| Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| DECRETO 18 dicembre 2019 |  
| Riconoscimento dell'idoneita' al  Centro  «Res  Agraria  S.r.l.»,  in Tortoreto Lido ad effettuare prove ufficiali  di  campo,  finalizzate alla  produzione  di  dati  di  efficacia   e   alla   determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                         dello sviluppo rurale 
   Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari;   Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto decreto legislativo n. 194/95;   Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo n. 194/95;   Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in attuazione del citato decreto legislativo  n.  194/95,  disciplina  i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla registrazione dei prodotti fitosanitari;   Vista l'istanza presentata in data 1° agosto 2019 dal  Centro  «Res Agraria S.r.l.»,  con  sede  legale  in  via  Canova,  19/2  -  64018 Tortoreto Lido (TE);   Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari  effettuata  in  data  29  e  30 ottobre 2019 presso il Centro «Res Agraria S.r.l.»;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle «norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e l'art. 16, comma 1;   Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernerne il  regolamento  di  organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio 2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2018, n. 97;   Visto il decreto ministeriale n. 6834 del 27  giugno  2019  recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Mipaaft, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  25 dell'8 febbraio 2019»;   Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.   104,   recante «Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni»  convertito  con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.   Visto il decreto del 4 novembre 2019,  registrato  alla  Corte  dei conti il 15 novembre 2019, con il quale e' stato conferito  al  dott. Emilio Gatto, dirigente di  prima  fascia,  l'incarico  di  direttore generale  della  Direzione  generale  dello   sviluppo   rurale   del Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello sviluppo rurale;   Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  1° agosto 2019, a fronte di apposita documentazione presentata; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Il Centro «Res Agraria S.r.l.», con sede legale in  via  Canova, 19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari  volte  ad ottenere le seguenti informazioni:     efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'allegato  III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);     dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);     incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);     fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);     osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili (di cui all'allegato  III,  punto  6.6  del  decreto  legislativo  n. 194/95);     individuazione dei prodotti di degradazione  e  di  reazione  dei metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);     valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);     definizione del bilancio  generale  dei  residui  delle  sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo  n. 194/95);     prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);     prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/95);     studi ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei  dati sull'esposizione (di cui all'allegato  III,  punto  7.2  del  decreto legislativo n. 194/95);     determinazione dei residui in o su  prodotti  trattati,  alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1  del decreto legislativo n. 194/95);     prove relative agli effetti  della  lavorazione  industriale  e/o preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui (allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/95);     valutazione dei dati sui residui nelle colture  successive  o  di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);     individuazione dei tempi di carenza per impieghi in  pre-raccolta o post-raccolta (di cui  all'allegato  III,  punto  8.6  del  decreto legislativo n. 194/95);     prove su destino e comportamento ambientale (di cui  all'allegato III, punti 9.1, 9.2  e  9.3  del  decreto  legislativo  n.  194/95  e successive modifiche);     studi ecotossicologici relativi agli  effetti  su  organismi  non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7  del decreto legislativo n. 194/95 e successive modifiche).   2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti settori di attivita':     aree non agricole;     colture arboree;     colture erbacee;     colture forestali;     colture medicinali ed aromatiche;     colture ornamentali;     colture orticole;     colture tropicali;     concia delle sementi;     conservazione post-raccolta;     diserbo;     entomologia;     microbiologia agraria;     nematologia;     patologia vegetale;     zoologia agraria;     produzione sementi;     vertebrati dannosi.   Inoltre  il  riconoscimento  delle  prove  di  campo  di  efficacia riguarda anche il settore di  attivita'  «Sviluppo  dei  fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti», mentre il riconoscimento  delle  prove  di campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei   residui riguarda anche i settori di  attivita'  «Trasformati»,  «Residui  nel suolo», «Esposizione operatore».     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli  ispettori  iscritti  nell'apposita  lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto  legislativo n. 194/95.   2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» e' tenuto a comunicare  a  questo Ministero l'indicazione  precisa  delle  tipologie  delle  prove  che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.   3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni  eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa  dichiarato nell'istanza  di  riconoscimento,  nonche'  a  quanto  previsto   dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   1. Il presente decreto ha la validita' di mesi  ventiquattro  dalla data di ispezione effettuata in data 30 ottobre 2019.   2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.»,  qualora  intenda  confermare  o variare gli ambiti operativi  di  cui  al  presente  decreto,  potra' inoltrare apposita istanza, almeno  sei  mesi  prima  della  data  di scadenza, corredata  dalla  relativa  documentazione  comprovante  il possesso dei requisiti richiesti.   Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo n. 196/2003, sara' oggetto  di  pubblicazione  in  ottemperanza  agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 18 dicembre 2019 
                                          Il direttore generale: Gatto     |  
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