| Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 25 novembre 2019, n. 153 |  
| Ratifica ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  culturale  e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo della Repubblica dominicana, fatto a  Santo  Domingo  il  5  dicembre 2006.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga 
   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo di cooperazione culturale  e  scientifica  tra  il  Governo della Repubblica italiana e il Governo della  Repubblica  dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.     |  
|   |             ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA               TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA               ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, e' autorizzata la spesa di  90.000 euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di  101.880  euro  a decorrere dall'anno 2021.   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad esclusione degli articoli 2,  3,  5,  6,  7,  9,  10,  11,  15  e  19 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.   2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo  20 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  si  fa  fronte  con  apposito provvedimento legislativo.     |  
|   |                                 Art. 5 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 25 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Di Maio, Ministro degli affari esteri                                e della cooperazione internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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