| Gazzetta n. 302 del 27 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 20 dicembre 2019 |  
| Procedura pay-back 5% -  Anno  2019.  (Determina  n.  DG  1859/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni    («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15 marzo 1997, n. 59»);   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante   «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, il comma  1  ed  il  comma  5, lettere f) ed f-bis), del predetto;   Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n.  245,  dal titolo  «Regolamento  recante   norme   sull'organizzazione   ed   il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13 decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n. 53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana del  farmaco  (AIFA),  in   attuazione   dell'art.   17,   comma   10 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2012, n. 106;   Visto il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019, con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;   Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre 2006,   n.   296   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale dello Stato - finanziaria 2007»), con cui sono state confermate,  per gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa farmaceutica assunte dall'AIFA e, in  particolare,  la  deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA del 27 settembre 2006,  n. 26;   Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, il quale ha consentito alle  aziende  farmaceutiche  di chiedere  all'AIFA  la  sospensione  degli  effetti   di   cui   alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno  al  versamento alle  regioni  degli  importi  individuati  da  apposite  tabelle  di equivalenza degli effetti economico  -  finanziari  per  il  Servizio sanitario nazionale (SSN);   Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non convenzionata», con cui sono stati disposti dall'AIFA  la  riduzione, nella misura del 5%,  del  prezzo  al  pubblico,  gia'  vigente,  dei medicinali comunque dispensati o  impiegati  dal  Servizio  sanitario nazionale, la ridefinizione dello sconto al  produttore  dello  0,6%, come da determina dell'AIFA del 30 dicembre 2005 ed  il  mantenimento delle predette misure  sino  ad  integrale  copertura  del  disavanzo accertato per il  2006,  previa  verifica  da  effettuarsi  entro  il termine del 15 febbraio 2007;   Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA del 9 febbraio  2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista  ed al grossista a norma dell'art. 1, comma 40, della legge  23  dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»);   Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  -  legge  di  stabilita' 2014»)  dall'anno  2014  ha  dato  la  possibilita'  per  le  aziende farmaceutiche che ne  facciano  richiesta,  qualora  interessate,  di usufruire della sospensione - ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006 -  della  riduzione  di  prezzo  del  5%, disposta con determina del 27 settembre 2006;   Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la determina AIFA del 21 dicembre 2018, n. 2048 («Procedure di  pay-back 5% - Anno  2018  »,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie generale  -  n.  300  del  28  dicembre  2017),  la   quale   ne   ha regolamentato, per l'anno 2018, la relativa procedura, specificando i prezzi  delle  specialita'  medicinali  rispetto  a  cui  le  aziende intendevano avvalersi della sospensione  del  5%,  nonche'  i  prezzi delle specialita' medicinali per i quali era stata ripristinata  tale riduzione del 5%;   Ravvisata, anche per l'anno 2019, la necessita' di  procedere,  con il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita' medicinali delle aziende che intendano  avvalersi  della  sospensione del 5% di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera  g)  della  legge  n. 296/2006, nonche'  dei  prezzi  delle  specialita'  medicinali  delle aziende che non manifestino detta volonta', ovvero  che,  pur  avendo manifestato la stessa, non procedano poi al versamento del dovuto  in favore delle regioni;   Dato atto che, ai fini della suddetta determina dei  prezzi,  anche per il procedimento di cui all'anno 2019 le differenze di prezzo  tra prodotti uguali o analoghi  eventualmente  indotte  dall'applicazione del pay-back 5% non costituiscono variazioni di spesa  a  carico  del Servizio sanitario nazionale;   Visti:     la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»);     il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa») e successive modificazioni ed integrazioni;     il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi») e successive modificazioni ed integrazioni;     il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e  4  della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, per l'accesso ai  documenti  amministrativi  e  per  la dematerializzazione;   Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento di pay-back 5% 2019, pubblicata  sul  portale  dell'AIFA  in  data  5 dicembre 2019, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi,  a  decorrere  dalle  ore  18,00  della  medesima   data, attraverso il link «Procedimenti  di  pay-back»,  alla  sezione  AIFA Front-End dedicata, per prendere visione dell'elenco dei prodotti per i quali avrebbero potuto avvalersi della sospensione della  riduzione del prezzo  del  5%  per  le  specialita'  medicinali  a  fronte  del versamento (pay-back) del relativo  controvalore  su  appositi  conti correnti indicati dalle singole regioni,  fissandone  le  tempistiche per la partecipazione al procedimento;   Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2019, pervenute all'AIFA sino alle  ore  18,00  del  13 dicembre 2019;   Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o inclusione pervenute alla pec dedicata dell'AIFA fino al 20  dicembre 2019;   Per tutto quanto in premessa; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
   1. La metodologia di  calcolo  del  pay-back  5%  per  l'anno  2019 (allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento.   2. In funzione della applicazione della  predetta  metodologia,  e' approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art.  8, comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni ed  integrazioni  («Interventi  correttivi  di  finanza pubblica»), classificati in classe A e H (e,  quindi,  a  carico  del Servizio sanitario nazionale), per i  quali  sono  ripristinati,  con decorrenza dal 1° gennaio 2020, i prezzi in vigore  al  30  settembre 2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, in ragione dell'applicazione del pay-back, e'  sospesa  la  riduzione del prezzo del 5% di cui alla determina AIFA del  27  settembre  2006 (allegato 2).   3. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993, n. 537 sono prezzi al  pubblico  comprensivi  dell'IVA,  applicati  a fronte della loro erogazione a carico del SSN,  altresi'  comprensivi della riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006.   4. I prezzi riportati nell'allegato  2  relativo  a  medicinali  di classe H sono prezzi massimi di  cessione,  al  lordo  dell'eventuale ulteriore sconto SSN, applicati a  fronte  della  loro  erogazione  a carico  dello  stesso  SSN,  altresi'  comprensivi  della   riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
              Metodologia di calcolo del pay-back 5% 2019 
     L'art. 1, commi 225 e 227  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e successive modificazioni ed integrazioni, offre  la  possibilita',  a partire dall'anno 2014, per le  aziende  farmaceutiche  di  usufruire della sospensione, ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettera g),  legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed  integrazioni, della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA  del  27 settembre 2006. Si rende  qui  di  seguito  nota  la  metodologia  di calcolo del pay-back 5% per l'anno 2019.  A) Procedura di calcolo     1. Sono state selezionate  tutte  le  specialita'  medicinali  in fascia A e in fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back 5% per l'anno 2018, ai  sensi  della  determina  AIFA  n.  2048  del  21 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  300  del  28 dicembre  2018),  ottenendo  la  proroga  della   sospensione   della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26  del  27 settembre 2006.     2.  Delle  specialita'  individuate  al  punto   1   sono   state considerate tutte quelle in fascia A e in fascia  H  commercializzate nel corso del 2018, aventi almeno un mese di  consumi  a  carico  del SSN.     3. Delle specialita' individuate ai  punti  1  e  2  sono  state, inoltre,  selezionate  tutte  quelle  in  fascia  A  e  in  fascia  H autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che  hanno  perso  nel  2018  il requisito dell'innovativita', attribuito ai sensi dell'art. 5,  comma 2,  lettera  a)  legge  29  novembre  2007,  n.  222   e   successive modificazioni ed integrazioni e  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  8, lettera b) legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni  ed integrazioni.     4. Infine, si e' tenuto conto di tutte le specialita'  medicinali in fascia A e in fascia H  autorizzate  dopo  il  31  dicembre  2006, rispetto alle quali  l'azienda  farmaceutica  non  ha  mai  avuto  la possibilita' di esercitare l'opzione di adesione o meno alla  proroga della sospensione della riduzione  di  prezzo  del  5%  disposta  con determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006.     5. Relativamente all'insieme di specialita' medicinali di cui  ai punti 1, 2, 3 e 4 sono stati  estratti  i  dati  di  consumo  (n.  di confezioni), sia  attraverso  il  canale  delle  farmacie  aperte  al pubblico (farmaceutica convenzionata), sia  attraverso  quello  delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali,  ASL,  ecc.)  dislocate  sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2018. I consumi utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono  relativi  ad ogni  specialita'  medicinale   che   abbia   almeno   un   mese   di commercializzazione nel 2018.     6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina  AIFA  n. 26 del 27 settembre 2006 sopra  richiamata  e'  stata  calcolata  nel seguente modo:       a. per i farmaci in fascia A:         i.  erogati  attraverso  le  farmacie  aperte   al   pubblico (farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle  quote di spettanza definite  ai  sensi  del  primo  periodo  del  comma  40 dell'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA 3 luglio 2006  e delle eventuale riduzione selettiva ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;         ii. per quelli erogati  alle  strutture  sanitarie  pubbliche (farmaceutica non convenzionata)  quale  differenza  tra  il  vigente prezzo a ricavo azienda al netto  dell'IVA  (individuato  sulla  base delle quote di spettanza definite ai  sensi  del  primo  periodo  del comma 40 dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996,  n.  662  e  successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA  3 luglio 2006, e dello sconto SSN esclusivamente negoziato con  l'AIFA, ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA.       b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche -  farmaceutica  non  convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN  vigente  e quello ridotto del 5%.     7. Le differenze di prezzo per  ciascuna  specialita'  medicinale cosi' calcolate sono state poi  moltiplicate  per  il  consumo  medio mensile nel 2018 successivamente riportato all'anno, ottenendo  cosi' l'importo  totale  di  pay-back   2019   per   ciascuna   specialita' medicinale, in ciascuna Regione e per singola  azienda  farmaceutica. Tali differenze di prezzo sono state  calcolate  rispetto  ai  prezzi vigenti alla data del 31 dicembre 2018.     8. Laddove l'azienda farmaceutica  decida  di  non  prorogare  il pay-back 5% al 2019, per  una  parte  o  per  l'intero  elenco  delle proprie specialita' medicinali, AIFA rende noto l'importo di pay-back che dovra' essere comunque versato alle regioni per i mesi  del  2019 durante i quali essa ha continuato a  beneficiare  della  sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero,  per  l'anno  oggetto  del presente provvedimento  poiche'  l'azienda  beneficera'  fino  al  31 dicembre 2019 di tale sospensione,  il  pay-back  e'  stato  comunque calcolato per l'intero anno (1° gennaio 2019  -  31  dicembre  2019). Sono escluse tutte le specialita' per le quali l'azienda titolare  di A.I.C.  abbia  dato  apposita  comunicazione  supportata  da   idonea documentazione con conseguente riduzione del prezzo pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, per tali specialita' l'importo di pay-back  sara' calcolato esclusivamente per i mesi in cui l'azienda  ha  beneficiato della sospensione della riduzione del 5%.     9. Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), legge n. 296  del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni  (Legge finanziaria  2007),  le  aziende  possono  sospendere  l'effetto   di riduzione del 5% del prezzo al pubblico  introdotto  dalla  determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra  richiamata,  previo  anticipo diretto alle regioni del valore corrispondente al 5%. Il  valore  del pay-back e' pertanto determinato sul prezzo  a  ricavo  azienda  come descritto al punto 6 (o il prezzo massimo  di  cessione)  e  non  sul prezzo  di  cessione  sostenuto  dalla  singola  struttura  sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto.     10. I prezzi al  pubblico  non  tengono  conto  dello  sconto  al produttore pari allo 0,6% stabilito con determina AIFA del  3  luglio 2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei  farmacisti disposto con determina AIFA del 9  febbraio  2007,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9  marzo  2007,  come  modificata  dalla determina AIFA del 15 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 145  del  23 giugno 2012).  B) Ambito di applicazione.     Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai  punti 1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia  H, in commercio e con vendite  alla  data  del  31  dicembre  2018,  con l'esclusione dei prodotti emoderivati di  origine  estrattiva,  degli emoderivati da DNA ricombinante,  dei  vaccini,  dell'ossigeno  e  di medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della citata legge 16 novembre 2001, n. 405 e  successive modificazioni  ed  integrazioni  con  prezzo  al  pubblico  uguale  o inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, determina AIFA del 27  settembre 2006).  C) Dati di consumo.     Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i  seguenti  dati di consumo:       per  la  farmaceutica  convenzionata:   i   dati   del   flusso dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego  dei  medicinali  (OsMed  - istituito dell'art. 68, comma 9, legge  23  dicembre  1998,  n.  448, modificato dall'art. 18  decreto  ministeriale  Salute  20  settembre 2004, n. 245) e quelli generati sulla base delle  Distinte  contabili riepilogative (DCR), 2018 aggiornate  al  23  marzo  2019,  che  AIFA riceve mensilmente dalle regioni;       per la  farmaceutica  non  convenzionata:  i  dati  di  consumo rilevati nell'ambito del  flusso  della  tracciabilita'  del  farmaco trasmessi dalle stesse aziende  farmaceutiche  (flusso  istituito  ai sensi del decreto ministeriale Salute 15 luglio 2004), i  dati  della distribuzione diretta e per conto  (flusso  istituito  ai  sensi  del decreto ministeriale Salute 30 luglio 2007) acquisiti da  NSIS  il  7 giugno 2019 (nota protocollo 0008973-07/06/2019-DGSISS-MDS-P).  Glossario:     (1) Convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato sulla base del numero di confezioni  di  medicinali  di  fascia  A  erogate attraverso le farmacie aperte al pubblico, in  regime  di  assistenza convenzionale.     (2) Non convenzionata (classe A): importo del  pay-back  ricavato sulla base  del  numero  di  confezioni  acquistate  dalle  strutture sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o per conto, o per essere somministrate al paziente  all'interno  delle strutture stesse.     (3) Non convenzionata (classe H): importo del pay-back  derivante dal  numero  di  confezioni  acquistate  dalle  strutture   sanitarie pubbliche per essere poi  erogate  in  distribuzione  diretta  o  per essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse.     (4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi  del  pay-back  della convenzionata,  della  non  convenzionata  (classe  A)  e  della  non convenzionata (classe H).     (5)=Nella piattaforma pay-back 5% 2019, il prezzo  riportato  nel prospetto «Confezioni in convenzionata» e' da intendersi come  prezzo al pubblico al netto delle riduzioni di legge (5% +5%).     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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   1. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al  pay-back  5%  per  l'anno  2019  dovranno provvedere a completare il  versamento  alle  regioni  degli  importi calcolati sulla base dei  dati  a  consuntivo  dell'anno  2018  entro l'anno 2019.   2. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti devono essere trasmesse entro l'anno 2019 all'apposita area dedicata al procedimento di pay-back 5% 2019 e all'indirizzo PEC dedicato (AIFA Front-End: http://servizionline.aifa.gov.it/).     |  
|   |                                 Art. 3 
   Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana ed e' efficace dal giorno  successivo  alla sua pubblicazione. 
     Roma, 20 dicembre 2019 
                          Il sostituto del direttore generale: Massimi     |  
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