Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 dicembre 2019 |
Modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il reg. (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che ha sostituito rispettivamente il reg. (CEE) n. 2081/1992 ed il reg. (CE) n. 510/2006; Visti i regolamenti della Commissione, di cui all'allegato I del presente decreto, con i quali sono state registrate le denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette, nella classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) che nei propri disciplinari utilizzano quale materia prima tagli in provenienza dal «suino pesante»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla «disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale; Visto il decreto ministeriale n. 12699 del 7 marzo 2019 che ha approvato il programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al Libro genealogico, attuato dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS) in qualita' di ente selezionatore; Visto il decreto ministeriale n. 35178 del 13 dicembre 2018 che ha approvato i nuovi testi di disciplinare e norme tecniche dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi; Considerato che, in particolare, i disciplinari delle denominazioni «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele», prevedono che per la produzione delle suddette DOP sono ammessi, fra l'altro, gli animali di altre razze, meticci ed ibridi purche' provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante; Considerato che per tali suini di cui al precedente punto e' necessario prevedere le procedure per stabilire che essi provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante; Ritenuto necessario individuare un percorso metodologico per definire la lista dei riproduttori ammessi alla produzione del suino pesante, di cui al precedente punto; Vista la procedura per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano, descritta nella dispensa «Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP» del 14 settembre 2006, predisposta dai Servizi unificati di controllo di IPQ e INEQ; Vista la nota «Interpretazione autentica dei disciplinari di Parma e San Daniele in merito ai tipi genetici ammessi» del giugno 2017, definita da un gruppo di esperti ed approvata dai consigli di amministrazione dei Consorzi del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele; Vista la nota n. 0012949 del 25 febbraio 2019 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica ha chiesto alla Direzione generale dello sviluppo rurale un parere tecnico sulla metodologia in questione; Vista la nota n. 14900 del 27 marzo 2019 con la quale la Direzione generale dello sviluppo rurale ha comunicato che il metodo descritto ai paragrafi 1, 2 e 3 della procedura, «Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP» del 14 settembre 2006, opportunamente modificata ed integrata, possa, sotto il profilo tecnico-scientifico, essere utilizzato per l'individuazione e la definizione della «lista positiva dei tipi genetici» che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante, indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP, come in precedenza accennato; Visto il decreto 24 ottobre 2018, recante «Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi» ed in particolare l'art. 20 che prevede, tra l'altro, di marcare le carcasse suine con la lettera H (Heavy) indicante la categoria di peso pesante; Considerato che l'ANAS e' l'ente selezionatore riconosciuto, ai sensi del reg. UE n. 2016/1012 e del decreto legislativo n. 52/2018 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che attua i programmi genetici delle razze del Libro genealogico, e che pertanto e' il soggetto che meglio conosce le finalita' degli schemi di selezione delle razze indicate come riferimento dai Disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP sopra accennate; Considerato che il Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito: CREA - ZA), ente di ricerca pubblico, si occupa dell'allevamento e delle produzioni di tutte le specie zootecniche con attivita' prevalente nei settori della genomica, alimentazione, fisiologia, benessere animale, produzione e trasformazione di carne e latte, ed e' in grado di supportare e validare da un punto di vista tecnico-scientifico i metodi per la valutazione della congruita' degli obiettivi di selezione e incrocio adottati nella produzione di tipi genetici diversi rispetto a quelli stabiliti dal Libro genealogico italiano per il suino pesante; Ritenuto necessario mettere a regime la metodologia per valutare i tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP sopra elencate, come descritta nei «Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP», e nella nota «Interpretazione autentica dei disciplinari di Parma e San Daniele in merito ai tipi genetici ammessi» del giugno 2017 sopra richiamati; Ritenuto necessario assicurare la terzieta', l'imparzialita' e l'oggettivita' nella preventiva valutazione dei suddetti tipi genetici da inserire nella citata «lista dei tipi genetici»; Ritenuto necessario inoltre costituire una Banca dati di talune sequenze genomiche identificative dei verri effettivamente utilizzati per la produzione di suini destinati alla produzione di prosciutti DOP, al fine di poter sempre accertare la paternita' di questi ultimi; Sentiti i principali rappresentanti della filiera nell'incontro del 17 ottobre 2019; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce ad ogni effetto la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Autorita' competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di seguito denominato «Ministero»; b) «Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP»: procedura metodologica per individuare tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP per la produzione del suino pesante, allegata al presente decreto; c) «Suino pesante»: suino macellato ad un peso tale da produrre carcasse marcate con la lettera H (Heavy) indicante la categoria di peso pesante cosi' come definito all'art. 20 del decreto 24 ottobre 2018 concernente «Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi»; d) «Tipo genetico»: razza o linea o incrocio di suini riproduttori di razza pura o ibridi; e) «Lista degli altri tipi genetici»: elenco dei nomi delle razze, delle linee o degli incroci che abbiano superato positivamente la valutazione di non incompatibilita' con le razze del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante; f) «Banca dati riproduttori - BDR»: archivio di talune sequenze genomiche identificative dei verri in uso nel circuito delle DOP e delle IGP; g) «Organismi di controllo»: organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero, a svolgere la verifica del rispetto del disciplinare di produzione delle DOP e delle IGP secondo il piano di controllo, come stabilito dal reg. (UE) n. 1151/2012; h) «Piano di controllo»: documento che definisce le attivita' e le procedure che devono essere poste in essere dall'organismo di controllo e dai soggetti della filiera di un prodotto a IG in funzione della verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e della certificazione; i) «Banca dati vigilanza»: base informativa comune contenente i dati relativi alla vigilanza svolta dagli organismi di controllo pubblici e privati istituita con decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271; j) «ICQRF»: Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero; k) «DOP»: Denominazione di origine protetta, come disciplinata dal reg. (UE) n. 1151/2012; l) «IGP»: indicazione geografica protetta, come disciplinata dal reg. (UE) n. 1151/2012; m) «ANAS»: Associazione nazionale allevatori suini - Ente selezionatore riconosciuto, ai sensi del reg. UE 2016/1012 e del decreto legislativo n. 52/2018; n) «CREA - ZA»: Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Ente di ricerca pubblico, vigilato dal Ministero; o) «DISR»: Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero. Per quanto non specificato, valgono le definizioni riportate all'art. 2 del regolamento (UE) n. 2016/1012 e dall'art. 3 del reg. (UE) n. 1151/2012. |
| Allegato I
Disciplinari che utilizzano quale materia prima tagli in provenienza dal "suino pesante"
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato II
Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP 1. Richiesta valutazione tipi genetici.
Gli enti selezionatori e/o ibridatori interessati all'iscrizione di uno o piu' tipi genetici nella lista degli «altri tipi genetici ammessi» presentano la richiesta tramite pec ad ANAS, allegando le informazioni riportate nelle Schede 1 e 2. La richiesta deve essere presentata sia per i nuovi tipi genetici che si intende introdurre nel circuito DOP sia per i tipi genetici gia' in uso nel circuito DOP alla data di pubblicazione del presente decreto. Per tipo genetico gia' in uso si intende un tipo genetico presente negli elenchi pubblicati dagli organismi di controllo, precedentemente alla data del presente decreto. La richiesta di valutazione di un tipo genetico in uso deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2020. La mancata presentazione della richiesta entro il predetto termine determina l'esclusione del tipo genetico dal circuito DOP. 2. Procedura di valutazione.
Le informazioni considerate sono le seguenti: finalita' del programma del tipo genetico (Scheda 1); informazioni per ognuna delle razze o delle linee di fondazione utilizzate nella costituzione del tipo genetico (Scheda 2); informazioni aggiuntive eventualmente fornite dall'ente richiedente; comunicazione commerciale diffusa dal produttore in Italia e all'estero; esistenza di tipi genetici analoghi o assimilabili commercializzati per la macellazione a pesi leggeri ovvero gia' dichiarati non conformi in precedenza ancorche' con diverse denominazioni; informazioni riguardanti il tipo genetico eventualmente conservate nell'ambito dell'attivita' dell'albo nazionale registri suini riproduttori ibridi. La valutazione si basa sulla verifica degli obiettivi del programma genetico, che deve prevedere direttamente o indirettamente almeno i seguenti: mantenere od aumentare il grasso di copertura; mantenere o migliorare l'attitudine della carne alla stagionatura. I dati contenuti nelle Schede 1 e 2 sono elaborati per verificare la coerenza interna dei dati forniti nonche' la stima del progresso genetico per i due caratteri dirimenti: spessore del lardo e qualita' della carne per la stagionatura. La valutazione delle compatibilita', pertanto, si basa sui risultati della elaborazione dei dati dichiarati dagli enti selezionatori e/o ibridatori circa i caratteri selezionati, la relativa importanza attribuita a ciascuno, e le relazioni biologiche (correlazioni genetiche) tra i caratteri stessi, cosi' come reperibili in letteratura. L'elaborazione dei predetti dati consente, pertanto, di stimare in modo oggettivo il progresso genetico atteso per ogni carattere e quindi di verificare se la direzione della selezione del tipo genetico esaminato sia compatibile con le finalita' del miglioramento delle tre razze tradizionali di riferimento del Libro genealogico italiano ed in ultima istanza con i requisiti qualitativi delle cosce stabiliti dai Disciplinari dei prosciutti DOP. L'accertamento di condizioni non veritiere o parzialmente non veritiere o di rappresentazioni falsate della realta', indimostrate o contraddette da altre documentazioni ufficiali acquisite in corso di istruttoria, determina l'esito negativo della valutazione. La mancata produzione di documenti o informazioni richiesti in corso di istruttoria e necessari per la procedura di valutazione e' condizione sufficiente per determinare l'esito negativo della valutazione stessa. |
| Allegato III
Banca dati riproduttori - BDR circuito DOP e IGP
La Banca dati riproduttori - BDR gestita dal Sistema informativo agricolo nazione - SIAN del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero si avvale di ANAS, in qualita' di ente selezionatore della specie suina ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018, come terminale di collezione e verifica dei dati. La Banca dati conserva i dati identificati e le informazioni sul DNA dei verri utilizzati nei centri di raccolta del materiale seminale e negli allevamenti aderenti al circuito DOP e IGP. Gli enti selezionatori ed ibridatori, che producono i maschi riproduttori destinati a generare i suini del circuito DOP e IGP, devono fornire per ogni singolo verro i seguenti dati: nome del tipo genetico, identificativo e data nascita del verro, numero del certificato zootecnico, dati del pannello DNA Microsatelliti secondo lo standard ISAG International society of animal genetics accertati mediante analisi presso un laboratorio accreditato. L'avvenuto deposito delle predette informazioni e' confermato dal rilascio da parte della BDR all'ente interessato di un attestato di deposito. L'accesso alle informazioni conservate in BDR e' riservato agli organismi di controllo competenti, per permettere la verifica dell'identita' dei verri o della paternita' dei suini, delle carni e dei prosciutti stagionati. |
| Art. 2
Lista tipi genetici
1. I tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano per il suino pesante, per essere ammessi all'impiego come riproduttori per la produzione di suini coerentemente a quanto previsto dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP indicate nelle premesse, devono essere iscritti nella «Lista degli altri tipi genetici», pubblicata in apposita sezione del sito internet del Ministero. |
| SCHEDA 1 FINALITA' DEL PROGRAMMA GENETICO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Procedure
1. Gli enti selezionatori o ibridatori, interessati all'iscrizione di un tipo genetico nella «Lista degli altri tipi genetici», presentano apposita istanza a mezzo pec all'ANAS, fornendo le informazioni indicate dalla procedura metodologica denominata «Requisiti di conformita' del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP», di cui all'allegato II. 2. Acquisita l'istanza, l'ANAS effettua l'istruttoria di competenza, che prevede la verifica della correttezza e della completezza della domanda, la raccolta di ogni informazione utile ad esprimere il parere in merito al tipo genetico per il quale si chiede l'ammissione alla lista di cui all'art. 2 e la trasmissione della documentazione corredata da relativo parere al CREA-ZA per il successivo iter. 3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il CREA-ZA elabora i dati sulla base di quanto previsto dall'allegato II, punto 2 ed esprime il parere in merito alla compatibilita' del tipo genetico con gli schemi di selezione del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante e lo trasmette al Ministero e all'ANAS. 4. La DISR, tenuto conto del parere del CREA-ZA, adotta il decreto di approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico nella lista di cui al precedente art. 2, dandone comunicazione attraverso l'aggiornamento della lista stessa sul sito internet www.politicheagricole.it 5. La valutazione dei tipi genetici nuovi viene conclusa entro novanta giorni dalla presentazione o completamento dell'istanza di cui al comma 1 da parte dell'ente richiedente; la valutazione dei tipi genetici gia' in uso nel circuito tutelato viene conclusa entro centottanta giorni dalla presentazione o completamento dell'istanza di cui al comma 1 da parte dell'ente richiedente. Per i tipi genetici gia' in uso, gli enti selezionatori o ibridatori devono presentare istanza di valutazione entro e non oltre il 30 giugno 2020. 6. I programmi dei tipi genetici valutati conformi non possono essere modificati, rispetto alla documentazione acquisita in fase istruttoria, prima di tre anni dalla data di iscrizione nella lista di cui all'art. 2. Dopo tale termine, qualunque modifica del programma genetico dei tipi ammessi viene notificato ad ANAS che, ove necessario, attiva una nuova procedura di valutazione per il tipo genetico interessato. |
| SCHEDA 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
Disponibilita' informazioni
1. Gli enti selezionatori o ibridatori depositano nella Banca dati riproduttori - BDR del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN le sequenze genomiche identificative di ogni maschio riproduttore di un tipo genetico risultato positivo al termine della procedura di cui all'art. 3, da utilizzare negli allevamenti iscritti all'elenco ufficiale tenuto dall'organismo autorizzato dall'ICQRF, secondo quanto descritto nell'allegato III. 2. Le informazioni rese in ordine alle finalita' del programma genetico, agli obiettivi di selezione e quelle fenotipiche sono pubbliche e possono essere divulgate. Le altre informazioni rimangono riservate e non possono essere divulgate senza il consenso scritto dell'ente interessato. |
| Art. 5
Monitoraggio
1. Al fine di monitorare la qualita' della materia prima per la produzione delle DOP e delle IGP richiamate in premessa, gli organismi di controllo e gli eventuali enti incaricati inseriscono i dati delle verifiche della conformita' delle carcasse e delle cosce al macello nella Banca dati vigilanza che sono messi a disposizione dell'ANAS e del CREA. 2. Al fine della verifica dell'effettiva attitudine alle produzioni DOP e IGP degli «Altri tipi genetici» della lista di cui all'art. 2, su richiesta del MIPAAF, il CREA-ZA organizza prove sperimentali con suini di tipo genetico accertato che verranno seguiti dallo svezzamento degli animali alla fine della stagionatura dei relativi prodotti. Eventuali esiti negativi di tali prove determinano il riesame del tipo genetico interessato. 3. Al fine di assicurare la necessaria diffusione delle attivita' di cui ai commi precedenti, il Ministero redige, con cadenza almeno biennale, uno specifico rapporto di monitoraggio. |
| Art. 6
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I costi dell'istruttoria per la valutazione di cui al precedente art. 3 sono a totale carico degli enti selezionatori o ibridatori richiedenti. 3. Il tariffario, calcolato sulla base dei costi effettivi, e' predisposto annualmente e reso pubblico nel sito internet di ANAS, e tiene conto degli oneri derivanti sia dall'attivita' di competenza ANAS sia dall'attivita' di competenza CREA- ZA. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2019
Il Ministro: Bellanova |
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