Gazzetta n. 300 del 23 dicembre 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 ottobre 2019, n. 123
Testo del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
dicembre 2016, n. 294, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si
provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di euro
per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo decreto
legislativo n. 1 del 2018.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 gennaio 2018 n.17:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale (Articoli 5 legge n. 225/1992; Articoli
107 e 108 decreto legislativo n. 112/1998; Articolo 5-bis,
comma 5, decreto-legge n. 343/2001, conv. legge n.
401/2001; Articolo 14 decreto-legge n. 90/2008, conv. legge
n. 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge n. 147/2013). -
1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una
valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della
protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni
disponibili e in raccordo con le Regioni e Province
autonome interessate, presentano i requisiti di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo criteri
omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le
prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle
attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e degli
interventi piu' urgenti di cui all'art. 25, comma 2,
lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con propria
deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'art. 25,
comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44. Ove, in seguito, si
verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le
risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a)
risultino o siano in procinto di risultare insufficienti,
il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile, individua,
con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie
necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per
le emergenze nazionali di cui all'art. 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non sono soggette al controllo preventivo di
legittimita' di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'art. 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del
codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7. Le disposizioni di
cui al presente comma trovano applicazione nelle sole
ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 25,
comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli
enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi
designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15
sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1,
lettera b).».
- Si riporta l'art. 44 del citato decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per
gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio
dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo
delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze
nazionali".».
 
((Art. 1 bis

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare
le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli
interventi di relativa competenza volti al superamento
dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento
degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di
quest'ultimo;
b) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,
Capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari
di concessione ed erogazione dei relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai
sensi dell'art. 5;
c) opera una ricognizione e determina, di concerto
con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo criteri
omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il
relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la
programmazione delle risorse nei limiti di quelle
assegnate;
d) individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2;
e) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I,
ai sensi dell'art. 14;
f) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui
al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e il
recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite
dagli eventi sismici;
g) adotta e gestisce l'elenco speciale di cui
all'art. 34, raccordandosi con le autorita' preposte per lo
svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le
infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi di ricostruzione;
h) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
i) esercita il controllo su ogni altra attivita'
prevista dal presente decreto nei territori colpiti;
l) lettera abrogata dal d.l. 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla l. 16 novembre
2018, n. 130;
l-bis) promuove l'immediata effettuazione di un piano
finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello,
come definita negli "Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
disciplinando con propria ordinanza la concessione di
contributi a cio' finalizzati ai Comuni interessati, con
oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di
euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalita' e
procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:
1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati
indirizzi e criteri, nonche' secondo gli standard definiti
dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 1° dicembre 2010;
2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni,
mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i
limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi
degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e
comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica,
previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della
sussistenza di un'adeguata esperienza professionale
nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34
del presente decreto ovvero, in mancanza, purche'
attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e
47 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel
citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del
comma 2 del presente articolo ed abbiano presentato domanda
di iscrizione al medesimo elenco;
3) supporto e coordinamento scientifico, ai fini
dell'omogeneita' nell'applicazione degli indirizzi e dei
criteri nonche' degli standard di cui al numero 1, da parte
del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del
Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita
convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al
fine di assicurare la qualita' e l'omogeneita' degli studi.
Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al periodo
precedente si provvede a valere sulle disponibilita'
previste all'alinea della presente lettera.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e
dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi
definiti dal Commissario straordinario per importi fino a
40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per
importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui
all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate
previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui
all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.
50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
34 del presente decreto, utilizzando il criterio di
aggiudicazione del prezzo piu' basso con le modalita'
previste dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta
eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse
alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento,
le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4
dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
affidano la redazione della progettazione al livello
esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli
incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art.
23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si
provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto.
3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di
cui al presente decreto attraverso l'analisi delle
potenzialita' dei territori e delle singole filiere
produttive esistenti anche attraverso modalita' di ascolto
e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori
economici e della cittadinanza.
4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi
degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art.
3, coadiuva gli enti locali nella progettazione e nella
realizzazione degli interventi, con l'obiettivo di
garantirne la qualita' e il raggiungimento dei risultati
attesi. Restano ferme le attivita' che enti locali, Regioni
e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne del Paese.
4-bis. Il Commissario straordinario effettua una
ricognizione delle unita' del patrimonio immobiliare nuovo
o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di
cui e' accertata la disponibilita' alla vendita.
5. I vice commissari, nell'ambito dei territori
interessati:
a) presiedono il comitato istituzionale di cui
all'art. 1, comma 6;
b) esercitano le funzioni di propria competenza al
fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio
degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere
pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;
d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla
concessione dei contributi per gli interventi di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le
modalita' di cui all'art. 6;
e) esercitano le funzioni di propria competenza in
relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese
e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.
e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici
che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il
monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al
fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel
rispetto delle norme europee e nazionali in materia di
aiuti di Stato.».
- Si riporta l'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016:
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - 1. Gli
operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla
base di un giudizio tecnico sulla congruita', serieta',
sostenibilita' e realizzabilita' dell'offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue: a)
calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare; b) calcolo dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c)
calcolo della soglia come somma della media aritmetica e
dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla
lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare; b) calcolo dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c)
calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera
a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il
rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media
aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b) .
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.».
 
((Art. 1 ter

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche' ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,». Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di personale di societa' in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attivita' tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformita' alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3 del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione ogni
Regione istituisce, unitamente agli enti locali
interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito
"Ufficio speciale per la ricostruzione". Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per
personale con profilo amministrativo-contabile. Al maggiore
onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero a supporto dell'attivita'
del Commissario straordinario, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle
risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo
del presente comma e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo
determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo
indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia
di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali
per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal
comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
precedente periodo e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
1-quinquies. Per le finalita' di cui al comma 1,
l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo' avvalersi di
personale di societa' in house della regione per acquisire
supporto specialistico all'esecuzione delle attivita'
tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non
onerose e comunque in conformita' alla normativa europea,
nazionale e regionale di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
50, comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali. 4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui
al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario
coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.
4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unita'
strutturali danneggiate private, che a seguito delle
verifiche effettuate con scheda AeDES risultino
classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E"
limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa
con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle
concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti
conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le
modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto
disposto dal presente comma.
5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituito presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto.».
 
Art. 2
Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) al comma 2:
1) alla lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;
3) alla lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;
0b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo puo' essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalita' disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata»;))

a) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacita' strutturale.»;
b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.
((1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;))
2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo e' data priorita' a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici ((e universitari. Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti ))edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a cio' destinate ((deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita'».
2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre - 3 - 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata). - 1. Per gli interventi di
ricostruzione o di recupero degli immobili privati
distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi
nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie
stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico, compresi l'adeguamento
igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche'
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni comprese
le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni
dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015 che, alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione
principale ai sensi dell'art. 13, comma 2, terzo, quarto e
quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, che, alla data
del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla
base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di
cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli
stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni
degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e
classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,
nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016
con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis, era presente un'unita' immobiliare di
cui alle lettere a) , b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di
chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo
giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a
sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle
unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla
data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui
all'allegato 2-bis risultavano adibite all'esercizio
dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al
comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, gli esiti "agibile con provvedimenti", "parzialmente
agibile" e "inagibile" delle schede A-DC e B-DP di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli
esiti 'B', 'C' ed 'e' delle schede AeDES di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.
2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile
sussistano piu' proprietari o soggetti legittimati ai sensi
del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di
concessione del contributo puo' essere presentata anche
solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati,
con le modalita' disciplinate ai sensi dell'art. 2, comma
2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che
gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati
avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 2,
lettera b), e' subordinata all'impegno, assunto da parte
del richiedente in sede di presentazione della domanda di
contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del
rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in
essere alla data degli eventi sismici, successivamente
all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non
inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente
diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o
comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente
privo di abitazione per effetto degli eventi sismici di cui
all'art. 1.
4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la
percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del
contributo determinato secondo le modalita' stabilite con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2.
5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma
2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'art. 1,
comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri
storici e borghi caratteristici, la percentuale del
contributo dovuto e' pari al 100 per cento del valore del
danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come
documentato a norma dell'art. 12. In tutti gli altri casi,
la percentuale del contributo riconoscibile non supera il
50 per cento del predetto importo, secondo le modalita'
stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2.
6. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo
assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui
al presente decreto.
7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo del
contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale
al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle
attivita' produttive e delle parti comuni di ciascun
edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base
del prezzario unico interregionale, predisposto dal
Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari
nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art. 1,
comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della
vulnerabilita'. I provvedimenti di cui al primo periodo
prevedono una maggiorazione del contributo per gli
interventi relativi a murature portanti di elevato spessore
e di bassa capacita' strutturale.
8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
le spese relative alle prestazioni tecniche e
amministrative, nonche' le spese per le attivita'
professionali svolte dagli amministratori di condominio e
le spese di funzionamento dei consorzi appositamente
costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,
nei limiti di quanto determinato all'art. 34, comma 5.
8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di
qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico
determinata dagli interventi di ricostruzione, sono
inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di
contributo.
9. Le domande di concessione dei finanziamenti
agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti
necessari per la concessione dei finanziamenti e
all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o
di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi
danni.
10-bis. (Abrogato).
10-ter.
10-quater. (Abrogato).
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto
comma, del codice civile, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da piu' unita'
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del
valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti
devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo
delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli
previsti dall'art. 1, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni
lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere
ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo
concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile,
purche' compatibili con la vigente disciplina sismica,
paesaggistica e urbanistico-edilizia.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra
le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui
all'art. 30.
13-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati
ubicati nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta
degli interessati che dimostrino il nesso di causalita'
diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da
apposita perizia asseverata.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 14 gennaio 2015 recante «Approvazione della Scheda di
valutazione di danno e agibilita' post-sisma per edifici a
struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES (Grande
Luce - Agibilita' e Danno nell'Emergenza Sismica) e del
relativo Manuale di compilazione. Modifica della Scheda
AeDES, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Ricostruzione pubblica). - 1. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse
stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione
e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore:
a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e
delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli
edifici municipali, delle caserme in uso
all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali,
delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati
tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati
per le esigenze di culto;
a-bis) degli immobili di proprieta' pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2020, per essere destinati alla soddisfazione
delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto
2016;
b) delle opere di difesa del suolo e delle
infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la
difesa idraulica e per l'irrigazione;
c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che
a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla
lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando
quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese
ed agli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) degli interventi di riparazione e ripristino
strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli
interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di
detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non
imputabili a dolo o colpa degli operatori economici,
articolato per le quattro Regioni interessate, che
quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base
alle risorse disponibili;
a-bis) predisporre ed approvare piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, nei comuni di
cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2 limitatamente a
quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono
comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) predisporre e approvare un piano dei beni
culturali, articolato per le quattro Regioni interessate,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
c) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti
sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera c), con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture;
d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo
delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati
1 e 2;
e);
f) predisporre e approvare un programma delle
infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare
nelle aree oggetto degli eventi sismici di cui all'art. 1,
con particolare attenzione agli impianti di depurazione e
di collettamento fognario; nel programma delle
infrastrutture ambientali e' compreso il ripristino della
sentieristica nelle aree protette, nonche' il recupero e
l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di
turismo lento nelle aree.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica o la
riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018 preveda la
costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse
per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono
comunque destinabili a tale scopo.
3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico
disposti dal commissario straordinario del Governo e' data
priorita' a quelli concernenti la ricostruzione di edifici
scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi gia'
programmati in base ai provvedimenti di cui all'art. 2,
comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono
ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per
ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia
possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle
aree a cio' destinate deve rimanere ad uso pubblico o
comunque di pubblica utilita'.
3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei
piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2
costituiscono presupposto per l'applicazione della
procedura di cui all'art. 63, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si
applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista
dall'art. 30 del presente decreto. In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta
Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato
domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al
citato art. 30. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base
della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita'
stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui alle
lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario
puo' individuare, con specifica motivazione, gli
interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Gli interventi di cui all'allegato
1 all'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6
settembre 2018 e quelli relativi alle chiese di proprieta'
del Fondo edifici di culto si considerano in ogni caso di
importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Per la
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti
periodi, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15,
comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della
gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 4, ed entro
i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art.
35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del presente
articolo.
3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo
relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del comma
1, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, in qualita' di vice commissari, procedono, sulla
base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei
territori interessati dagli eventi sismici effettuata in
raccordo con i Comuni interessati, all'individuazione degli
edifici di proprieta' pubblica, non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili
con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2020.
Ciascun Presidente di Regione, in qualita' di vice
commissario, provvede a comunicare al Commissario
straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente
periodo.
3-quater. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, nonche' gli enti locali delle
medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati,
previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti,
procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa
approvazione da parte del Presidente della Regione, in
qualita' di vice commissario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma
4, del presente decreto, all'espletamento delle procedure
di gara relativamente agli immobili di loro proprieta'.
3-quinquies. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui
all'art. 4, comma 3, e nei limiti delle risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi
relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31
dicembre 2018 e inseriti negli elenchi predisposti dai
Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari.
3-sexies. Con ordinanza del Commissario straordinario,
emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del
presente decreto, sono definite le procedure per la
presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli
immobili di cui ai commi 3-ter e 3-quinquies. Gli immobili
di cui alla lettera a-bis) del comma 1, ultimati gli
interventi previsti, sono tempestivamente destinati al
soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni
dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi
dal 24 agosto 2016.
3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione
privata, al finanziamento degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in
fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
degli edifici destinati ad abitazione ed attivita'
produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'art. 4.
4. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario, sentiti i vice commissari nella cabina di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con
il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti
attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni
montane e le Province interessati provvedono a predisporre
ed inviare i progetti degli interventi al Commissario
straordinario.
4-bis. Ferme restando le previsioni dell'art. 24 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la
predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli
atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in
conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario
straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b),
del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del
presente articolo possono procedere all'affidamento di
incarichi ad uno o piu' degli operatori economici indicati
all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34
del presente decreto.
L'affidamento degli incarichi di cui al periodo
precedente e' consentito esclusivamente in caso di
indisponibilita' di personale, dipendente ovvero reclutato
secondo le modalita' previste dai commi 3-bis e seguenti
dell'art. 50-bis del presente decreto, in possesso della
necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e' attuato mediante procedure negoziate con
almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco
speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 2,
comma 2-bis, del presente decreto.
5. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e
verifica della congruita' economica degli stessi, acquisito
il parere della Conferenza permanente ovvero della
Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4
dell'art. 16, approva definitivamente i progetti esecutivi
ed adotta il decreto di concessione del contributo.
6. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
7. A seguito del rilascio del provvedimento di
concessione del contributo, il Commissario straordinario
inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di
committenza di cui all'art. 18 che provvede ad espletare le
procedure di gara per la selezione degli operatori
economici che realizzano gli interventi.
8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei
contributi il Commissario straordinario puo' essere
autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima
venticinquennale, sulla base di criteri di economicita' e
di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a
carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli
istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
9. Per quanto attiene la fase di programmazione e
ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di
cui al comma 1 lettere a) e c) si promuove un Protocollo di
Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei
beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita',
modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati.
Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere
stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione
tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e
risolvere concordemente i problemi in fase di
ricostruzione.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. Il Commissario straordinario definisce, con propri
provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalita'
attuative del comma 6.».
 
((Art. 2 bis

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purche' compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, come modificato dalla presente legge, si
vedano le note all'art. 2.
 
((Art. 2 ter

Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il Commissario straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Interventi di immediata esecuzione). - 1. Al
fine di favorire il rientro nelle unita' immobiliari e il
ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei
Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'art. 1,
per gli edifici con danni lievi non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non
utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da
ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto
di interventi di immediata riparazione, i soggetti
interessati possono, previa presentazione di apposito
progetto e asseverazione da parte di un professionista
abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli
eventi sismici di cui all'art. 1 e lo stato della
struttura, oltre alla valutazione economica del danno,
effettuare l'immediato ripristino della agibilita' degli
edifici e delle strutture.
1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare
singole unita' immobiliari. In tal caso, il professionista
incaricato della progettazione assevera la rispondenza
dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del
presente articolo.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli
interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
provvede il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai
sensi dell'art. 5.
3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio
lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano
agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art.
3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti,
l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da
eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite
con i provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei
contenuti generali della pianificazione territoriale e
urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con
l'indicazione del progettista abilitato responsabile della
progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa
esecutrice, purche' le costruzioni non siano state
interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i
quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad
assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per
il rilascio dell'auto-rizzazione paesaggistica, del titolo
abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione
dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque
non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati
devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione
la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite
negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina
dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza
adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2,
il Commissario straordinario puo' disporre il differimento
del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre
il 31 dicembre 2019. Il Commissario straordinario puo'
disporre un ulteriore differimento del termine di cui al
periodo precedente al 30 giugno 2020. Per gli edifici siti
nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente
autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata
entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione
degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o
dalla data di approvazione della deperimetrazione con
deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto
dei termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono
obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di
iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, e
fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano
altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi
contributivi e previdenziali come attestato dal documento
unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma
dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°(gradi) giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro,
che siano in possesso della qualificazione ai sensi
dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
 
Art. 3
Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' inserito il seguente:
((«Art. 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). ))- 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, ((da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,)) gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalita' procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarita' amministrativa e tecnica, compresa la conformita' edilizia e urbanistica, nonche' sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalita' stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale e' convocata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, ((nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e)) l'autorizzazione sismica nonche', ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del ((permesso di costruire)) o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ((nonche' nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo.))
((1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista puo' limitarsi ad attestare, in luogo della conformita' edilizia e urbanistica, la sola conformita' dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attivita' di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformita' urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilita' da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.
2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unita' strutturali destinate ad attivita' produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 e' concesso secondo il seguente ordine di priorita':
a) con riferimento all'elenco A:
1) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
2) richieste di contributo relative a unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;
3) richieste di contributo relative ad unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
b) con riferimento all'elenco B:
1) richieste di contributo relative ad attivita' produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non e' stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
2) richieste di contributo relative ad unita' strutturali in cui sono comprese unita' immobiliari destinate ad attivita' produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).))

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione ((mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento)) delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo.
 
((Art. 3 bis
Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia
centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a cio' destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.
2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1-sexies, comma
1, del citato decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,
n. 89:
«Art. 1-sexies (Disciplina relativa alle lievi
difformita' edilizie e alle pratiche pendenti ai fini
dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione o di
riparazione degli edifici privati). - 1. In caso di
interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi
sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi
nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o in difformita' da essi, e nelle ipotesi di
cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario
dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso,
puo' presentare, anche contestualmente alla domanda di
contributo, richiesta di permesso o segnalazione
certificata di inizio attivita' in sanatoria, in deroga
alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e
93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto
rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione
dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al
momento della presentazione del progetto. e' fatto salvo,
in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai
predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non puo'
essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in
misura determinata dal responsabile del procedimento
comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile,
valutato per differenza tra il valore dello stato
realizzato e quello precedente all'abuso, calcolato in base
alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L'inizio
dei lavori e' comunque subordinato al rilascio
dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.».
 
((Art. 3 ter

Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.))

 
((Art. 3 quater

Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 15, comma 2, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali,
di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi e i Comuni, limitatamente agli
interventi sugli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla
giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi
sugli immobili di proprieta' e di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al
comma 1 i comuni possono avvalersi in qualita' di
responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti
ai sensi dell'art. 50-bis.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma
4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
(Omissis).».
 
((Art. 3 quinquies

Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 16, comma 2, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Conferenza permanente e Conferenze
regionali). - (Omissis).
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita
con la presenza di almeno la meta' dei componenti e
delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla
Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. La
determinazione motivata di conclusione del procedimento,
adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di
beni o servizi pubblici, di competenza delle
amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.
La determinazione conclusiva ha altresi' effetto di
variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta
l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto
quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di
conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla
realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati
ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, sono rese dal
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere
del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' comunque necessario ai
fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture
ambientali. Sono assicurate adeguate forme di
partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal
Commissario straordinario nell'atto di disciplina del
funzionamento della Conferenza permanente.».
 
((Art. 3 sexies
Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella Citta' di Matera.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

 
((Art. 3 septies

Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «sei».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 19, comma 1, primo periodo, del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Fondo di garanzia per le PMI in favore delle
zone colpite dagli eventi sismici del 2016). - 1. Per la
durata di sei anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie
imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare,
con sede o unita' locali ubicate nei territori dei Comuni
di cui all'art. 1, che hanno subito danni in conseguenza
degli eventi sismici di cui all'art. 1, l'intervento del
fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concesso, a titolo
gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un
importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000
euro.».
 
Art. 4

Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il Commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il Commissario straordinario puo' aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;
b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o ((attraverso imprese)) dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a quindici giorni.»;
((c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo e' inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art.63 del citato
decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50:
«Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara). - 1. Nei casi e nelle
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione,
nel primo atto della procedura, della sussistenza dei
relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
puo' essere utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non e' ritenuta appropriata se
non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed e', quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a
rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di
gara. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o
puo' essere escluso ai sensi dell'art.80 o non soddisfa i
criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'art.83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo
quando non esistono altri operatori economici o soluzioni
alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e'
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al
presente articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la
procedura di cui al presente articolo e', inoltre,
consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non
puo' comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli organi
delle procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e',
altresi', consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo' essere utilizzata per
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi, gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di
gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'art.59, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
La possibilita' di avvalersi della procedura prevista
dal presente articolo e' indicata sin dall'avvio del
confronto competitivo nella prima operazione e l'importo
totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della
prestazione dei servizi e' computato per la determinazione
del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione
delle soglie di cui all'art.35, comma 1. Il ricorso a
questa procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'art.95, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
ambientale.», pubblicato nel supplemento ordinario n.96
della Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88:
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che
intendono realizzare e gestire nuovi impianti di
smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente
per territorio, allegando il progetto definitivo
dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni
vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
del progetto all'autorita' competente ai predetti fini; i
termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi della parte seconda del presente
decreto.
2. Per le installazioni di cui all'art.6, comma 13,
l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce
l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine,
in relazione alle attivita' di smaltimento o di recupero
dei rifiuti:
a) ove un provvedimento di cui al presente articolo
sia stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione
integrata ambientale ne riporta gli estremi;
b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il
rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio,
prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la
partecipazione alla conferenza di servizi di cui
all'art.29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i
partecipanti alla conferenza di servizio di cui
all'art.208, comma 3;
c) la Regione, o l'autorita' da essa delegata,
specifica in conferenza le garanzie finanziarie da
richiedere ai sensi dell'art.208, comma 11, lettera g);
d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati
con gli elementi di cui all'art.208, comma 11;
e) le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma
11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorita'
da essa delegata alla gestione della materia;
f) la comunicazione di cui all'art.208, comma 18, e'
effettuata dall'amministrazione che rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale;
g) la comunicazione di cui all'art.208, comma 19, e'
effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento
incidente.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione individua il responsabile del
procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di
almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali
competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e
degli enti locali sul cui territorio e' realizzato
l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire documenti,
informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20
giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai
componenti della conferenza di servizi.
La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a
maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una
adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti
espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con quanto previsto
dall'art.177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni
possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le
risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione
positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la
gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
applicano le disposizioni dell'art.146 di tale decreto in
materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta
giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1
con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal
responsabile del procedimento al soggetto interessato e
ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi
forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali
responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove
l'autorita' competente non provveda a concludere il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i
termini previsti al comma 8, si applica il potere
sostitutivo di cui all'art.5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei
principi di cui all'art.178 e contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono
essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i
requisiti tecnici con particolare riferimento alla
compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai
tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
di verifica, monitoraggio e controllo della conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da
adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di
operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli
interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono
essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo
dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per
la gestione della discarica, anche per la fase successiva
alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
quanto disposto dall'art.14 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in
conformita' con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi
di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da
recupero energetico.
11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle
migliori tecniche disponibili.
12. Salva l'applicazione dell'art.29-octies per le
installazioni di cui all'art.6, comma 13, l'autorizzazione
di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci anni
ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni
prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima
della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso
l'attivita' puo' essere proseguita fino alla decisione
espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie
prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono
essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo
almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di
criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle
migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle
garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'art.6,
comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame
dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono
disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate.
13. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del
presente decreto, in caso di inosservanza delle
prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente
procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale
devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di
attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti
sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia
dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto
transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle
operazioni di imbarco e di sbarco non puo' essere
rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'art.193, comma 1,
del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,
esclusi gli impianti mobili che effettuano la
disidratazione dei fanghi generati da impianti di
depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo
depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in
cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e
separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in
via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto
ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle
singole campagne di attivita' sul territorio nazionale,
l'interessato, almeno sessanta giorni prima
dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione puo' adottare
prescrizioni integrative oppure puo' vietare l'attivita'
con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la
tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art.190
ed il divieto di miscelazione di cui all'art.187, le
disposizioni del presente articolo non si applicano al
deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'art.183, comma 1, lettera m).
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo
deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione
competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
di cui all'art.189 attraverso il Catasto telematico e
secondo gli standard concordati con ISPRA che cura
l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al
pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attivita' di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
f) quantita' autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma
17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali
esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione,
questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al
Catasto dei rifiuti di cui all'art.189.
19. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino
modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu'
conformi all'autorizzazione rilasciata.
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
attivita' agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche
che effettuano compostaggio aerobico individuale per i
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da
giardino e' applicata una riduzione della tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani.
20.».
 
((Art. 4 bis

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nei contratti fra privati e' possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullita', la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantita' da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione
privata). - 1. Nei contratti per le opere di ricostruzione
stipulati tra privati e' sempre obbligatorio l'inserimento
della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve
essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341,
secondo comma, del codice civile. Con detta clausola
l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche'
quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di
cui all'art. 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri
subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari.
2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di
tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo
di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in
tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai
professionisti abilitati di cui all'art. 34 per gli
incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle
somme percepite a titolo di contributo pubblico per la
ricostruzione, determina la perdita totale del contributo
erogato.
3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno
degli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca
parziale del contributo, in misura corrispondente
all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto
di diritto. A carico dell'operatore economico interessato,
oltre alle sanzioni indicate all'art. 6 della citata legge
n. 136 del 2010, e' altresi' disposta la sospensione
dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6,
per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di
reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta
iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal
prefetto responsabile della Struttura di cui all'art. 30.
5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si
applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui
all'art. 30, comma 6, dell'operatore economico interessato
a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le
disposizioni di cui all'art. 94, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in
tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al
presente articolo, e' apposta una clausola risolutiva
espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile. Il
mancato inserimento di tale clausola determina la nullita'
del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile.
6. Nei contratti fra privati e' possibile subappaltare
lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei
limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi,
il contratto deve contenere, a pena di nullita', la
dichiarazione di voler procedere al subappalto, con
l'indicazione delle opere e delle quantita' da
subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve
essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di
appalto contenente l'indicazione delle imprese
subappaltatrici, le quali devono essere iscritte
nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6. Sono nulle tutte
le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei
casi e dei limiti sopra indicati.
7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti
legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento
delle prestazioni professionali rese ai sensi dei
provvedimenti che saranno emessi per consentire la
riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di
cui all'art. 1, assumono la qualifica di incaricato di
pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 del codice
penale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le
attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e
di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi
agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui
all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero
dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in
avanti denominata "Struttura", diretta da un prefetto
collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui
al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' competente a eseguire le verifiche finalizzate al
rilascio, da parte della stessa Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma
1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza
funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di
indirizzo delle soprarichiamate attivita', in stretto
raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle Province interessate dagli eventi sismici di cui
all'art. 1.
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) e' costituita un'apposita sezione specializzata
del comitato di cui all'art. 203 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio,
nei Comuni di cui all'art. 1, delle verifiche finalizzate
alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione e' composta
da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle
finanze, del Dipartimento della programmazione economica e
finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri,
della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,
dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della
Corte dei conti, nonche' dal Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione o suo delegato;
b) sono individuate, altresi', le funzioni, la
composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali
della Struttura; ai relativi oneri finanziari si provvede
per 1 milione di euro a valere sul Fondo di cui all'art. 4,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, per
la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. abrogato.
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
"Anagrafe". Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla
data di entrata in vigore del presente decreto o in data
successiva, in uno degli elenchi tenuti dalle
prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre
2012, n. 190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe,
previa presentazione della relativa domanda. Qualora
l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data
anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del
presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta
subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le
modalita' di cui all'art. 90, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta
dell'Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 2013.
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore
economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute
nell'assetto societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in
altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma
3.
9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle
verifiche e la migliore interazione dei controlli
soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati
avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4,
lettera b), allocate presso la Struttura e i medesimi dati
sono resi accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla
Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validita' temporale
di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su
iniziativa dell'operatore economico interessato, previo
aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene
luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali
ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o
approvati durante il periodo di validita' dell'iscrizione
medesima.
11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe
riguarda un operatore economico titolare di un contratto,
di un subappalto o di un subcontratto in corso di
esecuzione, la Struttura ne da' immediata notizia al
committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a
pena di nullita', ai sensi dell'art. 1418 del codice
civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli
interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 159 del
2011. La Struttura, adottato il provvedimento di
cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a verificare
altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso
positivo, ne informa tempestivamente il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e adotta il
relativo provvedimento.
12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni
degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e'
assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile
della Struttura.
13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi
agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si
applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei
pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni. Per la
realizzazione di interventi pubblici di particolare
rilievo, il comitato di cui all'art. 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, propone al comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle
disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui
all'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In deroga all'art. 6 della citata legge n. 136 del
2010, e' sempre competente all'applicazione delle eventuali
sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.
14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta
dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al
comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art.
80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n.
50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di
diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa
dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in
caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di
altra operazione atta a conseguire il trasferimento del
contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario;
in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare
il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di
appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di
cui sopra.
15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le
iniziative per il risanamento ambientale delle aree
ricomprese nei siti di interesse nazionale nonche' delle
aree di rilevante interesse nazionale di cui all'art. 33
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
comportano di regola l'esecuzione delle attivita'
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del
2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e
forniture connessi ad interventi per il risanamento
ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano
riservate ai soli operatori economici iscritti negli
appositi elenchi di cui all'art. 1, comma 52 della legge n.
190 del 2012.».
 
Art. 5
Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore
dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»

((1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura e' estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2, 16 e 17
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.141 del 20 giugno 2017, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"). - 1. Al fine di
promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con
la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura
denominata: "Resto al Sud". (La predetta misura e' estesa
anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e
Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle
risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17.
L'applicazione della predetta misura e' estesa, a valere
sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e
17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni
delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che
presentino una percentuale superiore al 50 per cento di
edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica
anche in deroga ai limiti di eta' previsti dall'alinea del
comma 2 del presente articolo.
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di
impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di
ulteriori misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
(Omissis).
16. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione
del presente articolo saranno destinate le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un
importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa
rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita
delibera del CIPE, nonche' eventuale riprogrammazione delle
annualita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi
dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre
2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino
a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro
per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5
milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per
l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18
milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per
l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente
comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a
sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei
limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la
ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma
8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al
comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione
specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al
comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui
al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero
intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura
di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell'art. 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il
soggetto gestore della misura.».
 
((Art. 5 bis
Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi
sismici

1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefici possono essere attribuiti anche ai soggetti gia' residenti nei comuni di cui al comma 1.
3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefici di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.))

 
Art. 6

Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma

1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-citta' e autonomie locali.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 23 (Accelerazione della ricostruzione pubblica
nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). - 1. Al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, il comma 2-bis e' sostituito dal
seguente:
"2-bis. L'affidamento degli incarichi di
progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed
altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di
pianificazione e programmazione urbanistica in conformita'
agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per
importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento
diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a
quelli di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante
procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci
soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 34 del presente decreto. Fatta eccezione
per particolari e comprovate ragioni connesse alla
specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le
stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4
dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
affidano la redazione della progettazione al livello
esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli
incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art.
23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si
provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto".
b) all'art. 3, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
"4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unita'
strutturali danneggiate private, che a seguito delle
verifiche effettuate con scheda AeDES risultino
classificati inagibili con esito "B" o "C" o "E"
limitatamente a livello operativo "L4", i comuni, d'intesa
con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono
altresi' curare l'istruttoria per il rilascio delle
concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti
conseguenti. Con ordinanza commissariale sono definiti le
modalita' e i criteri per la regolamentazione di quanto
disposto dal presente comma.
b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'art. 4-ter
e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-quater (Strutture abitative temporanee ed
amovibili). - 1. Al fine di scongiurare fenomeni di
abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1
e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per
cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123
alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto
agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, ai
proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati
dagli eventi sismici e' consentita, previa autorizzazione
comunale, l'installazione di strutture temporanee e
amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o
su altro terreno di proprieta' ubicato nel territorio dello
stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su
terreno anche non di proprieta' o su altro terreno su cui
si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione
della dichiarazione di disponibilita' da parte della
proprieta' senza corresponsione di alcun tipo di indennita'
o rimborso da parte della pubblica amministrazione,
dichiarato idoneo per tale finalita' da apposito atto
comunale, o sulle aree di cui all'art. 4-ter del presente
decreto. Entro novanta giorni dall'emanazione
dell'ordinanza di agibilita' dell'immobile distrutto o
danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono,
con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle
strutture temporanee e amovibili di cui al presente
articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
b-ter) all'art. 6, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui
al comma 1, per gli immobili di interesse culturale ai
sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, gli esiti "agibile con provvedimenti",
"parzialmente agibile" e "inagibile" delle schede A-DC e
B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati,
rispettivamente, agli esiti 'B', 'C' ed 'E' delle schede
AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 2011";
c) all'art. 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il
comma 13 e' sostituito dal seguente: "13. La selezione
dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei
contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese che
risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30.";
d) all'art. 12, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero
i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'art. 3,
verificata la spettanza del contributo e il relativo
importo, trasmettono al vice commissario territorialmente
competente la proposta di concessione del contributo
medesimo, comprensivo delle spese tecniche.";
d-bis) all'art. 14, comma 3-bis.1:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Gli interventi di cui all'allegato 1 all'ordinanza del
Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018 e
quelli relativi alle chiese di proprieta' del Fondo edifici
di culto si considerano in ogni caso di importanza
essenziale ai fini della ricostruzione.";
2) all'ultimo periodo, le parole: "al precedente
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti
periodi";
e) all'art. 34, comma 5, terzo periodo, le parole "2
per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento,
di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica
locale," e il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Per
le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo
massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al
comma 1 puo' assumere contemporaneamente, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.".
e-bis) all'art. 34, il comma 7 e' sostituito dal
seguente:
"7. Per gli interventi di ricostruzione privata
diversi da quelli previsti dall'art. 8, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i
criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi
contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di
organizzazione tecnico-professionale";
e-ter) all'art. 48:
a) al comma 11, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:
"I soggetti diversi da quelli indicati dall'art.
11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal
decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis,
10 e l0-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi,
entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione
fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con
il versamento dell'importo corrispondente al valore delle
prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta
del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la
ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto
d'imposta.";
b) al comma 13, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente:
"Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
articolo, sono effettuati entro il 15 ottobre 2019, anche
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate
mensili di pari importo, con il versamento dell'importo
corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il
15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e
interessi; su richiesta del lavoratore dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata
anche dal sostituto d'imposta.".
1-bis. Per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al
solo fine di procedere ad interventi urgenti di
manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su
strade ed infrastrutture comunali, che abbiano approvato il
bilancio dell'anno 2018 alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, onde
attenuare gli effetti delle disposizioni di cui al comma
897 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
assegnato un contributo di euro 5 milioni. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riparto
dei fondi si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sentita la Conferenza stato-citta' e
autonomie locali.».
 
Art. 7
Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis».
2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - (Omissis).
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'art. 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 34, comma 7-bis, del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). -
(Omissis).
7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle
prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia
privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia
per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla
presentazione dei relativi progetti, secondo quanto
previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per
cento del compenso relativo alle attivita' professionali
poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo
professionista, e del 50 per cento del compenso relativo
alla redazione della relazione geologica e alle indagini
specialistiche resesi necessarie per la presentazione del
progetto di riparazione con rafforzamento locale o
ripristino con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento
del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
studio tecnico professionale, comprese la relazione
geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai
professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le
modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al
precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente
comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo
restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di
recupero anche tramite compensazione.».
 
Art. 8

Proroga di termini

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) al comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;))

b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».
((1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.))

2.Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalita' e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
((2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti e' riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalita' procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.))
3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1°gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2020))».
((4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. Il pagamento delle rate in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1
e 2, nonche' alle Province in cui questi ricadono,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore
del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1,
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di
cui all'allegato 2-bis, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi
dell'art. 52. Relativamente ai mutui di cui al primo
periodo del presente comma, il pagamento delle rate in
scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e' altresi'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto
anno immediatamente successivi alla data di scadenza del
periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi.
2. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2 non concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 82
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e all'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile
2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da
un'ordinanza sindacale una "zona rossa", e' data facolta'
di applicare l'indennita' di funzione prevista dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4
aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come
rideterminata in base alle disposizioni di cui all'art. 61,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, fino al 31 dicembre 2024, con oneri a carico del
bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4
dell'art. 79 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di
licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative
al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni.Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.
4. Il versamento della quota capitale annuale
corrispondente al piano di ammortamento sulla base del
quale e' effettuato il rimborso delle anticipazioni della
liquidita' acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli
articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non preordinata alla copertura finanziaria delle predette
disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'art.
12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei
bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, e' sospeso per gli anni
2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese e'
rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli
anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a
decorrere dal 2022.
5. Le relative quote di stanziamento annuali sono
reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato
a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza
dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel
pertinente programma di spesa.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno
2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'art. 52.
6-bis. e' verificato l'andamento degli oneri connessi
ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni
vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica e' effettuata
anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilita'
speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 388 del 26 agosto 2016 e dell'art. 4, commi 3 e
4, del presente decreto.
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'art. 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato
l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno
in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di
cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e
comunque non superiore all'importo delle quote capitale
annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari
di cui al presente comma sono destinati ad interventi
connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento
antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli
edifici e delle infrastrutture. Ai fini della
determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'art.
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato
riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti
nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26
ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati
entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b) abrogata;
c) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione
relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'art. 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo
sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli
accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o
titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare
coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'agli
allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti
nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone
in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare
le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle
imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla
fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto.
1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al
fine di superare le difficolta' che si possono verificare
per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle
ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei
territori di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto,
anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a
effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
nell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con
propri provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di
rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati
sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce
agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle
utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'art. 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26
ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa
nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non
trovano applicazione le sanzioni amministrative per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo
tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni
di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di
forza maggiore ai sensi dell'art. 1218 del codice civile,
anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e
delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli
adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono
differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'art. 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma
2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti
effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione,
in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e
dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti
della registrazione eseguita secondo le modalita'
disciplinate dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si
procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle
istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia'
versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi
dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di
successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili
demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono
riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni
di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si
trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei
territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai
sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 1 del
presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili distrutti o
dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto,
qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far
data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia
asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si
applicano qualora al momento dell'apertura della
successione l'immobile sia stato gia' riparato o
ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di imposta di
successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di
imposta di registro o di bollo, relativamente alle
successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi
7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono
dovuti interessi.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020,
compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle
misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di
mancato adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n.
640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La
dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del citato
regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con
riferimento alle produzioni con metodo biologico,
autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'art.
47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5
settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea
sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle
stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche
comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'art. 1
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per
i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 11, comma 3
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con
modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il termine
del 30 novembre 2017 e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si
applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o
operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente
decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016.
Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi
sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre
2016 e dai commi 1-bis, 10 e l0-bis, senza applicazione di
sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate
mensili di pari importo, con il versamento dell'importo
della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del
lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta
puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il
versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma
1-bis del presente art. puo' essere disciplinato,
subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita'
di risorse del fondo previsto dall'art. 1, comma 430, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30
novembre 2017, ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'insufficiente,
tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero
dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi
scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e
interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.
L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si
avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico
la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio
televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso
privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e
per l'anno 2017.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal
citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi
10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio
2018.
12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito
dei tributi non versati per effetto delle sospensioni
citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione e'
autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un
massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica
entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma
12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017,
ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un
importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione
delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di
cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni
interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017
al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma
12-bis, inviando apposita attestazione del versamento
effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il
termine del 31 dicembre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono
sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30
settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15
gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo della prima rata entro il 15
gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di
euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017,
si provvede ai sensi dell'art. 52. Agli oneri valutati di
cui al presente comma, si applica l'art. 17, commi da 12 a
12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici
di cui all'art. 1, alle richieste di anticipazione della
posizione individuale maturata di cui all'art. 11, comma 7,
lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme
pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto
previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal
requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma
pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite
dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma
pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha
durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e
dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016
ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da
professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi
sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'art.
1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I
versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati
al predetto fondo».
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il
16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'art. 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso art. 1, commi 667 e 668.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari
scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero
il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi
ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1
il completamento delle attivita' di formazione degli
operatori del settore dilettantistico circa il corretto
utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia
delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego
da parte delle societa' sportive dilettantistiche dei
predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'art. 7,
comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n.189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze.» convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 19 novembre 2018, n. 269, S.O. n. 55:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e Commissario
straordinario). - 1. Le disposizioni del presente Capo sono
volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme,
Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli
eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario il cui compenso e'
determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore
ai limiti di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 19. Con il medesimo decreto e' fissata la durata
dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un
massimo di 12 mesi con possibilita' di rinnovo. La gestione
straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure
oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31
dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al
presente comma cessano gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018 , di cui al
comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal
sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione
e trasformazione urbana , finalizzati alla riduzione delle
situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela
paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e adotta le direttive necessarie per la
progettazione ed esecuzione degli interventi, nonche' per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e
di costi parametrici.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 107 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n.285:
«107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'art. 2 e' aggiunto il
seguente:
"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
le regioni completano gli interventi di ricostruzione e
sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni
del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la
vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai
commissari delegati";
b) al comma 7 dell'art. 3, le parole: "alla fine
dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2012";
c) dopo l'art. 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis (Misure per i territori interessati
dal sisma del dicembre 2000). - 1. Alla cessazione dello
stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16
dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia
di Terni, continuano ad applicarsi l'art. 1, commi 4 e 5,
dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e l'art. 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12
aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile";
d) dopo il comma 5 dell'art. 12 e' inserito il
seguente:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i
contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5
milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche
del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono
assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli
importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto
per ciascun anno del suddetto quinquiennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 14 e'
aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di
emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese
necessarie per le attivita' previste dal presente comma,
quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di
calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate
annualmente negli importi progressivamente ridotti nella
misura di un quinto per ciascun anno del suddetto
quinquennio";
f) dopo il comma 5 dell'art. 15 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le
risorse giacenti nelle contabilita' speciali istituite ai
sensi del comma 3 dell'art. 17 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono
versate nelle contabilita' speciali di cui al comma 5 ed
utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza,
per la prosecuzione e per il completamento del programma di
interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto,
le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a concorrere con contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010."».
 
Art. 9
Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole
ubicate nei comuni del cratere

((1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.302 del 27 dicembre 2013 - S.O. n. 87.
«Art. 1. - (Omissis).
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
(Omissis).».
 
((Art. 9 bis
Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni
Abruzzo e Marche

1. Il comma 5-bis dell'art. 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' sostituito dal seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle Regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneita', ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante «Norme
regolamentari in materia di revisioni periodiche, di
adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi
di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari,
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre
2015, n. 296.
 
((Art. 9 ter
Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 24-ter, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 1986, S.O. n. 126.
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi delle persone fisiche titolari di redditi da
pensione di fonte estera che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'art. 24-bis, le persone fisiche, titolari
dei redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono
in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2, comma
2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle
regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,
Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a
20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e
2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
possono optare per l'assoggettamento dei redditi di
qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati
secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2, a
un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con
aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di
imposta di validita' dell'opzione.
(Omissis).».
 
((Art. 9 quater
Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: «peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»;
1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4)»;
1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4)»;
2) alla lettera b):
2.1) al numero 1), le parole: «nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;
2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 94-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2001, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali
in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda
del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di
quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento
sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche
ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2,
limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra
0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle
usuali tipologie o che per la loro particolare complessita'
strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e
verifiche, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione
di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche'
relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di
un loro eventuale collasso, situati nelle localita'
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3
e 4);
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi
della pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento
sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a
media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag
compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle
costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere
infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella
fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla
classe di costruzioni con presenza solo occasionale di
persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 17 gennaio 2018;
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della
pubblica incolumita':
1) gli interventi che, per loro caratteristiche
intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono
pericolo per la pubblica incolumita'.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli
interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle
varianti di carattere non sostanziale per le quali non
occorre il preavviso di cui all'art. 93. Nelle more
dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono
confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni
riconducibili alle categorie di interventi di minore
rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate dalle
regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di
interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito
dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano
specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori
relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1,
lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del
competente ufficio tecnico della regione, in conformita'
all'art. 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto
all'art. 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non
si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore
rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1,
lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad
autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire
controlli anche con modalita' a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e
67, comma 1, del presente testo unico.».
 
((Art. 9 quinquies

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' sostituito dal seguente:
«5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76».))


Riferimenti normativi

- La legge 20 maggio 2016, n.76, recante
«Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016.
 
((Art. 9 sexies
Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilita' del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 31
maggio 2010.
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di formazione
lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione
di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. I
limiti di cui al primo e al secondo periodo non si
applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente
utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto
da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi
dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i
limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola
quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui
al presente comma costituiscono principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali
e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti
locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il
limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per
cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.
110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello
delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto
previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n.
266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di
assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui
concessionari della rete autostradale, ai sensi
dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge
n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresi',
nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi
13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il
mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, comma 14,
del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.204 del 31
agosto 2013:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - (Omissis).
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 2, comma
3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'art. 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonche' per gli
anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite massimo di spesa
di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle
disponibilita' in bilancio, fermo restando il rispetto del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in
materia di contenimento della spesa complessiva di
personale. Per le medesime finalita', i comuni del cratere
possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato
previsti dall'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche' i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza
delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'art. 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per
l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di
euro.».
 
((Art. 9 septies

Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprieta' esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 5-bis dell'art. 11 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali», convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno
2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali). - (Omissis).
5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di
riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini
dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere,
indipendentemente dal reale avviamento del cantiere,
trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui si
concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi
imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti
dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle
parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
cento, per ogni mese e frazione di mese di ritardo, del
compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei
lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione
di maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL),
trasmette gli atti contabili al beneficiario del
contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli
presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici
territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione
di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in
rapporto all'entita' del SAL consegnato con ritardo; per
ogni settimana e frazione di settimana di ritardo e'
applicata al beneficiario una decurtazione del 2 per cento
sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono
calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica
della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo
di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad
eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica
amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei
lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo
le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri
interventi difformi relativi alle parti comuni, il
direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il
rappresentante del consorzio o il commissario certificano
che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le
quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o
interventi difformi apportati sulle parti di proprieta'
esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la
certificazione attestante il riconoscimento degli stessi.
Quattro mesi prima della data presunta della fine dei
lavori l'amministratore di condominio, il presidente del
consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori
presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali
ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per
cento per ogni mese e frazione di mese del compenso
complessivo loro spettante. Le societa' fornitrici dei
servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso
di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro
500 al giorno, da versare al comune. Tutta la
documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a
qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo
concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli
edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per
cinque anni.».
 
((Art. 9 octies

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2020 e' destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti
per gli enti territoriali e il territorio», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila). - 2. Agli altri comuni del cratere sismico,
diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori
entrate comunque connesse alle esigenze della
ricostruzione, per l'anno 2016 e' destinato un contributo
pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a
500.000 euro finalizzata alle spese per il personale
impiegato presso gli uffici territoriali per la
ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche
relative ai comuni fuori del cratere, e per l'anno 2017 e'
destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonche'
per l'anno 2017 e per l'anno 2018 un contributo di 500.000
euro finalizzato alle spese per il personale impiegato
presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a
valere sulle risorse di cui all'art. 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e
successivi rifinanziamenti, e con le modalita' ivi
previste. Per l'anno 2018 e' destinato un contributo pari a
2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2020 e'
destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro. Tali
risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le
ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da
parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
del cratere degli effettivi fabbisogni. Per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e' destinato altresi' un contributo di
500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di
quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 32, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'art.
67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.».
 
((Art. 9 novies
Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla soprintendenza, nonche' all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e servizi S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 2 dell'art. 3-bis del citato
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - (Omissis).
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma
individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'art. 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle province
di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la
citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art. 9
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
annualita' (2017, 2018, 2019 e 2020), per poter garantire
analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi
livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti
di spesa previsti per le annualita' 2015 e 2016 e con le
modalita' di cui al comma 8 dell'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , con il
seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni
dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per
cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi
del presente comma dalla Soprintendenza, nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante
convenzione, anche con la societa' ALES Arte lavoro e
servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono
essere affidate le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia'
programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122.».
 
((Art. 9 decies
Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;
2) alla lettera a), le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;
3) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
b) al comma 2, le parole: «ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;
c) al comma 5:
1) all'alinea, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;
2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:
«b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 18-bis del citato decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento degli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022). - 1. Per l'anno scolastico
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di
cui all'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche
ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli
eventi sismici di cui all'art. 1 ((nonche' nei comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di
Ischia))
, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente
inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle
ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle
che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la
regolare prosecuzione delle attivita' didattiche e
amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo
di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di
scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti
delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi
dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle
necessita' aggiuntive, ulteriori posti di personale, da
attivare sino al termine dell'attivita' didattica dell'anno
scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 69,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica
delle necessita' aggiuntive, ulteriori posti di dirigente
scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'art.
19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale
ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso
edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili,
modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle
procedure e ai termini previsti dall'art. 1, commi 66 e
seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'art.
455, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'art. 1-ter,
comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016,
n. 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto
collettivo integrativo regionale di lavoro, da
sottoscrivere entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al
fine di salvaguardare, ove possibile, la continuita'
didattica.
2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016, euro
10 milioni nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018,
euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno
2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022. Dette somme sono ripartite tra gli Uffici
scolastici regionali interessati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
costituiscono limite di spesa per le attivita' di cui al
comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
sette giorni in presenza di motivate esigenze; e' in ogni
caso fatto salvo il disposto dell'art. 6 del medesimo
decreto legislativo.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, entro il 31 maggio 2017, provvede al
monitoraggio delle spese di cui al comma 1 per il personale
docente e ATA, comunicando le relative risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro il mese
successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra le
risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento
delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle spese per il personale supplente.
4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al
comma 1 possono individuare i supplenti da nominare in
deroga al regolamento adottato ai sensi dell'art. 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del
maggior punteggio, assicurando la priorita' a coloro che si
sono resi preventivamente disponibili ad accettare i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di
acquisire la preventiva disponibilita' ad accettare i posti
di cui al presente comma, i dirigenti degli Uffici
scolastici regionali di cui all'art. 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano nel
proprio sito istituzionale apposito bando con specifica
della tempistica di presentazione delle relative domande.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016, euro 10 milioni
nell'anno 2017, euro 8 milioni nell'anno 2018, euro 6
milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020,
euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni
nell'anno 2022, si provvede:
a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 5
milioni nel 2018, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota
afferente al funzionamento;
b) quanto ad euro 10 milioni nel 2017, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6
milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123,
della legge 13 luglio 2015, n.107;
b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui
all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b-quater) quanto a euro 1,5 milioni nel 2019 ed euro
2,25 milioni nel 2020, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione 'Fondi da ripartire dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed
euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019 2021, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'art. 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e'
incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale
incremento si da' copertura mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilanci.».
- Si riporta l'art. 19 commi 5 e 5-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 19 (Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica). - (Omissis).
5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle
istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero
di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a 400 per le
istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificita'
linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse
sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con
incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
(Omissis).
5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i
criteri per la definizione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le
regioni, sono definiti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di
cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni
provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico
sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino
al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e'
adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5
e 5-bis.».
 
((Art. 9 undecies
Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonche' le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attivita' di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 18-bis del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9
febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa
Italia"). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'azione strategica del Governo connesse al progetto
"Casa Italia", nonche' le funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali
competenti per le attivita' di ripristino e di
ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo,
successive agli interventi di protezione civile.
1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo
sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli
strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del
territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio
abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e alle altre amministrazioni competenti in
materia.
2. Per garantire ((l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1))
, fermi restando la dotazione organica del
personale di ruolo di livello non dirigenziale e i
contingenti del personale di prestito previsti per la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione
organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' incrementata di tre posizioni di livello
generale e di quattro posizioni di livello non generale. e'
lasciata facolta' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri di procedere, in aggiunta a quanto autorizzato a
valere sulle attuali facolta' assunzionali, al reclutamento
nei propri ruoli di venti unita' di personale non
dirigenziale e di quattro unita' di personale dirigenziale
di livello non generale, tramite apposito concorso per
l'espletamento del quale puo' avvalersi della Commissione
per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies
dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo
onere si provvede: a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno
2017 e a 2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 2.512.000 euro a
decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante
«Codice della protezione civile», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018.
 
((Art. 9 duodecies

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonche' nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3, del citato decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Banca delle terre abbandonate o incolte e
misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati). - 1.
Per rafforzare le opportunita' occupazionali e di reddito
dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche' nei
territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1,
2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' individuata in via sperimentale la
seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati
o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi
del comma 2.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al
comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli sui quali non sia stata
esercitata l'attivita' agricola minima da almeno dieci
anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni
nazionali di attuazione;
b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o
in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad
esclusione di quelli considerati bosco ai sensi (delle
norme vigenti) in materia, nei quali non siano stati
attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi
quindici anni;
c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita'
immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno
quindici anni o nelle quali non risultino piu' operative
aziende o societa' da almeno quindici anni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni delle
regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni
immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella
definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai
terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente
periodo e' aggiornato con cadenza annuale.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel
proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni
oggetto di ricognizione.
5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in
concessione, per un periodo non superiore a nove anni
rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento
della presentazione della domanda, risultino avere un'eta'
compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un
progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene.
A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio
sito istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei
beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione
delle domande non puo' essere inferiore, per ciascun bando,
a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I
comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. Per i terreni
di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a
valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di
destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purche'
siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti
urbanistici. I comuni introducono criteri di valutazione
dei progetti che assicurino priorita' ai progetti di riuso
di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore
suolo non edificato, nonche' elevati standard di qualita'
architettonica e paesaggistica.
6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non
oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria
di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo
precedente:
a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con
l'immissione in uso;
b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le
attivita' quali risultanti dal progetto presentato. Tra le
suddette attivita' rientrano quelle agricole, artigianali,
commerciali e turistico-ricettive;
c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha
facolta' di godere e di trasformare materialmente il bene
medesimo in conformita' al progetto.
7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano
nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al
momento della presentazione della domanda, risultino avere
un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune
l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i
soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune
un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che
intendono utilizzare indicando, mediante apposito
certificato redatto da un notaio:
a. i dati di identificazione catastale;
b. il proprietario del fondo, sulla base delle
risultanze dei registri immobiliari;
c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito
diritti sul bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione;
d. l'inesistenza nei registri immobiliari di
trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo
ventennio, nonche' la conformita' alle norme in materia
urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2,
lettera c).
8. Il comune, valutato positivamente il progetto di
valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una
apposita sezione del proprio sito istituzionale, il
progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una
comunicazione all'avente diritto sulla base delle
risultanze del certificato notarile di cui al comma 7,
ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione,
informandolo del progetto presentato e delle condizioni
economiche determinate in sede di perizia di cui al comma
14. Alla comunicazione e' allegata la proposta irrevocabile
del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui
al comma 7.
9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione
di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore
del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia
manifestato il proprio consenso al contratto di affitto
nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata
autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma
dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
adotta gli atti di competenza idonei a consentire
l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a
quello del contratto di affitto. La mancata manifestazione
del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme
previsti dal presente comma determina la nullita' del
progetto e del contratto di affitto.
10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere
a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti
conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a
favore di terzi, nonche' di alienare, affittare, concedere
in comodato o di effettuare qualunque altra forma di
trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per
l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in
essere in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli.
11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione
delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da
parte dell'interessato di societa' agricole, di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, di societa' artigiane, di cui alla legge 8
agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali
l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il
potere di amministrare la societa' con la connessa
rappresentanza legale; sono altresi' ammesse le imprese
familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile.
12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri
immobiliari ai sensi dell'art. 2645-quater del codice
civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di
interruzione dell'usucapione.
13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui
al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui
ai commi precedenti, di attivita' terziarie di carattere
non profit o artigianali o turistico-ricettive, il comune
adotta le connesse modificazioni in variante degli
strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni
dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione
definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di
assegnazione possono essere egualmente stipulati, la
consegna effettuata e le attivita' di trasformazione
iniziate.
14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune
un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso
sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del
bene, il cui costo e' a carico del beneficiario, a
decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il
comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il
canone e' versato all'avente diritto e il costo della
perizia tecnica e' a carico del proponente.
15. L'avente diritto al quale il bene sia stato
restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il
quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia
trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la
proposta di trasferimento, indicandone il prezzo
all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale
diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo
condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della
notificazione di cui al primo periodo del presente comma,
ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a
quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione
puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto,
riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro
successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i
privati si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di affitto. La difformita' dell'attivita' svolta
rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di
risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni
privati, fermo restando il potere di revoca da parte del
comune degli eventuali atti adottati.
16. I comuni trasmettono alle regioni, entro novanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3,
l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini
dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui
all'art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
17. I proponenti dei progetti di cui ai commi
precedenti per lo svolgimento di attivita' artigianali,
commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della
misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui
all'art. 1 e per le attivita' agricole delle misure
incentivanti di cui all'art. 2.
17-bis. All'art. 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le
seguenti: "e dalla eccezionale siccita' prolungata delle
stagioni primaverile ed estiva del 2017";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel
caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente
comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si
provvede mediante riparto proporzionale delle risorse
disponibili.";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito
danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni
primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017".
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data
anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni
gravati da uso civico, adottati in violazione delle
disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16
giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed
efficaci ove siano stati destinati al perseguimento
dell'interesse generale di sviluppo economico della
Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo
industriale approvati in attuazione del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218. Gli stessi terreni sono sottratti dal regime dei
terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di
approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai
sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge
6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre
prestazioni pecuniarie.».
 
((Art. 9 terdecies
Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148

1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono inserite le seguenti: «o privata»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici»;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privata».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 40 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.242 del 16 ottobre 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - (Omissis).
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi
dell'art. 2, lettera A), del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti
oggetto del piano di ricostruzione di cui all'art. 14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi
dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di
interventi, connessi e complementari agli interventi di
ricostruzione pubblica o privata, ove i suddetti interventi
non siano stati gia' eseguiti, finalizzati alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria,
alla messa in sicurezza del territorio e delle cavita'
danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento
della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il
programma di interventi e' predisposto e adottato dai
comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il
programma di interventi e' sottoposto alla verifica
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere per il parere di congruita' tecnico-economica.
Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni
normative in materia di tutela ambientale e dei beni
culturali e paesaggistici. Gli interventi approvati sono
oggetto di programmazione ai sensi dell'art. 11, comma 9,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono
attuati a valere sulle risorse destinate alla
ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i
criteri per la valutazione della connessione e della
complementarieta' agli interventi di ricostruzione pubblica
e privata.
(Omissis).».
 
((Art. 9 quaterdecies
Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprieta', che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 18 comma 1, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per
la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»,
convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28
settembre 2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Funzioni del Commissario straordinario). - 1.
Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile ed il Commissario delegato di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di
coordinare le attivita' disciplinate dal presente Capo con
gli interventi relativi al superamento dello stato di
emergenza;
b) vigila sugli interventi di ricostruzione e
riparazione degli immobili privati di cui all'art. 20,
nonche' coordina la concessione ed erogazione dei relativi
contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai
fabbisogni e determina, di concerto con la Regione
Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo
degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi
fronte, definendo altresi' la programmazione delle risorse
nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e
riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 26;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede
nei territori interessati e assicura il recupero del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi
sismici;
f) tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui
appositamente intestata;
f-bis) coordina e realizza gli interventi di
demolizione delle costruzioni interessate da interventi
edilizi;
f-ter) coordina e realizza la mappatura della
situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro
completo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
g) espleta ogni altra attivita' prevista dal presente
Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a
dotare i Comuni di cui all'art. 17 degli studi di
microzonazione sismica di III livello, come definita negli
"Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica"
approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, disciplinando con
proprio atto la concessione di contributi ai Comuni
interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19, entro il
limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative
modalita' e procedure di attuazione;
i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, alla concessione dei contributi di cui all'art.
2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172;
i-bis) provvede alle attivita' relative
all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione
dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali
risorse residue presenti sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato di cui all'art. 16, comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono
all'uopo trasferite sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 19;
i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla
cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante
concessione del contributo di autonoma sistemazione alle
persone aventi diritto; dispone altresi' la riduzione al 50
per cento dei contributi di autonoma sistemazione
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari
residenti in abitazioni non di proprieta', che possono
comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020.».
 
((Art. 9 quinquiesdecies
Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilita' speciale in esito alla conclusione delle attivita' previste dal presente capo e non piu' necessarie per le finalita' originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalita' ivi previste».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 19 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla
L. 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Contabilita' speciale). - 1. Al Commissario
straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale
aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono
le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 2, comma
6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, nonche' le risorse provenienti dal fondo di cui
all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n.
205.
2. Sulla contabilita' speciale confluiscono inoltre le
risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione nei territori di cui all'art.
17 e per l'assistenza alla popolazione.
3. La contabilita' di cui al comma 1 e' incrementata di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art.
45.
3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla
contabilita' speciale in esito alla conclusione delle
attivita' previste dal presente capo e non piu' necessarie
per le finalita' originarie possono essere destinate dal
Commissario alle altre finalita' ivi previste.».
 
((Art. 9 sexiesdecies
Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' sostituito dal seguente:
«13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 29».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 29, del citato decreto legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 29 (Legalita' e trasparenza). - 1. Ai fini dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le
attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e
di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica,
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi
agli interventi per la ricostruzione nei Comuni (di cui
all'art. 17), si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della
Struttura di cui al citato articolo 30 e dell'Anagrafe ivi
prevista.
2. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
2-bis. Agli atti di competenza del Commissario
straordinario si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.».
 
((Art. 9 septiesdecies
Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109

1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Piano di ricostruzione). - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonche' la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania.
2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:
a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla Regione Campania;
b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;
c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e' reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della Regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il cui parere e' obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.
3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalita' dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformita' alle previsioni del piano di ricostruzione».))

 
((Art. 9 duodevicies
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario» sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2».
3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' abrogato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 26 del citato decreto legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26 (Ricostruzione pubblica). - 1. Con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19,
per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il
ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli
edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad
assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, e delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale, compresi quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di
miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei
Comuni di cui all'art. 17, attraverso la concessione di
contributi per la realizzazione degli interventi
individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni
effettuata dal Commissario ai sensi dell'art. 18, comma 1,
lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli
interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi
dell'art. 18, comma 2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano delle opere
pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in
base alle risorse disponibili;
b) predisporre ed approvare, per gli edifici
scolastici dichiarati inagibili, piani finalizzati ad
assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin
dall'anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie
per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale
attivita' scolastica, educativa o didattica, in ogni caso
senza incremento della spesa di personale, anche mediante
contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di
cui all'art. 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su
base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di
cui all'art. 19. I piani sono predisposti sentito il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) predisporre e approvare un piano dei beni
culturali, che quantifica il danno e ne prevede il
finanziamento in base alle risorse disponibili;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, con priorita' per dissesti che
costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2
ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell'art. 18,
comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare, con
specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti
piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo,
costituisce presupposto per l'applicazione della procedura
di cui all'art. 63, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per
gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture
si applicano le disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e
6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto
definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell'Anagrafe di cui all'art. 29. In mancanza di un numero
sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta
Anagrafe, l'invito previsto al quarto periodo deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo ai sensi dell'art. 1, commi 52 e seguenti, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato
domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al
citato art. 29. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 29.
4. La Regione Campania nonche' gli Enti locali della
medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati,
previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle
risorse disponibili e previa approvazione da parte del
Commissario straordinario, ai soli fini dell'assunzione
della spesa a carico delle risorse di cui all'art. 19,
all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli
immobili di loro proprieta'.
5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a
carico delle risorse di cui all'art. 19, e nei limiti delle
risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta'
statale, ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario
straordinario e in coerenza con i piani di cui al comma 2,
i soggetti attuatori di cui all'art. 27, comma 1, oppure i
Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i
progetti degli interventi al Commissario straordinario.
7. Ferme restando le previsioni dell'art. 24 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione
dei progetti e per l'elaborazione degli atti di
pianificazione e programmazione urbanistica, in conformita'
agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i
soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono
procedere all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli
operatori economici indicati all'art. 46 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi
di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente in
caso di indisponibilita' di personale in possesso della
necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016, e' attuato mediante procedure negoziate con almeno
cinque (soggetti di cui all'art. 46 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016).
8. Il Commissario straordinario, previo esame dei
progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e
verifica della congruita' economica degli stessi, approva
definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di
concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le
spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via
diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al
presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
11. (abrogato).».
 
((Art. 9 undevicies
Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' sostituito dal seguente:
«6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso con le modalita' previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 30, del citato decreto legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla
Legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Qualificazione degli operatori economici per
l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria).
- 1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori
per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli
immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere
affidati dai privati ai soggetti di cui all'art. 46 del
((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, che siano in possesso di adeguati livelli di
affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso
violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative
al rilascio del DURC.
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a
partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di
riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con
il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle
stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce
apposita autocertificazione al committente, trasmettendone
altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione.
La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
a campione, in ordine alla veridicita' di quanto
dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 19,
per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, al netto
dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,
incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di
importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo
superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo e' pari
al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 18, comma 2, sono individuati i criteri e le
modalita' di erogazione del contributo previsto dal primo e
dal secondo periodo, assicurando una graduazione del
contributo che tenga conto della tipologia della
prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e
dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo'
essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole
indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima
del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti
previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
competenza delle Diocesi e del ((Ministero per i beni e le
attivita' culturali))
, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 18, comma 2, e' fissata una soglia massima di
assunzione degli incarichi, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma
1 nella qualificazione.
5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi
da quelli previsti dall'art. 22, con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, sono stabiliti i
criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi
che non trovano giustificazione in ragioni di
organizzazione tecnico-professionale.
6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per
importi inferiori a quelli stabiliti dall'art. 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque
soggetti di cui all'art. 46 del medesimo codice,
utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo piu'
basso con le modalita' previste dall'art. 97, commi 2,
2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per
importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in
via diretta ai sensi dell'art. 31, comma 8, del codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri
derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione
e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del codice di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con
le risorse di cui all'art. 19 del presente decreto.».
- Si riporta l'art. 35 del codice di cui al citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e
di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti di
lavori; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro
1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali
e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
di lavori, servizi e forniture e' basato sull'importo
totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a)
quando un'opera prevista o una prestazione di servizi puo'
dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, e'
computato il valore complessivo stimato della totalita' di
tali lotti; b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari
o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto
volto ad ottenere forniture omogenee puo' dare luogo ad
appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione
delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e' computato il valore
complessivo stimato della totalita' di tali lotti; b)
quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore
alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del
presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun
lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) il valore
stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati
nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o
nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore ai dodici
mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o
inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per
la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici
mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato
dell'importo residuo; b) per gli appalti pubblici di durata
indeterminata o che non puo' essere definita, il valore
mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente: a) per i servizi assicurativi: il premio da
pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi
bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le
commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di
remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la
progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e
altre forme di remunerazione; d) per gli appalti pubblici
di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in
caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a
quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per
l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata
indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore
mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il
valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei
contratti previsti durante l'intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio ((della prestazione)).
L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.».
- Si riporta l'art. 46 del citato codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura: i professionisti singoli, associati, le
societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le
societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche'
attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita'
economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; gli archeologi;
b) le societa' di professionisti: le societa'
costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui
ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di
fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperative
di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle societa' tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori
dei servizi di ingegneria ed architettura. 2. Ai fini della
partecipazione alle procedure di affidamento di cui al
comma 1, le societa', per un periodo di cinque anni dalla
loro costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella
forma di societa' di persone o di societa' cooperativa e
dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
societa' con rapporto a tempo indeterminato, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.».
- Si riporta l'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 97 (Offerte anormalmente basse). - (Omissis).
2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari
o superiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP
o la commissione giudicatrice procedono come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unita'
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori; qualora,
nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti
una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte
da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la media calcolata ai sensi della
lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media
aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di
cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) e'
decrementata di un valore percentuale pari al prodotto
delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei
ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a quindici, la congruita' delle offerte e'
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini
della determinazione della congruita' delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono
come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
10 per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo
del 10 per cento, siano presenti una o piu' offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette
offerte sono altresi' da accantonare; b) calcolo dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c)
calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui
alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera
a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o
inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore
della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata
del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il
rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la
soglia di anomalia e' calcolata come somma della media
aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio
aritmetico di cui alla lettera b).
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento
per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto
alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per
l'individuazione della soglia di anomalia.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 31, comma 8, del citato decreto
legislativo n. 50 del 18 aprile 2016:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). -
(Omissis).
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta , ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non
puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilita' esclusiva del progettista.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23, comma 11,
del citato decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016:
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi). -
(Omissis).
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi
quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle
ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
(Omissis).».
 
((Art. 9 vicies
Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo sono altresi' concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attivita' a seguito della dichiarazione di inagibilita' dell'immobile strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attivita'».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1 del citato
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 36 (Interventi volti alla ripresa economica). -
1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese
del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici
esercizi e del commercio e artigianato, nonche' delle
imprese che svolgono attivita' agrituristica, come definita
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti
norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti
agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel
limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono
concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che
le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli
eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura
non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato
sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I
contributi di cui al primo periodo sono altresi' concessi
alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attivita' a
seguito della dichiarazione di inagibilita' dell'immobile
strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua
ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della
medesima attivita'.».
 
((Art. 9 vicies semel
Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre
2018, n. 145

1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo e' trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».))


Riferimenti normativi

- Si riportano i testi dei commi 606 e 614 dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
606. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di
attivita' culturali nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti
secondo le medesime modalita' previste dall'art. 11, comma
3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19.
(Omissis).
614. In occasione del decimo anniversario degli eventi
sismici del 2009, e' autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma
speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel
territorio colpito dal terremoto. Una quota, pari a 700.000
euro, delle risorse di cui al primo periodo e' trasferita,
per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
(Omissis).».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.104 del 4 maggio 1985.
 
((Art. 9 vicies bis

Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorita' secondo il seguente ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) e b);
d) richieste dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali;
e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive»;
c) all'articolo 14-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della citta' metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di per- sonale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8»;
2) al comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «10 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «15 unita'»;
2) al comma 6:
2.1) le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021»;
2.2) le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della citta' metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».
2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 9, 10, 14-bis e 18 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.92 del 18 aprile 2019, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 9 (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei
comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a
individuare i contenuti del processo di ricostruzione e
ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le
priorita' secondo il seguente ordine:
a) richieste dei proprietari ovvero degli
usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento
che si sostituiscano ai proprietari delle unita'
immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e
classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli
eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui
all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione
principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo,
quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) richieste dei proprietari ovvero degli
usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento
che si sostituiscano ai proprietari delle unita'
immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e
classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che,
alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni
di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione
sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o
assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e
adibite a residenza anagrafica del conduttore, del
comodatario o dell'assegnatario;
c) richieste dei proprietari ovvero degli
usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento
che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto
mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle
parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal
sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio
2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente
un'unita' immobiliare di cui alle lettere a) e b);
d) richieste dei titolari di attivita' produttive o
commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla
base di altro titolo giuridico valido alla data della
richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la
riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari,
degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attivita'
danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi
sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1,
risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva
o ad essa strumentali;
e) richieste dei proprietari ovvero degli
usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o
dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle
unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e
classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
(Omissis).».
«Art. 10 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei contributi per la ricostruzione privata). -
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli
immobili privati situati nei territori dei comuni di cui
all'allegato 1, distrutti o danneggiati dagli eventi, da
attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri, delle
soglie e delle modalita' stabiliti con atti adottati dal
Commissario ai sensi dell'articolo 7, comma 2, possono
essere concessi, nel limite delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale, di cui all'articolo 8, dei
contributi per le seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al
100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione,
compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed
antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e del ripristino degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario
((n. 123)) alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
2011, che alla data degli eventi, con riferimento ai comuni
di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione
principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo,
quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano
concesse in locazione sulla base di un contratto
regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di
cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b); d) dei proprietari ovvero degli
usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento
che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto
mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle
parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal
sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 era presente
un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); e)
dei titolari di attivita' produttive o commerciali ovvero
di chi per legge o per contratto o sulla base di altro
titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto
a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione
delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili
strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla
data degli relativi eventi sismici, con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite
all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa
strumentali.
2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a
finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla
realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per
immobili privati e per strutture agricole e produttive.
(Omissis).».
«Art. 14-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
comuni). - 1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio
2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui
comuni della citta' metropolitana di Catania indicati
nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti
di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di
euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per
l'anno 2021, ulteriori unita' di personale con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile
fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e
2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per
l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro
1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse
disponibili nella contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario per la ricostruzione nei
territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania,
di cui all'articolo 8.
2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal
comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta'
metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni
2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della
prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo
parziale gia' in essere con professionalita' di tipo
tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(Omissis).».
«Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari). - 1.
I Commissari, nell'ambito delle proprie competenze e
funzioni, operano con piena autonomia amministrativa,
finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplinano l'articolazione interna delle strutture di
cui al comma 2, con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 8, ciascun
Commissario si avvale di una struttura posta alle proprie
dirette dipendenze. La Struttura dei Commissari
straordinari, e' composta da un contingente di personale
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente
educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nel numero massimo di 5 unita' per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018, di
cui una unita' dirigenziale di livello non generale, e di
15 unita' per l'emergenza di cui alla delibera del 28
dicembre 2018, di cui due unita' dirigenziali di livello
non generale. Al personale della struttura e' riconosciuto
il trattamento economico accessorio corrisposto al
personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza
del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito del
menzionato contingente di personale non dirigenziale
possono essere nominati un esperto o un consulente per
l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 e tre
esperti o consulenti per l'emergenza di cui alla delibera
del 28 dicembre 2018, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata
esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui
compenso e' definito con provvedimento del Commissario e
comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui.
(Omissis).
6. All'attuazione del presente articolo si provvede,
nel limite massimo di spesa di complessivi euro 342.000 per
l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000
per l'anno 2021, suddivisi come segue: per il Commissario
straordinario per la ricostruzione della citta'
metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019,
euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno
2021 e per il Commissario straordinario per la
ricostruzione della provincia di Campobasso, euro 214.000
per l'anno 2019, euro 233.500 per l'anno 2020 ed euro
233.500 per l'anno 2021, a valere sulle risorse presenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
(Omissis).».
 
((Art. 9 vicies ter
Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del
sisma del 2009

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del Comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformita' alle disposizioni introdotte dal presente decreto.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2017, n.
284:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. All'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri
derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione
e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le
risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto".
2. All'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
operano come uffici di supporto e gestione operativa a
servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai
titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione
di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio
dei titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione
dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo
edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente e assicurando il
necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituito presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto".
3. All'art. 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire
i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le
seguenti: ", su proposta dei Comuni,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 2, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi per gli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a
quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con
le risorse di cui all'art. 4, comma 3".
4. All'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati, con comunicazione di
inizio lavori asseverata ai sensi dell'art. 6-bis del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n 380, anche in deroga all'art. 146 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui
all'art. 3, che ne danno notizia agli uffici comunali
competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o
ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle
disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma
2, nonche' dei contenuti generali della pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella
paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato
responsabile della progettazione, del direttore dei lavori
e dell'impresa esecutrice, purche' le costruzioni non siano
state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi
per i quali sono stati emessi i relativi ordini di
demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di
settore con particolare riferimento a quelle in materia
edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo
abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";
b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31
dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile
2018";
c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dai
seguenti:
"Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo'
disporre il differimento del termine previsto dal primo
periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31
luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle
modalita' di cui al presente comma determina
l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli
casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti
periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma
sistemazione eventualmente percepito dal soggetto
interessato".
5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e
collegi professionali e nell'elenco speciale di cui
all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, abilitati
all'esercizio della professione relativamente a competenze
di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia,
incaricati della compilazione della scheda AeDES, di cui
all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto, provvedono entro
la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla
presentazione della scheda AeDES, corredata della relativa
perizia giurata e della documentazione prevista dalle
ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.
L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo
o delle modalita' di redazione e presentazione della scheda
AeDES previste dalle ordinanze commissariali adottate ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del
2016, determina la cancellazione del professionista
dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge
n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 229 del 2016, il mancato riconoscimento al
professionista del compenso per l'attivita' svolta e
l'inammissibilita' della domanda di contributo previsto
dall'art. 8 del medesimo decreto-legge.
6. Dopo l'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze
abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di
immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017
per impellenti esigenze abitative dai proprietari,
usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi
sismici di cui all'art. 1 del presente decreto, gli
interessati possono provvedere alla comunicazione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'art. 167
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, del parere di compatibilita' paesaggistica, nonche'
del nulla osta dell'Ente parco di cui all'art. 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali,
purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) il richiedente sia proprietario o suo parente
entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto
reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a
seguito degli eventi sismici di cui all'art. 1 del presente
decreto;
b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo
parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di
diritto reale di godimento sull'area su cui e' stato
realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo
di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli
allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le
previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano
paesaggistico e del piano di assetto del parco, se
ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale
o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza
di titolo abilitativo non sia superiore a quella
dell'immobile dichiarato inagibile;
e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti
contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 6, comma
1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di
accesso a contributo ai sensi dell'art. 5 del presente
decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato
inagibile;
f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di
altra unita' a uso abitativo libera e agibile nel medesimo
Comune;
g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione
del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla
base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il
terzo grado.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono
allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico
abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonche' il rispetto
delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia
igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di
cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016,
attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o
danneggiato dal sisma, nonche' della conseguente ordinanza
di inagibilita';
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente
attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle
lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il
termine massimo di novanta giorni di cui all'art. 6, comma
1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli
interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate
all'esito della concessione del contributo e una volta
ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto
o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente,
dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza
(Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al
precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni di legge per la
realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo
abilitativo.
4. Qualora l'immobile realizzato abbia le
caratteristiche di un'opera precaria e facilmente
amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al
comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo
non e' richiesta la conformita' alle previsioni dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del
parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilita'
urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero
qualora il giudizio di compatibilita' paesaggistica sia
negativo, si applicano le sanzioni previste dalla
legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano a condizione che la comunicazione di cui all'art.
6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sia presentata al Comune territorialmente competente
entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della
comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo
che il richiedente attesti che l'immobile non e' ancora
utilizzabile a fini abitativi".
7. All'art. 11, comma 8, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il termine di
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio
provvedimento".
8. L'art. 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Interventi su edifici gia' interessati da
precedenti eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli
immobili ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 ricompresi
nella Regione Abruzzo e gia' danneggiati per effetto
dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati
gia' ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino
dell'agibilita' sismica non siano stati ultimati alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli
eventi sismici di cui al presente decreto e' in ogni caso
richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo
danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente
decreto sia di entita' inferiore rispetto al danno gia'
riportato dall'immobile, il contributo ulteriore e'
richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora
il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello
pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi
sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e
le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario
straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente
decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione
istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici
per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni
ulteriori, nonche' le modalita' e le procedure per
l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo
periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al
comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma
3 e' posta a carico della contabilita' speciale del
Commissario straordinario di cui all'art. 4, comma 3, ed e'
oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le
modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento
adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'art.
2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori
oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione
si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018,
con le risorse di cui all'art. 4, comma 3.
5. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e
allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai
commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese
nel capo II del presente titolo, secondo le modalita' ivi
previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili
danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e
1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore
danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'art.
1, che determini un'inagibilita' indotta di altri edifici
ovvero pericolo per la pubblica incolumita', si applicano,
nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando
quelle gia' finalizzate per la predetta crisi sismica, le
modalita' e le condizioni previste dal presente decreto.".
9. All'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici
o paritari" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione
di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili
demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite
dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle
strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e degli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati
per le esigenze di culto";
b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e
delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili
di cui alla lettera a)";
c) alla lettera a) del comma 2, le parole:
"predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei
centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici
attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e
approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli
interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli
eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti
in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo
in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori
economici";
d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti
sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera c), con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture";
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui
alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario
puo' individuare, con specifica motivazione, gli
interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi,
fino alla scadenza della gestione commissariale di cui
all'art. 1, comma 4, ed entro i limiti della soglia di
rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure
previste dal comma 3-bis del presente articolo";
f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente:
"3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione
privata, al finanziamento degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in
fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
degli edifici destinati ad abitazione ed attivita'
produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'art. 4";
g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'art. 2,
comma 2-bis, del presente decreto";
h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente"
sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente
ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal
comma 4 dell'art. 16,".
10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non
inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2
dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
11. L'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali,
di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto
attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo".
12. All'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) approva, ai sensi dell'art. 27 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i
progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14, comma
4, e all'art. 15, comma 1, del presente decreto";
b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle
Regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a), e dalle
Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "per quelli attuati dai soggetti
di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2".
13. L'art. 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Centrale unica di committenza). - 1. Salvo
quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui
all'art. 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi
pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali
di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica
di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 15, nei soggetti aggregatori
regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico
previsto dal comma 1 del medesimo art. 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 dell'art. 15, nell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'art. 15 provvedono in proprio alla
realizzazione degli interventi sulla base di appositi
protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario
straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,
anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli
di cui all'art. 32.
4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori
di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del
medesimo art. 15 di avvalersi, come centrale unica di
committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i
soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di
centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al
comma 1.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza
di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita'
occorrente per la realizzazione degli interventi di cui
all'art. 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la
centrale unica di committenza sono regolati da apposita
convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri
di remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'art.
5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma
3, del presente decreto. Il Commissario straordinario, con
proprio provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 2,
disciplina le modalita' di trasferimento in favore dei
soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".
14. All'art. 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle
verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi
tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
il Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza
di cui all'art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione
di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti
con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare anche
tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica
per la gestione del flusso delle informazioni e della
documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte
alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di
cui all'art. 2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per il
monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata,
attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici
connessi alle attivita' di ricostruzione".
15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le
risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16. All'art. 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: "pubblica e" sono
soppresse.
17. All'art. 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Al personale della struttura e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.";
b) al comma 3-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento
economico" sono inserite le seguenti: "fondamentale ed
accessorio" e le parole: "viene corrisposto secondo le
seguenti modalita'" sono sostituite dalle seguenti: "e'
anticipato dalle amministrazioni di provenienza e
corrisposto secondo le seguenti modalita'";
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) le amministrazioni statali di provenienza,
ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali
ad ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario";
c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
"Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza";
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio
provvedimento gli esperti di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";
e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle more
della definizione di appositi accordi nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse, le
parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";
f) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more
della definizione di appositi accordi nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;
g) al comma 7-bis, dopo le parole: "al comma 7" sono
inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";
h) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono
stabilite le modalita' di liquidazione, di rimborso e di
eventuale anticipazione alle amministrazioni di
appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, delle necessarie risorse economiche".
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli
interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con
apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono
disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'art.
113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse.
L'ordinanza di cui al precedente periodo e' adottata entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
19. In deroga alla previsioni dell'art. 157, comma 3,
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, relativamente agli interventi di cui all'art. 14 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto
possono essere affidate anche al personale assunto secondo
le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi
restando le incompatibilita' e i divieti previsti dalla
legislazione vigente, il personale di cui al precedente
periodo puo' svolgere anche le funzioni di responsabile
unico del procedimento ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. All'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili"
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al precedente periodo possono essere
rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma
3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per
una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 3";
b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con uno o piu' provvedimenti adottati secondo le
modalita' previste dal precedente periodo e' disposta
l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il
rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti
previsti dal comma 3-bis".
21. All'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2018" ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con riguardo alle attivita' economiche
nonche' per i soggetti privati per i mutui relativi alla
prima casa di abitazione, inagibile o distrutta,
localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita
ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto
2016 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di
cui al medesimo art. 48, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' fissato al 31
dicembre 2020".
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato
comma 6 dell'art. 14 del decreto-legge n. 244 del 2016,
ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal
secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri
aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.
Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario
straordinario del governo e l'Associazione bancaria
italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per
la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma 6, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
23. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole:
"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'art.
14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, e' differita alla data del 1° gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme
gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
25. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato art. 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
"zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
26. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del periodo di
sospensione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º giugno
2018".
27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel
rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 3-quater
del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono
stipulare anche con altri comuni appartenenti a regioni
diverse convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o
aderire a convenzioni gia' in atto, anche se non posti in
posizione di confine.
28. All'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n.229, le parole: "diritti reali di
garanzia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "diritti reali di godimento".
29. All'art. 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata
di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata
di due anni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 79 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese,
elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti".
30. All'art. 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
parole: "Dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal
2023".
31. All'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino
della funzionalita' degli immobili adibiti ad uso
scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e
ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31
dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure
di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui
all'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base
della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita'
stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di
riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso
scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i
soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti
nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito
presso l'Autorita' nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si
applica l'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. Le modalita' e gli interventi oggetto delle
verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati
mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato
Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti
nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".
32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la
ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'art. 3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario
delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione
Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. e'
altresi' soppresso il Comitato di Area omogenea di cui
all'art. 4 del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici
territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Commissario delegato per la ricostruzione -
Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012
sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione
dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.Il
personale in servizio, alla data del 1° luglio 2018, presso
gli Uffici territoriali per la ricostruzione, assegnato
alle aree omogenee ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per i comuni
del cratere e continua a svolgere le attivita' di
competenza dei soppressi Uffici territoriali per la
ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento
esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione provvede anche alla sistemazione logistica
del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data
del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la
ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, e'
trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti
in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici
territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di
cui all'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, informati i sindaci coordinatori delle
aree omogenee, tutti i provvedimenti organizzativi e
gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento
delle attivita' di competenza degli Uffici territoriali per
la ricostruzione e gestire con gradualita' il processo di
soppressione di detti Uffici.L'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere puo', tramite
convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o piu' sedi
degli Uffici territoriali per la ricostruzione soppressi,
cui affidare in tutto o in parte i compiti gia' di
competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati i
sindaci coordinatori delle aree omogenee.
33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe
antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30, comma 6,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui
confluisce l'elenco degli operatori economici di cui
all'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano
l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30,
comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con i
relativi adempimenti e' affidata alla Struttura di missione
di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229.
34. All'art. 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai
sensi" sono inserite le seguenti: "dell'art. 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,".
35. Il termine di cui all'art. 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
art. 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi dell'art. 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino
al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel
limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del
trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici
speciali ai sensi dell'art. 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante
l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai
sensi del comma 437 dell'art. 1 della citata legge 23
dicembre 2014, n. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le
attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
39. L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n.45, e' abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi
dell'art. 2, lettera A), del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti
oggetto del piano di ricostruzione di cui all'art. 14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n.77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi
dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di
interventi, connessi e complementari agli interventi di
ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano
stati gia' eseguiti, finalizzati alla riqualificazione
degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in
sicurezza del territorio e delle cavita' danneggiate o rese
instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di
reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di
interventi e' predisposto e adottato dai comuni entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, in coerenza con
i piani di ricostruzione approvati. Il programma di
interventi e' sottoposto alla verifica dell'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il
parere di congruita' tecnico-economica. Gli interventi
approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'art.
11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate
alla ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione
dei comuni del cratere dispone, con propria determinazione,
i criteri per la valutazione della connessione e della
complementarieta' agli interventi di ricostruzione
pubblica.
41. Gli assegnatari di alloggi di societa' cooperativa
a proprieta' indivisa situati nei territori individuati ai
sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6
aprile 2009, che hanno gia' beneficiato del contributo per
l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'art. 3 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono
tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la
partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio
della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte
le obbligazioni passive inerenti la sua qualita' di socio.
Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la
proprieta' della quota passa al comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi
dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le amministrazioni presso cui gli stessi
abbiano prestato la loro attivita' possono bandire, nel
triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per
cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro
flessibile stipulato ai sensi del citato art. 3-bis, comma
8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) in forza di uno o piu' contratti stipulati ai
sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre
2017, almeno tre anni continuativi di attivita' presso
l'amministrazione che bandisce il concorso.
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato
dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi' ridotto: Bastiglia,
Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento,
Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara,
Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico,
Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San
Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero,
Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti
delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, in qualita' di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a
ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga
dello stato di emergenza e della relativa normativa
emergenziale.
44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2020, al fine di garantire la continuita' delle procedure
connesse all'attivita' di ricostruzione. Alle conseguenti
attivita' e alle relative spese si fa fronte con le risorse
previste a legislazione vigente.».
 
((Art. 9 vicies quater
Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio
2012

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, si veda la nota all'art. 9-vicies
ter.
- Si riporta il testo del comma 456 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n.
70:
«456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e
dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
stato differito ai sensi dell'art. 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1, comma 356,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno
2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base
della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi
oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse
delle contabilita' speciali, di cui all'art. 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il comma 1006 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n.62:
«1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati dall'art. 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e'
prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'art.
14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n.19, degli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento e' stato
differito ai sensi dell'art. 1, comma 426, della legge 24
dicembre 2012, n.228, dell'art. 1, comma 356, della legge
27 dicembre 2013, n.147, e dell'art. 1, comma 503, della
legge 23 dicembre 2014, n.190.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici» convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003,
n. 274:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione
di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP
S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
3.
La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3,
subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni
dell'art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote
complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il
capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non
inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e
prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio
approvato.
3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di
remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale
denominato "CDP SpA - gestione separata", al fine di
allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva
durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo,
tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita'
che lo alimentano.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collego dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
allo statuto della CDP Spa e le nomine dei componenti degli
organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a
norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'art. 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono
essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni
finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel
limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata
tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e
delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera
possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto
dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita' , gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente ,
efficientamento energetico e promozione dello sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e
comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad
una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.A. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'
acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e
medie imprese al fine di accrescere il volume del credito
alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti
titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma
7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione
di vigilanza prevista dall'art. 3 del regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni,
nell'ambito delle competenze proprie della Commissione
parlamentare di cui all'art. 56 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le
funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al
comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di
operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale
e assistenziale.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento, e i settori di intervento
di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e
i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi
settori di intervento.
e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP
S.p.A., diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),
che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata
a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la
normativa dell'Unione europea in materia di garanzie
onerose concesse dallo Stato. Con una o piu' convenzioni
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa
depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le
modalita' operative, la durata e la remunerazione della
predetta garanzia.
11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo di
cui al comma 7, lettera a), terzo periodo.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'art. 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'art. 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi
attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita'
illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti
da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio
separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione
della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti
relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni
contenute nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui
servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello
stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti
nei relativi contatti preesistenti. Gli organi della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a
banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun
patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S,p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione
separata di cui al comma 8. Gli interessi e gli altri
proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli
emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione
previsti con decreto del direttore generale del Tesoro,
sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di
cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601.
25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la
gestione separata e da altre disposizioni specificatamente
vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive,
imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale,
imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui
all'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di
acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono
riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione
ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati
presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al
personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche
amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto
un assegno personale pensionabile, riassorbibile con
qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza
tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella
spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita'
spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono
corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo
del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla
trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa
depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro
dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere il
reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 54 del
CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e
prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I
dipendenti in servizio all'atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei
mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti
possono esercitare, con applicazione dell'art. 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime
pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data
successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno
diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art.
2120 del codice civile.
27. Nell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, i periodi quinto, sesto, settimo ed
ottavo sono sostituiti dai seguenti: "Infrastrutture S.p.A.
puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a
tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi
attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita'
illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di
sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi
natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato
continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi
le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative
passivita'".».
- Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n.
212:
«426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e
successive modificazioni e all'art. 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
successive modificazioni, nonche' alle Province dei
predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il comma 356 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2014)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n.87:
«356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'art. 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'art.
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.».
- Si riporta il comma 503 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n.99:
«503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'art. 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.».
- Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n.285:
«107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'art. 2 e' aggiunto il
seguente:
"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
le regioni completano gli interventi di ricostruzione e
sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni
del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la
vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai
commissari delegati";
b) al comma 7 dell'art. 3, le parole: "alla fine
dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2012";
c) dopo l'art. 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis (Misure per i territori interessati
dal sisma del dicembre 2000). - 1. Alla cessazione dello
stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16
dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia
di Terni, continuano ad applicarsi l'art. 1, commi 4 e 5,
dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e l'art. 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12
aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile";
d) dopo il comma 5 dell'art. 12 e' inserito il
seguente:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i
contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5
milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche
del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono
assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli
importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto
per ciascun anno del suddetto quinquiennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 14 e'
aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di
emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese
necessarie per le attivita' previste dal presente comma,
quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di
calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate
annualmente negli importi progressivamente ridotti nella
misura di un quinto per ciascun anno del suddetto
quinquennio";
f) dopo il comma 5 dell'art. 15 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le
risorse giacenti nelle contabilita' speciali istituite ai
sensi del comma 3 dell'art. 17 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono
versate nelle contabilita' speciali di cui al comma 5 ed
utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza,
per la prosecuzione e per il completamento del programma di
interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto,
le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a concorrere con contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010.».
 
((Art. 9 vicies quinquies
Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, e' prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.» convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2012, n.
180:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata
nelle forme di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'art. 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.».
- Si riporta l'art. 67-septies, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita
del Paese.» convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 agosto 2012, n. 187, S.O. n. 171:
«Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e l'art. 10 del presente decreto si applicano anche ai
territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove
risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli
indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario,
Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria,
Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San
Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 e al comma 1-bis si provvede nell'ambito delle
risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.».
- Per il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, si veda nelle note all'art.
9-vicies ter.
- Si riporta l'art. 8, del citato decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74:
«Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali). - (Omissis).
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero , comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
(Omissis).».
- Per il testo del comma 107 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note all'art. 9-vicies
quater.
 
((Art. 9 vicies sexies
Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 3, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia
tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi
ad adempimenti tributari e contributivi» convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2014, n. 74:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile). - 1. Nelle more della
procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza
ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di
Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale
Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti
dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonche'
del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni
di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato
1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel
periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da
eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere
alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita'
di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014,
ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei
territori indicati ai commi 1 e 1-bis, per il periodo
compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano
sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di
pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
presente comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre
2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi
compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli
eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti
non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del
capitale sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro
dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione
degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del
comma 2.
4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo,
Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei
comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni
agricoli.
L'autorita' comunale, verificato il nesso di causalita'
tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette
copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate
territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
4-bis. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai
commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto
alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'art. 4,
comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di
emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei
relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di
monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili
nelle contabilita' speciali, ivi comprese quelle di cui
all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo
eventualmente alla ridefinizione degli interventi
programmati.
5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono
classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il
codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate
o i loro delegati definiscono le modalita' di raccolta,
trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione
finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga
e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si
avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la
protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio
Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani
che abbiano il carattere della pericolosita' i Presidenti
delle regioni interessate o i loro delegati dispongono le
misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Commissario delegato di cui al presente comma opera con i
poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo
del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni.".
7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento,
il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema
nazionale di protezione civile nonche' al fine di
assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente
articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della
contrattazione integrativa riguardante il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al
2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al
personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi
operativi del Dipartimento della protezione civile nonche'
presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni
Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed
emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo
Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle
integrazioni al trattamento economico accessorio previste
dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'art.
17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'art. 6, comma
3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'art. 17, commi 1 e 2,
dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'art. 2, comma 1,
dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro
per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui
all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.».
- Per il testo del comma 107 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, si vedano le note all'art. 9-vicies
quater.
 
((Art. 9 vicies septies
Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti
dagli eventi sismici

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entita' demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.
2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entita' demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 15, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante «Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998, n. 3:
«Art. 15 (Nomina e revoca). - 1. Spettano al sindaco e
al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al
rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso
il quale il segretario presta servizio e in ordine agli
istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 70, della legge, il
sindaco e il presidente della provincia, previa
comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere
di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non
oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento.
In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte
del sindaco e del presidente della provincia, il segretario
in servizio presso la sede si intende confermato.
3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo
che sia in corso la stipulazione di convenzione per
l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario
sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi
dell'art. 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale
previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi
dell'art. 19, comma 2. La procedura di nomina del
segretario titolare e' avviata entro sessanta giorni dalla
data della vacanza e deve concludersi entro centoventi
giorni dalla stessa data.
4. L'avvio della procedura di nomina e' pubblicizzato
nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di
amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i
curricula relativi alle caratteristiche professionali dei
segretari. La nomina del segretario ha effetto
dall'accettazione.
5. Il segretario puo' essere revocato ai sensi
dell'art. 17, comma 71, della legge. Il provvedimento
motivato di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente
della provincia su deliberazione della giunta, previo
contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono
preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni
ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese
per iscritto, ed e' sentito personalmente il segretario,
qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta
comunale e provinciale.
6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei
commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo,
dell'art. 17 della legge, i sindaci e i presidenti di
provincia in carica alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il
segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il
termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il
presidente della provincia individua il nominativo del
segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute
nell'art. 11, e ne chiede l'assegnazione al competente
consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale
provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.
7. Il consiglio di amministrazione competente provvede
a collocare il segretario, di cui e' stata chiesta la
sostituzione, presso altro comune o provincia, previa
richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in
mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento
dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre
amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'art. 17,
comma 72, della legge e dell'art. 7 del presente
regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei
segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi
potranno essere trasferiti a richiesta presso altre
pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura
che sara' disciplinata con decreto del Ministro per la
funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche
possedute al momento dell'entrata in vigore del presente
regolamento e dell'ultima sede in cui e' stato prestato
servizio. In attesa del trasferimento, i segretari
sostituiti sono collocati in disponibilita' presso
l'Agenzia.».
 
((Art. 9 duodetricies
Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed
economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016

1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, puo' destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonche' l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) interventi per il sostegno delle attivita' imprenditoriali;
e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;
f) interventi e servizi di rete e di connettivita', anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, si veda la nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, si veda la nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, si veda nei riferimenti normativi all'art.
1-bis.
 
((Art. 9 undetricies
Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato

1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, e' destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro e' destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o piu' interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.))


Riferimenti normativi

- Il bilancio dello stato e' pubblicato sul sito della
ragioneria generale dello stato http://www.rgs.mef.gov.it/
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, si veda la nota all'art. 7.
 
((Art. 9 tricies
Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza
nelle regioni colpite dal sisma del 2016

1. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma e' curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo:
a) e' autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;
b) conferisce, secondo le modalita' stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attivita' di cui al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, si vedano le note all'art. 9-sexies.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, si vedano le note all'art. 7.
 
((Art. 9 tricies semel
Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle
autostrade A24 e A25

1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, e' sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, e' contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.
3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS S.p.a.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 183 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n.
212:
«183. In considerazione della classificazione delle
autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le
finalita' di protezione civile per effetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e
successive modificazioni e della conseguente esigenza di
procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa
vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza
dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM 3274 del
2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per
l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a
norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e
successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa
in materia di impatto ambientale e per lavori di
manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonche'
per la realizzazione di tutte le opere necessarie in
conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per
gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi
siano di entita' tale da non permettere il permanere e/o il
raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano
economico finanziario di concessione nel periodo di durata
della concessione stessa, il Governo, fatta salva la
preventiva verifica presso la Commissione europea della
compatibilita' comunitaria, rinegozia con la societa'
concessionaria le condizioni della concessione anche al
fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile
per l'utenza.».
- La deliberazione 13 maggio 2010 del comitato
interministeriale per la programmazione economica, recante
lo Schema di convenzione unica tra Anas S.p.a. e Strada dei
Parchi S.p.a. (Deliberazione n. 20/2010), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2010, n. 234.