Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 154
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare l'articolo 51;
Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 25 febbraio 2019;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'articolo 33-ter;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Sistema integrato

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Regione», gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di seguito «sistema integrato».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione disciplina le funzioni
del Presidente della Repubblica. In particolare il comma 5
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 1963, n. 29. Si riporta, di seguito, il testo
vigente dell'articolo 51:
«Art. 51. - Le entrate della Regione sono anche
costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi
propri che essa ha la facolta' di istituire con legge
regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e
dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.
Il gettito relativo a tributi propri e a
compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le
leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta
alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio
territorio, ferma restando la neutralita' finanziaria per
il bilancio dello Stato.
Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti
locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle
compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla
Regione individuare criteri, modalita' e limiti di
applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.
Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli
aiuti di Stato, la Regione puo':
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali
lo Stato ne prevede la possibilita', modificare le
aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti
e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione
stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal
pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni
dalla base imponibile;
b) nelle materie di propria competenza, istituire
nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla
legge statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di
natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in
deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di
riscossione e consentire agli enti locali di modificare le
aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello
Stato.
Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di
spettanza delle province, tale tributo e i poteri
riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono
attribuiti alla Regione.».
- Il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione
di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, e' stato
convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n.
58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019, n.
151, S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente
dell'articolo 33-ter:
«Art. 33-ter (Disposizioni in materia di regioni a
statuto speciale). - 1. All'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i
seguenti:
"875-bis. - Le disposizioni dei commi da 875-ter
a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo
sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione
Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale
e' data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale
n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103
del 2018.
875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da
parte del sistema integrato degli enti territoriali della
regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da
finanziare e' stabilito nell'ammontare complessivo di 686
milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
875-quater. Lo Stato riconosce alla regione
Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di
investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione
straordinaria di strade, scuole e immobili e per la
realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la
prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari
a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a
80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024
e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonche'
l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in
ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire
del Programma straordinario di investimenti in sanita' di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da
erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a
seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e
nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di
avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma
di cui al periodo precedente e' presentato dalla regione ai
Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il
termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende
sottoscritto ed e' esecutivo.
875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma,
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la
parola: 'tributi' sono inserite le seguenti: ', delle
addizionali'.
875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b)
e' sostituita dalle seguenti:
"b) nelle materie di propria competenza,
istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in
deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalita' di
riscossione;
b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di
natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in
deroga alla medesima legge, definendone le modalita' di
riscossione e consentire agli enti locali di modificare le
aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e
deduzioni".
875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse
di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate
all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie
tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia".
2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma
1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni
di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno
2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del
citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante
onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del
citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.
4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "15 luglio 2019", le parole: "31 marzo
2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019" e le
parole: "15 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti:
«31 agosto 2019".
5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "15 luglio 2019";
b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;
c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto
dai periodi precedenti e' versato al bilancio dello Stato
entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30
aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza
di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a recuperare
gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali".
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, dopo il comma 886 e' inserito il seguente:
«886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono
versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato,
entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30
aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza
di tali versamenti entro il termine di cui al precedente
periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per
le somme introitate per il tramite della struttura di
gestione».
- Si riporta, di seguito, il testo vigente
dell'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1):
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione.».
 
Art. 2
Metodo dell'accordo

1. Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme statali in materia di contenimento della spesa.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le trattative dirette alla conclusione dell'accordo si svolgono in un tempo adeguato ad un confronto effettivo, mediante scambio di proposte e controproposte motivate e orientate al superiore interesse pubblico.
3. Salvo diversa indicazione espressa da parte della Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo.
4. Le disposizioni contenute negli accordi conclusi ai sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di attuazione statutaria.

Note all'art. 2:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.. Si riporta di
seguito il testo vigente dell'articolo 12:
«Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
ministri invita alle riunioni della Conferenza i ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro per gli affari
regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa
che interessa direttamente le regioni e sulla
determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve
le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento
inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi
generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli
atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente
del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome.».
 
Art. 3
Principi generali in materia di concorso
alla finanza pubblica

1. Il sistema integrato contribuisce all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e partecipa alla solidarieta' nazionale:
a) mantenendo i bilanci dei soggetti che lo compongono in equilibrio ai sensi degli articoli 97 e 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 247 dell'11 ottobre 2017;
b) corrispondendo un contributo in termini di saldo netto da finanziare, di durata transitoria, previamente concordato tra lo Stato e la Regione con le modalita' di cui all'articolo 2 e pagato dalla Regione per conto del sistema integrato, oppure realizzando sul territorio regionale opere pubbliche aventi rilevanza nazionale, concordate con lo Stato e le cui risorse siano iscritte sui pertinenti stati di previsione del bilancio statale, con oneri a proprio carico.
2. Lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso alla finanza pubblica siano compatibili con la necessita' del sistema integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite o delegate. Le misure si presumono compatibili qualora concordate nel rispetto dell'articolo 2.
3. La Regione puo' prevedere che agli enti non territoriali del sistema integrato che adottano la contabilita' finanziaria si applichi la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

Note all'art. 3:
- Si riportano di seguito gli articoli 97 e 119 della
Costituzione:
«Art. 97. - Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito
pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'
proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.»
«Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Citta'
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.».
 
Art. 4
Misure di concorso alla finanza pubblica
a decorrere dall'esercizio 2019

1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Per gli anni successivi al 2021 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2021, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.
3. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, gli obblighi derivanti dal presente Accordo sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di leggi vigenti, ivi compresa quella di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 e' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo puo' essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.
6. Le facolta' di cui al comma 5, possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione siciliana. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto dei contributi di cui all'articolo 1, commi 877 e 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aumentati ai sensi dell'articolo 1, commi 878 e 882, della medesima legge, e delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili con riferimento al medesimo esercizio finanziario, al netto delle contabilizzazioni derivanti da compensazioni e rimborsi in conto fiscale.
7. E' confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che puo' essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.
8. A decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sono adottate le norme di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b-bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di tributi locali comunali di natura immobiliare, il gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' attribuito ai comuni situati nel territorio della Regione. A decorrere dal medesimo termine, nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzata a ripristinare la neutralita' finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il sistema integrato, la Regione corrisponde allo Stato la somma di 92 milioni di euro annui con le modalita' di cui al comma 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Note all'art. 4:
- Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., e'
convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n.
214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011,
n. 300, S.O.. Si riporta di seguito il testo vigente del
comma 17 dell'articolo 13:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - (Omissis).
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
(Omissis).».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.. Si riportano di seguito i commi 877, 878, 881 e
882 dell'articolo 1:
«Art. 1. - (Omissis).
877. Il contributo alla finanza pubblica della
regione autonoma Valle d'Aosta e' stabilito nell'ammontare
complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018,
112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni
di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti
contributi sono attuate le sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
2018.
878. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato
di modificare per un periodo di tempo definito il
contributo posto a carico della regione Valle d'Aosta, per
far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento del
contributo stesso; contributi di importi superiori sono
concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie
manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle
norme europee in materia di riequilibrio del bilancio
pubblico, il predetto contributo puo' essere incrementato
per un periodo limitato di una percentuale ulteriore,
rispetto a quella indicata al periodo precedente, non
superiore al 10 per cento.
(Omissis).
881. Il contributo alla finanza pubblica della
Regione siciliana e' stabilito nell'ammontare complessivo
di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con i
predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte
costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del
2018.
882. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato
di modificare per un periodo di tempo definito il
contributo posto a carico della Regione siciliana, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento del
contributo stesso; contributi di importi superiori sono
concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie
manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle
norme europee in materia di riequilibrio del bilancio
pubblico, il predetto contributo puo' essere incrementato
per un periodo limitato di una percentuale ulteriore,
rispetto a quella indicata al periodo precedente, non
superiore al 10 per cento.
(Omissis).».
- La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n.
297, S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente del
comma 151 dell'articolo 1:
«Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle.). -
(Omissis).
151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute
sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, cosi'
determinata:
a) per le annualita' 2008 e 2009, nell'importo
complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle
somme gia' attribuite alla regione per la medesima
finalita', pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in
ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di
euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di
euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di
euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive
annualita' fino al 2030;
b) a decorrere dall'annualita' 2010, nella misura
prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1), dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di
cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e
successive modificazioni, secondo le modalita' di
trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
(Omissis).».
- Il testo vigente dell'articolo 51 dello Statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e' riportato
integralmente nelle note alle premesse.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013)» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n.
302, S.O.. Si riporta, di seguito, il testo vigente del
comma 380 dell'articolo 1:
«Art. 1 (Omissis). - 380. Al fine di assicurare la
spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale
propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al
comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale
di cui alla lettera b) e' incrementata della somma di
1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b)
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del
Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i
singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse
soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive
per l'anno 2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6
dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in
aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata
clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato
articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo
territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai
fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle
province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta
municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive
modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)
ed f) possono essere modificati a seguito della verifica
del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per
il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo
5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta, di seguito, il testo vigente
dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia (Legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1):
«Art. 49. - 1. Spettano alla Regione le seguenti
quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie
erariali:
a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla
benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul
gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;
b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia
elettrica consumata nella Regione;
c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi
lavorati immessi in consumo nella Regione;
d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa
l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla
base dei consumi regionali delle famiglie rilevati
annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro
tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito
del territorio regionale, ad eccezione: delle accise
diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c);
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi
di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle
accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e
di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi;
delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento
alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi
erariali per i quali non e' individuabile il gettito
maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel
territorio regionale.
2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito
dei tributi erariali indicati nel presente articolo e'
effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti
pubblici e territoriali.
3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte
sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad
essa o agli enti locali del suo territorio e' attribuito il
gettito delle imposte sostituite.».