| Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 7 novembre 2019 |  
| Attuazione della direttiva (UE) del 15 maggio 2019, che  modifica  la direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio, concernente la definizione  di  indicatori  di  rischio  armonizzati.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
                            di concerto con 
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                        ALIMENTARI E FORESTALI 
                                   e 
                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Vista la direttiva (UE)  n.  2019/782  della  Commissione,  del  15 maggio 2019, recante modifica  della  direttiva  n.  2009/128/CE  del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati;   Vista la direttiva n. 2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;   Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e  che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;   Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CE;   Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del consiglio  del  25  novembre  2009,  relativo  alle  statistiche  sui pesticidi;   Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.150,  recante attuazione della direttiva n. 2009/128/CE del  Parlamento  europeo  e del consiglio, del 21 ottobre 2009,  che  istituisce  un  quadro  per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;   Visto il decreto 22  gennaio  2014,  recante  il  Piano  di  azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti  fitosanitari,  adottato ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 150/2012;   Visto il decreto 15 luglio 2015, recante le modalita'  di  raccolta ed elaborazione dei dati per l'applicazione degli indicatori previsti dal Piano d'azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei  prodotti fitosanitari;   Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;   Considerato  che  la  direttiva  (UE)  2019/782  stabilisce  in  un apposito allegato gli indicatori di  rischio  armonizzati  a  livello europeo e che tale allegato sostituisce integralmente  l'allegato  IV alla direttiva n. 2009/128/CE;   Considerato che i  predetti  indicatori  saranno  utilizzati  dalla Commissione europea per valutare le tendenze dei rischi dei pesticidi e il raggiungimento degli obiettivi di  riduzione  del  loro  impatto sulla salute umana e sull'ambiente;   Ritenuta la necessita' di aggiungere un nuovo allegato IV al citato decreto legislativo n. 150/2012; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                   Indicatori di rischio armonizzati 
   1. Agli allegati del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150  e' aggiunto l'allegato 4 di cui al presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/782.   Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione.   Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.     Roma, 7 novembre 2019 
                       Il Ministro dell'ambiente                     e della tutela del territorio                              e del mare                                 Costa 
                 Il Ministro delle politiche agricole                        alimentari e forestali                               Bellanova 
                       Il Ministro della salute                               Speranza  Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, reg. n. 1, foglio n. 3610     |  
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                              Allegato IV 
                              Sezione 1. 
                   Indicatori di rischio armonizzati 
     Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato. 
                              Sezione 2. 
     Indicatore  di  rischio  armonizzato  1:  indicatore  di  rischio armonizzato basato sul  pericolo,  che  dipende  dalle  quantita'  di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.      1. Tale indicatore  si  basa  sulle  statistiche  relative  alle quantita'  di  sostanze  attive  immesse  sul  mercato  nei  prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite  alla Commissione (Eurostat) a norma  dell'allegato  I  (Statistiche  sulla immissione  sul  mercato  dei  pesticidi)  del  regolamento  (CE)  n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a  loro  volta suddivisi in sette categorie.     2. Per il calcolo dell'indicatore di  rischio  armonizzato  1  si applicano le seguenti regole generali:       a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato  in  base alla ripartizione delle sostanze attive nei quattro  gruppi  e  nelle sette categorie indicati nella tabella 1;       b) le sostanze attive del gruppo  1  (categorie  A  e  B)  sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1) ;       c) le sostanze attive del gruppo  2  (categorie  C  e  D)  sono quelle elencate nell'allegato,  parti  A  e  B,  del  regolamento  di esecuzione (UE) n. 540/2011;       d) le sostanze attive del gruppo  3  (categorie  E  e  F)  sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;       e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria  G)  sono  quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non elencate  nell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n. 540/2011;       f) si applicano le ponderazioni indicate alla  riga  vi)  della tabella 1.     3.  L'indicatore  di   rischio   armonizzato   1   e'   calcolato moltiplicando le quantita' annuali di  sostanze  attive  immesse  sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per  la  ponderazione  del pericolo  pertinente  indicata  alla  riga  vi)  ed  effettuando  poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.     4. Le quantita' delle sostanze attive  immesse  sul  mercato  per ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella  1  possono  essere calcolate. 
                               Tabella 1  Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del  pericolo    ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     5.  Il  valore  di  riferimento  per  l'indicatore   di   rischio armonizzato 1 e' fissato a 100 ed e' uguale al  risultato  medio  del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.     6. Il risultato  dell'indicatore  di  rischio  armonizzato  1  e' espresso in rapporto al valore di riferimento.     7. Gli Stati membri  e  la  Commissione  calcolano  e  pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformita' all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva N. 2009/128/CE per ogni anno  civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 e' calcolato. 
                              Sezione 3. 
     Indicatore  di  rischio  armonizzato  2:  indicatore  di  rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni  rilasciate  a  norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.     1.  Tale  indicatore  si  basa  sul  numero   di   autorizzazioni rilasciate per i prodotti  fitosanitari  a  norma  dell'art.  53  del regolamento (CE)  n.  1107/2009,  come  comunicato  alla  Commissione conformemente all'art. 53, paragrafo 1,  di  tale  regolamento.  Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi,  a  loro  volta  suddivisi  in sette categorie.     2. Per il calcolo dell'indicatore di  rischio  armonizzato  2  si applicano le seguenti regole generali:       a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero  di autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 53 del  regolamento  (CE) n. 1107/2009. Esso e'  calcolato  in  base  alla  ripartizione  delle sostanze attive nei quattro gruppi e nelle sette  categorie  indicati nella tabella 2 della presente sezione;       b) le sostanze attive del gruppo  1  (categorie  A  e  B)  sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di  esecuzione  (UE) n. 540/2011;       c) le sostanze attive del gruppo  2  (categorie  C  e  D)  sono quelle elencate nell'allegato,  parti  A  e  B,  del  regolamento  di esecuzione (UE) n. 540/2011;       d) le sostanze attive del gruppo  3  (categorie  E  e  F)  sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;       e) le sostanze attive del gruppo 4 (categoria  G)  sono  quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e percio' non elencate  nell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n. 540/2011;       f) Si applicano le ponderazioni indicate alla  riga  vi)  nella tabella 2 della presente sezione.     3.  L'indicatore  di   rischio   armonizzato   2   e'   calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per  i  prodotti fitosanitari a norma dell'art. 53 del regolamento (CE)  n.  1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione  del  pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando  poi  l'aggregazione dei risultati di tali calcoli.   Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del  pericolo    ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     4.  Il  valore  di  riferimento  per  l'indicatore   di   rischio armonizzato 2 e' fissato a 100 ed e' uguale al  risultato  medio  del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.     5. Il risultato  dell'indicatore  di  rischio  armonizzato  2  e' espresso in rapporto al valore di riferimento.     6. Gli Stati membri  e  la  Commissione  calcolano  e  pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 2  in  conformita'  all'art.  15, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 2009/128/CE per ogni anno  civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 e' calcolato» 
  (1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del    25  maggio  2011,  recante   disposizioni   di   attuazione   del    regolamento (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento  europeo  e  del    Consiglio per quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze  attive    approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).     |  
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