| Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 17 dicembre 2019 |  
| Interventi  urgenti  di  protezione  civile  in   conseguenza   degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019  hanno colpito i territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 622).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel territorio della Provincia di Alessandria»;   Considerato che l'evoluzione dei fenomeni atmosferici relativi e di quelli successivi ha determinato una diffusa situazione di criticita' su  gran  parte  del  territorio  nazionale,  e  in  particolare  nel territorio delle Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, a partire dal 19 ottobre 2019, con diffuse situazioni  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle  persone, provocando anche la perdita di due vite umane, l'isolamento di alcune localita'  e  l'evacuazione  di  numerose  famiglie   dalle   proprie abitazioni;   Considerato, altresi', che detta ondata di maltempo, caratterizzata anche da venti di  forte  intensita'  e  mareggiate,  ha  determinato movimenti franosi,  esondazioni  di  corsi  d'acqua  con  conseguenti alluvioni,  gravi  danneggiamenti  alle  infrastrutture  viarie,   ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alla rete dei servizi essenziali ed alle  attivita'  economiche  e  produttive, nonche' l'abbattimento di piante di alto fusto in aree boscate;   Considerato,  inoltre,  che   a   causa   dei   suddetti   fenomeni meteorologici con  delibere  del  Consiglio  dei  ministri  e'  stato dichiarato lo stato  di  emergenza  in  data  14  novembre  2019  nel territorio del Comune di Venezia e  in  data  22  novembre  2019  nel territorio della citta' metropolitana di Genova,  delle  Province  di Savona e di La Spezia, prevedendo appositi stanziamenti;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621  del  12  dicembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8  novembre 2019 nel territorio della citta'  metropolitana  di  Genova  e  delle Province di Savona e di La Spezia»;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019 con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche, Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella ivi allegata;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto; 
                               Dispone: 
                                Art. 1         Commissari delegati e Piano degli interventi urgenti 
   1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi di cui in premessa, i presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,  Calabria, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,  Puglia,   Toscana, Veneto, il dirigente dell'Ufficio  protezione  civile  della  Regione Basilicata ed il direttore  generale  Lavori  pubblici  e  protezione civile della Regione  Campania  sono  nominati  commissari  delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria  competenza.  Per  la medesima finalita', i presidenti delle Regioni Liguria e  Piemonte  - gia' commissari delegati,  rispettivamente,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione civile  n.  621  del  12  dicembre  2019  e  dell'art.  1,  comma  1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 615 del  16  novembre  2019  -  sono  nominati  commissari  delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza i soggetti  di  cui  al  comma  1,  che  operano  a  titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle societa' in house, delle loro societa' controllate ed agenzie, dei consorzi di  bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche  in raccordo  con  le  ANCI  regionali,  nonche'   individuare   soggetti attuatori che agiscono sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   3. Ciascun commissario delegato predispone  entro  sessanta  giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  un   piano   degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo  del  Dipartimento della protezione civile. Il presidente della Regione  Liguria  ed  il presidente  della  Regione   Piemonte,   gia'   commissari   delegati rispettivamente ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  dell'ordinanza  del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12  dicembre 2019 e dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento della protezione civile  n.  615  del  16  novembre  2019  provvedono all'integrazione, entro sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza, del piano degli interventi  di  cui  all'art.  1, comma 3, Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16  novembre 2019. Gli  interventi  necessari  per  salvaguardare  la  pubblica  e privata  incolumita'  della  popolazione  coinvolta  potranno  essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale  piano  si dispone in ordine:     a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi necessari per la rimozione delle  situazioni  di pericolo per la pubblica e privata incolumita';     b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei rifiuti,  delle  macerie,  e  alle  misure  volte  a   garantire   la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati,  anche mediante interventi di natura temporanea.   4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la descrizione tecnica  di  ciascuna  misura  con  la  relativa  durata, l'indicazione delle singole stime  di  costo,  nonche'  il  CUP,  ove previsto dalle vigenti disposizioni.   5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di cui all'art.  8  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo  n.  1  del  2018  ivi  comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi  di  cui  alle lettere c)  e  d)  dell'art.  25,  comma  2  del  citato  decreto,  e sottoposti alla preventiva approvazione  del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile.   6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in argomento.  Su  richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori   degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.  Tale  rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare ai rendiconti  complessivi  dei  commissari  delegati   ovvero   tramite modalita' definite tra le singole Regioni e i  rispettivi  organi  di controllo.   7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra, costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11 novembre 2014, n. 164 che trova applicazione anche ai siti inquinati.   8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al comma 7,  i  commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei  soggetti attuatori,  provvedono,  per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per   le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.     |  
|   |                                 Art. 2                   Contributi autonoma sistemazione 
   1. I commissari  delegati,  anche  avvalendosi  dei  sindaci,  sono autorizzati ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui  in premessa,  un  contributo  per  l'autonoma   sistemazione   stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in  euro  500 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700 per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli  composti  da  quattro unita', fino ad un massimo  di  euro  900,00  mensili  per  i  nuclei familiari composti da  cinque  o  piu'  unita'.  Qualora  nel  nucleo familiare siano  presenti  persone  di  eta'  superiore  a  65  anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale  di  invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo  aggiuntivo  di  euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite  massimo  di  euro  900,00  mensili  previsti  per  il  nucleo familiare.   2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo,  i commissari delegati provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 8.   4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'Amministrazione regionale, provinciale o comunale.     |  
|   |                                 Art. 3                                Deroghe 
   1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  i commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori  dai  medesimi individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;     regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e successive modificazioni ed integrazioni;     decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, art. 11;     regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,  art.  34  ed  art.  36  del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;     decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;     decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7,  comma  6, lettera b), 24, 45 e 53;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;     decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   e   successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28,  29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies,  29-sexies,  29-septies,  29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58,  59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105,  106,  107,  108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197,  198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli  188-ter,  189, 190, 208, 209, 211,  212,  214,  215  e  216,  del  predetto  decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai  termini ivi previsti;     decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;     decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151, articoli 3 e 4;     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, nonche' gli articoli 21, 26, 28, 29, 30,  134,  142,  147,  152,  allo  scopo  di consentire  la  semplificazione  delle  procedure  ivi   previste   e l'adeguamento della relativa tempistica alle  esigenze  del  contesto emergenziale;     decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001,  n.  380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94;     decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;     decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8,  convertito  con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164  e  decreto  del Presidente della Repubblica 13  giugno  2017,  n.  120  nel  rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;     decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;     legge 6 dicembre 1991, n. 394, art.  13  e  titolo  III,  nonche' corrispondenti norme regionali  legislative,  regolamentari  e  piani attuativi;     leggi e disposizioni regionali e  provinciali,  anche  di  natura organizzativa, strettamente connesse alle  attivita'  previste  dalla presente ordinanza, oltre che dei  piani  urbanistici  comunali,  dei piani  e  dei  progetti  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati;     disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del  Ministro  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  18  gennaio  2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle  riduzioni  ed  esclusioni  per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, i commissari delegati ed  i  soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati.  Di  conseguenza  e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art. 163.   3. I commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto  dei principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:     21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche in assenza della delibera di programmazione;     32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a),  e'  consentita  nei  limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98  e'  riferita  alle tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto emergenziale;     35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;     37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;     40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal contesto emergenziale lo richiedono;     59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche sulla base del progetto definitivo. In  tal  caso  la  redazione  del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  puo'  essere  messa  a  carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;     60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;     63, comma,  2  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la verifica preventiva della progettazione di cui all'art.  26  comma  6 lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;     77, allo scopo di consentire la scelta  dei  commissari  di  gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;     95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle ipotesi previste dalla norma;     97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse non e' inferiore a cinque;     31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario, l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti appaltanti, anche dipendenti  di  ruolo  di  altri  soggetti  o  enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle esigenze emergenziali;     25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;     157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla presente ordinanza;     105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei subappaltatori di cui al comma 6;     106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.   4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016, mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti responsabili delle procedure.   5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove  possibile e qualora richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque  operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei  requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163,  comma  7,  del  decreto legislativo  n.  50/2016.  Ove   esistenti,   tali   operatori   sono selezionati all'interno delle white list  delle  prefetture.  Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list  delle prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche  i  controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.   6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art.  1  possono prevedere premi di accelerazione  e  penalita'  adeguate  all'urgenza anche in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  113-bis  del  decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su piu' turni  giornalieri,  nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.   7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n. 50 del 2016, richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per  iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione emergenziale in  atto  e  comunque  non  inferiore  a cinque  giorni. Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art. 163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture eventualmente gia' realizzata.   8. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3,  lettera b), del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  le  imprese agricole che hanno subito danni a produzioni,  strutture  e  impianti produttivi compresi nel piano  assicurativo  agricolo  2018,  ma  non assicurati, possono accedere agli  interventi  compensativi  previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali del Fondo di solidarieta' nazionale di  cui  all'art.  5  del  citato  decreto  legislativo  n. 102/2004. Le regioni, anche in deroga ai termini  stabiliti  all'art. 6, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  102  del  2004,  possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui alla  presente  ordinanza,  entro  il  termine  perentorio  di centocinquanta giorni dalla cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa.     |  
|   |                                 Art. 4                         Sospensione dei mutui 
   1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice civile.  I  soggetti  titolari  di  mutui   relativi   agli   edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale ed economica, anche agricola, svolte  nei  medesimi  edifici,  previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli  istituti  di  credito  e   bancari,   fino   all'agibilita'   o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre  la  data di cessazione dello stato di emergenza, una  sospensione  delle  rate dei medesimi mutui, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e quella della sola quota capitale.   2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei  consumatori  in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione. Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese fino al 2 giugno 2020, senza oneri aggiuntivi per il  mutuatario,  le rate in scadenza entro tale data.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Benefici normativi previsti  dagli  articoli  39  e  40  del  decreto                        legislativo n. 1/2018 
   1. I commissari delegati, avvalendosi  delle  strutture  competenti delle  rispettive  regioni,   provvedono   all'istruttoria   per   la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  per  gli  interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione  civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in  occasione dell'emergenza in rassegna  entro  un  limite  massimo  dai  medesimi individuato all'interno del piano di  cui  all'art.  1,  comma  3,  a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8. Gli  esiti  delle istruttorie sono trasmessi al Dipartimento  della  protezione  civile che, esperiti i procedimenti  di  verifica,  autorizza  i  commissari delegati a procedere alla  liquidazione  dei  rimborsi  spettanti,  a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8.     |  
|   |                                 Art. 6                     Materiali litoidi e vegetali 
   1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi  calamitosi  in  rassegna  erano  soggetti  a procedure di bonifica ambientale  dovuta  alla  presenza  di  rifiuti pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a  modificare   la   matrice ambientale naturale gia'  oggetto  di  valutazione  dalle  competenti Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della  tutela  del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma  2  qualora  non  presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle  colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del  decreto legislativo n. 152 del 2006.   2. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi  d'acqua,  possono,  in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto  e  di  opere idrauliche ai  realizzatori  degli  interventi  stessi,  oppure  puo' essere prevista la compensazione,  nel  rapporto  con  gli  operatori economici, in  relazione  ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle attivita' svolte per l'esecuzione dei  lavori,  anche  in  deroga  ai canoni demaniali vigenti. La cessione  dei  suddetti  materiali  puo' essere effettuata anche a favore di enti locali per la  realizzazione di opere anche a titolo gratuito e puo' essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca  puntualmente  i  quantitativi  di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai  canoni demaniali  e  quanto  dovuto   dal   concessionario   a   titolo   di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art.  2. Per i materiali litoidi asportati  Il  RUP  assicura  al  commissario delegato la corretta  valutazione  del  valore  assunto  nonche'  dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre  che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.   3. I commissari  delegati  o  i  soggetti  attuatori  dagli  stessi nominati,  ove  necessario,  possono  individuare  appositi  siti  di stoccaggio provvisorio  ove  depositare  i  fanghi,  i  detriti  e  i materiali derivanti dagli  eventi  di  cui  in  premessa,  definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per  il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati.     |  
|   |                                 Art. 7                Procedure di approvazione dei progetti 
   1 I commissari delegati e  gli  eventuali  soggetti  attuatori  dai medesimi  individuati,  provvedono  all'approvazione   dei   progetti ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza  di servizi il rappresentante di un'amministrazione o  soggetto  invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato  potere  di rappresentanza,  la  conferenza  delibera  prescindendo   dalla   sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le   specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al    fine dell'assenso.   2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei  commissari  delegati  e  degli  eventuali  soggetti   attuatori, costituisce, ove occorra, variante  agli  strumenti  urbanistici  del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla  imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio  e dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere   e   urgenza   e indifferibilita' dei relativi lavori.   3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i  pareri,  visti  e nulla-osta  relativi  agli  interventi,  che  si  dovessero   rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette  giorni dalla richiesta e, qualora entro tale  termine  non  siano  resi,  si intendono acquisiti con esito positivo.   4. Per i progetti di interventi e di  opere  per  cui  e'  prevista dalla normativa  vigente  la  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di  trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci  giorni.  Nei  casi  di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di  servizi,  dalle amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della salute e della pubblica incolumita', la decisione -  in  deroga  alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto  1990, n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della  prima  riunione  in programma  del  Consiglio  dei  ministri,  quando   l'amministrazione dissenziente  e'  un'amministrazione  statale;  ai  soggetti  di  cui all'art. 1, comma 1, che si esprimono entro sette giorni, negli altri casi.     |  
|   |                                 Art. 8                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi'  come  da ripartizione disposta con delibera del Consiglio dei ministri  del  2 dicembre 2019, nel limite massimo di euro 100.000.000,00, secondo  la ripartizione per regione prevista dalla medesima delibera.   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposite   contabilita' speciali intestate ai commissari delegati. Le risorse assegnate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 2  dicembre  2019  in  favore della  Regione  Piemonte  confluiscono  sulla  contabilita'  speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16  novembre  2019  e quelle assegnate in favore della Regione Liguria  confluiscono  sulla contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi  dell'art.  7,   comma   2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n. 621 del 12 dicembre 2019.   3. Le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al  comma  2  eventuali  ulteriori risorse  finanziarie  finalizzate   al   superamento   del   contesto emergenziale in rassegna.   4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.     |  
|   |                                 Art. 9                   Relazione dei commissari delegati 
   1. I commissari delegati trasmettono, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 17 dicembre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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