| Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  
| INTESA 28 novembre 2019 |  
| Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione  di  incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3  e  4 (Rep. atti n. 195/CSR).  |  
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  LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO   Nell'odierna seduta del 28 novembre 2019;   Vista la direttiva comunitaria 92/43/CEE «Habitat»  del  Consiglio, del 21  maggio  1992,  relativa  alla  «conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche» finalizzata a garantire la  tutela  della  biodiversita'  dell'Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali e la flora  e la fauna selvatiche,  mediante  l'istituzione  della  rete  ecologica «Natura 2000»,  costituita  dalle  Zone  speciali  di  conservazione, designate dai Paesi dell'UE ai sensi della citata direttiva  e  dalle Zone di protezione speciale, classificate ai  sensi  della  direttiva 2009/147/CE «Uccelli»;   Visto l'art. 6, paragrafo 3, della predetta direttiva 92/43/CEE che prevede che qualsiasi piano o progetto non  direttamente  connesso  e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 ma  che  possa  avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o  congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione  di  incidenza,  tenendo   conto   degli   obiettivi   di conservazione del medesimo e che, alla luce delle conclusioni di tale valutazione sul sito, e fatto salvo  il  paragrafo  4,  le  autorita' nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano  o  progetto soltanto dopo aver avuto la  certezza  che  esso  non  pregiudichera' l'integrita' del  sito  in  causa  e,  se  del  caso,  previo  parere dell'opinione pubblica;   Visto l'art. 6, paragrafo 4, della predetta direttiva 92/43/CEE che prevede,   nonostante   conclusioni   negative   della    valutazione dell'incidenza sul sito e in assenza  di  soluzioni  alternative,  la possibilita' di autorizzare un piano o un progetto a  condizione  che sia verificata la  sussistenza  di  motivi  imperativi  di  rilevante interesse pubblico mediante l'adozione di  ogni  misura  compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura  2000  sia tutelata;   Vista la comunicazione della Commissione europea recante  «Gestione dei siti Natura 2000  Guida  all'interpretazione  dell'art.  6  della direttiva  92/43/CEE  (direttiva  Habitat)»  del  21  novembre   2018 (C(2018)7621 final), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione Europea del 25 gennaio 2019;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997, n. 357, avente  ad  oggetto  «Regolamento  recante  attuazione  della direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna selvatiche», modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ed  in  particolare  l'art.  5  che disciplina  la  procedura  di  Valutazione  di  incidenza  a  livello nazionale;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme in materia ambientale», cosi' come modificato dal decreto legislativo 16  giugno  2017,  n.  104,  recante  «Attuazione   della   direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile 2014,  che  modifica  la   direttiva   2011/92/UE,   concernente   la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio  2015, n. 114», che definisce la procedura di valutazione  di  incidenza  ed individua  tra  gli  effetti  significativi  da   considerare   nella valutazione  di  un  piano,  programma  o  progetto,   quelli   sulla «biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in  virtu'  della  direttiva  92/43/CEE  e  della  direttiva 2009/147/CE»;   Visto il caso EU Pilot 6730/14/ENVI - Attuazione  in  Italia  della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,  relativa  alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e della fauna  selvatiche  -  avviato  dalla  Commissione  europea  nei confronti  dello  Stato   italiano   riguardo   alla   non   corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta direttiva;   Preso atto che le Linee  guida  nazionali  per  la  Valutazione  di incidenza  forniscono  una  risposta  di  sistema,   a   livello   di Governance, al EU Pilot 6730/14/ENVI  e  che  la  redazione  di  tale documento e' stata inserita come priorita' di  intervento  nella  SBN (Strategia nazionale per la biodiversita'), e confermata anche  nella «Revisione intermedia della Strategia nazionale per la  biodiversita' fino al 2020», approvata dal Comitato paritetico nella  riunione  del 17 febbraio 2016;   Considerato che le Linee guida  nazionali  per  la  Valutazione  di incidenza sono state elaborate e condivise nell'ambito  dell'apposito Gruppo di lavoro avviato a partire dal citato Comitato paritetico per la biodiversita' del 17 febbraio 2016, con il primo dei  13  incontri operativi svoltosi in data 23 marzo 2016 e l'ultimo tenutosi in  data 5 giugno 2019, con la  versione  definitiva  licenziata  in  data  19 giugno 2019;   Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei  ministri - Struttura di missione per le procedure di infrazione del 30 gennaio 2019 (prot. SM Infrazioni 0000178), con la quale si rende noto che la Commissione europea ha espresso il proprio assenso  sul  testo  delle Linee guida inoltrate in data 12 dicembre 2018;   Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive   legislazioni   o   il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di  obiettivi comuni;   Ritenuto che l'intesa diretta all'approvazione  delle  Linee  guida nazionali per la  Valutazione  di  incidenza  rientra  negli  impegni assunti con la Commissione europea per l'archiviazione dell'EU  Pilot 6730/14/ENVI   e   costituisce   la   base    per    la    successiva standardizzazione   sull'applicazione   a   livello   nazionale   del procedimento di valutazione di incidenza;   Ritenuto che l'intesa costituisce lo strumento  per  il  successivo adeguamento delle leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l'applicazione della  direttiva  92/43/CEE  «Habitat»  in materia di procedimento per la valutazione di incidenza;   Rilevato che sulla base della normativa in materia di  procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive modificazioni ed  integrazioni,  le  Linee  guida  approvate  con  la presente   intesa   costituiscono   la   base   per    l'applicazione standardizzata delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4  della direttiva 92/43/CEE «Habitat»;   Vista la nota del 7 agosto 2019, prot. n. 18986, con  la  quale  il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, ufficio legislativo, ha trasmesso il provvedimento in epigrafe;   Vista la nota del 12 agosto 2019, prot. n. DAR 13301, con la  quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato alle regioni ed alle province autonome, lo schema di  provvedimento  in  epigrafe, con  contestuale  convocazione  di  una  riunione  tecnica  per  l'11 settembre, successivamente posticipata su richiesta del coordinamento ambiente ed energia della Conferenza delle regioni e  delle  Province autonome di Trento e Bolzano, infine annullata a seguito  del  cambio della compagine governativa;   Vista la nota del 26 settembre 2019, prot. n. 21545, con  la  quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, ha confermato la  prosecuzione  dell'iter  istruttorio  del  suddetto provvedimento;   Vista la nota del 27 settembre 2019, prot. n.  DAR  14996,  con  la quale l'ufficio di segreteria di questa Conferenza ha  convocato  una riunione tecnica per il 15 ottobre 2019;   Vista la nota dell'11 ottobre 2019, prot.  n.  DAR  15704,  con  la quale l'ufficio di segreteria di questa  Conferenza  ha  diramato  le osservazioni regionali al testo;   Considerati gli esiti della riunione tenutasi il 15  ottobre  2019, nel corso della quale il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  a  seguito  di  ampio  ed articolato  dibattito,  ha  ritenuto  accoglibili   le   osservazioni regionali;   Vista la nota del 21  ottobre  2019,  con  la  quale  il  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  ufficio legislativo, ha trasmesso la stesura  definitiva  del  provvedimento, diramato in pari data, nota prot. n. DAR 0016201;   Vista la nota del 23 ottobre 2019, prot. 0023721, con la  quale  il capo dell'ufficio legislativo del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare ha chiesto il rinvio dell'esame  del provvedimento alla seduta del  7  novembre  2019,  in  ragione  della indisponibilita' del Sottosegretario a partecipare  ai  lavori  della seduta;   Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-regioni del  24 ottobre 2019 il punto e' stato rinviato,  anche  su  richiesta  delle regioni;   Considerato che nella seduta della Conferenza Stato-regioni  del  7 novembre 2019 le regioni hanno espresso avviso favorevole  all'intesa condizionato all'accoglimento di una proposta emendativa al punto tre del dispositivo della bozza di intesa,  chiedendo  di  inserire  alla fine del punto 3 la seguente frase: «fatta salva la possibilita'  per le regioni e le province autonome di  armonizzazione  con  i  diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione»;   Considerato che il Sottosegretario del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, nel richiamare la  necessita' di chiarezza in merito all'uniformita' delle procedure,  al  fine  di scongiurare  una   procedura   di   infrazione,   ha   proposto   una riformulazione  che  prevede   di   inserire   prima   della   parola «recepimento» l'aggettivo  «uniforme»  e  al  posto  dell'espressione «fatta salva» «tenendo conto della possibilita' per le regioni  e  le province autonome»;   Considerato che al riguardo le regioni si sono riservate,  al  fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, pertanto il punto e' stato rinviato;   Considerati gli esiti  dell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza nell'ambito della quale le regioni hanno espresso  avviso  favorevole all'intesa, subordinato all'accoglimento della  proposta  di  cui  al documento (allegato A), consegnato in seduta, nel quale si chiede  la sostituzione del punto  tre  del  dispositivo  dell'intesa,  come  di seguito: «Le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano provvedono  al  recepimento  uniforme  delle  Linee  guida,  volte  a definire le migliori procedure e modalita' per garantire il rispetto, l'applicabilita'  e  l'efficacia  degli  elementi  tecnici  e   degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della  possibilita' per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti  di  competenza  regionale  e  di  semplificazione,  nel rispetto delle specificita' territoriali»;   Considerato che il Sottosegretario del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ha condiviso la proposta cosi' come formulata dalle regioni, di cui al documento (allegato A);   Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle  regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
                            Sancisce intesa   ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge  5  giugno  2003,  n.  131, sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat»  art.  6,  paragrafi  3  e  4,  tra  il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:   1. Sono adottate le Linee guida nazionali  per  la  Valutazione  di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6,  paragrafi  3  e  4 (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare il 21 ottobre 2019,  parte  integrante  del presente atto.   2. Le Linee guida nazionali  per  la  Valutazione  di  incidenza  - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4,  costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione  a  livello  nazionale  di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3  e  4,  della  direttiva  n. 92/43/CEE del Consiglio del  21  maggio  1992,  indicando  criteri  e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.   3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme  delle  Linee  guida,  volte  a  definire  le migliori  procedure  e   modalita'   per   garantire   il   rispetto, l'applicabilita'  e  l'efficacia  degli  elementi  tecnici  e   degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della  possibilita' per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti  di  competenza  regionale  e  di  semplificazione,  nel rispetto delle specificita' territoriali.   4. Le Linee guida di cui al punto 1 sono pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale.     Roma, 28 novembre 2019 
                                                 Il Presidente: Boccia  Il segretario: Grande     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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