| Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE  |  
| Testo  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126  (in  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2019),  coordinato con la legge di conversione 20  dicembre  2019,  n.  159  (in  questa stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:   «Misure   di straordinaria necessita' ed urgenza in materia  di  reclutamento  del personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei docenti.».  |  
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  Avvertenza:     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione.     Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi qui riportati.     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.     Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020 si  procedera'  alla ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle relative note. 
                                Art. 1   Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e  abilitazione  del  personale docente nella scuola secondaria   1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso  ordinario  per titoli ed esami di cui all'articolo 17,  comma  2,  lettera  d),  del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  entro  il  2019,  una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della  scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente  articolo.  La procedura e' altresi' finalizzata  all'abilitazione  all'insegnamento nella  scuola  secondaria,  alle  condizioni  previste  dal  presente articolo.   2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a  livello nazionale con uno  o  piu'  provvedimenti,  e'  organizzata  su  base regionale  ed  e'  finalizzata  alla  definizione,  per   la   scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per  regione  e classe di  concorso  nonche'  per  l'insegnamento  di  sostegno,  per complessivi ventiquattromila posti. La procedura  consente,  inoltre, di  definire  un  elenco  dei   soggetti   che   possono   conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  al  comma  9, lettera g).   3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per  le  quali  si  prevede  che  vi siano, negli  anni  scolastici  dal  2020/2021  al  2022/2023,  posti vacanti  e  disponibili  ai  sensi  del  comma  4.  Ove  occorra  per rispettare il limite annuale di cui al  comma  4,  le  immissioni  in ruolo dei vincitori possono  essere  disposte  anche  successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.   4. Annualmente, completata l'immissione in  ruolo,  per  la  scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per  le  rispettive  quote,  e  disposta  la  confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad  esaurimento  nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della  procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti  cosi'  residuati,  fino  a concorrenza  di  24.000  posti  per   la   procedura   straordinaria. L'eventuale posto dispari e'  destinato  alla  procedura  concorsuale ordinaria.   5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:     a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche  non  consecutive,  valutabili  come  tali  ai  sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio  1999,  n.  124.  Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza  di  specializzazione e' considerato valido ai fini  della  partecipazione  alla  procedura straordinaria per  la  classe  di  concorso,  fermo  restando  quanto previsto  alla  lettera  b).  I  soggetti  che  raggiungono  le   tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu'  del  servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano  con  riserva  alla procedura straordinaria di cui al comma  1.  La  riserva  e'  sciolta negativamente  qualora  il  servizio  relativo  all'anno   scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo  11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;     b) hanno svolto almeno un anno di servizio,  tra  quelli  di  cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;     c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo  di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma  2,  del predetto decreto. Per la  partecipazione  ai  posti  di  sostegno  e' richiesto  l'ulteriore  requisito   del   possesso   della   relativa specializzazione.   6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso  ai  contratti  a tempo  determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e   per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il  servizio  di cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente  se prestato nelle scuole secondarie statali  ovvero  se  prestato  nelle forme di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  del  decreto-legge  25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo  5 del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128.  Il  predetto servizio e' considerato  se  prestato  come  insegnante  di  sostegno oppure  in  una  classe  di  concorso  compresa  tra  quelle  di  cui all'articolo  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse  le  classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.   7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente  ai fini dell'abilitazione  all'insegnamento,  chi  e'  in  possesso  del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite  servizio  prestato, anche cumulativamente, presso  le  istituzioni  statali  e  paritarie nonche' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  relativi  al  sistema  di istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la  tipologia  di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli  ulteriori  requisiti  di  cui  al  comma  5.  Possono   altresi' partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera  b),  i  docenti  di  ruolo  delle  scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5,  lettere  a)  e c), con almeno tre anni di servizio.   8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il  sostegno  sia  per  una  classe  di concorso.  E'  consentita  la  partecipazione  sia   alla   procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche  per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.   9. La procedura di cui al comma 1 prevede:     a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su  argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie  didattiche,  a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti  di cui ai commi 5 e 6;     b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base  del punteggio riportato nella prova  di  cui  alla  lettera  a)  e  della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;     c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti  annualmente  autorizzati  ai  sensi  del  comma  4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;     d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con  sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su  argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie  didattiche,  a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;     e) la compilazione di un elenco non graduato  dei  soggetti  che, avendo conseguito nelle  prove  di  cui  alle  lettere  a)  e  d)  il punteggio  minimo  previsto  dal   comma   10,   possono   conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui  alla  lettera g);     f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per  la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della  procedura possono altresi' conseguire l'abilitazione prima  dell'immissione  in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);     g) l'abilitazione all'esercizio  della  professione  docente  per coloro che risultano iscritti nell'elenco  di  cui  alla  lettera  e) purche':       1)  abbiano  in  essere  un  contratto  di  docenza   a   tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino  al termine delle attivita' didattiche presso una istituzione  scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione,  ferma  restando  la regolarita' della relativa posizione contributiva;       2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici  di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso;       3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).   10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate  dai candidati che conseguano  il  punteggio  minimo  di  sette  decimi  o equivalente, e riguardano il  programma  di  esame  previsto  per  il concorso ordinario per titoli  ed  esami  per  la  scuola  secondaria bandito nell'anno 2016.   11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con  uno  o piu' decreti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca, da adottare entro il termine di cui al  comma  1.  Il  bando definisce, tra l'altro:     a) i termini e le modalita' di  presentazione  delle  istanze  di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;     b) la composizione di un comitato tecnico scientifico  incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui  al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10;     c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile,  utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);     d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;     e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle  loro  eventuali articolazioni;     f)  l'ammontare  dei  diritti  di  segreteria   dovuti   per   la partecipazione alla procedura di  cui  al  comma  1,  determinato  in maniera   da   coprire    integralmente    ogni    onere    derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme  riscosse  sono  versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   12. Ai membri del comitato di cui al  comma  11,  lettera  b),  non spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso  delle eventuali spese.   13. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, sono definiti:     a) le modalita' di  acquisizione  per  i  vincitori,  durante  il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato,  dei crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59, ove non ne siano gia' in possesso;     b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e  prova  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59, con una prova orale,  che  precede  la  valutazione  del  periodo  di formazione iniziale e di prova, da  superarsi  con  il  punteggio  di sette decimi o equivalente, nonche' i contenuti  e  le  modalita'  di svolgimento della predetta prova e  l'integrazione  dei  comitati  di valutazione con  non  meno  di  due  membri  esterni  all'istituzione scolastica, di cui almeno uno  dirigente  scolastico,  ai  quali  non spettano compensi, emolumenti,  indennita',  gettoni  di  presenza  o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese;     c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui  al  comma 9,  lettera  f),   secondo   periodo,   e   lettera   g),   ai   fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica,  dei crediti formativi universitari o accademici di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59, nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.   14. Il periodo di formazione iniziale  e  prova,  qualora  valutato positivamente, assolve agli obblighi  di  cui  all'articolo  438  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del  vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si  applica  l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.   15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi.  Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e' abrogato.   16. Il conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento  non  da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.   17.  Al  fine  di  ridurre  il  ricorso  ai   contratti   a   tempo determinato,a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i  posti  del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo  le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del  testo  unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio  2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni  in  ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.   17-bis.  I  soggetti   inseriti   nelle   graduatorie   utili   per l'immissione nei ruoli del  personale  docente  o  educativo  possono presentare istanza al fine  dell'immissione  in  ruolo  in  territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime  graduatorie.  A  tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i  posti  di una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza e' presentata  esclusivamente  mediante  il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  in  deroga  agli  articoli  45  e  65   del   codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82.   17-ter. Gli uffici scolastici regionali  dispongono,  entro  il  10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.   17-quater. Le immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie  concorsuali, cui  viene  comunque  attribuito  l'eventuale  posto  dispari,  e  le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Per  quanto   concerne   le graduatorie  concorsuali,  e'  rispettato  il  seguente   ordine   di priorita' discendente:   a)  graduatorie  di  concorsi  pubblici  per   titoli   ed   esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;   b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;   c) graduatorie di concorsi  riservati  non  selettivi,  nell'ordine temporale dei relativi bandi.   17-quinquies.   Con   decreto   del    Ministro    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono disciplinati  i  termini  e  le  modalita'  di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini, le modalita' e la procedura per le immissioni  in  ruolo  di  cui  al comma 17-ter.   17-sexies. Alle immissioni in ruolo  di  cui  al  comma  17-ter  si applica  l'articolo  13,  comma  3,  terzo   periodo,   del   decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in  ruolo  a  seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta,  all'esito  positivo del  periodo  di  formazione  e  di  prova,  la  decadenza  da   ogni graduatoria  finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  a  tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed  esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.   17-septies. Nel caso in cui risultino  avviate,  ma  non  concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso  sono  accantonati  e resi indisponibili  per  la  procedura  di  cui  ai  commi  da  17  a 17-sexies.   17-octies. Il comma 3  dell'articolo  399  del  testo  unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti:   «3. A decorrere dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  il  trasferimento, l'assegnazione provvisoria o  l'utilizzazione  in  altra  istituzione scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo  cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica  di titolarita', fatte salve le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o soprannumero. La disposizione del presente comma non  si  applica  al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche' le condizioni ivi  previste  siano  intervenute successivamente  alla  data  di  iscrizione   ai   rispettivi   bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.   3-bis. L'immissione  in  ruolo  comporta,  all'esito  positivo  del periodo di formazione e di prova, la decadenza  da  ogni  graduatoria finalizzata  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a   tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami  di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».   17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis  dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente  articolo,  non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali  di  lavoro.  Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per  il  personale  immesso  in ruolo con decorrenza precedente a quella  indicata  al  comma  3  del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al  decreto  legislativo n. 297 del 1994, come  sostituito  dal  citato  comma  17-octies  del presente articolo.   18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del  concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un ulteriore anno, oltre al  periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27  dicembre  2017,  n. 205.   18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei  candidati  inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi  dei  concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri 105,  106  e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio  2016,  con  la  necessita'  di mantenere la regolarita' dei concorsi ordinari per  titoli  ed  esami previsti  dalla  normativa  vigente,  i  soggetti   collocati   nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono,  a  domanda, essere  inseriti  in  una  fascia  aggiuntiva  ai  concorsi  di   cui all'articolo 4, comma 1-quater,  lettera  a),  del  decreto-legge  12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di  cui all'articolo 17, comma 2, lettera  b),  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo  e  di  secondo grado, anche  in  regioni  diverse  da  quella  di  pertinenza  della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo  di  origine.  Con  decreto  del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le modalita' attuative del presente comma.   18-ter. Sono ammessi con  riserva  al  concorso  ordinario  e  alla procedura straordinaria di  cui  al  comma  1,  nonche'  ai  concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola  dell'infanzia  e  per  la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi  posti di sostegno, i soggetti  iscritti  ai  percorsi  di  specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro  la  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e' sciolta positivamente solo nel caso  di  conseguimento  del  relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.       18-quater.  In  via  straordinaria,  nei  posti  dell'organico  del personale docente, vacanti e disponibili al 31  agosto  2019,  per  i quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo,  pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione  dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sono  nominati  in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro  a  tempo  indeterminato,  che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina  ha  decorrenza  giuridica  dal  1°settembre  2019  e decorrenza economica dalla presa di servizio, che  avviene  nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede  di  assegnazione  con  priorita'  rispetto  alle ordinarie operazioni  di  mobilita'  e  di  immissione  in  ruolo  da disporsi per l'anno  scolastico  2020/2021.  Le  autorizzazioni  gia' conferite per bandire concorsi a  posti  di  personale  docente  sono corrispondentemente ridotte.   18-quinquies. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  202,  della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di  euro  7,11  milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui  a  decorrere  dall'anno 2022.   18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente:   «4. I  componenti  dei  GIT  non  sono  esonerati  dalle  attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con  apposita  sessione contrattuale nazionale  nel  limite  complessivo  di  spesa  di  0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  2  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2021».   18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno  2020,  a  euro  13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro  10,37  milioni  annui  a  decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi  di  spesa  derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.   18-octies. Nei  concorsi  ordinari  per  titoli  ed  esami  di  cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di  ricerca  e'  attribuito  un  punteggio  non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.   19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai  sensi dell'articolo 9.     |  
|   |                               Art. 1 bis 
            Disposizioni urgenti in materia di reclutamento             del personale docente di religione cattolica 
   1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire,  entro  l'anno  2020,  previa  intesa  con  il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso  per  la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica  che si prevede siano vacanti e  disponibili  negli  anni  scolastici  dal 2020/2021 al 2022/2023.   2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti  del  concorso di cui al comma 1 puo'  essere  riservata  al  personale  docente  di religione cattolica, in  possesso  del  riconoscimento  di  idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre annualita' di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del sistema nazionale di istruzione.       3. Nelle more dell'espletamento del concorso  di  cui  al  presente articolo, continuano a  essere  effettuate  le  immissioni  in  ruolo mediante scorrimento delle graduatorie  generali  di  merito  di  cui all'articolo 9, comma  1,  del  decreto  dirigenziale  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4ª   Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004,  relativo  all'indizione  di  un concorso riservato, per esami  e  titoli,  a  posti  d'insegnante  di religione cattolica compresi  nell'ambito  territoriale  di  ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella  scuola  primaria  e  nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.       4. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                               Art. 1 ter 
             Disposizioni in materia di didattica digitale                     e programmazione informatica 
   1. Nell'ambito delle metodologie e  tecnologie  didattiche  di  cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2,  lettera  b),  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' nei  corsi  di  laurea  in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo  di formazione e di  prova  del  personale  docente,  sono  acquisite  le competenze relative alle metodologie  e  tecnologie  della  didattica digitale e della programmazione informatica (coding).   2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca sono  individuati  i  settori  scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma  1,  nonche'  i relativi obiettivi formativi.       3. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del presente articolo nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                              Art. 1 quater 
             Disposizioni urgenti in materia di supplenze 
   1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'attribuzione  degli  incarichi  di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e,  in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si  utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;   b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:   «6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre  e  posti  di insegnamento mediante le supplenze di  cui  ai  commi  1  e  2,  sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte  per  posto  e classe di concorso».   2.   Una    specifica    graduatoria    provinciale,    finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.   3. I soggetti inseriti nelle  graduatorie  provinciali  di  cui  al comma 6-bis dell'articolo 4  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124, introdotto dalla lettera  b)  del  comma  1  del  presente  articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di  circolo  o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della  provincia  nella  quale  hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi  di concorso cui abbiano titolo.   4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015,  n.  107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «In   occasione dell'aggiornamento   previsto   nell'anno    scolastico    2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per  posto  comune nella scuola secondaria  e'  riservato  ai  soggetti  precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in  possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e  2,  lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».     |  
|   |                            Art. 1 quinquies   Disposizioni in  materia  di  contenzioso  concernente  il  personale  docente e per la copertura di posti  vacanti  e  disponibili  nella  scuola dell'infanzia e nella scuola primaria   1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:   «1. Al fine di contemperare  la  tutela  dei  diritti  dei  docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a  esaurimento o di istituto e le esigenze di continuita'  didattica,  le  decisioni giurisdizionali   in   sede   civile   o   amministrativa    relative all'inserimento  nelle  predette  graduatorie,  che   comportino   la decadenza dei contratti di lavoro di docente a  tempo  determinato  o indeterminato stipulati presso le  istituzioni  scolastiche  statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di  notificazione  del provvedimento   giurisdizionale   al    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.   1-bis.  Al  fine  di   salvaguardare   la   continuita'   didattica nell'interesse   degli   alunni,   il   Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, nell'ambito e  nei  limiti dei posti vacanti e disponibili, a  dare  esecuzione  alle  decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate  successivamente al ventesimo  giorno  dall'inizio  delle  lezioni  nella  regione  di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di  ciascun anno scolastico, nonche' modificando i contratti a tempo  determinato stipulati con i docenti di cui al  comma  1,  in  modo  tale  che  il relativo termine non sia posteriore al  30  giugno  di  ciascun  anno scolastico»;   b) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in materia di contenzioso concernente il  personale  docente  e  per  la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».     |  
|   |                              Art. 1 sexies 
                     Supporto educativo temporaneo             nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali 
   1. Per garantire il  regolare  svolgimento  delle  attivita'  nelle scuole  dell'infanzia  paritarie  comunali,  qualora   si   verifichi l'impossibilita' di reperire  personale  docente  con  il  prescritto titolo di abilitazione per le  sostituzioni,  e'  possibile,  in  via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020,  al  fine  di  garantire l'erogazione  del  servizio  educativo  anche   senza   sostituzione, prevedere  un  supporto   educativo   temporaneo,   attingendo   alle graduatorie  comunali  degli  educatori  dei  servizi  educativi  per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a  operare  nei  servizi  per l'infanzia.     |  
|   |                                 Art. 2   Disposizioni in materia di reclutamento  del  personale  dirigenziale  scolastico e  tecnico  dipendente  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita'  delle istituzioni scolastiche   1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al primo  periodo,  le  parole  «corso-concorso  selettivo  di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso  selettivo  per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle  finanze»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;     b) il secondo periodo e' soppresso;     c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al  corso-concorso» sono soppresse;     d) dopo il quinto periodo e'  inserito  il  seguente:  «Le  prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che  conseguano, in  ciascuna  prova,  il  punteggio  minimo   di   sette   decimi   o equivalente.»;     e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;     f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno  o  piu' decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale  preselezione, le  prove  e  i   programmi   concorsuali,   la   valutazione   della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo  di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».   2. E' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  180  mila  euro  annui  a decorrere  dal  2021,  per  la  formazione  iniziale  dei   dirigenti scolastici.   3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca e'  autorizzato  a  bandire,  nell'ambito  della  vigente   dotazione organica,  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per   il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal  2023,  di  ulteriori  ottantasette dirigenti tecnici,  con  conseguenti  maggiori  oneri  per  spese  di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno  degli  anni  2021  e 2022 e a  euro  19,55  milioni  a  decorrere  dall'anno  2023,  fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi  3  e 3-bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  in  deroga  alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  nonche'  in  deroga  alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata  la  spesa  di  170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.   4. Nelle more dell'espletamento del concorso di  cui  al  comma  3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  94,  quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  e'  rifinanziata  nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui  al  medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere  sulle  risorse  di  cui  al primo periodo hanno termine all'atto  dell'immissione  in  ruolo  dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il  31  dicembre 2020.   5. All'articolo  58  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;   b) al  comma  5-bis,  la  parola:  «gennaio»  e'  sostituita  dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle  procedure  selettiva  e  di mobilita' di cui ai successivi commi»;   c) al comma  5-ter,  le  parole:  «per  titoli  e  colloquio»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  11.263  posti  di   collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297»,la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente:  «marzo»,  le parole: «non puo' partecipare» sono sostituite dalle  seguenti:  «non possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27  dicembre  2017,  n. 205»   sono   inserite   le   seguenti:   «,il   personale    escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti  o dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti  per  aver conseguito  la  nomina  o  l'assunzione  mediante  la  produzione  di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,   nonche'   i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  i condannati  per  taluno   dei   delitti   indicati   dagli   articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice  penale  e  gli  interdetti  da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine  e  grado  o  da  ogni ufficio o servizio in istituzioni o  strutture  pubbliche  o  private frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole:  «modalita'  di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»;   d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:   «5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale.  Nel  limite di spesa di cui al comma 5-bis,  primo  periodo,  e  nell'ambito  del numero  complessivo  di  11.263,  i  posti  eventualmente   residuati all'esito della procedura  selettiva  di  cui  al  comma  5-ter  sono utilizzati  per  il  collocamento,  a  domanda   e   nell'ordine   di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del  punteggio gia' acquisito, dei partecipanti  alla  procedura  medesima  che,  in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero  nella  provincia  in virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti  instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti  a  tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative,  se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse  che  derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno  scolastico  2019/2020  e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto  ai  sensi  del comma 5-tersono prioritariamente utilizzate per la  trasformazione  a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in  ruolo  ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne'  a quelli economici,  al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter»;   e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:   «5-quinquies. Nel limite di spesa di  cui  al  comma  5-bis,  primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di  11.263  posti,  per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum,  operazioni  di mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da  apposito  accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora  disponibili  in esito  alle  attivita'  di  cui  al  comma   5-quater.   Nelle   more dell'espletamento   delle   predette    operazioni    di    mobilita' straordinaria, al fine di garantire lo  svolgimento  delle  attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le  ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e  5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale  iscritto nelle vigenti graduatorie.   5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le  operazioni  di  mobilita'  straordinaria  di  cui  al  comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca e' autorizzato ad avviare  una  procedura  selettiva  per  la copertura dei posti eventualmente residuati,  graduando  i  candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere  alle  dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale  impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano  il 2018 e il  2019,  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative statali, per lo svolgimento di servizi di  pulizia  e  ausiliari,  in qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti  servizi.  Alla procedura  selettiva  non  puo'  partecipare  il  personale  di   cui all'articolo 1, comma 622, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205, nonche' il personale che e' stato inserito  nelle  graduatorie  della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono,  altresi',  partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico  attivo, coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la  nomina  o  l'assunzione mediante la produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  nullita' insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui  all'articolo  73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno  dei  delitti  indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del  codice  penale  e  gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e  grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture  pubbliche  o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  i Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono  determinati  i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche'  le relative modalita' di svolgimento e i termini  per  la  presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la  procedura  di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo  parziale  e  i rapporti instaurati a tempo parziale non possono  essere  trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse  certe  e  stabili.  Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo  del  personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi  del comma 5-ter  e  del  presente  comma.  Nelle  more  dell'avvio  della predetta procedura  selettiva,  al  fine  di  garantire  il  regolare svolgimento  delle  attivita'   didattiche   in   idonee   condizioni igienico-sanitarie, i  posti  e  le  ore  residuati  all'esito  delle procedure  di  cui  al  comma  5-quinquies  sono  ricoperti  mediante supplenze  provvisorie   del   personale   iscritto   nelle   vigenti graduatorie. Il personale immesso in  ruolo  ai  sensi  del  presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a  quelli  economici, al  riconoscimento  del  servizio  prestato  quale  dipendente  delle imprese titolari di contratti  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di pulizia  e  ausiliari.  Successivamente   alle   predette   procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma  5-bis,  primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti  resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;   f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:   «6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021  e'  autorizzato lo scorrimento della graduatoria della  procedura  selettiva  di  cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  per la  copertura  di  ulteriori quarantacinque  posti  di  collaboratore scolastico. Dalla medesima data e' disposto il  disaccantonamento  di un numero  corrispondente  di  posti  nella  dotazione  organica  del personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo.   6-ter. All'onere derivante dal  comma  6-bis,  pari  a  euro  0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro  1,355  milioni  annui  a  decorrere dall'anno 2021, si provvede:   a) quanto a euro 0,452 milioni per  l'anno  2020  e  a  euro  1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del  Fondo per  il  funzionamento  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;   b) quanto a euro 1,355  milioni  per  l'anno  2021  e  a  decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».   5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro  88 milioni per l'anno 2020, si provvede:   a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in  termini  di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli  stanziamenti  di bilancio riferiti al pagamento  di  stipendi,  retribuzioni  e  altri assegni fissi al personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  a tempo indeterminato;       b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione  del Fondo per il funzionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  di  cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo  1,  comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori  dei servizi  generali   e   amministrativi   del   personale   assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo  pieno  le  funzioni dell'area di destinazione per almeno tre  interi  anni  scolastici  a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le  graduatorie  risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605,  della  legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la  percentuale  di  idonei  e' elevata al 30 per cento dei posti messi a  concorso  per  la  singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore.     |  
|   |                                 Art. 3   Disposizioni urgenti  in  materia  di  rilevazione  biometrica  delle  presenze  del  personale  scolastico  e  di  servizi  di  trasporto  scolastico   1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4  e' sostituito dal seguente:     «4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonche' i dirigenti scolastici sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del presente articolo.».   2. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  5  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai  servizi  di  trasporto  degli alunni puo' essere, in ragione  delle  condizioni  della  famiglia  e sulla  base  di  delibera  motivata,  inferiore  ai  costi  sostenuti dall'ente locale  per  l'erogazione  del  servizio,  o  anche  nulla, purche' sia rispettato l'equilibrio di bilancio di  cui  all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.     |  
|   |                                 Art. 4 
                      Semplificazione in materia           di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca 
   1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di ricercae alle istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente  destinati all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:       a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  449,  450  e  452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  in  materia  di  ricorso  alle convenzioni-quadro  e  al   mercato   elettronico   delle   pubbliche amministrazionie di utilizzo della rete telematica;   b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli  strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per  gli  acquisti  di beni e servizi informatici e di connettivita'.     |  
|   |                                 Art. 5 
               Semplificazioni in materia universitaria 
   1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti modificazioni:     a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei»  e' sostituita dalla seguente: «nove»;     b)  all'articolo  24,  comma  6,  le  parole  «dell'ottavo»  sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal  nono»  sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».   2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica  nazionale,  di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente  decreto, e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.     |  
|   |                                 Art. 6 
                  Disposizioni urgenti sul personale                    degli enti pubblici di ricerca 
   1. All'articolo 12 del decreto legislativo  25  novembre  2016,  n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:     «4-bis. Con riferimento alle procedure di  cui  all'articolo  20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui  al  comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto  anche  dalla idoneita', in relazione al medesimo profilo o livello  professionale, in graduatorie vigenti alla data del  31  dicembre  2017  relative  a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di  un  bando  competitivo per il quale e' prevista l'assunzione per chiamata diretta  da  parte dell'ente  ospitante,  nonche'  dall'essere  risultati  vincitori  di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o  per  assegno di ricerca, per lo svolgimento di attivita'  di  ricerca  connesse  a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle  iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante  procedure  diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera  b),  dell'articolo  20 del  decreto  legislativo  n.  75  del  2017,  si   provvede   previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneita'.     4-ter. Con riferimento alle procedure  di  cui  all'articolo  20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  poste  in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui  al  comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso  che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze  dell'ente  che procede all'assunzione, si tiene conto  anche  dei  periodi  relativi alle collaborazioni coordinate  e  continuative  e  agli  assegni  di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da  altri  enti pubblici di ricerca o dalle universita', nonche' alle  collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con  il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca.   4-quater. Con riferimento alle procedure di  cui  all'articolo  20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste  in essere dagli enti pubblici di ricerca, il  termine  del  31  dicembre 2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021.».   1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' inserito il seguente:   «Art. 12-bis (Trasformazione di contratti o assegni di  ricerca  in rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato). -   1.   Qualora   la stipulazione di contratti a tempo determinato o  il  conferimento  di assegni di  ricerca  abbiano  avuto  ad  oggetto  lo  svolgimento  di attivita' di ricerca e tecnologiche, l'ente  puo',  previa  procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di  tre  anni anche non continuativi  negli  ultimi  cinque  anni,  trasformare  il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attivita' svolte e nei limiti  stabiliti  del fabbisogno di personale, nel rispetto dei  principi  enunciati  dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformita'  agli  standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel  rispetto  dei principi di pubblicita' e trasparenza.   2. Al fine di garantire l'adeguato accesso  dall'esterno  ai  ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il  50  per cento delle  risorse  disponibili  per  le  assunzioni  nel  medesimo livello,  indicate  nel  piano  triennale   di   attivita'   di   cui all'articolo 7.   3. Al fine di  completare  le  procedure  per  il  superamento  del precariato poste in atto dagli enti,  in  via  transitoria  gli  enti medesimi possono  attingere  alle  graduatorie,  ove  esistenti,  del personale  risultato  idoneo  nelle  procedure  concorsuali  di   cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma  1  del  presente articolo».     |  
|   |                                 Art. 7 
            Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92 
   1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il  comma 9, e' aggiunto il seguente:     «9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva  e  non  determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni  di  fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo  1,  comma  69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».     |  
|   |                                 Art. 8 
                        Disposizioni contabili 
   1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma  601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di  euro  8,426 milioni nell'anno 2019.   2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.   3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.  315,  le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000»  sono  sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000  al  2018,  di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni  annui a decorrere dal 2020».   4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.   5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015,  n.  107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  con contratti a  tempo  determinato  annuale  o  sino  al  termine  delle attivita' didattiche».     |  
|   |                                 Art. 9 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a),  2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e  4,  nonche'  dalle lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076  milioni  di  euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro  per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e  a  23,736  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:     a) quanto a euro 13,5 milioni  per  l'anno  2019,  a  euro  8,260 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per  l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020, mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  e  delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a), 3 e  4, e 8, comma 3;     b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020,  2021  e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;     c)  quanto  a  euro  4,260  milioni  per  l'anno  2019   mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;     d) quanto a 8,426 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 59;     e) quanto a 5,040 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4,  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;     e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui  a  decorrere  dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                               Art. 9 bis 
                       Clausola di salvaguardia 
   1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3.     |  
|   |                                 Art. 10 
                           Entrata in vigore 
   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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