Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 ottobre 2019
Termini, modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalita' regionale per gli investimenti;
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, come successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2018, n. 187, che istituisce un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle regioni «meno sviluppate» con l'utilizzo di risorse afferenti le Azioni 3.1.1 e 4.2.1 del citato PON «Imprese e competitivita'» 2014-2020 e la programmazione nazionale complementare;
Visto il regime di aiuto n. SA.51747, registrato in data 27 luglio 2018, inerente l'intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente»;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della competitivita' delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3);
Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018 (nel seguito, PON «Imprese e competitivita'»);
Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese e competitivita'», che prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno;
Vista la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e l'Associazione bancaria italiana per la regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini dell'erogazione degli aiuti disciplinati dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2018;
Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimita' nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attivita' produttive, commercio e turismo) sulla base del quale e' stato elaborato il Piano Nazionale Industria 4.0 e, in particolare, le tecnologie abilitanti individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva;
Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2015) 614 final del 2 dicembre 2015 «Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti» recante un piano d'azione per contribuire ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la competitivita' a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro;
Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico» avente l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonche' di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;
Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON «Imprese e competitivita'», pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2018, n. 71, con cui e' stato emanato il regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018;
Considerato che, con nota prot. Ares(2018)5092947 del 4 ottobre 2018, la Commissione europea, al fine di consentire l'ampliamento del campo di applicazione degli strumenti previsti dalla citata Azione 3.1.1, ha acconsentito l'utilizzo delle risorse del PON «Imprese e competitivita'» anche per agevolare i programmi di investimento non riconducibili agli ambiti della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, considerando la coerenza dei programmi con la citata Strategia quale criterio di priorita'/premialita' e non come requisito necessario nella selezione delle operazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;
Considerata l'esigenza di sostenere la realizzazione di investimenti innovativi in grado di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione di tecnologie abilitanti in linea con il piano Impresa 4.0, nonche' la transizione del tessuto economico verso il paradigma dell'economia circolare al fine di promuovere una crescita economica sostenibile connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro;
Considerata l'attuale disponibilita' di risorse finanziarie sulla richiamata azione 3.1.1 dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese e competitivita'»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
b) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
c) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle aree del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;
d) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
e) «Convenzione»: la «Convenzione per la regolamentazione dei rapporti e dei trasferimenti delle risorse tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in ordine all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018», sottoscritta dal direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia in data 26 novembre 2018 e approvata con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018;
f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;
g) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
i) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonche' dall'allegato I del regolamento GBER;
j) «rating di legalita'»: certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
k) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
l) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;
m) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
n) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
o) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
q) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
 
Allegato n. 1
(articolo 5, comma 1, lettera a)
Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale
dell'impresa

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 2
(articolo 5, comma 1, lettera b)
Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo
produttivo piu' sostenibile e circolare

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 3
(articolo 5, comma 3)

Elenco delle attivita' economiche ammissibili

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 4
(articolo 8)
Determinazione dei criteri di valutazione delle domande di
agevolazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento

1. Al fine di rafforzare la competitivita' dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nei territori delle regioni meno sviluppate, il presente decreto disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare con l'adozione di soluzioni in grado di rendere il processo produttivo piu' sostenibile.
2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
 
Art. 3

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a complessivi euro 265.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono rese disponibili tramite l'apertura, secondo quanto previsto all'art. 8, di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali e' destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.
3. Una quota pari al venticinque per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese.
4. Al fine di garantire che le risorse siano utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, a partire dal 31 dicembre 2019 ed eventualmente il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero provvede a individuare l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie di cui al comma 1 nonche' a verificare eventuali economie rispetto alla dotazione imputata alla riserva di cui al comma 3 e a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero per interventi aventi analoghe finalita'.
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;
e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 1.
3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle imprese di micro e piccola dimensione che realizzano programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, sono altresi' ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che aderiscono ad un contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitivita' e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attivita' (c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere:
a) una durata conforme agli obiettivi e alle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi di investimento proposti;
b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacita' competitiva delle imprese nonche' i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete che possano facilitare i soggetti interessati dalle agevolazioni di cui al presente decreto nella realizzazione dei programmi di investimento e nella relativa rendicontazione delle spese;
c) nel caso di «rete-contratto», la nomina dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto.
4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui al comma 3, nonche' gli specifici criteri di valutazione dei programmi anche in relazione alla capacita', da parte dei soggetti co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di finanziamento agevolato.
5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI e i liberi professionisti:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.
 
Art. 5

Programmi ammissibili

1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica del soggetto proponente, in grado di:
a) consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o
b) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni di cui all'allegato 2.
2. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma di investimento proposto ad almeno una delle finalita' di cui al comma 1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, il piano degli investimenti dettagliato con le informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa e la relativa conformita' alle finalita' dell'intervento.
3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attivita' economiche, come specificate nell'allegato n. 3:
a) attivita' manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al comma 4;
b) attivita' di servizi alle imprese.
4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni europee di cui all'art. 13 del regolamento GBER, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.
5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente decreto, gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di investimento devono:
a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente;
b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei territori delle regioni meno sviluppate;
c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati nella forma di cui all'art. 4, comma 3, tale soglia minima puo' essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori;
e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita' economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle regioni meno sviluppate.
7. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilita' del soggetto proponente:
a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall'art. 4, comma 1, lettera a);
b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva.
8. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata del codice di attivita' economica a cui e' finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:
a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese;
b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attivita', di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, nonche' programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali.
2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;
d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine il soggetto beneficiario puo' utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;
g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del duecento per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento.
3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.
4. Non sono ammesse le spese:
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse;
i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma;
j) correlate all'acquisto di mezzi targati;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
 
Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato:
a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al trentacinque per cento e un finanziamento agevolato pari al quaranta per cento;
b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al venticinque per cento e un finanziamento agevolato pari al cinquanta per cento.
2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre il contributo in conto impianti.
4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al venticinque per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.
5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e' rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.
6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del regolamento de minimis.
7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all'Agenzia le somme necessarie per alimentare il fondo rotativo costituito, in conformita' a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del regolamento (UE) 1303/2013, con il decreto direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera in qualita' di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attivita' di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.
8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di cui all'art. 4 del regolamento GBER, i progetti di investimento avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) nei tre anni precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
 
Art. 8

Procedura di accesso e concessione
delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non puo' essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di accesso alle agevolazioni unitamente al piano di investimento e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero.
3. Ciascuna impresa puo' presentare, sia in forma autonoma che in qualita' di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di agevolazione nell'ambito di ciascuno sportello agevolativo. Alla domanda possono essere allegati anche i preventivi di spesa caratterizzati da un appropriato livello di dettaglio in grado di consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del piano di investimento i quali concorrono, qualora adeguati, alla definizione del punteggio inerente il criterio della fattibilita' tecnica del programma di investimento. I predetti provvedimenti definiscono altresi' i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilita' adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 4, il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato n. 4. Per i programmi di investimento presentati ai sensi dell'art. 4, comma 3, il punteggio complessivo e' determinato come media dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di rete. In caso di parita' di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.
5. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la capacita' del soggetto richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

Parte di provvedimento in formato grafico

dove:
«Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;
«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7;
«n»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.
6. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 4, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 4. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei programmi di investimento, il Ministero verifica la vigenza e la regolarita' contributiva del soggetto proponente nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica preliminare di cui al comma 5, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico del soggetto beneficiario in ordine agli obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma di investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Il soggetto beneficiario provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 6, sottoscritto da parte del soggetto beneficiario, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario.
 
Art. 9

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte dei soggetti beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al venticinque per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo' essere riferita ad un importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita':
a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;
b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.
2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da allegare.
3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 6.
4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6, lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva.
5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:
a) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;
b) nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.
6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.
 
Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a:
a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, e' tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
g) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, i soggetti beneficiari devono:
a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero;
b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020 e al codice unico di progetto (CUP), nonche' contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;
c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;
d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non discriminazione;
e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.
 
Art. 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.
2. A conclusione del programma di investimento, al fine dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5, il Ministero effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione e' definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il dieci per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il cinquanta per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 750.000,00. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
 
Art. 12

Variazioni

1. Eventuali variazioni dei soggetti beneficiari conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita' o ai beni di investimento, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.
2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al trenta per cento dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6.
3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.
 
Art. 13

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
c) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 8, del codice ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di investimento;
d) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato;
e) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato, dell'attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte dall'unita' produttiva incentivata ad altro sito produttivo situato al di fuori dell'ambito territoriale della stessa unita' produttiva, in territorio nazionale, nel territorio dell'Unione europea e in quello degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell'attivita' economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
g) violazione dell'obbligo di pubblicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:
a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera f);
b) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica a cui e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;
c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto;
d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita' economica, dei livelli occupazionali e/o della capacita' produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;
e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la parte di investimento realizzata risulti organica e funzionale si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;
f) mancata installazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5, purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale;
g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimento realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;
h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.
4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;
b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;
c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;
d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da rimborsare, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.
3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento GBER.
4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al presente provvedimento il Ministero procede ad adeguare la Convenzione stipulata con l'Agenzia per la gestione dell'intervento istituito con il decreto ministeriale 9 marzo 2018 richiamato in premessa.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2019

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1068