente provvedimento. Nelle medesime indicazioni, la locuzione «manutenzione ordinaria» deve intendersi sostituita da quella «piccola manutenzione» mentre la locuzione «manutenzione straordinaria» deve intendersi sostituita da «manutenzione ordinaria e straordinaria». Ai fini dell'individuazione del soggetto competente per gli interventi attinenti alle altre strutture di cui all'art. 1 della presente ordinanza ed alle relative aree esterne si provvede secondo quanto stabilito negli allegati schemi nei casi ivi previsti. 6. Restano comunque a carico degli assegnatari delle strutture emergenziali le spese relative agli interventi di manutenzione resi necessari da comportamenti o omissioni imputabili ai medesimi e non derivanti da caso fortuito o forza maggiore. 7. L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare l'esigenza dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al comune, ove la struttura insiste, che deve attivarsi prontamente, previa approvazione, anche in termini finanziari, della regione territorialmente competente, anche autorizzando l'assegnatario ad espletare autonomamente gli interventi di manutenzione straordinaria fatto salvo il riconoscimento dei relativi oneri debitamente rendicontati, qualora decida di non procedere direttamente all'esecuzione degli stessi. |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Per l'anno 2019, alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, si provvede, nel limite massimo di euro 2.500.000,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. 2. Sulla base della sommatoria delle superfici lorde da manutenere, le risorse di cui al comma 1 sono cosi' distribuite: a) Regione Abruzzo euro 200.065,00; b) Regione Lazio euro 633.715,00; c) Regione Marche euro 1.115.593,00; d) Regione Umbria euro 550.627,00. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2019
Il Capo del Dipartimento: Borrelli |
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