Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 ottobre 2019
Finanziamento piani regionali di interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana. (Decreto n. 847/2019).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di venti milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale e' stato disposto che, a partire dall'anno 2014, tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica confluissero nel fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresa la somma di euro venti milioni annui di cui al citato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale e' stato stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita' e, in particolare, l'art. 4, comma 3-quater;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, con il quale sono state ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021, pari a complessivi ottanta milioni, tra le regioni e individuati i criteri di selezione degli interventi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con il quale sono approvati alcuni piani regionali di interventi per un valore complessivo pari ad euro 58.111.670,63;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 demandava ad un'apposita comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione del termine entro il quale le regioni dovevano far pervenire i piani regionali di interventi da finanziare;
Dato atto che con nota del 21 febbraio 2019, prot. n. 5024, e' stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento;
Considerato che a seguito di istruttoria amministrativa sui piani regionali pervenuti nei termini indicati, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con successiva nota del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha dovuto procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro e non oltre il 1° aprile 2019;
Dato atto che entro il predetto termine solo alcune regioni hanno prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste;
Considerato che successivamente alla predetta data altre regioni hanno tramesso i chiarimenti richiesti;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d), dell'Accordo stipulato in sede di Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica o modifica degli stessi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al fine di velocizzare le procedure, da' seguito ai piani regolarmente e tempestivamente pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti l'autorizzazione dei piani pervenuti in ritardo;
Ritenuto quindi, sulla base degli ulteriori piani pervenuti, di poter autorizzare gli interventi degli enti locali proposti nei piani delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana di cui all'allegato A al presente decreto, definendo altresi' i tempi di aggiudicazione, nonche' le modalita' di rendicontazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1

Piani regionali

1. Sono approvati i piani regionali delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise e Toscana di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per un valore complessivo pari ad euro 13.431.872,68.
2. Le somme residue non utilizzate dalle regioni, rispetto agli importi assegnati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93, restano nella disponibilita' delle singole regioni, per essere successivamente utilizzate insieme ad altre eventuali economie per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalita'.
3. La somma di cui al comma 1 grava sui residui di stanziamento di lettera f) del capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'annualita' 2018, nonche' sul capitolo 7105, piano gestionale 1, del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le annualita' 2019, 2020 e 2021.
4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. I piani delle regioni per i quali non siano stati trasmessi i chiarimenti richiesti e/o la relativa documentazione sono approvati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Termini per la progettazione, aggiudicazione
degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'allegato A, sono tenuti ad effettuare la proposta di aggiudicazione degli interventi entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'intervento.
 
Art. 3

Modalita' di rendicontazione
e monitoraggio

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti possono chiedere alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tramite apposito applicativo e successivamente all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, un'anticipazione fino ad un massimo del 20% dell'importo oggetto di finanziamento.
2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione di eventuali somme gia' ricevute, direttamente dalla Direzione generale competente in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione di lavori.
3. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e possono essere utilizzate nei limiti del 50% e per le ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio definito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1.
6. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo sicurezza delle scuole» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 o i cui lavori siano stati avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto.
3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente locale che abbia ricevuto da parte del Ministero una, seppure parziale, liquidazione di risorse e' tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento delle stesse all'entrata di bilancio dello Stato.
4. L'ente locale e' tenuto a comprovare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2019

Il Ministro: Fioramonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2019, registrazione n. 1-3233.