Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2019 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 17 dicembre 2019
Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della Corte dei conti di Torino.


IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, recante «Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari»;
Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il vigente «Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti» adottato dalle sezioni riunite con deliberazione 26 gennaio 2010, n. 1/DEL/2010;
Vista la nota 13 dicembre 2019, protocollo n. 8388 del dirigente generale della direzione generale gestione affari generali, servizio prevenzione e sicurezza, in veste di datore di lavoro, concernente la rimozione, trasporto e smaltimento del materiale isolante presente in tutti gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28;
Accertato che le attivita' di riqualificazione degli ambienti sono necessarie e che devono essere effettuate in conformita' alle prescrizioni contenute nell'Intesa Stato-regioni in tema di «Le Fibre artificiali vetrose (FAV)»;
Ritenuto che, per la salute e sicurezza dei lavoratori della Corte dei conti in servizio a Torino, e' necessario provvedere alla chiusura degli uffici dal 20 al 31 dicembre compreso;
Considerato che, vista l'eccezionalita' dell'evento, tale chiusura incide sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento alla sospensione dei termini che regolano le diverse attivita' assegnate;
Sentito il Segretario generale;

Decreta:

Art. 1

1. Gli uffici della Corte dei conti di Torino, via Bertola n. 28 sono chiusi dal 20 al 31 dicembre 2019.
2. I termini per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di giorni quindici, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 437/1948 in premessa, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Roma, 17 dicembre 2019

Il Presidente: Buscema