Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2019 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
DELIBERA 5 dicembre 2019 |
Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria («TUF») e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia («TUB») e successive modificazioni; Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE («MiFID2») e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR») e successive modificazioni; Vista la direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE («CRD4») e successive modificazioni; Vista la direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari («UCITS») e successive modificazioni; Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 («AIFMD») e successive modificazioni; Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; Visti gli orientamenti sulla governance interna dell'Autorita' bancaria europea del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11); Viste le raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud emanate dall'Autorita' bancaria europea del 28 marzo 2018 (EBA/REC/2017/03); Visto il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante attuazione della MiFID2 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del MIFIR; Visto il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 («regolamento congiunto») e successive modificazioni; Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti; Visto il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e successive modificazioni; Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia e la Consob, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del TUF, in data 5 novembre 2019; Vista la delibera della Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 con cui e' stato adottato il regolamento recante di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari («Regolamento Intermediari»); Considerata la necessita' di adeguare la disciplina nazionale alla MiFID2, ai relativi atti delegati, alle norme tecniche di regolamentazione e attuazione, agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'ABE, nonche' alle previsioni nazionali di recepimento recate dal decreto legislativo n. 129/2017 nelle materie assegnate alla competenza esclusiva della Banca d'Italia; Considerata altresi' la necessita' di attuare il riparto di competenze regolamentari tra la Banca d'Italia e la Consob delineato dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del TUF; Considerato opportuno, ai fini dell'attuazione delle citate norme europee, un riordino del quadro regolamentare attraverso l'emanazione, per le materie di competenza della Banca d'Italia, di un nuovo regolamento in materia di governo societario, remunerazioni, controlli interni, deposito e sub-deposito di beni della clientela ed esternalizzazione per gli intermediari che prestano i servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; Considerato che, per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, le disposizioni attualmente contenute nel regolamento congiunto che, in base al riparto di competenze regolamentari delineato dal medesimo decreto legislativo, attengono a materie della disciplina rimesse all'esclusiva competenza regolamentare della Banca d'Italia non sono piu' applicabili dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; Considerata altresi' l'esigenza di stabilire una disciplina transitoria con riguardo ad alcuni aspetti della disciplina di governance degli intermediari che prestano servizi di investimento e dei gestori, di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud e di deposito e sub-deposito dei beni dei clienti; Valutate le osservazioni pervenute in risposta alla Parte I del documento di consultazione avente a oggetto le disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR, pubblicato il 23 agosto 2018; Sentita la Consob ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF; Acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF;
Delibera:
Art. 1 Adozione del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF
1. E' adottato l'allegato regolamento recante norme di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |
| Allegato REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETT. B) E C-BIS), DEL TUF
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Il regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si applica a partire dal giorno della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si conformano a quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15, 35, 36, 37 e 38 del medesimo regolamento, nonche' dalle norme che dispongono l'applicazione degli orientamenti sulla governance interna dell'Autorita' bancaria europea del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11) entro il 31 marzo 2020 oppure, ove l'adeguamento a tali norme richieda modifiche statutarie, al piu' tardi a partire dalla data di approvazione del bilancio 2019 da parte dell'assemblea. 3. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 che alla data di entrata in vigore hanno in corso contratti di esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud adeguano il contratto a quanto previsto dall'art. 18 e dall'art. 32, comma 2, secondo alinea, del medesimo regolamento in occasione del primo rinnovo e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del regolamento. 4. Fino all'emanazione della normativa di attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB, i destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 definiscono nei propri statuti - nei termini indicati al comma 2 - un'unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l'effettiva applicazione. 5. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 trasmettono per la prima volta la relazione prevista dall'art. 23, comma 7, del medesimo regolamento con riferimento all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019. 6. Fino al completamento dei procedimenti di autorizzazione previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, i riferimenti al depositario centrale della Parte 3 del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si intendono riferiti alla societa' di gestione accentrata. 7. Il Titolo V del regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 agosto 2000, e' abrogato. 8. La presente delibera e' pubblicata sul sito web della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2019
Il Governatore: Visco |
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