| Gazzetta n. 298 del 20 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| BANCA D'ITALIA |  
| DELIBERA 5 dicembre 2019 |  
| Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies  e  6,  comma  1, lettere b) e c-bis), del TUF.  |  
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                           LA BANCA D'ITALIA 
   Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria («TUF») e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  («TUB»)  e successive modificazioni;   Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva 2011/61/UE («MiFID2») e successive modificazioni;   Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 («MiFIR») e successive modificazioni;   Vista la direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  la  salvaguardia  degli strumenti finanziari  e  dei  fondi  dei  clienti,  gli  obblighi  di governance dei prodotti e le regole applicabili per  la  fornitura  o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565  della  Commissione, del  25  aprile  2016,  che  integra  la  direttiva  2014/65/UE   del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  requisiti organizzativi e  le  condizioni  di  esercizio  dell'attivita'  delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;   Vista  la  direttiva  2013/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli  enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e  sulle imprese di investimento,  che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e abroga le direttive 2006/48/CE e  2006/49/CE  («CRD4»)  e  successive modificazioni;   Vista  la  direttiva  2009/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 13 luglio 2009,  concernente  il  coordinamento  delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  in  materia di taluni organismi d'investimento  collettivo  in  valori  mobiliari («UCITS») e successive modificazioni;   Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.  1095/2010  («AIFMD»)  e successive modificazioni;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013  della  Commissione, del 19  dicembre  2012,  che  integra  la  direttiva  2011/61/UE  del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  deroghe, condizioni  generali  di  esercizio,  depositari,  leva  finanziaria, trasparenza e sorveglianza;   Visti gli  orientamenti  sulla  governance  interna  dell'Autorita' bancaria europea del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11);   Viste  le  raccomandazioni  in  materia  di   esternalizzazione   a fornitori di servizi in cloud emanate dall'Autorita' bancaria europea del 28 marzo 2018 (EBA/REC/2017/03);   Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2017,  n.  129,  recante attuazione della MiFID2 e di adeguamento  della  normativa  nazionale alle disposizioni del MIFIR;   Visto il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano  servizi  di  investimento  o  di  gestione collettiva  del  risparmio,  adottato  congiuntamente   dalla   Banca d'Italia e  dalla  Consob  con  provvedimento  del  29  ottobre  2007 («regolamento congiunto») e successive modificazioni;   Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;   Visto  il  regolamento  in  materia  di  intermediari  del  mercato mobiliare, adottato dalla Banca  d'Italia  con  provvedimento  del  4 agosto 2000, e successive modificazioni;   Visto il protocollo di intesa tra la Banca d'Italia  e  la  Consob, adottato ai sensi dell'art. 5,  comma  5-bis,  del  TUF,  in  data  5 novembre 2019;   Vista la delibera della Consob n. 20307 del 15  febbraio  2018  con cui e' stato  adottato  il  regolamento  recante  di  attuazione  del decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in   materia   di intermediari («Regolamento Intermediari»);   Considerata la necessita' di adeguare la disciplina nazionale  alla MiFID2,  ai  relativi  atti  delegati,   alle   norme   tecniche   di regolamentazione   e   attuazione,   agli   orientamenti    e    alle raccomandazioni  dell'ABE,  nonche'  alle  previsioni  nazionali   di recepimento recate dal decreto legislativo n. 129/2017 nelle  materie assegnate alla competenza esclusiva della Banca d'Italia;   Considerata  altresi'  la  necessita'  di  attuare  il  riparto  di competenze regolamentari tra la Banca d'Italia e la Consob  delineato dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del TUF;   Considerato opportuno, ai fini dell'attuazione delle  citate  norme europee,   un   riordino   del   quadro   regolamentare    attraverso l'emanazione, per le materie di competenza della Banca  d'Italia,  di un nuovo regolamento in materia di governo societario, remunerazioni, controlli interni, deposito e sub-deposito di beni della clientela ed esternalizzazione per gli intermediari  che  prestano  i  servizi  di investimento o di gestione collettiva del risparmio;   Considerato che, per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, le  disposizioni  attualmente contenute nel regolamento  congiunto  che,  in  base  al  riparto  di competenze regolamentari delineato dal medesimo decreto  legislativo, attengono a materie della disciplina rimesse all'esclusiva competenza regolamentare della Banca d'Italia non sono  piu'  applicabili  dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;   Considerata  altresi'  l'esigenza  di  stabilire   una   disciplina transitoria con  riguardo  ad  alcuni  aspetti  della  disciplina  di governance degli intermediari che prestano servizi di investimento  e dei gestori, di esternalizzazione a fornitori di servizi in  cloud  e di deposito e sub-deposito dei beni dei clienti;   Valutate le osservazioni pervenute in risposta  alla  Parte  I  del documento di consultazione avente a  oggetto  le  disposizioni  della Banca d'Italia di attuazione del pacchetto  MiFID2/MiFIR,  pubblicato il 23 agosto 2018;   Sentita la Consob ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  lettere  b)  e c-bis), del TUF;   Acquisita l'intesa della Consob ai sensi dell'art. 6, comma  2-bis, del TUF; 
                               Delibera: 
                                Art. 1   Adozione del regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6,                comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF 
   1. E' adottato l'allegato regolamento recante norme  di  attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1,  lettere  b)  e  c-bis),  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.     |  
|   |                                                               Allegato                   REGOLAMENTO DELLA BANCA D'ITALIA         DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1,                      LETT. B) E C-BIS), DEL TUF 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. Il regolamento adottato  ai  sensi  dell'art.  1  si  applica  a partire dal giorno della sua entrata in vigore, salvo quanto previsto dal comma 2.   2. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art.  1  si conformano a quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15,  35,  36, 37 e 38 del medesimo regolamento, nonche' dalle norme che  dispongono l'applicazione   degli   orientamenti   sulla   governance    interna dell'Autorita' bancaria europea del 21  marzo  2018  (EBA/GL/2017/11) entro il 31  marzo  2020  oppure,  ove  l'adeguamento  a  tali  norme richieda modifiche statutarie, al piu' tardi a partire dalla data  di approvazione del bilancio 2019 da parte dell'assemblea.   3. I destinatari del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1  che alla  data  di  entrata  in  vigore  hanno  in  corso  contratti   di esternalizzazione  a  fornitori  di  servizi  in  cloud  adeguano  il contratto a quanto previsto dall'art. 18 e  dall'art.  32,  comma  2, secondo alinea, del  medesimo  regolamento  in  occasione  del  primo rinnovo e comunque non oltre  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del regolamento.   4. Fino all'emanazione della normativa di attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB, i destinatari del  regolamento  adottato  ai sensi dell'art. 1  definiscono  nei  propri  statuti  -  nei  termini indicati  al  comma  2  -   un'unica   definizione   di   consiglieri indipendenti,  coerente  con  il  ruolo  ad  essi  assegnato,  e   ne assicurano l'effettiva applicazione.   5. I destinatari del regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  1 trasmettono per la prima volta la relazione  prevista  dall'art.  23, comma 7,  del  medesimo  regolamento  con  riferimento  all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.   6.  Fino  al  completamento  dei  procedimenti  di   autorizzazione previsti dal regolamento (UE) n. 909/2014 relativo  al  miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali di titoli, i riferimenti al depositario centrale della  Parte  3  del regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 si intendono riferiti  alla societa' di gestione accentrata.   7. Il Titolo V del  regolamento  in  materia  di  intermediari  del mercato mobiliare, adottato dalla Banca  d'Italia  con  provvedimento del 4 agosto 2000, e' abrogato.   8. La presente delibera e' pubblicata  sul  sito  web  della  Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 5 dicembre 2019 
                                                 Il Governatore: Visco     |  
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