IL PRESIDENTE                         DELLA CORTE DEI CONTI 
   Visto l'art. 1 del decreto  legislativo  9  aprile  1948,  n.  437, recante «Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del  mancato funzionamento degli uffici giudiziari»;   Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2011,  n. 165,  recante  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro   alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;   Visto  il  vigente  «Regolamento   per   l'organizzazione   ed   il funzionamento degli uffici amministrativi e degli  altri  uffici  con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei conti» adottato dalle sezioni riunite con  deliberazione  26  gennaio 2010, n. 1/DEL/2010;   Vista la nota 13 dicembre 2019, protocollo n.  8388  del  dirigente generale della direzione generale gestione affari generali,  servizio prevenzione e sicurezza, in veste di datore di lavoro, concernente la rimozione, trasporto e smaltimento del materiale isolante presente in tutti gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28;   Accertato che le attivita' di riqualificazione degli ambienti  sono necessarie  e  che  devono  essere  effettuate  in  conformita'  alle prescrizioni contenute nell'Intesa Stato-regioni in tema di «Le Fibre artificiali vetrose (FAV)»;   Ritenuto che, per la salute e sicurezza dei lavoratori della  Corte dei conti  in  servizio  a  Torino,  e'  necessario  provvedere  alla chiusura degli uffici dal 20 al 31 dicembre compreso;   Considerato che, vista l'eccezionalita' dell'evento, tale  chiusura incide  sullo   svolgimento   delle   funzioni   istituzionali,   con particolare riferimento alla sospensione dei termini che regolano  le diverse attivita' assegnate;   Sentito il Segretario generale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Gli uffici della Corte dei conti di Torino, via  Bertola  n.  28 sono chiusi dal 20 al 31 dicembre 2019.   2. I termini per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari scadenti durante il periodo di mancato funzionamento,  o  nei  cinque giorni successivi,  sono  prorogati  di  giorni  quindici,  ai  sensi dell'art. 1 del  decreto  legislativo  n.  437/1948  in  premessa,  a decorrere dalla data del presente provvedimento. 
     Roma, 17 dicembre 2019 
                                                Il Presidente: Buscema     |