| Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 20 dicembre 2019 |  
| Adeguamento delle modalita' di calcolo dei  diritti  di  usufrutto  e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio  di interessi.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                             DELLE FINANZE 
                            di concerto con 
                        IL RAGIONIERE GENERALE                              DELLO STATO 
   Visto l'articolo 3, comma 164, della legge  23  dicembre  1996,  n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del tesoro, l'adeguamento delle  modalita'  di  calcolo  dei  diritti  di usufrutto a vita  e  delle  rendite  o  pensioni,  in  ragione  della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;   Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131;   Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;   Visto il decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito  con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha  istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;   Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   Visti gli articoli 23, 24, 25  e  26  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n. 107;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 febbraio 2013, n. 67, regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni  degli  Uffici  di livello dirigenziale non generale dei  Dipartimenti»,  in  attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26 giugno 2019, n. 103,  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto il decreto del 12 dicembre 2019 del Ministro dell'economia  e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  14 dicembre 2019, con il quale la  misura  del  saggio  degli  interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice  civile  e'  fissata  allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il valore del  multiplo  indicato  nell'articolo  46,  comma  2, lettere a) e  b)  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni, relativo  alla  determinazione   della   base   imponibile   per   la costituzione  di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  2000  volte l'annualita'.   2. Il valore del  multiplo  indicato  nell'articolo  17,  comma  1, lettere a) e  b)  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,  e  successive  modificazioni, relativo  alla  determinazione   della   base   imponibile   per   la costituzione  di  rendite  o  pensioni,  e'  fissato  in  2000  volte l'annualita'.   3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26 aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  allo 0,05 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.     |  
|   |                                                               Allegato        Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita  e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio  di  interesse dello 0,05 per cento. 
         =====================================================        |  Eta' del beneficiario  |                         |        |     (anni compiuti)     |      Coefficiente       |        +=========================+=========================+        |        da 0 a 20        |                  1900,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 21 a 30        |                  1800,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 31 a 40        |                  1700,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 41 a 45        |                  1600,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 46 a 50        |                  1500,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 51 a 53        |                  1400,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 54 a 56        |                 1300,00 |        +-------------------------+-------------------------+        |       da 57 a 60        |                  1200,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 61 a 63        |                  1100,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 64 a 66        |                  1000,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 67 a 69        |                   900,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 70 a 72        |                   800,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 73 a 75        |                   700,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 76 a 78        |                   600,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 79 a 82        |                   500,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 83 a 86        |                   400,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 87 a 92        |                   300,00|        +-------------------------+-------------------------+        |       da 93 a 99        |                   200,00|        +-------------------------+-------------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati, alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020. 
     Roma, 20 dicembre 2019 
                                                 Il direttore generale                                                      Lapecorella        Il Ragioniere generale      dello  Stato        Mazzotta     |  
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