Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 158
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera g) e 17, lettera h) ed i);
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.», e, in particolare, l'articolo 9;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 23 dicembre 2019;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 17 ottobre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Cassiere

1. La Regione siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere a cui il servizio e' affidato mediante esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'erogazione del servizio e' disciplinata da apposita convenzione, secondo le modalita' previste nell'ordinamento contabile regionale.
2. Dal 1° gennaio 2022 troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.
3. La Ragioneria generale della Regione cura la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 14, 17 e 43 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
«Approvazione dello statuto della Regione siciliana.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133
(Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58:
«Art. 14.
L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti
delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio
delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla
Costituente del popolo italiano, ha la legislazione
esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei
rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale:
valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli
ed industriali e delle attivita' commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere
pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di
opere pubbliche d'interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del
paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere
artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni
relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e
funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a
quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche,
accademie;
s) espropriazione per pubblica utilita'.»
«Art. 17.
Entro i limiti dei principi' ed interessi generali cui
si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea
regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni
particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare
leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra
le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi
genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del
risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza
ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle
leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di
prevalente interesse regionale.»
«Art. 43.
Una Commissione paritetica di quattro membri nominati
dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello
Stato, determinera' le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
Regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente
Statuto.».
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2011, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 settembre 2011, n. 216:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure
premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli
emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti
in favore dei consiglieri regionali entro il limite
dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del
presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un
Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti
di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti
previsti dai principi contabili internazionali, avere la
qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da
parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per
l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e
province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del
citato articolo 27, assicura il conseguimento degli
obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',
ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie previste dalla normativa
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, recante «Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n.
286, S.O.:
«Art. 1. (Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
delle regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento
della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di
governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei
vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, e successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento
e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i
relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti
delle regioni con propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i
rendiconti delle regioni tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali e'
affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettivita' regionale e di servizi strumentali alla
regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui
al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
conti formula le sue osservazioni in merito alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare
l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici
mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi
precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per
le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali
approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilita', nonche' per definire la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti
effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma
9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
per la concessione e per la restituzione della stessa in un
periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri
per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per
l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui
al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza,
puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo
tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia'
adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno
2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve
avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e
cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di
stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono
soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo,
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente della regione una comunicazione
affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione,
fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio
regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo
consiliare interessato e sospende il decorso del termine
per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine
fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto
all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del
consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al
comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma
10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto
da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione, con le forme e i
termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. - 15. (soppressi).
16. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3.
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3. (abrogato).
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.»

Note all'art. 1:

- Per il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Documenti di entrata e pagamento della spesa

1. A fronte dei versamenti ricevuti, il cassiere rilascia documenti di entrata, quietanze o ricevute di versamento, che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi, per i versamenti affluiti all'erario regionale a qualsiasi titolo.
2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal cassiere e consegnati o spediti agli interessati nonche' trasmessi alla Regione siciliana per gli eventuali adempimenti connessi alla regolarizzazione.
3. La Regione siciliana mantiene l'applicazione delle disposizioni normative relative alle aperture di credito a favore di funzionari delegati, nei casi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, ed ai ruoli di spesa, per le spese fisse di importo e scadenze determinate, fino al 31 dicembre 2020.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge
della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47, recante
«Norme in materia di bilancio e contabilita' della Regione
siciliana.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Reg. sic.
16 luglio 1977, n. 31:
«Art. 13. (Aperture di credito). - 1. L'Amministrazione
regionale puo' disporre il pagamento delle spese mediante
l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di
importo, nei casi seguenti:
a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto
della Regione;
b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento
degli uffici;
c) (abrogata);
d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
e) servizi degli organi della Regione;
f) erogazioni conseguenti all'attivita' esplicata dagli
uffici periferici della Regione;
g-bis) anticipi per le spese di missione.
2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono
considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.
3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono
essere disposti per il medesimo oggetto piu' ordini di
accreditamento.
4. Ogni successivo ordine di accreditamento puo' essere
disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che
attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.
5. Gli ordini di accreditamento emessi in conto
competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla
chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere
trasportati all'esercizio successivo.
6. (soppresso).
6-bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si
riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura
dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'articolo 12, gli
ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono
essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo.
7. (soppresso).
8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla
competente amministrazione ed alla competente ragioneria
centrale una certificazione, su apposito modulo, in cui
attestino l'entita' dei pagamenti effettuati sull'ordine di
accreditamento disposto in loro favore e dichiarino
altresi' che la documentazione relativa e' in loro
possesso.
9. Nei confronti dei funzionari delegati che non
presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma
precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni,
esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati
della revisione, l'amministrazione competente e' tenuta ad
applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 337
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni.
10. Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi
all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione
della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva
all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma
sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti.
11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze
con decreto motivato, puo' determinare programmi di spesa o
capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a
campione il controllo delle competenti ragionerie su
rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo
criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari
delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso
l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai
sensi del presente comma per il preventivo riscontro
previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827.».
 
Art. 3

Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, la Regione siciliana istituisce il Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che esprime parere sul disegno di legge di bilancio.
2. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'integrazione tra controlli interni ed esterni, il Collegio esercita le sue funzioni nell'ambito delle necessarie forme di coordinamento e collaborazione con le sezioni regionali della Corte dei conti.
3. Con legge regionale, entro il 31 dicembre 2020, e' disciplinato l'istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, determinati i compensi dei componenti il Collegio ed eventuali norme integrative sulle funzioni e competenze.
 
Art. 4

Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri, che non possono essere confermati, sorteggiati da un elenco regionale i cui iscritti devono:
a) essere persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
b) possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali;
c) avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Nella legge regionale di cui all'articolo 3, comma 3, si prevede l'estrazione, tra gli iscritti all'elenco regionale, di una ulteriore lista ristretta di componenti, in misura pari a tre volte gli eligendi, tra i quali saranno sorteggiati i componenti del Collegio dei revisori.
3. Per la ricomposizione del Collegio dei revisori dei conti, successiva alla prima, si utilizza lo stesso criterio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Note all'art. 4:

- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68,
S.O.
 
Art. 5

Modalita' di trasmissione dei conti giudiziali

1. Ai fini delle modalita' di trasmissione dei conti giudiziali, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174.

Note all'art. 5:

- Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2016, n.
209, S.O.
 
Art. 6
Modifiche del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come
modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200
1. L'articolo 2, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, e' sostituito come segue:
«2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie.».

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 655, recante «Istituzione di
Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana.»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1948, n. 135,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 2. - 1. La sezione di controllo, ferme restando
le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della
Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal
presente articolo:
a) esercita il controllo di legittimita':
1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di
cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;
2) sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli
atti di programmazione comportanti spese e sugli atti
generali di norme comunitarie;
b) verifica altresi' il rendiconto generale della
regione.
2. La sezione predetta e' delegata ad esercitare il
controllo di legittimita' sugli atti che vengono emanati da
organi dello Stato aventi sede nella regione, e che sono
soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della
Corte dei conti.
3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio della regione e, nei casi
previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni
pubbliche statali e locali, nonche' sulle gestioni fuori
bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria,
verificando la legittimita' e la regolarita' delle
gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a
ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito
di altri controlli, la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti in
conformita' alle leggi regionali ed alle leggi statali
applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.».
 
Art. 7
Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento
straordinario

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non puo' avere effetto sulla gestione dei pagamenti.
2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 e' ridotto a tre anni qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente, gia' con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020. La Regione si impegna, altresi', a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalita' di cui al presente comma.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 81 e 97 della Costituzione:
«Art. 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate
e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine
di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri
provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e
il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio
tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita'
del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei
principi definiti con legge costituzionale.»
«Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio
dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede