| Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 158 |  
| Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.  |  
  |  
 |  
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto  il  regio  decreto  legislativo  15  maggio  1946,  n.  455, convertito in legge  costituzionale  dalla  legge  costituzionale  26 febbraio 1948,  n.  2,  recante  «Approvazione  dello  statuto  della Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14,  lettera  g)  e 17, lettera h) ed i);   Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;   Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  recante  «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;   Visto  il  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174,   recante «Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle zone terremotate nel  maggio  2012»  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in particolare, l'articolo 32;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni  per l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi dell'articolo  81,  sesto  comma,   della   Costituzione.»,   e,   in particolare, l'articolo 9;   Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista dall'articolo 43 dello  statuto  della  Regione  siciliana,  espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;   Udito il parere delle sezioni riunite della Corte  dei  conti  reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 23 dicembre 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                               Cassiere 
   1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di  un Cassiere a cui il servizio e' affidato mediante  esperimento  di  una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio e'  disciplinata da   apposita   convenzione,   secondo    le    modalita'    previste nell'ordinamento contabile regionale.   2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le  disposizioni  di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.   3. La Ragioneria generale della Regione  cura  la  vigilanza  sulla gestione del servizio di cassa.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di          legge ed i regolamenti.               - Si riporta il testo degli articoli 14, 17  e  43  del          regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  recante          «Approvazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana.»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n.  133          (Edizione speciale) e convertito  in  legge  costituzionale          dalla  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,   n.   2,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58:               «Art. 14.               L'Assemblea, nell'ambito della  Regione  e  nei  limiti          delle leggi costituzionali dello Stato,  senza  pregiudizio          delle  riforme  agrarie  e  industriali  deliberate   dalla          Costituente  del  popolo  italiano,  ha   la   legislazione          esclusiva sulle seguenti materie:               a) agricoltura e foreste;               b) bonifica;               c) usi civici;               d) industria  e  commercio,  salva  la  disciplina  dei          rapporti privati;               e) incremento della produzione agricola ed industriale:          valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli          ed industriali e delle attivita' commerciali;               f) urbanistica;               g)  lavori  pubblici,  eccettuate   le   grandi   opere          pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;               h) miniere, cave, torbiere, saline;               i) acque pubbliche, in  quanto  non  siano  oggetto  di          opere pubbliche d'interesse nazionale;               l) pesca e caccia;               m) pubblica beneficenza ed opere pie;               n)  turismo,  vigilanza  alberghiera   e   tutela   del          paesaggio; conservazione delle  antichita'  e  delle  opere          artistiche;               o) regime degli  enti  locali  e  delle  circoscrizioni          relative;               p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;               q) stato  giuridico  ed  economico  degli  impiegati  e          funzionari della Regione, in  ogni  caso  non  inferiore  a          quello del personale dello Stato;               r)   istruzione   elementare,    musei,    biblioteche,          accademie;               s) espropriazione per pubblica utilita'.»               «Art. 17.               Entro i limiti dei principi' ed interessi generali  cui          si  informa  la  legislazione  dello   Stato,   l'Assemblea          regionale puo',  al  fine  di  soddisfare  alle  condizioni          particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare          leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra          le seguenti materie concernenti la Regione:               a) comunicazioni e  trasporti  regionali  di  qualsiasi          genere;               b) igiene e sanita' pubblica;               c) assistenza sanitaria;               d) istruzione media e universitaria;               e) disciplina del credito, delle  assicurazioni  e  del          risparmio;               f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza          ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti  dalle          leggi dello Stato;               g) annona;               h) assunzione di pubblici servizi;               i) tutte le altre  materie  che  implicano  servizi  di          prevalente interesse regionale.»               «Art. 43.               Una Commissione paritetica di quattro  membri  nominati          dall'Alto Commissario della Sicilia  e  dal  Governo  dello          Stato,  determinera'  le  norme  transitorie  relative   al          passaggio degli uffici e del  personale  dello  Stato  alla          Regione, nonche' le norme  per  l'attuazione  del  presente          Statuto.».               - Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,          recante «Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei          sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,          degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli          articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.               - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14    del          decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  recante  «Ulteriori          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo          sviluppo», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  agosto          2011, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 14          settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          16 settembre 2011, n. 216:               «Art.  14  (Riduzione  del  numero  dei  consiglieri  e          assessori   regionali   e   relative   indennita'.   Misure          premiali).  -  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi          stabiliti  nell'ambito  del  coordinamento  della   finanza          pubblica, le Regioni adeguano,  nell'ambito  della  propria          autonomia   statutaria   e   legislativa,   i    rispettivi          ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:               a) previsione che il  numero  massimo  dei  consiglieri          regionali,  ad  esclusione  del  Presidente  della   Giunta          regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le  Regioni  con          popolazione fino ad un milione di abitanti;  a  30  per  le          Regioni con popolazione fino a due milioni di  abitanti;  a          40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di          abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione  fino  a  sei          milioni di abitanti; a 70 per le  Regioni  con  popolazione          fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le  Regioni  con          popolazione superiore  ad  otto  milioni  di  abitanti.  La          riduzione del numero dei consiglieri regionali  rispetto  a          quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente          decreto e deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura          regionale successiva a quella  della  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla  data  di          entrata in vigore del presente decreto, abbiano  un  numero          di consiglieri regionali inferiore a quello previsto  nella          presente lettera, non possono aumentarne il numero;               b) previsione che il  numero  massimo  degli  assessori          regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero  dei          componenti  del  Consiglio  regionale,  con  arrotondamento          all'unita' superiore.  La  riduzione  deve  essere  operata          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente          decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,  dalla          prima legislatura regionale successiva a  quella  in  corso          alla data di entrata in vigore del presente decreto;               c) riduzione  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  in          attuazione  di  quanto   previsto   dall'articolo   3   del          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 26  marzo  2010,  n.  42,  degli          emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti          in  favore  dei  consiglieri  regionali  entro  il   limite          dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,          cosi' come rideterminata  ai  sensi  dell'articolo  13  del          presente decreto;               d)  previsione  che  il   trattamento   economico   dei          consiglieri   regionali   sia   commisurato   all'effettiva          partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;               e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di  un          Collegio dei revisori dei conti, quale organo di  vigilanza          sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della          gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del  coordinamento          della finanza pubblica, opera in raccordo  con  le  sezioni          regionali di controllo della Corte dei conti; i  componenti          di tale Collegio sono  scelti  mediante  estrazione  da  un          elenco,  i  cui  iscritti  devono  possedere  i   requisiti          previsti dai principi contabili  internazionali,  avere  la          qualifica di revisori legali di cui al decreto  legislativo          27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di  specifica          qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'          pubblica e gestione economica  e  finanziaria  anche  degli          enti territoriali,  secondo  i  criteri  individuati  dalla          Corte dei conti;               f) passaggio, entro sei mesi dalla data di  entrata  in          vigore del presente decreto e  con  efficacia  a  decorrere          dalla prima legislatura regionale successiva  a  quella  in          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,          al sistema previdenziale  contributivo  per  i  consiglieri          regionali.               2. L'adeguamento ai parametri di  cui  al  comma  1  da          parte delle Regioni a Statuto  speciale  e  delle  province          autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione  per          l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio  2009,          n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e          province autonome per le  quali  lo  Stato,  ai  sensi  del          citato  articolo  27,  assicura  il   conseguimento   degli          obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',          ed elemento di riferimento  per  l'applicazione  di  misure          premiali   o   sanzionatorie   previste   dalla   normativa          vigente.».               - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge          10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni  urgenti  in          materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,          nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore   delle   zone          terremotate nel maggio  2012»,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  10  ottobre  2012,  n.  237,   convertito,   con          modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  2012,  n.   213,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2012,  n.          286, S.O.:               «Art.  1.  (Rafforzamento  della  partecipazione  della          Corte dei conti al  controllo  sulla  gestione  finanziaria          delle regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento          della finanza pubblica, in particolare  tra  i  livelli  di          governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei          vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza  dell'Italia          all'Unione europea, le disposizioni del  presente  articolo          sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,          100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte  dei          conti sulla  gestione  finanziaria  delle  regioni  di  cui          all'articolo 3, comma 5, della legge 14  gennaio  1994,  n.          20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5  giugno  2003,          n. 131, e successive modificazioni.               2. Annualmente le sezioni regionali di controllo  della          Corte dei  conti  trasmettono  ai  consigli  regionali  una          relazione  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie          adottate  nelle   leggi   regionali   approvate   nell'anno          precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.               3. Le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei          conti  esaminano  i  bilanci  preventivi  e  i   rendiconti          consuntivi delle regioni e degli  enti  che  compongono  il          Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le          procedure di cui all'articolo  1,  commi  166  e  seguenti,          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la  verifica  del          rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto   di          stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in          materia di indebitamento dall'articolo  119,  sesto  comma,          della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento          e   dell'assenza   di   irregolarita'    suscettibili    di          pregiudicare,   anche   in   prospettiva,   gli   equilibri          economico-finanziari  degli  enti.  I  bilanci   preventivi          annuali e pluriennali e i rendiconti delle  regioni  con  i          relativi allegati sono trasmessi  alle  competenti  sezioni          regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti          delle regioni con propria relazione.               4. Ai  fini  del  comma  3,  le  sezioni  regionali  di          controllo della Corte dei conti verificano altresi'  che  i          rendiconti  delle  regioni  tengano   conto   anche   delle          partecipazioni in societa'  controllate  e  alle  quali  e'          affidata  la  gestione   di   servizi   pubblici   per   la          collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla          regione, nonche' dei risultati  definitivi  della  gestione          degli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali          resta  fermo  quanto  previsto   dall'articolo   2,   comma          2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,          dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.          549, e dall'articolo 32 della legge 27  dicembre  1997,  n.          449.               5. Il rendiconto generale della regione  e'  parificato          dalla sezione regionale di controllo della Corte dei  conti          ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di  cui          al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di          parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei          conti  formula  le  sue   osservazioni   in   merito   alla          legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le          misure di  correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che          ritiene necessari al fine, in  particolare,  di  assicurare          l'equilibrio del bilancio e  di  migliorare  l'efficacia  e          l'efficienza della spesa. La decisione  di  parifica  e  la          relazione  sono  trasmesse  al  presidente   della   giunta          regionale e al consiglio regionale.               6. Il presidente della regione  trasmette  ogni  dodici          mesi alla Sezione regionale di controllo  della  Corte  dei          conti una relazione  sul  sistema  dei  controlli  interni,          adottata sulla base  delle  linee  guida  deliberate  dalla          Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e  sui          controlli effettuati nell'anno.               7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi  3  e  4,          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la          regolarita'  della  gestione  finanziaria  o  del   mancato          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'          interno  comporta  per   le   amministrazioni   interessate          l'obbligo  di  adottare,  entro   sessanta   giorni   dalla          comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,          i provvedimenti idonei a rimuovere  le  irregolarita'  e  a          ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti          sono trasmessi alle sezioni regionali  di  controllo  della          Corte dei conti che li verificano  nel  termine  di  trenta          giorni dal ricevimento. Qualora  la  regione  non  provveda          alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la  verifica          delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'          preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'          stata accertata  la  mancata  copertura  o  l'insussistenza          della relativa sostenibilita' finanziaria.               8. Le relazioni  redatte  dalle  sezioni  regionali  di          controllo  della  Corte  dei  conti  ai  sensi  dei   commi          precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei          ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze  per          le determinazioni di competenza.               9. Ciascun gruppo  consiliare  dei  consigli  regionali          approva un rendiconto  di  esercizio  annuale,  strutturato          secondo linee guida deliberate dalla Conferenza  permanente          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province          autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri,  per  assicurare  la          corretta rilevazione dei fatti di gestione  e  la  regolare          tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la          documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni          caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le  risorse          trasferite  al  gruppo   dal   consiglio   regionale,   con          indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure          adottate per consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti          effettuati.               9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   rimozione   degli          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30          luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero  dell'economia          e delle finanze, nello stato di  previsione  del  Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al          comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno  2012,          n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge  7  agosto          2012, n. 134.               9-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri,  su  proposta  del  Ministro   per   gli   affari          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31  marzo          2013 sono  individuati  i  criteri  per  la  determinazione          dell'importo massimo dell'anticipazione  di  cui  al  comma          9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'          per la concessione e per la restituzione della stessa in un          periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo          a quello in cui viene erogata  l'anticipazione.  I  criteri          per la  determinazione  dell'anticipazione  attribuibile  a          ciascuna Regione  sono  definiti  nei  limiti  dell'importo          massimo  fissato  in  euro  10   per   abitante   e   della          disponibilita' annua del Fondo.               9-quater. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  per          l'anno 2013 dalle disposizioni di  cui  ai  commi  9-bis  e          9-ter, si provvede a valere sulla dotazione  del  Fondo  di          rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo  di  cui          al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo          rimborsate dalle regioni.               9-quinquies. Con decreti del Ministro  dell'economia  e          delle finanze si provvede  alle  occorrenti  variazioni  di          bilancio.               9-sexies.  In  sede   di   prima   applicazione   delle          disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni          interessate, in presenza di eccezionali motivi di  urgenza,          puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di          rotazione di cui al comma  9-bis,  da  riassorbire  secondo          tempi e modalita' disciplinati dal decreto  del  Presidente          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.               9-septies. Il piano di stabilizzazione  finanziaria  di          cui al  comma  9-bis,  per  le  regioni  che  abbiano  gia'          adottato il piano stesso, e' completato entro il 30  giugno          2016 e l'attuazione degli  atti  indicati  nel  piano  deve          avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni          i predetti termini  sono,  rispettivamente,  di  quattro  e          cinque   anni   dall'adozione   del   ripetuto   piano   di          stabilizzazione   finanziaria.    Conseguentemente,    sono          soppressi  i  commi  13,  14  e  15  dell'articolo  1   del          decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito  con          modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.               10.  Il  rendiconto  e'  trasmesso  da  ciascun  gruppo          consiliare al presidente del consiglio  regionale,  che  lo          trasmette  al  presidente  della  regione.  Entro  sessanta          giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente  della          regione trasmette il  rendiconto  di  ciascun  gruppo  alla          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei          conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata          pronuncia nei successivi trenta giorni,  il  rendiconto  di          esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto  e',          altresi', pubblicato in allegato al  conto  consuntivo  del          consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.               11.  Qualora  la  competente   sezione   regionale   di          controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto          di esercizio del  gruppo  consiliare  o  la  documentazione          trasmessa a corredo dello  stesso  non  sia  conforme  alle          prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente  articolo,          trasmette,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del          rendiconto, al presidente della regione  una  comunicazione          affinche'  si  provveda  alla  relativa   regolarizzazione,          fissando un termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  La          comunicazione e'  trasmessa  al  presidente  del  consiglio          regionale per i successivi adempimenti da parte del  gruppo          consiliare interessato e sospende il  decorso  del  termine          per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui  il  gruppo          non  provveda  alla  regolarizzazione  entro   il   termine          fissato,  decade,  per  l'anno  in   corso,   dal   diritto          all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.          La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di          restituire le somme ricevute  a  carico  del  bilancio  del          consiglio regionale e non rendicontate.               12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui  al          comma  11  conseguono   alla   mancata   trasmissione   del          rendiconto entro il termine individuato ai sensi del  comma          10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto          da parte della sezione regionale di controllo  della  Corte          dei conti. Avverso le delibere della Sezione  regionale  di          controllo della Corte dei conti, di cui al presente  comma,          e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della  Corte          dei conti in  speciale  composizione,  con  le  forme  e  i          termini  di  cui  all'articolo  243-quater,  comma  5,  del          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.               13. - 15. (soppressi).               16.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  il  proprio          ordinamento alle disposizioni del presente  articolo  entro          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.               17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».               - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  24          dicembre  2012,  n.  234,  recante  «Norme  generali  sulla          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3.               «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai          seguenti principi e criteri direttivi generali:               a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e          dei servizi;               b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie          oggetto di delegificazione;               c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della          legge 28 novembre 2005, n. 246;               d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni          amministrative sono determinate dalle regioni;               e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto          modificato;               f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;               g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara          individuazione dei soggetti responsabili;               h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti          normativi;               i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini          italiani.».               - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  24          dicembre  2012,   n.   243,   recante   «Disposizioni   per          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai          sensi dell'articolo 81, sesto comma, della  Costituzione.»,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:               «Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni  e  degli          enti locali). - 1. I bilanci  delle  regioni,  dei  comuni,          delle province, delle citta' metropolitane e delle province          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si   considerano   in          equilibrio quando, sia nella  fase  di  previsione  che  di          rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di          competenza, tra le entrate finali e le spese  finali,  come          eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.               1-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  1,  le          entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4          e  5  dello  schema  di  bilancio  previsto   dal   decreto          legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali  sono          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del  medesimo  schema          di bilancio. Per  gli  anni  2017-2019,  con  la  legge  di          bilancio, compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza          pubblica e su base triennale,  e'  prevista  l'introduzione          del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di  spesa.  A          decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate  e  le  spese          finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata          e di spesa, finanziato dalle entrate finali.               2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un  ente          di cui al comma 1 del presente articolo registri un  valore          negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il  predetto          ente adotta misure di correzione  tali  da  assicurarne  il          recupero entro il triennio successivo, in  quote  costanti.          Per le finalita' di cui al comma 5  la  legge  dello  Stato          puo' prevedere differenti modalita' di recupero.               3. (abrogato).               4. Con legge dello Stato sono definiti  i  premi  e  le          sanzioni  da  applicare  alle  regioni,  ai  comuni,   alle          province,  alle  citta'  metropolitane  e   alle   province          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  delle          disposizioni di cui al presente articolo. La legge  di  cui          al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:               a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;               b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;               c) destinazione dei proventi delle  sanzioni  a  favore          dei  premi  agli  enti  del  medesimo  comparto  che  hanno          rispettato i propri obiettivi.               5. Nel rispetto dei principi stabiliti  dalla  presente          legge, al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli          derivanti dall'ordinamento dell'Unione  europea,  la  legge          dello Stato,  sulla  base  di  criteri  analoghi  a  quelli          previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto  di          parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi          a carico degli enti  di  cui  al  comma  1  in  materia  di          concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza          pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.               6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di          Trento e  di  Bolzano  compatibilmente  con  le  norme  dei          rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.» 
           Note all'art. 1: 
               - Per il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si          veda nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 2 
             Documenti di entrata e pagamento della spesa 
   1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute  di  versamento,  che  hanno  potere liberatorio per l'importo indicato sugli  stessi,  per  i  versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.   2. I documenti di entrata, previo  riscontro  con  le  distinte  di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere  e  consegnati  o spediti agli interessati nonche' trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.   3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle  disposizioni normative relative alle aperture di credito a  favore  di  funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale  8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate,  fino al 31 dicembre 2020.  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  della  legge          della Regione siciliana  8  luglio  1977,  n.  47,  recante          «Norme in materia di bilancio e contabilita' della  Regione          siciliana.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Reg.  sic.          16 luglio 1977, n. 31:               «Art. 13. (Aperture di credito). - 1. L'Amministrazione          regionale puo' disporre il pagamento delle  spese  mediante          l'emissione di ordini di  accreditamento  senza  limiti  di          importo, nei casi seguenti:               a) esecuzione di opere ed interventi a  carico  diretto          della Regione;               b) acquisto di beni  e  servizi  per  il  funzionamento          degli uffici;               c) (abrogata);               d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;               e) servizi degli organi della Regione;               f) erogazioni conseguenti all'attivita' esplicata dagli          uffici periferici della Regione;               g-bis) anticipi per le spese di missione.               2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento  sono          considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.               3. A favore di uno stesso funzionario delegato  possono          essere disposti per il  medesimo  oggetto  piu'  ordini  di          accreditamento.               4. Ogni successivo ordine di accreditamento puo' essere          disposto previa dichiarazione del funzionario delegato  che          attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.               5.  Gli  ordini  di  accreditamento  emessi  in   conto          competenza e rimasti in tutto o  in  parte  inestinti  alla          chiusura dell'esercizio  finanziario,  non  possono  essere          trasportati all'esercizio successivo.               6. (soppresso).               6-bis. Ove necessario e sempre che gli impegni  cui  si          riferiscano non  debbano  essere  eliminati  alla  chiusura          dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'articolo  12,  gli          ordini di accreditamento di cui ai  commi  5  e  6  possono          essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo.               7. (soppresso).               8. Entro sessanta giorni dalla chiusura  dell'esercizio          finanziario, i funzionari delegati devono  presentare  alla          competente amministrazione ed  alla  competente  ragioneria          centrale una certificazione, su  apposito  modulo,  in  cui          attestino l'entita' dei pagamenti effettuati sull'ordine di          accreditamento  disposto  in  loro  favore   e   dichiarino          altresi'  che  la  documentazione  relativa  e'   in   loro          possesso.               9.  Nei  confronti  dei  funzionari  delegati  che  non          presentino la dichiarazione nei termini  di  cui  al  comma          precedente o che non  forniscano,  entro  sessanta  giorni,          esaurienti chiarimenti ai rilievi degli  uffici  incaricati          della revisione, l'amministrazione competente e' tenuta  ad          applicare la sanzione pecuniaria di  cui  all'articolo  337          del regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827  e  successive          modificazioni.               10. Qualora l'Amministrazione competente non  ottemperi          all'obbligo  di  cui  al  comma  precedente,  l'Assessorato          regionale del bilancio e  delle  finanze,  su  segnalazione          della ragioneria  centrale,  provvede  in  via  sostitutiva          all'adozione  dei  provvedimenti   previsti   dalla   norma          sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti.               11. L'Assessore regionale per il bilancio e le  finanze          con decreto motivato, puo' determinare programmi di spesa o          capitoli di  bilancio  in  ordine  ai  quali  esercitare  a          campione  il  controllo  delle  competenti  ragionerie   su          rendiconti amministrativi dei funzionari delegati,  secondo          criteri  determinati  dal  decreto  stesso.  I   funzionari          delegati  trasmettono  all'amministrazione  che  ha  emesso          l'ordine di  accreditamento  i  rendiconti  individuati  ai          sensi  del  presente  comma  per  il  preventivo  riscontro          previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del regio decreto 23          maggio 1924, n. 827.».   |  
|   |                                 Art. 3 
            Istituzione del Collegio dei revisori dei conti 
   1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa  statale  in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti  quale  organo  di  vigilanza  sulla   regolarita'   contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.   2.  Ai  fini   del   coordinamento   della   finanza   pubblica   e dell'integrazione tra  controlli  interni  ed  esterni,  il  Collegio esercita le  sue  funzioni  nell'ambito  delle  necessarie  forme  di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali  della  Corte dei conti.   3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, e'  disciplinato l'istituzione  dell'elenco  regionale   dei   revisori   dei   conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali  norme integrative sulle funzioni e competenze.     |  
|   |                                 Art. 4 
           Composizione del Collegio dei revisori dei conti 
   1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed  e'  composto  da  tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da  un  elenco regionale i cui iscritti devono:     a) essere  persone  di  riconosciuta  indipendenza  e  comprovata competenza,   esperienza   e   specifica   ed   alta   qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'  pubblica   e   gestione economica e finanziaria anche  degli  enti  territoriali,  secondo  i criteri individuati dalla Corte dei conti;     b)  possedere  i  requisiti  previsti  dai   principi   contabili internazionali;     c) avere la qualifica  di  revisori  legali  di  cui  al  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.   2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di  componenti,  in  misura  pari  a  tre  volte  gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti  del  Collegio dei revisori.   3. Per la ricomposizione  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.  
           Note all'art. 4: 
               - Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,          recante «Attuazione della  direttiva  2006/43/CE,  relativa          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e          83/349/CEE, e che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE.»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010,  n.  68,          S.O.   |  
|   |                                 Art. 5 
            Modalita' di trasmissione dei conti giudiziali 
   1. Ai fini delle modalita' di trasmissione dei conti giudiziali, si rinvia alle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  26  agosto 2016, n.174.  
           Note all'art. 5: 
               - Il  decreto  legislativo  26  agosto  2016,  n.  174,          recante «Codice di giustizia contabile, adottato  ai  sensi          dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015,  n.  124.»,  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  2016,  n.          209, S.O.   |  
|   |                                 Art. 6   Modifiche del  decreto  legislativo  6  maggio  1948,  n.  655,  come  modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200   1. L'articolo 2, comma 1, numero  2),  del  decreto  legislativo  6 maggio 1948, n. 655,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  18 giugno 1999, n. 200, e' sostituito come segue:     «2) sugli atti normativi  a  rilevanza  esterna,  sugli  atti  di programmazione comportanti spese e sugli atti generali  attuativi  di norme comunitarie.».  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto          legislativo 6 maggio 1948, n. 655, recante «Istituzione  di          Sezioni della Corte dei conti per la  Regione  siciliana.»,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1948, n. 135,          come modificato dal presente decreto legislativo:               «Art. 2. - 1. La sezione di controllo,  ferme  restando          le leggi dello Stato che  disciplinano  le  funzioni  della          Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto  dal          presente articolo:               a) esercita il controllo di legittimita':                 1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di          cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;                 2) sugli atti normativi a  rilevanza  esterna,  sugli          atti di  programmazione  comportanti  spese  e  sugli  atti          generali di norme comunitarie;               b)  verifica  altresi'  il  rendiconto  generale  della          regione.               2. La sezione predetta e'  delegata  ad  esercitare  il          controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da          organi dello Stato aventi sede nella regione,  e  che  sono          soggetti, secondo le  norme  vigenti,  al  controllo  della          Corte dei conti.               3. La sezione di controllo svolge, anche  in  corso  di          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del          bilancio  e  del  patrimonio  della  regione  e,  nei  casi          previsti dalle leggi  dello  Stato,  delle  amministrazioni          pubbliche statali e locali, nonche'  sulle  gestioni  fuori          bilancio  e   sui   fondi   di   provenienza   comunitaria,          verificando  la  legittimita'  e   la   regolarita'   delle          gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni  a          ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base  all'esito          di  altri   controlli,   la   rispondenza   dei   risultati          dell'attivita' amministrativa agli obiettivi  stabiliti  in          conformita' alle leggi  regionali  ed  alle  leggi  statali          applicabili in Sicilia, valutando  comparativamente  costi,          modo e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.          La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri  di          riferimento del controllo.».   |  
|   |                                 Art. 7   Ripiano del disavanzo  derivante  dagli  effetti  del  riaccertamento                            straordinario 
   1.  In  sede  di  prima  applicazione  delle  presenti   norme   di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote  di  disavanzo non recuperate, relative al  rendiconto  2018,  non  potranno  essere ripianate oltre il limite massimo di dieci  esercizi.  In  ogni  caso l'applicazione del  presente  comma  non  puo'  avere  effetto  sulla gestione dei pagamenti.   2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 e' ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e  lo  Stato  non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro  dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione  finanziaria  del  bilancio,  di  responsabilita' nell'esercizio   del   mandato   elettivo   e   di    responsabilita' intergenerazionale,  ai  sensi  degli  articoli   81   e   97   della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri  di virtuosita', quali la riduzione  strutturale  della  spesa  corrente, gia' con effetti a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2020.  La Regione si impegna, altresi', a  concordare  con  lo  Stato  appositi interventi di riforma per le finalita' di cui al presente comma.  
           Note all'art. 7: 
               - Per il testo dell'articolo 9 della legge 24  dicembre          2012, n. 243, si veda nelle note alle premesse.               - Si riportano gli articoli 81 e 97 della Costituzione:               «Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate          e le spese del proprio bilancio, tenendo conto  delle  fasi          avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.               Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine          di considerare gli effetti del ciclo  economico  e,  previa          autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta          dei  rispettivi  componenti,  al  verificarsi   di   eventi          eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori  oneri          provvede ai mezzi per farvi fronte.               Le Camere ogni anno approvano con legge il  bilancio  e          il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.               L'esercizio provvisorio del bilancio  non  puo'  essere          concesso se non per  legge  e  per  periodi  non  superiori          complessivamente a quattro mesi.               Il  contenuto  della  legge  di  bilancio,   le   norme          fondamentali e i criteri volti ad  assicurare  l'equilibrio          tra le entrate e le spese dei bilanci e  la  sostenibilita'          del debito del complesso  delle  pubbliche  amministrazioni          sono stabiliti con legge approvata a  maggioranza  assoluta          dei  componenti  di  ciascuna  Camera,  nel  rispetto   dei          principi definiti con legge costituzionale.»               «Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio          dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.               I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e          la imparzialita' dell'amministrazione.               Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie          dei funzionari.               Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».   |  
|   |                                 Art. 8 
                          Disposizioni finali 
   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Boccia,  Ministro  per  gli  affari                                  regionali e le autonomie 
                                   Gualtieri, Ministro dell'economia e                                  delle finanze   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |  
 
 | 
 |