| Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto  di  San  Daniele».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»,  registrata  con  regolamento   (CE)   n.   1107/96   della Commissione del 12 giugno 1996, come da rettifica  del  sopra  citato regolamento (CE) n. 1107/96.     Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, via Ippolito Nievo, 19,  San  Daniele  del Friuli 33038 - Udine e che il predetto consorzio e' l'unico  soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica  del  disciplinare  di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.     Considerato, altresi', che l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle denominazioni registrate.     Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali acquisito inoltre il  parere  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia, circa la richiesta di  modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele», cosi' come modificato.     Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e  della pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta o a mezzo posta elettronica certificata  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del  predetto  Ministero,  prima  della  trasmissione  della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.     Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.     |  
|   |                                                               Allegato 
            Disciplinare di produzione della denominazione            di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»                                Art. 1.                             Denominazione 
     La denominazione di origine protetta «Prosciutto di San  Daniele» individua esclusivamente il prosciutto crudo a lunga stagionatura che risponde alle caratteristiche ottenute con le procedure di produzione e nell'area di cui al presente disciplinare.     |  
|   |                                 Art. 2.                       Descrizione del prodotto 
     Il Prosciutto di San Daniele e'  un  prosciutto  crudo  salato  e stagionato per non meno di quattrocento giorni dalla data  di  inizio salagione.     Al termine della lavorazione il prosciutto, ottenuto nel rispetto delle   norme   contenute   nel    presente    disciplinare,    prima dell'apposizione  del  contrassegno  a  fuoco  e/o  del   dispositivo identificativo di cui all'art. 5.4 presenta le seguenti:  caratteristiche fisico-morfologiche ed organolettiche:     forma esteriore a  chitarra,  compresa  la  parte  distale  detta «piedino»;     superficie esterna  completamente  ricoperta  dalla  cotenna,  ad eccezione del lato interno, originariamente oggetto di sezionamento;     peso non inferiore a 8,3  chilogrammi  e  non  superiore  a  12,8 chilogrammi;     carni tenere, da verificare con il sondaggio ed al taglio;     al taglio la parte grassa e'  bianca  e  si  presenta  in  giusta proporzione con la parte magra;     la parte magra si presenta di colore rosato e rosso, con  qualche marezzatura;     il gusto e' delicatamente dolce, con un retrogusto piu' marcato;     l'aroma e' fragrante e caratteristico in dipendenza del protratto periodo di stagionatura;  caratteristiche  fisico-chimiche  determinate  sul  muscolo  bicipite femorale:     umidita' non inferiore al 57,0% e non superiore al 63,0%;     sale (cloruro di sodio) non inferiore al 4,3% e non superiore  al 6,0%;     indice di proteolisi non superiore al 31%;     attivita' dell'acqua (aW) non superiore a 0,930.     Il Prosciutto di San Daniele, dopo l'apposizione del contrassegno a fuoco e/o del  dispositivo  identificativo  di  cui  all'art.  5.4, destinato all'affettatura e confezionamento  di  cui  all'art.  8.1.3 presenta le seguenti caratteristiche:       stagionatura non inferiore a  quattrocentotrenta  giorni  dalla data di inizio salagione;       assenza di macchie circoscritte brune o giallastre al taglio;       umidita'  non  superiore  al  62,0%  determinata  sul   muscolo bicipite femorale;       attivita' dell'acqua (aW) non superiore a 0,920 determinata sul muscolo bicipite femorale.     |  
|   |                                 Art. 3.                          Zona di produzione 
     La produzione, dalla salagione all'ultimazione dell'affinamento e fino all'apposizione del contrassegno a  fuoco  e/o  del  dispositivo identificativo di  cui  all'art.  5.4  e  l'eventuale  affettatura  e confezionamento di cui all'art.  8.1.3  devono  avvenire  nella  zona tipica di produzione delimitata  dal  territorio  amministrativo  del Comune di San Daniele del Friuli, Provincia di Udine,  nella  Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.     Il Prosciutto di San Daniele e' ottenuto esclusivamente da  suini nati, allevati, macellati e sezionati nel territorio  delle  seguenti Regioni:  Friuli-Venezia   Giulia,   Veneto,   Lombardia,   Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.     |  
|   |                                 Art. 4.                          Prova dell'origine 
     Ogni  fase  del  processo  produttivo  deve   essere   monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli  output (prodotti in uscita). In questo modo, e  attraverso  l'iscrizione  in appositi  elenchi,  gestiti  dall'organismo   di   controllo,   degli allevamenti, macelli,  laboratori  di  sezionamento,  prosciuttifici, laboratori  di  affettamento,  nonche'  attraverso  la  dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle  quantita'  lavorate,  e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a  valle della filiera di produzione) del  prodotto.  Tutte  le  persone,  sia fisiche che giuridiche,  iscritte  nei  rispettivi  elenchi,  saranno assoggettate al  controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.     |  
|   |                                 Art. 5.          Metodo di ottenimento del Prosciutto di San Daniele   5.1 Caratteristiche genetiche     La  materia  prima  da  utilizzare  e'  costituita   dagli   arti posteriori, nel  seguito  detti  «cosce»,  ottenuti  da  suini  nati, allevati, macellati e sezionati nella zona di produzione  individuata all'art. 3.     Le cosce suine fresche devono provenire da suini figli di:       a)  verri  delle  razze  tradizionali  Large  White   Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana cosi' come  migliorate  dal  Libro genealogico italiano, in purezza o  tra  loro  incrociate,  e  scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;       b) verri delle razze tradizionali di  cui  alla  lettera  a)  e scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano  da schemi di selezione e/o incrocio di razze  Large  White,  Landrace  e Duroc  attuati  con  finalita'  compatibili  con  quelle  del   Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;       c) verri  e  scrofe  di  altri  tipi  genetici  purche'  questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large  White, Landrace e Duroc attuati con finalita'  compatibili  con  quelle  del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;       d) verri degli altri tipi genetici di cui  alla  lettera  c)  e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).     Di  seguito  vengono  esplicitati  i  requisiti  genetici   sopra espressi  riportando  le  combinazioni  genetiche   ammesse   e   non consentite: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     V (...) = espressamente consentito dalla lettera  (a,  b,  c,  d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace;  LI  =  Landrace  Italiana;  D  = Duroc; DI = Duroc italiana      La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata  e  pubblicata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali.     I tipi genetici da  utilizzare  devono  assicurare  l'ottenimento alla macellazione  di  carcasse  pesanti,  classificate  H  Heavy  ed appartenenti alle classi «U»,  «R»,  «O»  della  tabella  dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine.     Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche  provenienti da:       verri e scrofe;       suini  portatori  di  caratteri  antitetici,  con   particolare riferimento alla sensibilita'  agli  stress  (PSS  -  Porcine  Stress Sindrome).  5.2 Allevamento dei suini     Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale.     Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:       allattamento;       svezzamento;       magronaggio;       ingrasso.     Allattamento: la fase va dal momento della nascita  del  suinetto fino ad un minimo di ventuno giorni e un massimo di ventotto  giorni; in questa fase l'alimentazione avviene  attraverso  l'allattamento  o naturale sotto scrofa o artificiale,  nel  rispetto  della  normativa vigente.   E'   ammessa   l'integrazione   vitaminica,   minerale   e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.     Entro questa fase l'allevatore deve apporre su entrambe le  cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine ad inchiostro,  con  le seguenti indicazioni. 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Il tatuaggio di origine  reca  lettere  e  cifre  riprodotte  con caratteri  maiuscoli  mediante  punzoni  multiago  disposti   secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm.     Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla  della provincia dove  e'  ubicato  l'allevamento  iscritto  al  sistema  di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «SD»; il numero di  identificazione  dell'allevamento  in  luogo  delle  cifre «456»; la lettera identificativa del mese di  nascita  del  suino  in luogo della lettera «H».     La  seguente  tabella  associa  i  mesi  dell'anno  alle  lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con  il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
      In sostituzione o  in  associazione  al  presente  tatuaggio  di origine  sara'  consentito  l'utilizzo  anche  di  altro  dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo  che  assicuri  o garantisca la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  delle  materie prime e del prodotto nel corso del processo produttivo.     Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei  suini  in  mesi  e' data  dalla  differenza  tra  il  mese  in   cui   si   effettua   la determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e'  accertata  sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo  identificativo  di cui sopra.     Svezzamento: e' la fase  successiva  all'allattamento,  che  puo' prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in  questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo  di  40  chilogrammi,  e allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici  gli  alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento  puo'  essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di  acqua e/o di siero di latte e/o di  latticello,  che  in  forma  secca.  E' ammessa   l'integrazione   vitaminica,   minerale   e   amminoacidica dell'alimentazione  e  l'impiego  di  additivi  nel  rispetto   della normativa vigente.     Magronaggio: e' la fase successiva  allo  svezzamento,  che  puo' prolungarsi fino  a  cinque  mesi  di  eta'  dell'animale.  Il  suino raggiunge un peso massimo di 85  chilogrammi.  In  questa  fase  sono consentiti gli alimenti  costituiti  dalle  materie  prime  riportate nella seguente tabella nelle quantita' indicate: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
      L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:       e' ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e  amminoacidica e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;       l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida  (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;       ai fini di ottenere un grasso di copertura di  buona  qualita', e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della s.s.;       la presenza di s.s. da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.      Ingrasso:  e'  l'ultima  fase  dell'allevamento,   interviene   a magronaggio completato e prosegue fino  all'eta'  della  macellazione che deve essere di almeno nove mesi. Alla fine della fase di ingrasso dovra' essere ottenuto un suino pesante che avra' raggiunto  in  fase di macellazione i pesi della carcassa descritti  al  successivo  art. 5.3. In questa fase sono consentiti  gli  alimenti  costituiti  dalle materie prime riportate nella tabella  delle  materie  prime  ammesse nelle quantita' indicate, ad esclusione della soia integrale  tostata e/o panello di soia e della farina di pesce.     L'alimentazione del suino nella fase  di  ingrasso  deve  inoltre tener conto di tutte le specifiche  gia'  previste  per  la  fase  di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di s.s. da  cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.  5.3 Macellazione e sezionamento dei suini     L'eta' minima del suino alla macellazione e' di nove mesi;  viene accertata sulla base del tatuaggio di  origine  e/o  del  dispositivo identificativo di cui all'art. 5.2, apposto dall'allevatore entro  il ventottesimo giorno dalla nascita del suino. Il computo dell'eta'  in mesi e'  dato  dalla  differenza  tra  il  mese  in  cui  avviene  la macellazione e il mese di nascita.     Le cosce suine fresche da utilizzare  devono  provenire  solo  da carcasse classificate H Heavy, con peso della carcassa da  un  minimo di 110,1 chilogrammi a un massimo di 168 chilogrammi, ed appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione  europea  per  la classificazione delle carcasse suine. Il peso  e  la  classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.     Per la preparazione delle cosce il macello iscritto al sistema di controllo  deve  sezionare  la  carcassa  suina  nel  modo  seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore  per  un  terzo  della fascia lata, nel  terzo  inferiore  del  gluteo  mediano,  nel  terzo superiore del gluteo superficiale, nella meta' circa del lungo  vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un  taglio  ad  arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione cosciofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. La forma  esteriore  della  coscia  fresca  e' altresi' assicurata dalla limitazione della parte muscolare  scoperta oltre la  testa  del  femore  che  non  deve  essere  superiore  a  8 centimetri.     Le cosce suine fresche cosi' sezionate e munite di parte distale, detta piedino, devono presentare le seguenti caratteristiche:       peso non inferiore a 12,5 chilogrammi e non  superiore  a  17,5 chilogrammi;       spessore del  grasso  del  lato  esterno  della  coscia  fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza  della  testa  del femore, detta «sottonoce», con la coscia e il relativo  lato  esterno posto sul piano orizzontale, non inferiore a  17  millimetri  cotenna compresa;  per  lato  esterno  della   coscia   si   intende   quello completamente ricoperto dalla cotenna;       grasso  di   giusta   consistenza,   valutata   attraverso   la determinazione del numero di iodio, non superiore a  70,  oppure  del contenuto di acido linoleico, non superiore al  15%,  da  effettuarsi sul grasso interno ed  esterno  del  pannicolo  adiposo  sottocutaneo della coscia;       assenza di miopatie conclamate PSE, DFD e con postumi  evidenti da pregressi processi flogistici e traumatici.     Ai soli fini specifici di  lavorazioni  destinate  a  determinati Paesi terzi che  vietano  la  presenza  sul  prosciutto  della  parte distale, detta piedino, e' consentita la lavorazione di  cosce  prive di parte distale e con un peso compreso tra 12 e 17 chilogrammi.     Le operazioni di sezionamento della carcassa suina  posso  essere eseguite  in  laboratori  di  sezionamento  iscritti  al  sistema  di controllo diversi dal macello che ha  eseguito  l'abbattimento  degli animali.     Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da  utilizzare ai  fini  della  DOP,  munite  del  tatuaggio  di  origine  e/o   del dispositivo identificativo di cui all'art. 5.2, in modo  visibile  ed inamovibile il seguente timbro identificativo: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Il timbro identificativo del macello e' costituito da  una  sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello  iscritto al sistema di controllo,  rappresentata  da  una  lettera  e  da  due numeri, posta  in  luogo  dei  caratteri  «A88»  a  cui  puo'  essere anteposta la sigla «PP». Tale timbro certifica la  piena  sussistenza dei requisiti di idoneita' delle cosce circa il loro  ottenimento  da suini provenienti da allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo, scortate dai certificati  di  origine  e  di  conformita'  attestanti l'avvenuto rispetto  delle  prescrizioni  produttive  nelle  fasi  di allevamento  e  che  presentino  gli  elementi  di  caratterizzazione qualitativa  per  le  cosce  fresche  da  destinare  alla  produzione protetta.     In  sostituzione   o   in   associazione   al   presente   timbro identificativo del macello sara' consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di  controllo  che assicuri o garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita'  delle materie prime e del prodotto nel corso del processo produttivo.     Le  cosce  fresche,  isolate  dalla   carcassa,   devono   essere conservate esclusivamente mediante refrigerazione,  con  il  fine  di assicurare una temperatura interna compresa tra  -1°C  e  +4°C.  Tali condizioni devono essere assicurate anche nella  successiva  fase  di trasporto  e  consegna  e  le  cosce  devono  essere  consegnate   ai prosciuttifici iscritti al sistema  di  controllo  non  oltre  cinque giorni dalla data di macellazione.  5.4 Fasi di lavorazione del Prosciutto di San Daniele     Le fasi del processo produttivo di ottenimento del Prosciutto  di San  Daniele  presso  il  prosciuttificio  iscritto  al  sistema   di controllo sono le seguenti:       isolamento, raffreddamento e rifilatura;       apposizione del sigillo di inizio salagione;       salagione e pressatura;       riposo, toelettatura e rinvenimento;       lavaggio;       asciugamento e pre-affinamento;       affinamento e sugnatura o stuccatura;       apposizione del contrassegno a fuoco.     Isolamento, raffreddamento e rifilatura: le cosce  suine  fresche provenienti dal macello o  dal  laboratorio  di  sezionamento  devono essere lavorate presso il prosciuttificio  non  oltre  cinque  giorni dalla data di macellazione e non e' ammessa la lavorazione  di  cosce suine  congelate  o  che  sono  state  sottoposte   a   processi   di congelazione.  Le  cosce   suine   fresche,   qualora   non   avvenga immediatamente la salagione, vengono trasferite in  una  cella,  dove sostano per uniformare le condizioni delle  carni  a  temperatura  di refrigerazione e comunque non inferiore a 0°C. Prima della  salagione viene  eseguita  la  «rifilatura»  che  consiste   nella   rifinitura superficiale di parti di grasso e  di  frazione  muscolare  sul  lato interno della coscia. Tale procedimento - che puo' essere ripetuto  - permette di correggere eventuali imperfezioni  del  taglio,  rispetto alle  modalita'  gia'  descritte  nell'art.  5.3,  di  agevolare   il verificarsi di  condizioni  ottimali  per  la  successiva  azione  di penetrazione  del  sale,  e  di  identificare  eventuali   condizioni tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.     Apposizione  del  sigillo  di  inizio  salagione:   prima   della salagione, il prosciuttificio deve apporre solo sulle  cosce  fresche valutate idonee, munite del timbro identificativo del macello e/o del dispositivo identificativo di cui all'art. 5.3  e  che  rispettano  i requisiti del disciplinare, il seguente sigillo di inizio salagione: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Il sigillo di inizio salagione nella parte superiore riproduce la sigla «P.S.D.» fissa con una larghezza di 47 mm; nella parte centrale in luogo della data «31 XII 18» riproduce la data di inizio salagione espressa, nell'ordine, dall'indicazione del giorno in  numeri  arabi, del mese in numeri romani e dell'anno con  le  ultime  due  cifre  in numeri arabi; nella parte inferiore in luogo  dei  caratteri  «LO456» riproduce  il  codice  del  lotto  o  della  partita  stabilito   dal prosciuttificio; l'altezza di tutti i caratteri e' di 13,5 mm.     In sostituzione o in associazione al presente sigillo  di  inizio salagione sara' consentito  l'utilizzo  anche  di  altro  dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo  che  assicuri  o garantisca la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  delle  materie prime e del prodotto.     Salagione  e  pressatura:  le   cosce   sono   massaggiate,   con procedimenti manuali  o  meccanici,  onde  predisporre  la  carne  al ricevimento del sale, e verificarne il  perfetto  dissanguamento.  Le cosce riposte su un piano orizzontale con il lato interno posto verso l'alto sono coperte con sale  ad  libitum.  Per  la  salagione  viene utilizzato esclusivamente sale marino, essendo del tutto vietato, nel corso  della  lavorazione  delle  cosce,  l'uso  di  altre   sostanze chimiche, conservanti ed additivi. Il processo di  salagione  ha  una durata commisurata alle classi di peso che compongono il lotto  o  la partita in lavorazione. Mantenute sempre su un piano orizzontale,  le cosce salate vengono sistemate in cella, dove rimangono a  condizioni di umidita' controllata non inferiore al 65% e temperatura  variabile tra 0°C e +5°C per il periodo indicato sotto,  che  viene  interrotto una o piu' volte. Estratte dalla cella le cosce vengono ripulite  dal sale residuale, viene ripetuto il massaggio, e infine, viene ripetuta l'aspersione delle stesse con ulteriore sale. Riposte  nuovamente  in cella, le cosce  salate  vi  rimangono  per  un  periodo  complessivo massimo, calcolato  dall'inizio  della  salagione  al  termine  della stessa, di un giorno per chilogrammo di  peso,  definito  sulla  base dell'esperienza del mastro prosciuttaio.  Ogni  movimentazione  delle cosce nella  fase  ivi  descritta  coincide  con  la  ripetizione  di massaggi delle carni che costituiscono la loro «pressatura»; in  base all'esperienza del mastro  prosciuttaio  la  pressatura  puo'  essere effettuata anche mediante pressioni esercitate in maniera uniforme  e per piu' giorni in celle a condizioni di umidita'  non  inferiore  al 45% e temperatura compresa tra 0°C e  +6°C.  La  pressatura  comunque eseguita fa assumere in via definitiva alle cosce  la  caratteristica forma a chitarra e ha le finalita' di  esercitare  uno  stimolo  allo sgrondo della vena femorale e  delle  sue  derivazioni,  produrre  un assestamento della parte grassa rispetto alla parte magra che agevola la funzione di penetrazione del sale  e  ridurre  lo  spessore  della massa muscolare soggetta ai fenomeni osmotici che  si  producono  nel corso delle fasi successive.      Riposo, toelettatura e rinvenimento: le cosce  dissalate  vengono poste a  riposo  in  un  locale,  per  un  periodo  non  inferiore  a settantacinque giorni calcolato in  funzione  delle  classi  di  peso delle  cosce  suine  e  delle   esigenze   tecnologiche   individuate dall'esperienza del mastro prosciuttaio, a condizioni  ambientali  di umidita' compresa tra 45% e 90% e temperatura  compresa  tra  +1°C  e +6°C ad inizio ciclo. Durante questa fase il sale  assorbito  penetra con   graduale   omogeneita'   all'interno   della   massa   carnosa, distribuendosi in modo uniforme.  Prima  della  fine  del  riposo  si esegue la «toelettatura», cioe' la rifinitura  della  superficie  del lato interno della coscia dagli effetti del sopravvenuto  calo  peso. Terminato il riposo le cosce vengono sottoposte ad un  «rinvenimento» termico, lento e progressivo per almeno un giorno, atto ad avvicinare la temperatura del prodotto a quella ambientale, compresa tra 11°C  e 20°C.     Lavaggio: le cosce  qualora  presentino  formazioni  superficiali prodottesi durante la  salagione,  e  per  effetto  delle  successive lavorazioni finalizzate  alla  disidratazione  delle  carni,  possono essere  sottoposte  ad  un  lavaggio  mediante  l'applicazione  sulla superficie esterna di getti d'acqua.     Asciugamento e pre-affinamento: le cosce  vengono  trasferite  in locali dove si procede ad un ulteriore rialzo termico delle carni  in condizioni  ambientali  di   umidita'   e   temperatura   controllate individuate dall'esperienza del mastro prosciuttaio in funzione della pezzatura delle cosce. La variabilita' dei  valori  e'  funzionale  e propedeutica alle tecniche del trattamento successivo: l'affinamento. Questo   puo'   essere   infatti   preceduto   da   una    fase    di «pre-affinamento», dalla durata di massimo quaranta  giorni,  durante la quale prosegue il  processo  di  acclimatamento-asciugatura  delle carni a temperature in progressivo aumento comprese tra 11°C e 20°C e in condizioni di umidita' in progressiva riduzione.     Affinamento e sugnatura o stuccatura: i  prosciutti  -  a  questo punto del processo produttivo e' piu'  proprio  chiamarli  prosciutti anziche' cosce - devono  essere  trasferiti  in  appositi  locali  di affinamento,  dove  prosegue  la  loro  stagionatura,  si  tratta  di ambienti le cui condizioni di umidita' e temperatura  sono  naturali, grazie  all'esistenza  ed  all'apertura  frequente   delle   numerose finestre di cui sono  dotati,  dove  sono  continuamente  sollecitati dall'aerazione naturale. Solo  quando  le  condizioni  climatiche  ed ambientali esterne presentano irregolarita' od anomalie  rispetto  ai normali  andamenti  stagionali,  e'  ammesso  l'uso  di  impianti  di condizionamento, comunque impiegando l'aria esterna. Il  processo  di affinamento ha una durata funzionale alla pezzatura  dei  prosciutti, fermi i limiti minimi del completo processo di lavorazione  descritti nel prosieguo. Nel corso dell'affinamento nelle carni si verificano i processi biochimici ed  enzimatici  che  completano  il  processo  di conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni,  determinando  le proprieta'   organolettiche   caratteristiche   grazie    all'apporto dell'ambiente naturale esterno: la poca umidita'  e  la  ventilazione naturale che determinano l'aroma ed il gusto del  Prosciutto  di  San Daniele.  Durante  l'affinamento  non  puo'  essere  eseguito   alcun procedimento specifico di lavorazione, eccettuata  la  «sugnatura»  o «stuccatura», operata una  o  piu'  volte  mediante  rivestimento  in superficie della porzione scoperta del  prosciutto,  con  un  impasto composto di sugna o  strutto,  sale,  pepe  e  derivati  di  cereali, applicato finemente ed uniformemente  mediante  finissaggio  manuale. Tale  preparato  e  la  relativa  applicazione  hanno  esclusivamente funzioni tecniche di  ammorbidimento  della  superficie  esterna  non coperta dalla cotenna, di contemporanea protezione della stessa dagli agenti esterni  e  di  regolazione  dell'azione  osmotica.  Per  tale ragione,  la  legislazione  vigente  non  considera   la   sugna   un ingrediente   ma   bensi'   un   coadiuvante   tecnologico.   Durante l'affinamento e dopo la sua ultimazione, eccettuata la  sugnatura  ed un eventuale lavaggio finale effettuato  prima  delle  operazioni  di disosso, e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  sostanza  e  non  e' consentita la ripetizione di  un  qualsiasi  trattamento  precedente. L'affumicatura del prodotto non e' consentita.     Apposizione  del  contrassegno  a   fuoco:   la   durata   minima dell'intero processo di lavorazione, dalla data di  inizio  salagione di  ogni  singola  coscia  all'ultimazione  dell'affinamento,  e'  di quattrocento giorni.     Al completamento del processo di produzione, sui  prosciutti  che presentano  tutte  le  caratteristiche  previste  dall'art.  2  viene apposto il contrassegno a fuoco della DOP sulla parte anteriore  alta della culatta del prosciutto in  prossimita'  del  gambo.  Per  parte anteriore  del  prosciutto  si  intende  quella   non   completamente ricoperta dalla cotenna. E' consentito replicare  il  contrassegno  a fuoco anche in altre posizioni della cotenna del prosciutto.     Di seguito la rappresentazione grafica del contrassegno a fuoco: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
      Il  contrassegno  a  fuoco  e'  costituito  dalla  denominazione «Prosciutto di San Daniele» in forma circolare  recante  nella  parte centrale  la  rappresentazione  stilizzata  di  un   prosciutto   con l'indicazione della sigla «SD». Sotto il piedino del  prosciutto,  in luogo  delle  cifre   «00»,   deve   essere   riportato   il   codice identificativo del prosciuttificio iscritto al sistema  di  controllo in cui si completa il processo produttivo.     Il contrassegno a fuoco presenta le seguenti dimensioni:       altezza 62 mm;       larghezza 80 mm;       altezza dei caratteri della denominazione  «Prosciutto  di  San Daniele» 7 mm;       altezza del codice identificativo del prosciuttificio in cui si completa il processo produttivo 6 mm.     Il contrassegno a fuoco puo' recare anche  particolari  segni  di identificazione atti a comprovare l'autenticita' dello stesso.     Il contrassegno a fuoco vale sia come  segno  di  identificazione sia di qualificazione del Prosciutto di San Daniele,  nel  senso  che svolge la duplice funzione di identificare il prodotto  assicurandone l'autenticita', e di garantire che il  prodotto  ha  subito  tutti  i passaggi produttivi previsti.     In sostituzione o in  associazione  al  presente  contrassegno  a fuoco  sara'  consentito  l'utilizzo  anche  di   altro   dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo  che  assicuri  o garantisca la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  delle  materie prime e del prodotto.  5.5 Trasferimenti dei prosciutti in lavorazione     Le cosce in corso di lavorazione possono essere trasferite da  un prosciuttificio iscritto al sistema di controllo  ad  un  altro  solo dopo che siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  inizio salagione. Il trasferimento, in deroga alla precedente  prescrizione, e' consentito solo laddove sussistano provate  motivazioni  di  forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o il loro deperimento. Successivamente e' sempre ammesso il  trasferimento  dei prosciutti da un prosciuttificio ad un  altro  e  il  contrassegno  a fuoco e/o altro dispositivo identificativo di cui al precedente  art. 5.4 da apporre al prosciutto al termine della lavorazione  e'  quello del prosciuttificio in cui si completa il processo produttivo.  5.6 Prescrizioni particolari     Presso i prosciuttifici iscritti al sistema di controllo e' fatto divieto di utilizzare cosce suine munite della parte  distale,  detta piedino, per lavorazioni non omologate diverse dal Prosciutto di  San Daniele.     |  
|   |                                 Art. 6.                         Legame con l'ambiente 
     La zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele di cui all'art. 3 e' ubicata  nel  Friuli  centrale;  l'area  delimitata  ha superficie di 3.467 ettari ed e' posizionata lungo il corso del fiume Tagliamento. L'insediamento abitato si sviluppa sulle pendici ed alla base di un colle morenico alto alla sommita' 276  metri  sul  livello del  mare,  ed  ingloba  il  corso  della  riva  sinistra  del  fiume Tagliamento. Al di la' del fiume Tagliamento, a meno di  2.000  metri in linea d'aria, sorgono  i  primi  rilievi  montuosi  delle  Prealpi Carniche.  L'orografia  della  zona  e  la   sua   origine   morenica definiscono una particolare conformazione del suolo che ha una  forte capacita' igroscopica e, conseguentemente, una funzione permanente di drenaggio dell'umidita'. Questo effetto diretto  interagisce  con  le brezze che, lungo l'alveo del fiume Tagliamento, risalgono calde  dal Mare  Adriatico   (distante   35   chilometri   in   linea   d'aria), raffreddandosi via via ed incontrandosi direttamente con quelle  piu' fredde discendenti dalle Alpi lungo il corso  a  monte  del  medesimo fiume Tagliamento, in un collegamento ideale diretto  con  il  Canale del Ferro del Tarvisiano, distante alcune decine  di  chilometri.  Ne scaturisce  un  microclima  costante  ed  originale,   effettivamente limitato al contesto geografico considerato, che ha come risultato la garbata ventilazione permanente della zona che, unita  alla  funzione di drenaggio assicurata  dal  contesto  geomorfologico,  assicura  un ambiente ne' troppo umido ne' eccessivamente secco.     Sotto il profilo storico, la  produzione  di  prosciutti  in  San Daniele del  Friuli  risale  all'influsso  esercitato  dalla  cultura celtica e preromana di conservare, salandole, le cosce di suino.  San Daniele del Friuli - insediamento  sicuramente  precedente  all'epoca della colonizzazione romana - sorge in un'area  popolata  dai  popoli celtici. In epoca romana, San Daniele fu sicuramente il sito  di  una «villa»  e  subi'  per   intero   i   frutti   di   quella   cultura, particolarmente sentita in Friuli («Forum  Julii»)  fin  dal  periodo repubblicano. In seguito  alla  dominazione  longobarda  San  Daniele appartenne per lungo tempo al feudo del  Patriarca  di  Aquileia  che promosse l'attuale  insediamento  urbano  e  consenti'  l'assetto  di «libero  comune».  E'  con  l'assetto  del  «libero  comune»  che  si reperiscono gli «Annales»  della  Comunita'  e,  con  essi,  i  primi documenti scritti che consentono di valutare l'importanza ed il ruolo della  produzione  di  prosciutto  in  San  Daniele  del  Friuli  che comprendeva  l'intero  arto  posteriore  fino  al  piede.  Nel  tardo medioevo a San Daniele l'autorita' pubblica si sobbarcava l'onere  di un custode per la cura dei maiali nei giorni di mercato. Dai  verbali del  '500,  per  le  frequenti  delibere   del   Consiglio   comunale dell'Arengo di San Daniele, si deduce l'importanza e  la  particolare attenzione rivolta all'allevamento suino. Infatti, si aggiornano e si rinnovano alcune disposizioni sul capitolato  del  pubblico  porcaro. Ulteriori ricerche, svoltesi presso la Civica Biblioteca Guarneriana, documentano che il prosciutto stagionato nella zona di San Daniele e' oggetto di «corvees»  feudali,  suggello  di  accordi  diplomatici  e commerciali, gradito omaggio a potenti e notabili, dogi veneziani  in particolare, veicolo di unanime consenso al Concilio di Trento,  dove giunge a dorso di mulo e, non da ultimo, bene posto sotto  sequestro, per la sua preziosa importanza, dal Generale Massena nel  1797,  poco prima del Trattato di Campoformido. Il prosciutto della  zona  veniva inoltre puntualmente inserito dal  cancelliere  della  comunita'  nel Calmiere dei prezzi di vendita per  ognuna  delle  due  grandi  fiere annuali di San Daniele. La funzione di mercato suino di  San  Daniele e' correlata alle foreste veneto-friulane che prima dei  diboscamenti (provocati soprattutto dai veneziani  per  la  costruzione  di  navi) accoglievano mandrie di maiali.      |  
|   |                                 Art. 7.                               Controlli 
     Il controllo sulla conformita' del prodotto  al  disciplinare  di produzione e' svolto, da un organismo di controllo,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale organismo di controllo e' IFCQ Certificazioni S.r.l. di via  Rodeano, 71 - 33038 San  Daniele  del  Friuli  (UD)  tel.  0432/940349  e-mail info@ifcq.it PEC ifcq@pec.it      |  
|   |                                 Art. 8.          Presentazione, commercializzazione ed etichettatura   8.1 Presentazione e commercializzazione     Il Prosciutto di San Daniele e' commercializzato intero con osso, disossato intero, disossato sezionato in tranci, puo' inoltre  essere affettato e confezionato alle condizioni di seguito indicate.  8.1.1 Intero con osso     Il Prosciutto di San Daniele intero con osso una volta  acquisito il contrassegno a fuoco e/o altro dispositivo identificativo  di  cui all'art. 5.4, deve conservare la parte distale, detta piedino, e  non puo' subire ulteriori  lavorazioni  eccetto  il  prolungamento  della stagionatura, la sugnatura, un eventuale lavaggio finale,  effettuato prima delle operazioni di disosso, il  disosso  e  l'affettatura.  Il prosciutto intero con osso in genere viene posto in vendita tal quale ed e' soggetto a calo peso.     L'intero processo di lavorazione del Prosciutto  di  San  Daniele intero con osso, che inizia dalla data  di  inizio  salagione  e  che comprende tutte le fasi descritte nell'art. 5.4  fino  alla  vendita, convenzionalmente  viene   detto   «stagionatura   del   prosciutto». L'indicazione della stagionatura  e'  convenzionalmente  espressa  in numero di mesi, ed e' calcolata come differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione della stagionatura e il mese della data di inizio salagione.  8.1.2 Disosso e confezionamento     Il Prosciutto di San Daniele recante il contrassegno a fuoco e il sigillo di inizio salagione e/o i dispositivi identificativi  di  cui all'art. 5.4 puo' essere disossato e confezionato, anche al di  fuori dell'area tipica. Le operazioni di disosso devono  essere  effettuate mantenendo integra e perfettamente aderente la  porzione  di  cotenna riportante il contrassegno a fuoco e il sigillo di  inizio  salagione e/o i  dispositivi  identificativi  di  cui  all'art.  5.4.  Le  sole operazioni di disosso del Prosciutto di San  Daniele  destinato  alla successiva affettatura e confezionamento di cui  all'art.  8.1.3,  ai soli fini della produzione delle confezioni di prodotto  affettato  e confezionato, non possono essere realizzate  al  di  fuori  dell'area tipica.     Il Prosciutto di San Daniele disossato in tranci deve  presentare su  ogni  pezzo  il  contrassegno  a  fuoco  e/o  altro   dispositivo identificativo di cui all'art. 5.4, preventivamente apposto presso il prosciuttificio iscritto al sistema di controllo in cui  si  completa il processo produttivo.     Per quanto riguarda il prosciutto  disossato,  venduto  intero  o sezionato in tranci, o  destinato  alla  produzione  di  affettato  e confezionato, l'indicazione della stagionatura  del  prosciutto,  che inizia dalla data di inizio salagione e che comprende tutte  le  fasi descritte nell'art. 5.4 fino alla vendita, viene computata al momento del disosso e confezionamento dello stesso.  8.1.3 Affettatura e confezionamento     Su ogni prosciutto di San Daniele  da  destinare  all'affettatura deve essere mantenuta integra e perfettamente aderente la porzione di cotenna riportante il contrassegno  a  fuoco  e/o  altro  dispositivo identificativo di cui all'art.  5.4.  I  prosciutti  di  San  Daniele disossati destinati alla  successiva  affettatura  e  confezionamento devono  essere  conservati  e  affettati   separatamente   da   altri prosciutti e possono essere stoccati per  un  periodo  immediatamente precedente all'affettatura a temperature inferiori a 0°C.     Il confezionamento  puo'  avvenire  in  confezioni  ad  atmosfera modificata, ovvero sottovuoto. Per il confezionamento del  Prosciutto di San Daniele il laboratorio di affettamento iscritto al sistema  di controllo deve utilizzare solo confezioni la cui  veste  grafica  sia stata preventivamente approvata e autorizzata.  8.2 Riproduzione del contrassegno grafico e uso della denominazione     Il contrassegno grafico della DOP «Prosciutto di San Daniele»  e' costituito dalla denominazione «Prosciutto di San Daniele»  in  forma circolare recante nella parte centrale la rappresentazione stilizzata di un prosciutto con l'indicazione della sigla «SD». Sotto il piedino del prosciutto, in luogo delle cifre «00», deve essere  riportato  il codice identificativo di un prosciuttificio iscritto  al  sistema  di controllo o di un laboratorio di affettamento iscritto al sistema  di controllo interessati nella produzione  o  nella  commercializzazione del prodotto.     Di seguito la rappresentazione del contrassegno grafico: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     La  riproduzione  del  contrassegno  grafico   sui   sistemi   di etichettatura o sui materiali  vari  di  stampa  deve  rispettare  la misura minima consentita della base di 20  mm  e  deve  mantenere  il rapporto base/altezza di 1,3.     La  denominazione  «Prosciutto  di  San  Daniele»   deve   essere riportata in lingua italiana e  deve  essere  apposta  esclusivamente facendo riferimento alle indicazioni di etichettatura di cui all'art. 8.3 e alle seguenti specifiche:       per il prosciutto intero con osso, disossato intero o sezionato in  tranci  solo  la  presenza  del  contrassegno  a  fuoco  e/o  del dispositivo identificativo di cui all'art. 5.4 consente la  legittima qualificazione del prodotto quale «Prosciutto di San Daniele»;       per il prosciutto affettato  e  confezionato  di  cui  all'art. 8.1.3 solo la presenza del contrassegno grafico riprodotto  a  stampa consente la legittima qualificazione del prodotto  quale  «Prosciutto di San Daniele»;       per  le  fattispecie  sopra  indicate  senza  la  presenza  del contrassegno a  fuoco  e/o  del  dispositivo  identificativo  di  cui all'art. 5.4, o del contrassegno grafico, il prodotto non puo' recare la denominazione «Prosciutto di San Daniele» ne'  sulle  etichette  o confezioni,  ne'  sui  documenti  di  vendita,  ne'  all'atto   della transazione commerciale.  8.3 Etichettatura     L'etichettatura del Prosciutto di San  Daniele  intero  con  osso deve recare le seguenti indicazioni:       la  denominazione   «Prosciutto   di   San   Daniele»   seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta»  (o l'acronimo «DOP»); la denominazione deve essere riportata  nel  campo visivo principale del sistema di etichettatura e  distinguersi  dalle rimanenti indicazioni;       il simbolo dell'UE della DOP (logo DOP): deve  essere  inserito nel campo visivo principale in corrispondenza della  denominazione  o in una posizione neutra dello stesso;       l'elenco degli ingredienti con la dicitura «Ingredienti: coscia di suino italiano,  sale  marino»  o  «Ingredienti:  carne  di  suino italiano, sale marino»;       la ragione sociale o il  marchio  commerciale  e  la  sede  del prosciuttificio iscritto al sistema  di  controllo  che  completa  il processo produttivo del prosciutto o del prosciuttificio iscritto  al sistema  di  controllo  che  commercializza   il   prosciutto:   tale indicazione deve essere riportata nel campo visivo principale  e  con caratteri di altezza minima 4 mm eccetto per l'indirizzo della via.     L'etichettatura del Prosciutto di San Daniele disossato intero  o sezionato in tranci deve recare, oltre  alle  indicazioni  prescritte per il prodotto intero con osso anche le seguenti indicazioni:       la sede dello stabilimento di confezionamento;       la data di inizio salagione con indicazione di mese e anno,  in tutti i casi in cui la confezione non permetta la  consultazione  del sigillo di inizio salagione e/o del dispositivo identificativo di cui all'art. 5.4.     L'etichettatura  del  Prosciutto  di  San  Daniele  affettato   e confezionato deve recare le seguenti indicazioni:       un'area grafica coordinata riportante i seguenti  elementi:  la denominazione «Prosciutto di San Daniele»; la dicitura «Denominazione di Origine Protetta» (o l'acronimo «DOP»);  il  contrassegno  grafico riportante il codice identificativo del laboratorio  di  affettamento iscritto  al  sistema  di  controllo  che  esegue  le  operazioni  di affettatura e confezionamento; la  dicitura  «Prodotto,  affettato  e confezionato a San Daniele del Friuli»;       il simbolo dell'UE della DOP (logo DOP): deve  essere  inserito nel campo visivo principale in corrispondenza della  denominazione  o in una posizione neutra dello stesso;       l'elenco degli ingredienti con la dicitura «Ingredienti: coscia di suino italiano,  sale  marino»  o  «Ingredienti:  carne  di  suino italiano, sale marino»;       la sede dello stabilimento di confezionamento;       la data di inizio salagione con indicazione di mese e anno;       un   apposito   codice   di   identificazione,   controllo    e certificazione di ciascuna confezione.     E' vietato  l'utilizzo  di  aggettivi  laudativi  associati  alla denominazione  «Prosciutto  di  San  Daniele»  quali  extra,   super, classico  e  autentico.  Il  medesimo  divieto  vale  anche  per   la pubblicita' e  la  promozione  del  Prosciutto  di  San  Daniele,  in qualsiasi forma o contesto.     Sono invece ammesse tutte le indicazioni relative alle  modalita' di presentazione del prodotto (quali per esempio:  intero  con  osso, disossato, affettato, etc.).     |  
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