| Gazzetta n. 297 del 19 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 30 ottobre 2019 |  
| Termini, modalita' e procedure  per  la  concessione  e  l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento  innovativi finalizzati a consentire la  trasformazione  tecnologica  e  digitale delle piccole e medie imprese mediante  l'utilizzo  delle  tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire  la  loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla normativa comunitaria;   Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art.  14,  che stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato comune ed esenti dall'obbligo  di  notifica  gli  aiuti  a  finalita' regionale per gli investimenti;   Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre  2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione europea  C  369  del  17  ottobre  2014,  e  successive  modifiche  e integrazioni;   Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre  2013,  recante  la  disciplina  per  l'applicazione   degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  de  minimis,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;   Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  9  marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana del 17 luglio 2018,  n.  164,  come  successivamente  modificato  dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  21  maggio  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  13 agosto 2018, n. 187, che istituisce un regime di aiuto in  favore  di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo  delle piccole e medie imprese operanti nei territori  delle  regioni  «meno sviluppate» con l'utilizzo di risorse afferenti  le  Azioni  3.1.1  e 4.2.1 del citato  PON  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020  e  la programmazione nazionale complementare;   Visto il regime di aiuto n. SA.51747, registrato in data 27  luglio 2018,   inerente   l'intervento   agevolativo   a   sostegno    della realizzazione  nelle  regioni  meno  sviluppate   di   programmi   di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa  4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente»;   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che  abroga il regolamento (CE) n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che  stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale europeo e sul Fondo di coesione;   Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;   Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli  obiettivi  tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,  individua  la promozione  della  competitivita'  delle  piccole  e  medie   imprese (obiettivo tematico 3);   Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24  novembre  2015, con decisione della Commissione europea C(2017)  8390  final,  del  7 dicembre 2017 e da ultimo con  decisione  della  Commissione  europea C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018 (nel seguito, PON «Imprese  e competitivita'»);   Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti  per  investimenti  in macchinari,  impianti  e  beni  intangibili  e  accompagnamento   dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»  dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese  e  competitivita'»,  che prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con  ricadute immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine  di  sostenere la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno;   Vista la convenzione tra il  Ministero  dello  sviluppo  economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di impresa e l'Associazione bancaria italiana  per  la  regolamentazione dei conti correnti vincolati previsti ai fini  dell'erogazione  degli aiuti disciplinati dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2018;   Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0:  quale modello applicare al  tessuto  industriale  italiano.  Strumenti  per favorire la digitalizzazione delle  filiere  industriali  nazionali», approvata all'unanimita' nella seduta del  30  giugno  2016  dalla  X Commissione permanente (attivita' produttive,  commercio  e  turismo) sulla base del quale e' stato elaborato il Piano Nazionale  Industria 4.0  e,  in  particolare,  le   tecnologie   abilitanti   individuate all'interno della predetta indagine conoscitiva;   Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato delle  regioni  COM(2015)  614  final  del  2  dicembre  2015  «Verso un'economia  circolare:  programma  per  un'Europa  a  zero  rifiuti» recante  un  piano  d'azione  per  contribuire   ad   accelerare   la transizione dell'Europa verso  un'economia  circolare,  stimolare  la competitivita' a livello mondiale, promuovere una crescita  economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro;   Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento di inquadramento e di posizionamento strategico»  avente  l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare  nonche' di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;   Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo  2017  recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari  del  PON  «Imprese  e competitivita'»,    pubblicato    nel    portale    del     Programma (www.ponic.gov.it);   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana del 26 marzo 2018, n. 71, con cui e'  stato  emanato  il  regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle  spese  per  i  programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per il periodo di programmazione 2014/2020;   Visti i criteri di selezione delle operazioni del  PON  «Imprese  e competitivita'»,  approvati  dal  Comitato  di  sorveglianza  il   25 settembre 2018;   Considerato che, con nota prot.  Ares(2018)5092947  del  4  ottobre 2018, la Commissione europea, al fine di consentire l'ampliamento del campo di applicazione degli strumenti previsti  dalla  citata  Azione 3.1.1, ha acconsentito l'utilizzo delle risorse del  PON  «Imprese  e competitivita'» anche per agevolare i programmi di  investimento  non riconducibili   agli   ambiti   della    Strategia    nazionale    di specializzazione intelligente, considerando la coerenza dei programmi con la citata Strategia quale criterio di priorita'/premialita' e non come requisito necessario nella selezione delle operazioni;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997, n. 59»;   Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;   Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge 5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;   Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la  disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;   Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare  ciascun  aiuto  individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il  soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale  prima della concessione dello stesso attraverso  la  procedura  informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;   Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in sede di concessione di finanziamenti, tengano  conto  del  rating  di legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3  del medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un punteggio aggiuntivo;   Considerata   l'esigenza   di   sostenere   la   realizzazione   di investimenti  innovativi  in  grado  di  favorire  la  trasformazione tecnologica e  digitale  dell'impresa  tramite  l'implementazione  di tecnologie abilitanti in linea con il piano Impresa 4.0,  nonche'  la transizione del tessuto economico verso  il  paradigma  dell'economia circolare al fine di promuovere una  crescita  economica  sostenibile connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro;   Considerata l'attuale disponibilita' di risorse  finanziarie  sulla richiamata azione 3.1.1 dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del  PON «Imprese e competitivita'»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti definizioni:     a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;     b) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);     c) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta degli aiuti a finalita' regionale valida per  il  periodo  2014-2020, contenente  l'elenco  delle  aree  del   territorio   nazionale   che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla Commissione  europea  il  16  settembre 2014 (SA 38930) e di cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  C   369   del   17   ottobre   2014, successivamente modificata con decisione  della  Commissione  europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;     d) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui funzionamento e'  disciplinato  da  un'apposita  convenzione  tra  il Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia  e   l'Associazione bancaria  italiana  (ABI)  sottoscritta   nell'ambito   del   decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il  pagamento  dei  fornitori dei beni agevolati  in  tempi  celeri  e  strettamente  correlati  al versamento    sul    suddetto    conto     corrente,     da     parte dell'amministrazione,  delle  agevolazioni  spettanti   al   soggetto beneficiario  e,  da  parte   di   quest'ultima,   della   quota   di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;     e) «Convenzione»: la «Convenzione  per  la  regolamentazione  dei rapporti e dei trasferimenti delle risorse  tra  il  Ministero  dello sviluppo economico  e  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  in  ordine all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro  dello sviluppo economico 9 marzo 2018», sottoscritta dal direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia in data 26 novembre  2018 e approvata con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018;     f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in una  parte  contraente   dello   Spazio   economico   europeo   (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra parte contraente del  SEE  in  cui  viene  effettuato  l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto  o  servizio  nello  stabilimento  iniziale  e   in   quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per  le  stesse  finalita'  e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o  attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;     g) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica  rivestita,  svolgono   un'attivita'   economica   inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di  cui  all'art.  2229 del codice civile o delle professioni non  organizzate  in  ordini  o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio  2013,  n. 4;     h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;     i) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12 ottobre 2005, recante Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese,  nonche' dall'allegato I del regolamento GBER;     j) «rating  di  legalita'»:  certificazione  istituita  dall'art. 5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita' attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato 15  maggio  2018,  n.  27165,  e  dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;     k) «Regioni meno sviluppate»: le  Regioni  Basilicata,  Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;     l) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione europea agli aiuti di  importanza  minore  (de  minimis),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;     m) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione,  del  14  giugno  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del  20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;     n) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo,  del  17  dicembre  2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20 dicembre 2013, e successive modifiche, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni  comuni  sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul  Fondo  europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di coesione;     o) «tasso base»:  il  tasso  base  pubblicato  dalla  Commissione europea                    all'indirizzo                     internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;     p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;     q) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di  autonomia tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente  separati  ma funzionalmente collegati.     |  
|   |                                                          Allegato n. 1                                      (articolo 5, comma 1, lettera a)   Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa  4.0 atte  a  consentire  la   trasformazione   tecnologica   e   digitale                            dell'impresa 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                          Allegato n. 2                                      (articolo 5, comma 1, lettera b)   Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere  il  processo               produttivo piu' sostenibile e circolare 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                          Allegato n. 3                                                 (articolo 5, comma 3) 
             Elenco delle attivita' economiche ammissibili 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                                          Allegato n. 4                                                          (articolo 8)   Determinazione  dei  criteri  di   valutazione   delle   domande   di                            agevolazione 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                        Ambito di applicazione                      e finalita' dell'intervento 
   1. Al fine di rafforzare la competitivita' dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nei territori delle regioni meno  sviluppate, il presente decreto disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle  agevolazioni  in  favore  di programmi di investimento  innovativi  finalizzati  a  consentire  la trasformazione   tecnologica   e   digitale   dell'impresa   mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la  transizione  dell'impresa  verso  il  paradigma dell'economia circolare con  l'adozione  di  soluzioni  in  grado  di rendere il processo produttivo piu' sostenibile.   2. L'intervento previsto dal  presente  decreto  e'  gestito  dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.     |  
|   |                                 Art. 3 
                          Risorse disponibili 
   1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli aiuti di  cui  al  presente  decreto  ammontano  a  complessivi  euro 265.000.000,00 a valere sull'Asse III,  Azione  3.1.1  del  Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.   2. Le risorse di cui al  comma  1  sono  rese  disponibili  tramite l'apertura, secondo quanto previsto  all'art.  8,  di  due  sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali e' destinato un ammontare pari  a euro 132.500.000,00.   3. Una quota pari al venticinque per cento delle risorse di cui  al comma 1 e'  riservata  ai  programmi  proposti  da  micro  e  piccole imprese.   4. Al fine di garantire che le risorse siano utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma operativo nazionale  «Imprese  e competitivita'» 2014-2020 FESR, a partire dal  31  dicembre  2019  ed eventualmente il 30 giugno e il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  il Ministero provvede a individuare  l'ammontare  non  utilizzato  delle risorse finanziarie di cui al comma 1 nonche' a verificare  eventuali economie rispetto alla dotazione imputata  alla  riserva  di  cui  al comma 3 e a  rendere  nuovamente  disponibili  tali  risorse  per  la concessione degli  aiuti  di  cui  al  presente  decreto  ovvero  per interventi aventi analoghe finalita'.     |  
|   |                                 Art. 4 
                         Soggetti beneficiari 
   1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:     a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile  e  commerciale vigenti nello Stato di residenza e  iscritte  nel  relativo  Registro delle  imprese;  per  tali  soggetti,  inoltre,  fermo  restando   il possesso, alla data di presentazione della domanda  di  agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata  alla   data   di   richiesta   della   prima   erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;     b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;     c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di almeno due bilanci approvati e depositati presso  il  Registro  delle imprese ovvero aver presentato, nel caso  di  imprese  individuali  e societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;     d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in regola in relazione agli obblighi contributivi;     e) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;     f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la  presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento  in  relazione  al  quale  vengono   richieste   le agevolazioni di cui al presente decreto,  impegnandosi  a  non  farlo anche fino ai due anni successivi al completamento  dell'investimento stesso.   2. Oltre a quanto previsto al comma 1,  possono  beneficiare  delle agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti iscritti agli  ordini  professionali  o  aderenti  alle  associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero  ai  sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4  e  in  possesso  dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono  possedere,  ove  compatibili  in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 1.   3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle  imprese di  micro  e  piccola  dimensione   che   realizzano   programmi   di investimento caratterizzati da comuni  obiettivi  di  sviluppo,  sono altresi' ammesse alle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  i soggetti, fino  a  un  massimo  di  sei  soggetti  co-proponenti,  in possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1  che  aderiscono  ad  un contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile  2009,  n.  33,  e  successive  modifiche  e  integrazioni   a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile  e  coerente  con  gli  obiettivi  di   rafforzamento   della competitivita' e di sviluppo tecnologico connessi alla  realizzazione dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti  di rete  stipulati   da   imprese   che   concorrono   alla   creazione, trasformazione,  distribuzione  e  commercializzazione  di  un  unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di  attivita' (c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere:     a) una durata conforme agli obiettivi e alle  attivita'  connesse alla realizzazione dei programmi di investimento proposti;     b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la  crescita,  attraverso  la  rete,  della capacita' competitiva delle imprese nonche' i servizi e/o le funzioni accentrati  presso  la  rete  che  possano  facilitare   i   soggetti interessati dalle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  nella realizzazione  dei  programmi  di  investimento  e   nella   relativa rendicontazione delle spese;     c) nel caso di «rete-contratto», la  nomina  dell'organo  comune, che agisce in veste di mandatario  dei  partecipanti,  attraverso  il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di  un  mandato  collettivo  con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero  dello  sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali  di  cui  al  presente decreto.   4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui  al comma 3, nonche' gli specifici criteri di valutazione  dei  programmi anche  in  relazione  alla   capacita',   da   parte   dei   soggetti co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di finanziamento agevolato.   5. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le PMI e i liberi professionisti:     a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;     b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture vigente alla data di presentazione della domanda;     c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla Commissione europea;     d) che alla data di presentazione della  domanda  si  trovino  in condizioni tali da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi'  come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Programmi ammissibili 
   1. I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la realizzazione di investimenti innovativi,  diretti  ad  aumentare  il livello  di  efficienza  e/o  di  flessibilita'   nello   svolgimento dell'attivita' economica del soggetto proponente, in grado di:     a)  consentire   la   trasformazione   tecnologica   e   digitale dell'impresa  mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie   abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o     b)  favorire  la  transizione  dell'impresa  verso  il  paradigma dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni  di cui all'allegato 2.   2. Al fine di  dimostrare  la  riconducibilita'  del  programma  di investimento proposto ad almeno una delle finalita' di cui  al  comma 1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente  alla  domanda di agevolazione, il  piano  degli  investimenti  dettagliato  con  le informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa  e la relativa conformita' alle finalita' dell'intervento.   3. I programmi  di  investimento  devono  essere  finalizzati  allo svolgimento delle seguenti  attivita'  economiche,  come  specificate nell'allegato n. 3:     a) attivita' manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al comma 4;     b) attivita' di servizi alle imprese.   4. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da disposizioni europee di cui all'art. 13  del  regolamento  GBER,  non sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  di  investimento inerenti al  settore  siderurgico,  del  carbone,  della  costruzione navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative infrastrutture, nonche' della produzione  e  della  distribuzione  di energia e delle infrastrutture energetiche.   5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente decreto, gli  interventi  subordinati  all'impiego  preferenziale  di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi  terzi  o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di distribuzione all'estero o  ad  altre  spese  correnti  connesse  con l'attivita' d'esportazione.   6. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  i  programmi  di investimento devono:     a)  essere  diretti  alla  realizzazione  di  una  nuova   unita' produttiva   ovvero    all'ampliamento    della    capacita',    alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo di produzione di un'unita' produttiva esistente;     b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata  nei territori delle regioni meno sviluppate;     c) prevedere spese ammissibili non inferiori  complessivamente  a euro 400.000,00 e non superiori a  euro  3.000.000,00.  Nel  caso  di programmi presentati nella forma di cui all'art.  4,  comma  3,  tale soglia minima puo' essere  raggiunta  mediante  la  sommatoria  delle spese connesse ai singoli  programmi  di  investimento  proposti  dai soggetti aderenti alla  rete,  a  condizione  che  ciascun  programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;     d)  essere  avviati,   pena   la   revoca   delle   agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui  all'art.  8. Per data di avvio del programma si intende  la  data  di  inizio  dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di  immobilizzazioni  o  di  qualsiasi  altro   impegno   che   renda irreversibile  l'investimento,  a  seconda  di  quale  condizione  si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori,  quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai  fini  dell'individuazione  della data di avvio dei lavori;     e) prevedere una durata non superiore a dodici  mesi  dalla  data del provvedimento di concessione delle agevolazioni,  fermo  restando la possibilita' da parte del Ministero  di  concedere,  su  richiesta motivata dal  soggetto  beneficiario,  una  proroga  del  termine  di ultimazione non superiore a sei mesi. Per  data  di  ultimazione  del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;     f) essere costituiti da immobilizzazioni  mantenute,  per  almeno tre  anni  dalla  data  di   erogazione   dell'ultima   quota   delle agevolazioni  o,  se  successiva,   dalla   data   di   installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione  in  cui  e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei  suddetti tre   anni,   alcuni   beni   strumentali   diventino   obsoleti    o inutilizzabili,  e'  possibile  procedere,  previa  comunicazione  al Ministero,  alla  loro  sostituzione.  In  ogni   caso,   l'attivita' economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio  delle regioni meno sviluppate.   7.  Ai  fini  dell'ammissibilita'   alle   agevolazioni,   l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento  deve  essere  nella disponibilita' del soggetto proponente:     a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,  per i programmi  diretti  all'ampliamento,  alla  diversificazione  o  al cambiamento fondamentale del  processo  di  produzione  di  un'unita' produttiva  esistente,  fatta  eccezione  per  quanto   previsto   in relazione  alle  imprese  non  residenti  nel   territorio   italiano dall'art. 4, comma 1, lettera a);     b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni,  per   i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva.   8. Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di investimento di cui al comma 6, lettera e),  i  soggetti  beneficiari sono  tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della richiesta di erogazione a  saldo  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita'  produttiva  agevolata del codice di attivita' economica a cui e' finalizzato  il  programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:     a) nel  caso  di  PMI,  la  comunicazione  effettuata  presso  il Registro delle imprese;     b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di  inizio attivita', di cui  all'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.     |  
|   |                                 Art. 6 
                           Spese ammissibili 
   1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di  nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423  e  seguenti  del  codice  civile,  che  riguardino  macchinari, impianti e attrezzature strettamente  funzionali  alla  realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art.  5,  comma  1,  nonche' programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo  dei  predetti beni materiali.   2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:     a) essere relative a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;     b) essere riferite a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e  mantengono  la  loro  funzionalita'  rispetto  al   programma   di investimento per almeno tre anni dalla data  di  erogazione  a  saldo delle agevolazioni;     c) essere riferite a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;     d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020  di  cui  al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;     e) essere pagate esclusivamente tramite  bonifici  bancari,  SEPA Credit  Transfer  ovvero  ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A  tal  fine  il soggetto beneficiario puo' utilizzare  un  conto  corrente  vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente  ordinario,  non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del programma di investimento;     f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente  quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e  pertanto dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva;  tali  mezzi mobili, inoltre,  devono  essere  identificabili  singolarmente  e  a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto  del  programma  di investimento;     g)  nel  caso  di  programmi   di   investimento   diretti   alla diversificazione della produzione, superare almeno del  duecento  per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante    nell'esercizio    finanziario    precedente     l'avvio dell'investimento.   3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole  grado di complessita'  e  integrazione  tecnico-produttiva  possono  essere realizzati, in tutto o in parte, anche  attraverso  il  ricorso  alla modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano».  Fermo  restando che non  sono  agevolabili  prestazioni  derivanti  da  attivita'  di intermediazione  commerciale,  i  contratti  «chiavi  in  mano»  sono ammissibili solo a condizione  che  nell'ambito  degli  stessi  siano identificate e quantificate monetariamente,  in  maniera  distinta  e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente  ammissibili  alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla  fornitura,  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   con   i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.   4. Non sono ammesse le spese:     a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;     b) connesse a commesse interne;     c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;     d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;     e) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di qualsiasi genere;     f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili;     g) relative alla formazione del personale impiegato dal  soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;     h) imputabili a imposte e tasse;     i) inerenti a beni la cui installazione non  e'  prevista  presso l'unita' produttiva interessata dal programma;     j) correlate all'acquisto di mezzi targati;     k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a 500,00 euro al netto di IVA.     |  
|   |                                 Art. 7 
                       Agevolazioni concedibili 
   1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi  dell'art.  14  del  regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale,  nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese  ammissibili  pari al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato:     a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al trentacinque  per  cento  e  un  finanziamento agevolato pari al quaranta per cento;     b) per le imprese di media dimensione,  un  contributo  in  conto impianti pari al venticinque per cento e un  finanziamento  agevolato pari al cinquanta per cento.   2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito  dal  soggetto beneficiario senza interessi a decorrere  dalla  data  di  erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,  secondo  un  piano  di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31 maggio e il 30 novembre di ogni anno,  in  un  periodo  della  durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade  nei  trenta  giorni  precedenti  la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano  di ammortamento   decorre   dalla   prima   scadenza   successiva.    Il finanziamento agevolato non e'  assistito  da  particolari  forme  di garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.   3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  e'  utilizzato  il  tasso  di riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di punti base conforme a quanto previsto dalla  medesima  comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi  l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero  procede, al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre il contributo in conto impianti.   4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari al venticinque per cento delle spese  ammissibili  complessive,  come stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.   5.  L'ammontare  complessivo  delle  agevolazioni  concedibili   e' rideterminato nel provvedimento di  concessione  definitiva  adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.   6.  Le  agevolazioni  concesse  in  relazione   ai   programmi   di investimento di cui al presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art. 108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della  Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con  il  mercato interno, incluse quelle attribuite  sulla  base  del  regolamento  de minimis.   7. Le  agevolazioni  sono  concesse  a  valere  sulla  contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento  agevolato,  il  Ministero  provvede  a trasferire all'Agenzia le somme necessarie per  alimentare  il  fondo rotativo costituito, in conformita' a quanto previsto dagli  articoli da  37  a  46  del  regolamento  (UE)  1303/2013,  con   il   decreto direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera  in qualita' di soggetto gestore dello strumento  finanziario  svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto,  le  attivita' di  concessione,  erogazione  e  verifica  dei  rientri  connessi  al finanziamento agevolato. Il Ministero  provvede  anche  a  trasferire periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per  l'erogazione  del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.   8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica  di cui all'art. 4 del  regolamento  GBER,  i  progetti  di  investimento avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese  dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione  di  livello  3  della nomenclatura delle unita'  territoriali  statistiche)  nei  tre  anni precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi  del presente decreto, sono considerati parte  di  un  unico  progetto  di investimento.     |  
|   |                                 Art. 8 
                  Procedura di accesso e concessione                          delle agevolazioni 
   1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.   2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale  per  gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e  i  termini di apertura di ciascuno degli sportelli per  la  presentazione  delle domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello  non  puo' essere antecedente a centottanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo sportello  agevolativo.  Con  i  medesimi  provvedimenti  sono   resi disponibili gli schemi in base ai quali  deve  essere  presentata  la domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  unitamente  al   piano   di investimento e all'ulteriore documentazione  utile  allo  svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero.   3. Ciascuna impresa puo' presentare, sia in forma autonoma  che  in qualita' di aderente ad una  rete  d'impresa,  una  sola  domanda  di agevolazione nell'ambito  di  ciascuno  sportello  agevolativo.  Alla domanda  possono  essere  allegati  anche  i  preventivi   di   spesa caratterizzati da un appropriato livello di  dettaglio  in  grado  di consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del  piano  di investimento i quali concorrono, qualora adeguati,  alla  definizione del punteggio inerente il criterio  della  fattibilita'  tecnica  del programma  di  investimento.  I  predetti  provvedimenti  definiscono altresi'  i  punteggi,  le  condizioni  e   le   soglie   minime   di ammissibilita' adottati per ciascuno  dei  criteri  e  indicatori  di valutazione  di  cui  all'allegato  n.  4,  il  punteggio  aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating  di legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche'  gli eventuali  ulteriori  elementi  utili  a  disciplinare  la   corretta attuazione dell'intervento agevolativo.   4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e  integrazioni,  i  soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle   disponibilita'    finanziarie.    Il    Ministero    comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle risorse   finanziarie   disponibili   nell'ambito   dello   specifico sportello. In  caso  di  insufficienza  delle  suddette  risorse,  le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle  agevolazioni  sono  ammesse  all'istruttoria  in   base   alla posizione assunta nell'ambito di una specifica  graduatoria,  fino  a esaurimento delle medesime risorse.  La  graduatoria  e'  formata  in ordine decrescente sulla base  del  punteggio  attribuito  a  ciascun soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui  agli indicatori  i,  ii,  iii   e   iv   del   criterio   di   valutazione «caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato  n.  4. Per i programmi di investimento  presentati  ai  sensi  dell'art.  4, comma 3, il punteggio  complessivo  e'  determinato  come  media  dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto  di rete. In caso di parita' di punteggio, ai fini  dell'ammissione  alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.   5. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della  domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare  preliminarmente  la capacita' del soggetto richiedente  di  restituire  il  finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei  dati  desumibili  dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     dove:     «Cflow »: indica la somma dei valori  relativi  al  risultato  di esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;     «Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7;     «n»:  indica  il  numero   degli   anni   di   ammortamento   del finanziamento  agevolato,  secondo  quanto  indicato   dal   soggetto proponente in sede di domanda di agevolazioni.   6. Effettuata la  verifica  preliminare  di  cui  al  comma  5,  il Ministero  procede,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di presentazione ovvero della  graduatoria  di  cui  al  comma  4,  alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'  previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di  agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato  n.  4.  Le attivita' istruttorie sono  svolte  dal  Ministero  entro  centoventi giorni dalla data di presentazione  della  domanda  di  agevolazioni, fermo  restando  la  possibilita'  di   chiedere   integrazioni   e/o chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei  programmi di investimento, il Ministero verifica la vigenza  e  la  regolarita' contributiva del  soggetto  proponente  nonche'  l'assenza  di  cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per  le  domande per le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito positivo,  il  Ministero  procede   alla   registrazione   dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente  adozione  del provvedimento di concessione. Per le domande che  hanno  ottenuto  un punteggio inferiore a una  o  piu'  delle  soglie  di  ammissibilita' previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al  comma 2, ovvero ritenute comunque non  ammissibili  per  insussistenza  dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o  a seguito della verifica preliminare di cui al comma  5,  il  Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive modificazioni e integrazioni.   7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico del soggetto  beneficiario  in  ordine  agli  obiettivi,  alle modalita'  e  ai  termini   di   realizzazione   del   programma   di investimento,  gli  obblighi  derivanti  dall'utilizzo   di   risorse cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento  agli adempimenti in materia di  informazione  e  pubblicita',  nonche'  le circostanze determinanti la revoca delle  agevolazioni.  Il  soggetto beneficiario  provvede  alla  sottoscrizione  del  provvedimento   di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.   8. Entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di concessione di cui al comma 6, sottoscritto  da  parte  del  soggetto beneficiario,  l'Agenzia  provvede  alla  stipula  del  contratto  di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le modalita' e le  condizioni  per  l'erogazione  e  il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario.     |  
|   |                                 Art. 9 
                     Erogazione delle agevolazioni 
   1. Le  agevolazioni  sono  erogate  dall'Agenzia  a  seguito  della presentazione  di  richieste  da  parte  dei  soggetti   beneficiari, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare  almeno pari   al   venticinque   per    cento    dell'importo    complessivo dell'investimento ammesso,  ad  eccezione  dell'ultima  richiesta  di erogazione che puo' essere  riferita  ad  un  importo  inferiore.  Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita':     a) sulla base di  titoli  di  spesa  non  quietanzati  attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato;     b)  sulla  base  di  titoli  di  spesa   quietanzati   attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.   2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  erogazione   e   di rendicontazione dei  costi  nonche'  la  relativa  documentazione  da allegare.   3. La prima richiesta di erogazione per stato di  avanzamento  deve essere  presentata   entro   centoventi   giorni   dalla   data   del provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  all'art.  8, comma 6.   4. La richiesta di erogazione a saldo delle  agevolazioni  concesse deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come  definita  all'art.  5,  comma  6, lettera e). L'ammontare delle agevolazioni  spettanti  sono  definite sulla  base  dell'investimento  complessivamente   ammesso   in   via definitiva.   5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa  presentato costituisce acconto, i beni relativi  alla  richiesta  di  erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso  l'unita' produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini:     a) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la modalita' di erogazione  mediante  conto  corrente  vincolato,  entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;     b) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la modalita' di erogazione mediante conto corrente  bancario  ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione.   6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate  nei  provvedimenti  di cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta  giorni  dalla  presentazione delle domande  di  erogazione  e  provvede  a  erogare  le  quote  di agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.     |  
|   |                                 Art. 10 
                    Ulteriori adempimenti a carico                       dei soggetti beneficiari 
   1. Il soggetto beneficiario, oltre al  rispetto  degli  adempimenti gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a:     a)  effettuare  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa   attraverso modalita' che consentano la  loro  piena  tracciabilita'  e  la  loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di erogazione mediante  un  conto  corrente  bancario  ordinario  e  non dedicato, e' tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno  dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.);     b)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi, relativi alle  spese  rendicontate,  nei  dieci  anni  successivi  al completamento del programma di investimento.  In  ogni  caso,  tenuto conto  di  quanto  stabilito  dall'art.  140  del  regolamento   (UE) 1303/2013,  i  documenti  giustificativi  di  spesa   devono   essere conservati  sotto  forma  di  originali  o,   in   casi   debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su  supporti  per  i dati comunemente accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente   in versione  elettronica  che  rispondano  a   standard   di   sicurezza accettati;     c) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e  da altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione  europea  competenti   in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei  programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;     d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;     e)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita' separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;     f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del  programma di investimento;     g) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni ricevute a valere sul presente  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto  2017,  n.  124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.   2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto  degli  indirizzi operativi stabiliti con il decreto del  direttore  generale  per  gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare,  i soggetti beneficiari devono:     a) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita' dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Programma  operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero;     b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano gia' fruito di una misura  di  sostegno  finanziario  comunitario  ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013  e/o nazionale secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme  nazionali sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine tutte le  fatture  e/o  i documenti giustificativi devono contenere  riferimenti  al  Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR  2014-2020  e  al codice unico  di  progetto  (CUP),  nonche'  contenere  l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;     c) rispettare quanto previsto  in  materia  di  stabilita'  delle operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;     d) garantire il rispetto delle politiche  dell'Unione  europea  e delle norme nazionali  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese, tutela ambientale, sviluppo  sostenibile,  pari  opportunita'  e  non discriminazione;     e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento  di tutte  le  attivita'  in  materia  di   monitoraggio,   controllo   e pubblicita' previsti dalla normativa  europea  relativa  all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  di  cui al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni  attuative  e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.     |  
|   |                                 Art. 11 
                  Monitoraggio, ispezioni e controlli 
   1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate, al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli interventi finanziati.   2.  A  conclusione  del  programma   di   investimento,   al   fine dell'adozione  del  provvedimento  di  concessione  definitiva  delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5,  il  Ministero  effettua  un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di  investimento. In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di  accertamento.  Il  campione  e' definito sulla base di criteri  di  estrazione  casuale  in  modo  da assicurare la verifica in loco su  almeno  il  dieci  per  cento  dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato  deve  essere composto, per almeno il cinquanta per  cento,  da  programmi  con  un importo degli investimenti superiore a  euro  750.000,00.  Gli  oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico  delle  risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo  nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.     |  
|   |                                 Art. 12 
                              Variazioni 
   1. Eventuali variazioni  dei  soggetti  beneficiari  conseguenti  a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero  variazioni  del  programma  di  investimento  relative   agli obiettivi, alla  tempistica  di  realizzazione,  alla  localizzazione delle  attivita'  o  ai   beni   di   investimento,   devono   essere tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'  proceda   alle opportune   verifiche,   valutazioni   ed   adempimenti,   anche   in considerazione delle possibili cause  di  revoca  delle  agevolazioni previste all'art. 13. La comunicazione deve  essere  accompagnata  da un'argomentata relazione illustrativa.   2. Le variazioni che riguardano esclusivamente  i  fornitori  e  le caratteristiche  tecniche  dei  beni,  qualora  non  modifichino   la funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque, di importo  non  superiore  al  trenta  per  cento  dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero  e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6.   3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata   approvata,   il   Ministero   sospende   l'erogazione   delle agevolazioni,  fermo  restando  che   l'importo   complessivo   delle agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello  concesso  al soggetto beneficiario.     |  
|   |                                 Art. 13 
                                Revoche 
   1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in misura totale nei seguenti casi:     a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto beneficiario e non sanabili;     b)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei termini di cui all'art. 5, comma  6,  lettera  e).  La  realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale  nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;     c) mancata attivazione,  con  riferimento  all'unita'  produttiva agevolata e nei termini indicati all'art.  5,  comma  8,  del  codice ATECO di attivita' economica  cui  e'  finalizzato  il  programma  di investimento;     d) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei confronti  del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il  Ministero  di valutare,  nel  caso  di  apertura   nei   confronti   del   soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento,  la compatibilita' della  procedura  medesima  con  la  prosecuzione  del programma di investimento agevolato;     e)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2, del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive modifiche e integrazioni;     f) trasferimento, entro cinque anni  dalla  data  di  conclusione dell'iniziativa  o  del  completamento  dell'investimento  agevolato, dell'attivita' economica specificamente  incentivata  o  di  una  sua parte dall'unita' produttiva incentivata  ad  altro  sito  produttivo situato al di fuori  dell'ambito  territoriale  della  stessa  unita' produttiva,  in  territorio  nazionale,  nel  territorio  dell'Unione europea e in  quello  degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca  si considera il trasferimento  dell'attivita'  economica  effettuata  da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da  altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o  collegamento  ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;     g) violazione dell'obbligo di  pubblicare  gli  importi  ricevuti nella nota integrativa del bilancio  di  esercizio  e  dell'eventuale bilancio consolidato previsto dall'art. 1, comma 125, della  legge  4 agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  di conversione 28 giugno 2019, n. 58.   2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma  1,  il soggetto beneficiario non ha diritto alle  quote  residue  ancora  da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 123.   3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in misura parziale nei seguenti casi:     a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art. 5, comma 6, lettera f);     b) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica  a  cui e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle regioni meno sviluppate, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni;     c) cessione, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni,  della  proprieta'  dell'unita' produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato   ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti  di  accesso  indicati dal presente decreto;     d) modifica sostanziale, nei tre anni  successivi  alla  data  di erogazione  dell'ultima  quota  delle  agevolazioni,   dell'attivita' economica, dei livelli occupazionali e/o della  capacita'  produttiva oggetto del programma di  investimento  che  alteri  la  natura,  gli obiettivi o le  condizioni  di  attuazione  del  programma  agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;     e) realizzazione  parziale  del  programma  di  investimento  nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso  in  cui  la parte di investimento realizzata risulti  organica  e  funzionale  si procede alla revoca parziale delle  agevolazioni  limitatamente  alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati;     f) mancata  installazione  dei  beni  oggetto  del  programma  di investimento agevolato nei  termini  di  cui  all'art.  9,  comma  5, purche'  la  parte  di  investimento  realizzata  relativa  ai   beni istallati risulti organica e funzionale;     g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimento  realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;     h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle  rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.   4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:     a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)  e'  riconosciuta al  soggetto  beneficiario   esclusivamente   la   quota   parte   di agevolazioni commisurata al periodo in cui  e'  stato  verificato  il pieno rispetto degli obblighi;     b) nei casi di cui alle lettere  e)  ed  f)  e'  riconosciuta  al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte  di  agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai  quali  e'  stato  verificato  il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;     c) nel caso di cui alla lettera g) e'  riconosciuta  al  soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;     d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle da  rimborsare,  non  restituita  dall'impresa  alla  data  di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.   5. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in misura totale  o  parziale,  in  relazione  alla  natura  ed  entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi  previsti agli articoli 10 e  11  e  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal provvedimento di concessione.     |  
|   |                                 Art. 14 
                          Disposizioni finali 
   1.  Il  Ministero  garantisce  l'adempimento  degli   obblighi   di pubblicita' e informazione di cui all'art.  9  del  regolamento  GBER attraverso la  pubblicazione  delle  informazioni  ivi  indicate  sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma  1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.   2. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»  sono  pubblicate  le informazioni  relative  alla  misura  agevolativa  istituita  con  il presente provvedimento.   3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di  relazioni  annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento GBER.   4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento agevolativo  di  cui  al presente  provvedimento  il  Ministero   procede   ad   adeguare   la Convenzione stipulata con l'Agenzia per la  gestione  dell'intervento istituito con il decreto ministeriale  9  marzo  2018  richiamato  in premessa.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 30 ottobre 2019 
                                               Il Ministro: Patuanelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1068     |  
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