| Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 25 novembre 2019, n. 151 |  
| Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto  a  Montevideo l'11 maggio 2017.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e  la  Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.     |  
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                       TRATTATO DI ESTRADIZIONE                      TRA LA REPUBBLICA ITALIANA                E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Trattato  di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  24  del  Trattato medesimo.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  discendenti dall'attuazione  degli  articoli  1  e  17  del   Trattato   di   cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle  rimanenti  spese  derivanti  dall'articolo  7   del   Trattato medesimo, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo  17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 25 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Di Maio, Ministro degli affari esteri                                e della cooperazione internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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