In attuazione dell'art. 1 e dell'art. 21-bis della legge n. 241/1990, si rende noto che, con delibera n. 14 del 18 novembre 2019 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale ha adottato, ai sensi degli articoli 66 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, la «Variante generale funzionale all'adeguamento del Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (PAI) del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale» (in seguito anche variante generale PAI) per la parte relativa alla pericolosita' idraulica. La variante generale PAI e' costituita dai seguenti elaborati, modificati a seguito delle osservazioni pervenute e del parere espresso in esito alle conferenze programmatiche di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006 contenuto nella delibera della giunta regionale n. 1153 del 16 settembre 2019: 1. Relazione e criteri generali alla scala del bacino del fiume Serchio; 2. Disciplina di Piano; 3. Mappa delle aree a pericolosita' da alluvione fluviale e costiera; 4. Mappa delle aree di contesto fluviale e lacuale; 5. Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione; 6. Mappa della pericolosita' derivata da fenomeni di flash flood; 7. Mappa del rischio da alluvione. L'art. 3 della delibera di adozione ha disposto che, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006, dalla data di adozione della variante generale PAI trovano immediata applicazione nel bacino del fiume Serchio, come misure di salvaguardia, le mappe sopra elencate e la disciplina di Piano, disponibili sul sito web del distretto all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it. Le misure di salvaguardia hanno durata massima di tre anni e decadono con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione della variante generale PAI ex art. 57 del decreto legislativo n. 152/2006. Fermo quanto previsto all'art. 3, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione della variante, le disposizioni della disciplina di Piano, aventi valore di misure di salvaguardia, non si applicano ai procedimenti in corso relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, avviati e non ancora approvati alla data dell'adozione del progetto di variante, sui quali tuttavia l'Autorita' ha gia' espresso il proprio contributo e/o parere secondo le disposizioni previgenti. Tali procedimenti si concludono secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. Si rende noto altresi' che, dalla data di adozione della variante generale PAI decadono, in quanto superate dalle misure di salvaguardia previste per detta variante, le misure di salvaguardia adottate con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 10 del 27 dicembre 2018 relative alla pericolosita' idraulica e contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 9, 23, 25, 25-bis, 46, la direttiva n. 10 e la direttiva n. 13 nonche' le perimetrazioni delle aree a pericolosita' idraulica rappresentate nelle tavole richiamate all'art. 1 della succitata deliberazione n. 10/2018; da tale data vengono, altresi', disapplicate le norme del «Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 1° aggiornamento» relative alla pericolosita' idraulica, in quanto incompatibili con la disciplina della variante generale PAI nonche' la disposizione della scheda norma n. 9, contenuta nell'allegato 9 D del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico pilota del fiume Serchio, in quanto la stessa trova il proprio fondamento sui disposti dell'art. 21 delle norme del «Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 1° aggiornamento» relativo alla pericolosita' idraulica, che risulta disapplicato in virtu' della presente adozione. |