| Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |  
| COMUNICATO  |  
| Statuto dell'associazione «Italia Viva», iscritta  nel  Registro  dei partiti politici il 4 dicembre 2019.  |  
  |  
 |  
               Parte di provvedimento in formato grafico
                                Art. 1.                               Finalita' 
     Italia Viva e' la casa aperta a tutte le  donne  e  a  tutti  gli uomini che si identificano nei valori propri  dello  stato  liberale, laico,  inclusivo  e  fondato  sulla  divisione  dei  poteri,   nella Costituzione repubblicana e antifascista,  nella  Carta  dei  diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani.     Promuove la concreta parita' di  genere,  impegnandosi  affinche' donne e uomini abbiano eguali diritti e medesimi doveri.     Difende  la  liberta'  di   autodeterminazione,   quale   diritto fondamentale  delle  persone,  riconoscendone  come   corollario   il principio della responsabilita' personale.  Difende  quali  requisiti fondamentali di una societa' democratica la liberta' di espressione e di stampa e il diritto alla veridicita' delle informazioni.     Sostiene  una  visione  della  giustizia  improntata  su   valori garantisti. Crede fermamente che la giustizia  debba  essere  eguale, giusta e veloce per tutti i cittadini;     Ritiene  convintamente  che  senza  sicurezza,  internazionale  e interna, non possa esserci liberta' e che le minacce del nostro tempo vadano affrontate essendo rigorosi nel reprimere e  intelligenti  nel prevenire;     Contrasta la poverta' con la crescita e il progresso, di tutti  e per tutti, accompagnando le persone nei processi di cambiamento.     Sostiene l'innovazione, promuovendo l'adeguamento costante  delle competenze individuali; crede nel valore dell'impegno solidaristico e nel principio di sussidiarieta'.     Ha  una  visione  del  lavoro  come  strumento  fondamentale  per rimuovere le disuguaglianze,  come  presupposto  della  realizzazione individuale e del benessere collettivo.  Pertanto,  sostiene  che  il lavoro  vada  creato,  tutelato  e  incentivato;   che   l'iniziativa economica e l'impresa vadano sostenute come strumento essenziale  per la  crescita,  in  opposizione  ai  principi  di  assistenzialismo  e conservatorismo.     Da' valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze,  come strumenti per costruire una societa' piu' forte e libera.     Pone  al  centro  la  cura  del  vivente  umano  e   non   umano, dell'ambiente, del nostro paesaggio e  del  patrimonio  naturale,  un modello  di  sviluppo  sostenibile,  che   si   fondi   sull'utilizzo responsabile della tecnologia e contrasti la cultura dello spreco.     Si impegna a difendere un modello  di  societa'  aperta,  con  la ferma consapevolezza  che  l'identita'  italiana  sia  il  frutto  di scambi,  contaminazioni,  ricchezze  condivise  che  hanno   prodotto progresso sociale, economico e culturale. Contrasta il  nazionalismo, il sovranismo, il protezionismo, la paura dell'altro.     Valorizza le comunita', come linfa vitale del Paese. Promuove  lo sviluppo equilibrato fra nord e sud, come presupposto per la crescita di  tutti;  le  comunita'  degli  italiani  all'estero,  come   primi ambasciatori dell'Italia nel mondo; le autonomie locali,  come  primo presidio della Repubblica e fondamentale strumento di  partecipazione democratica.     Rivendica con orgoglio l'identita'  italiana  ed  europea,  nella consapevolezza che per rendere il Paese piu' forte ci sia bisogno  di un'Europa piu' coesa. Si impegna a costruire l'Europa  che  non  c'e' ancora:  un'Europa  politica  e  non  tecnocratica,  nel  solco   del federalismo europeo, impegnandosi a promuovere la  costruzione  degli Stati Uniti d'Europa.     Ritiene   la    democrazia    rappresentativa    un    patrimonio irrinunciabile.     Si identifica nel riformismo e si impegna a garantire a tutti e a tutte il diritto al futuro.     Italia Viva e' pertanto un Movimento politico costituito da donne e uomini che si associano  liberamente  per  contribuire  con  metodo democratico  e  nello  spirito  degli  articoli  2,  49  e  51  della Costituzione a  determinare  l'indirizzo  politico  della  Repubblica italiana e dell'Unione europea.     |  
|   |                                 Art. 2.                 Denominazione, sede, simbolo, durata 
     2.1 La denominazione  e'  «Associazione  Italia  Viva»  e  potra' essere indicata anche nella forma abbreviata «Italia Viva».     2.2 La sede dell'Associazione e' in  Roma  -  via  della  Colonna Antonina n. 52 - cap 00186. Essa potra' essere trasferita  presso  un altro indirizzo con delibera dell'Assemblea  nazionale  nel  rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del  decreto-legge  n. 149 del  2013  cosi'  come  eventualmente  modificato  da  successive disposizioni.     2.3 Il Comitato nazionale potra' altresi'  aprire,  trasferire  e chiudere, sedi nazionali secondarie in tutto il territorio  nazionale nonche' all'estero presso le localita' ove hanno sede le  istituzioni dell'Unione europea o le agenzie delle Nazioni Unite dandone adeguata comunicazione sul sito web dell'Associazione.     2.4 Il simbolo dell'Associazione e' un cerchio delimitato in nero e a sfondo bianco con al centro la scritta senza spazi  «ITaLIaVIVa», in  stampatello  maiuscolo  a  eccezione  delle  tre  vocali  «a»  in carattere stampatello minuscolo; la parola «ITaLIa» e' di colore bleu e la parola «VIVa» ha tonalita' viola/fucsia; nel quadrante superiore del cerchio e' raffigurata una «V»  stilizzata  a  forma  di  ali  di gabbiano  avente  caratteristiche  cromatiche  pressoche'   identiche all'area posta nel quadrante inferiore  delimitata  superiormente  da una linea curva posizionata in  obliquo,  colorata  con  tonalita'  e tratti che vanno dal viola/fucsia, al rosso  fino  all'arancione.  La rappresentazione grafica  del  simbolo  viene  allegata  al  presente statuto sotto la lettera «A».     2.5 Il simbolo ed il suo utilizzo  e'  concesso  all'Associazione nelle modalita' indicate nell'atto costitutivo.     2.6 La gestione e l'utilizzo del  simbolo  sono  attribuiti  alla Presidente  o  al  Presidente  nazionali  a  cui  e'   assegnata   la rappresentanza legale, anche ai fini dello svolgimento  di  tutte  le attivita' connesse alle tornate elettorali. Il  simbolo  puo'  essere utilizzato esclusivamente nel  rispetto  dei  principi  del  seguente statuto. La Presidente o il Presidente nazionali a cui  e'  assegnala la rappresentanza, puo' autorizzare l'utilizzo della denominazione  e del  medesimo,  nella  composizione  sopra  descritta  o  con   delle varianti, come  simbolo  elettorale  di  aggregazione  di  partiti  e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale  partecipi anche Italia Viva o da  questa  promossi.  Inoltre,  Italia  Viva  ne concede l'uso alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti in ambito territoriale o  su  base  tematica  secondo  le  norme  del presente statuto e dei relativi regolamenti. Tale  autorizzazione  e' soggetta a revoca con decisione motivata del Comitato nazionale.     2.7 Il  simbolo  e  la  denominazione  dell'Associazione  possono essere modificati solo con deliberazione dell'assemblea approvata con il voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto.     2.8. La durata di Italia Viva e' a tempo indeterminato.     |  
|   |                                 Art. 3.     Partecipazione alla vita dell'Associazione: principi generali 
     3.1 Italia Viva promuove e sostiene la partecipazione  alla  vita dell'Associazione da parte di tutti coloro che intendono  contribuire alla realizzazione delle sue finalita'. A tal fine coordina, in  base alle disposizioni del presente statuto, l'attivita'  degli  associati che svolgono la loro azione sulla  base  dei  principi  disposti  dal presente statuto  e  rende  disponibile  una  piattaforma  telematica nonche' eventuali ulteriori strumenti  informatici,  con  parita'  di trattamento tra gli associati, per la circolazione e la  condivisione di informazioni e opinioni.     3.2. Italia Viva si ispira anche dal punto di vista organizzativo ai principi di sussidiarieta', di democrazia, di separazione  tra  le funzioni  di  indirizzo  e  controllo  e  le  funzioni  operative  di autonomia degli organi della rete, nonche' ai criteri  di  efficacia, efficienza ed economicita'.     3.3 L'Associazione  persegue  anche  attraverso  azioni  positive l'obiettivo della parita' dei sessi in attuazione degli articoli 3  e 51 della Costituzione.  Ogni  incarico,  elettivo  o  di  nomina,  e' affidato congiuntamente a una  donna  e  a  un  uomo,  salvo  diversa espressa previsione del presente statuto e/o  della  legge.  In  ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei  due  sessi  all'interno degli organi collegiali.     3.4 Nel rispetto del pluralismo sono garantiti  i  diritti  delle minoranze  negli  organi  collegiali.  L'elezione   degli   organismi rappresentativi e di controllo interni e' rigorosamente improntata al principio proporzionale.     3.5. Italia Viva si articola come segue:       a.  una  rete  di  cittadine  e  cittadini,  amministratrici  e amministratori locali, che riconoscendosi nelle finalita'  di  Italia Viva  intendono  portare  il  loro  contributo  sul  piano  politico, culturale  e  sociale.  A  tal   fine   possono   anche   associarsi, simpatizzare e promuovere  e  riunirsi  in  comitati  territoriali  e tematici;       b. i coordinamenti territoriali, supportati da due coordinatori di genere diverso, articolati sul territorio nazionale  e  all'estero sulla base dei collegi elettorali. Hanno la funzione di coordinare  e controllore l'attivita' degli  associati,  dei  simpatizzanti  e  dei comitati nel rispetto della loro autonomia;       c. un terzo livello  nazionale  che,  tra  l'altro,  indica  la strategia dell'Associazione.     |  
|   |                                 Art. 4.                      Associati e i simpatizzanti 
   4.1 Gli associati     4.1.1  Sono  associati  coloro  che  aderiscono  a  Italia   Viva iscrivendosi tramite la piattaforma  telematica  o  altri  strumenti, anche non telematici. Gli associati possono promuovere e/o aderire ai comitati secondo le disposizioni del presente statuto. Gli  associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso  e  collaborazione  per  il  conseguimento  dei  suoi   scopi statutari. Costituiscono  requisiti  per  iscriversi  come  associati l'essere cittadine  o  cittadini  dell'Unione  europea  residenti  in Italia, cittadine e cittadini di altri paesi in possesso di  permesso di  soggiorno,  ovvero  cittadine  o  cittadini  italiani   residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di  eta'.  Aderendo  dichiarano  di voler  contribuire  a  conseguire  le  finalita'   di   Italia   Viva accettandone le regole dettate dal presente statuto  e  dai  relativi regolamenti  di  esecuzione,  quando  esistenti.  Nell'ambito   delle finalita' di cui all'art. 1, Italia  Viva  riconosce  e  rispetta  il pluralismo delle opzioni culturali di  tutti  gli  associati  al  suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e  riconosce pari dignita' a tutte  le  condizioni  personali,  quali  il  genere, l'eta', le  convinzioni  religiose,  le  disabilita',  l'orientamento sessuale, l'origine etnica.     4.1.2 Al momento  dell'iscrizione  e  ad  ogni  suo  rinnovo  con cadenza annuale gli associati sono tenuti al versamento  della  quota il cui importo e' stabilito dal Comitato nazionale.     4.1.3 Tutti gli associati, senza  discriminazione  alcuna,  hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto di contribuire  col proprio voto alla nomina o all'elezione di soggetti  con  compiti  di dirigenza e in pari  tempo  di  accedere  alle  cariche  interne  con compiti di direzione o esecutivi.  Gli  associati  hanno  diritto  di concorrere,  con  liberta'  di   opinione   e   di   proposta,   alla determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte di Italia Viva.     4.1.4 La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:       a) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta  elettronica,  alla  sede  legale  dell'Associazione  o  al comitato territoriale o tematico al quale l'associato e' iscritto;       b) per morte, dichiarazione  di  interdizione,  inabilitazione, fallimento  in  proprio  e/o  condanna  a  una  pena   che   comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' a esercitare uffici direttivi;       c) per mancato pagamento della  quota  annuale  entro  la  data prevista, salva  la  possibilita'  di  sanare  l'inadempimento  entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento  da  parte dell'Associazione;       d) per espulsione decretata dai competenti organi disciplinari;       e) per indegnita', qualora  lo  stesso  venga  meno  ai  doveri statutari o si renda responsabile di azioni incompatibili con la  sua permanenza nell'Associazione, o di  atti  lesivi  nei  confronti  dei componenti del Comitato nazionale e denigratorie  per  il  buon  nome dell'Associazione.     4.1.5 L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte  di «Italia Viva» perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.     4.1.6 Gli associati hanno diritto  di  accesso  documentale  agli atti e ai provvedimenti degli organi rappresentativi.   4.2 Simpatizzanti     4.2.1 Italia Viva e' una casa aperta a tutti coloro vogliano dare un  contributo.  Possono  partecipare  o  sostenere   le   iniziative dell'Associazione e dei suoi comitati  anche  cittadine  e  cittadini che, pur riconoscendosi nelle finalita' di Italia Viva o  di  singole attivita' promosse dalla stessa, non intendono  aderire  formalmente. Questi simpatizzanti risultano  all'associazione  dai  dati  raccolti sulla  piattaforma  telematica  o   tramite   altre   modalita'   non informatiche.  Qualora  decidano  di  partecipare  attivamente   alle iniziative dei comitati, i simpatizzanti sono  tenuti  a  collaborare lealmente con gli organi dell'Associazione, a rispettarne lo statuto, il regolamento e le ulteriori direttive  e  indicazioni  che  saranno comunicate.     |  
|   |                                 Art. 5.                      Organizzazione territoriale 
   5.1 I Comitati     1. I  Comitati  sono  il  nucleo  essenziale  di  Italia  Viva  e consentono  all'Associazione  medesima  di   estendere   le   proprie attivita' a tutto il territorio nazionale e presso  le  comunita'  di italiani residenti all'estero.     2. La loro costituzione e la loro  promozione  puo'  avvenire  su iniziativa del singolo associato, su base territoriale o tematica,  e possono essere partecipati da associati e da simpatizzanti.     3. I Comitati perseguono le finalita' di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza  del  livello nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge  e  del  presente statuto.     4. Ciascun associato o simpatizzante, al momento di aderire a  un comitato, e' tenuto a fornire i propri dati personali.  Il  promotore del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicita' dei dati forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale.     5. I Comitati, considerata la loro natura spontanea e atomistica, non  sono  dotati  di  rappresentanza  giuridica   e   di   autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche.     6. Qualora invece, in ragione  dell'ampliamento  delle  attivita' svolte dal Comitato, il consistente numero di iscritti, la necessita' di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in  ragione  di  altre esigenze definite  con  apposito  regolamento,  i  Comitati  sono  da considerarsi  come  soggetti  dotati  di  autonomia  patrimoniale   e gestionale in quanto reperiscono le risorse economiche  per  il  loro funzionamento  mediante  autofinanziamento,  nonche'  da  ogni  altra entrata prevista dalla legge.     7. I Comitati di cui al precedente punto  6  operano  con  propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria  ed  operativa.  Rendono conto del proprio operato agli associati che vi hanno aderito  ed  al Comitato nazionale con la predisposizione di  un  rendiconto  annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovra'  essere  trasmesso al Comitato nazionale entro il 31 maggio  di  ciascun  anno,  nonche' agli altri organi previsti dalla legge.     8.  La  Presidente  e  il  Presidente  nazionali  dispongono   il commissariamento del Comitato in caso di  gravi  irregolarita'  nella gestione o di impossibilita' di funzionamento del Comitato  medesimo, nonche' in ipotesi di gravi violazioni  del  presente  statuto.  Tale commissariamento dovra'  essere  ratificato  dal  Comitato  nazionale entro i trenta giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali  possono  proporre  lo  scioglimento  del Comitato  ai  sensi  del  periodo  precedente.  E'  fatta  salva   la possibilita' di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia competente.     9. I Comitati sono disciplinati dal presente  statuto  e  da  uno statuto tipo approvato dal Comitato  nazionale.  Nello  statuto  tipo devono comunque essere previsti: a. struttura democratica; b. assenza di fini  di  lucro  delle  prestazioni  fornite  agli  associati;  c. disciplina degli associati: criteri  di  ammissione,  di  esclusione, nonche' obblighi e diritti degli associati;     10. I promotori dei Comitati li rappresentano nei  confronti  dei terzi e svolgono funzione di collegamento con  il  resto  della  rete dell'Associazione.   5.2 I coordinamenti territoriali     1. I coordinamenti territoriali, supportati da  due  coordinatori di  genere  diverso,  sono  articolati  sul  territorio  nazionale  e all'estero sulla base dei collegi elettorali.     2. Il numero e la definizione dei coordinamenti territoriali sono stabiliti  dai  Presidenti  nazionali   con   proposta   motivata   e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato nazionale.     3. Scopi dei coordinamenti territoriali sono:       a) attuano le indicazioni degli organi nazionali;       b) fungono da supporto e  coordinamento  degli  associati,  dei simpatizzanti e dei comitati;       c)  svolgono  funzioni  di  supporto   e   raccordo   con   gli amministratori del territorio;       d) svolgono azione di controllo e coordinamento dei comitati;       e) indicano le strategie di indirizzo  circa  le  attivita'  da svolgere nei loro ambiti di azione.     4. I Presidenti nazionali nominano due coordinatori territoriali, un  uomo  e  una  donna,  per  ciascun  coordinamento   territoriali, ratificati  con  voto  dal   Comitato   nazionale.   I   coordinatori territoriali esercitano l'autonomia  patrimoniale  e  gestionale  del coordinamento di competenza. Le cariche hanno durata di quattro  anni e  possono  essere  rinnovate.  Essi  hanno  funzioni  di   sostegno, coordinamento e  controllo  dell'attivita'  che  vengono  svolte  nel proprio  coordinamento   territoriale   e   svolgono   attivita'   di collegamento  con  gli  altri  livelli  e  organi  dell'Associazione. Partecipano all'assemblea  di  Italia  Viva  secondo  le  regole  del presente statuto e del relativo regolamento. Il  Comitato  nazionale, su proposta dei Presidenti nazionali, puo' revocare e sostituire  uno o  entrambi  i   coordinatori   territoriali   qualora   ne   ravveda l'opportunita', con propria deliberazione.     5. I coordinamenti territoriali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale da attribuire al coordinatore  territoriale anziano, in quanto reperiscono le  risorse  economiche  per  il  loro funzionamento  mediante  autofinanziamento  nonche'  da  ogni   altra entrata prevista dalla legge. Operano  con  propri  organi  ed  hanno autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.     6. I coordinamenti territoriali rendono conto del proprio operato agli associati ed al Comitato  nazionale  con  la  predisposizione  e approvazione di un rendiconto annuale redatto in base alla  normativa vigente, che dovra' essere trasmesso al Comitato nazionale  entro  il 31 maggio di ciascun anno, nonche' agli altri organi  previsti  dalla legge.     7.  La  Presidente  e  il  Presidente  nazionali  dispongono   il commissariamento del coordinamento  territoriale  in  caso  di  gravi irregolarita' nella gestione o di impossibilita' di funzionamento del Comitato  medesimo,  nonche'  in  ipotesi  di  gravi  violazioni  del presente statuto. Tale commissariamento dovra' essere ratificato  dal Comitato nazionale entro  i  trenta  giorni  successivi.  Qualora  ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai  sensi  del  periodo  precedente.  E' fatta salva la possibilita' di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia competente.     |  
|   |                                 Art. 6.                       La piattaforma telematica 
     6.1 Il Comitato nazionale di Italia  Viva  promuove,  sostiene  e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete  ed  in particolare l'allestimento  e  la  manutenzione  di  una  piattaforma telematica nonche' di  altre  tecnologie  digitali,  disciplinate  da apposito regolamento, che si conformera' al rispetto della  normativa vigente in materia, con particolare riguardo a  quanto  disposto  dal regolamento europeo GDPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni  del Garante per la protezione dei dati personali e  da  eventuali  future modifiche legislative alla normativa vigente.     |  
|   |                                 Art. 7.                       Organizzazione nazionale 
     7.1 Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:       1) l'Assemblea;       2) il Comitato nazionale;       3) il congresso;       4) la Presidente e il Presidente;       5) Il Tesoriere;       6) il Comitato di Tesoreria;       7) i Comitati di garanzia di prima e seconda istanza.     |  
|   |                                 Art. 8.                          Assemblea nazionale 
     8.1 L'Assemblea nazionale e' composta da:       a) la Presidente e il Presidente dell'Associazione;       b) i componenti del Comitato nazionale;       c) gli europarlamentari associati a Italia Viva;       d) i parlamentari nazionali associati ad Italia Viva;       e) i Ministri associati ad Italia Viva;       f) i presidenti di regione e i consiglieri regionali  associati ad Italia Viva;       g)  centocinquanta  amministratori   locali   individuati   dai presidenti nazionali, nel rispetto  del  criterio  della  parita'  di genere;       h) centocinquanta associati ed  esponenti  della  cd.  societa' civile  individuati  dai  presidenti  nazionali,  nel  rispetto   del criterio della parita' di genere;       i) il tesoriere;       j) gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.     Hanno inoltre diritto di partecipare con  diritto  di  parola  ma senza diritto di voto:       k) i componenti degli organismi di garanzia;       l) coordinatori territoriali;       m) coordinatori territoriali per gli italiani all'estero.     8.2 L'Assemblea nazionale, che e' presieduta dalla  Presidente  e dal Presidente nazionali, ha competenza in materia di indirizzo della politica   nazionale   dell'Associazione,   di    organizzazione    e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.     8.3  L'Assemblea  nazionale  esprime  indirizzi  sulla   politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni, ordini  del  giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo  regolamento,  sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in  casi  di  necessita'  e  urgenza,  attraverso deliberazioni effettuate per via telematica  sulla  base  di  quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dal Comitato  nazionale.  Il regolamento  e'  approvato  dall'Assemblea  nazionale  con  il   voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.     8.4 L'assemblea e' convocata ordinariamente dai presidenti almeno due volte all'anno, in via straordinaria se  lo  chiedono  almeno  un quinto dei suoi componenti.     8.5 L'Assemblea nazionale puo', su  mozione  motivata,  approvata con  il  voto  favorevole  della  maggioranza   assoluta   dei   suoi componenti, sfiduciare i Presidenti nazionali. In tal caso si procede entro sessanta giorni a indire il congresso.     8.6 L'assemblea degli associati puo' deliberare la  modifica  del presente statuto, del simbolo e della denominazione di  Italia  Viva, cosi' come previsto all'art. 2.7.     8.7 L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza almeno della meta' piu' uno degli aventi  diritto  a  parteciparvi.  Ciascun partecipante puo' rappresentare tramite delega un solo  altro  avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto.     8.8  Salvo  diversa  disposizione   del   presente   statuto   le deliberazioni dell'assemblea sono adottate  con  il  voto  favorevole della  maggioranza  dei  presenti  aventi   diritto   di   voto.   Le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere  approvate  con il voto  favorevole  di  almeno  il  60%  degli  aventi  diritto.  La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole  di  almeno  dai  tre  quarti  dei  componenti l'assemblea aventi diritto al voto. La convocazione viene  effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione sul sito internet  dell'Associazione  almeno  quindici  giorni  prima della data dell'assemblea.  Delle  delibere  assembleari  viene  data pubblicita' mediante affissione presso la sede del  relativo  verbale e/o pubblicazione sul sito internet di Italia Viva.     |  
|   |                                 Art. 9.                          Comitato nazionale 
     9.1 Il Comitato nazionale e'  l'organo  di  organizzazione  e  di indirizzo politico, da' esecuzione al progetto politico definito  dal congresso. Esso e'  presieduto  dalla  Presidente  e  dal  Presidente nazionali.     9.2 Esso e' composto da:       la Presidente e il Presidente dell'Associazione;       i capigruppo  di  Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della Repubblica;       i capidelegazione e i capigruppo del Parlamento europeo;       cinquanta membri eletti dall'Assemblea nazionale su  un  elenco proposto dai Presidenti nazionali dei quali  venticinque  eletti  tra candidature maschili e venticinque tra candidature femminili;       i membri della Cabina di regia.     9.3 Il Comitato nazionale, che dura in carica quattro  anni  e  i cui membri sono rinnovabili, e' convocato almeno due  volte  all'anno dai  coordinatori  nazionali,  di  cui  una  per  l'approvazione  del rendiconto d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge.     9.4 Le convocazioni del Comitato nazionale  sono  fatte  mediante lettera spedita o consegnata a mano o trasmessa con  qualsiasi  mezzo documentale o elettronico a ciascuno dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione,  in  caso  di  urgenza  «ad horas».     9.5 Ogni componente ha diritto ad un voto.     9.6 Le deliberazioni del Comitato nazionale sono adottate con  la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.     9.7 Le  regole  di  funzionamento  del  Comitato  nazionale  sono disciplinate  dal  relativo  regolamento   approvato   dall'Assemblea nazionale.     |  
|   |                                Art. 10.                La Presidente e il Presidente nazionale 
     10.1 La Presidente e il  Presidente  nazionali  sono  eletti  dal congresso secondo  le  modalita'  previste  da  apposito  regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. Restano in carica quattro anni  e possono essere rieletti. Essi  sono  coadiuvati  da  una  «Cabina  di regia» con funzioni esecutive per il funzionamento dell'Associazione.     10.2 Convocano e presiedono le riunioni dell'assemblea, convocano e presiedono il congresso e sovrintendono al rapporto tra gli  organi di Italia Viva.     10.3 Essi dirigono l'Associazione e la rappresentano in tutte  le sedi istituzionali, elettorali e  politiche.  Danno  attuazione  agli indirizzi e alle determinazioni del congresso, dell'assemblea  e  del Comitato nazionale,  secondo  le  rispettive  competenze  statutarie. Restano in carica  fino  al  primo  congresso  successivo  alla  loro elezione. Hanno potere di nomina secondo le disposizioni del presente statuto, convocano il Comitato nazionale  ed  esercitano  i  relativi poteri  secondo  le  modalita'  disposte  dal  regolamento  approvato dall'assemblea.     10.4  La  rappresentanza  legale  dell'Associazione   spetta   al Presidente  designato  dal  Comitato  nazionale,   con   voto   della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Rappresenta  l'Associazione anche in giudizio e di fronte ai  terzi  a  tutti  gli  effetti,  con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica  e finanziaria in nome e per  conto  dell'Associazione,  con  poteri  di ordinaria  e  straordinaria  amministrazione,  ivi  inclusa,  in  via esemplificativa, la  stipula  di  contratti  e  negozi  di  qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti  e  di  operazioni bancarie in genere, la gestione  del  personale,  la  prestazione  di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi  elettorali  o  ad  altri contributi o finanziamenti pubblici di  qualsiasi  natura.  Gestisce, secondo  le  indicazioni  del  Comitato  nazionale,  ogni   attivita' relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso  l'eventuale  trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il  deposito congiunto del simbolo e della lista da parte  dell'Associazione,  nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.     |  
|   |                                Art. 11.                             Il Tesoriere 
     11.1  Il  Tesoriere  e'  l'organo  responsabile  della   gestione economico-finanziaria   e   patrimoniale,   a   loro   e'    affidata l'organizzazione amministrativa e contabile  dell'Associazione.  Deve svolgere tale funzione nel rispetto  del  principio  di  economicita' della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario di Italia Viva.     11.2 Il Tesoriere e' eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi e resta in carica per quattro anni e puo' essere rieletto.     11.3  Per  l'espletamento  delle  attivita'  il  Tesoriere   puo' avvalersi di professionalita' esterne  in  materia  legale,  fiscale, previdenziale ed  altro.  La  sua  funzione  primaria  e'  consentire all'Associazione di raggiungere gli scopi  associativi  nel  rispetto del principio  di  economicita'  della  gestione  assicurando  sempre l'equilibrio finanziario.     |  
|   |                                Art. 12.                         Comitato di Tesoreria 
     12.1 Il Comitato di Tesoreria e' formato da  sei  componenti.  Il Tesoriere ne e' membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dal Comitato  nazionale  nella  prima  seduta  successiva all'elezione dell'assemblea.     12.2  Il  Comitato  di  Tesoreria  coadiuva  il  Tesoriere  nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto  alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento  e  alla  allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato  di  Tesoreria,  segnatamente, valuta  il  bilancio  consuntivo  e  quello  preventivo  redatti  dal tesoriere,  e  autorizza  quest'ultimo  a  sottoporli   al   Comitato nazionale per l'approvazione.     12.3 I componenti del Comitato  di  Tesoreria  durano  in  carica quattro anni e possono essere rieletti.     |  
|   |                                Art. 13.                             Il congresso 
     13.1 Il congresso e' il  momento  di  espressione  diretta  della volonta' di tutti gli associati di Italia Viva, che  ne  stabiliscono il progetto e gli  obiettivi  politici  generali.  E'  convocato  dai Presidenti in via ordinaria ogni quattro anni, in  via  straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri dell'assemblea.     13.2 La partecipazione degli aventi diritto puo'  avvenire  anche mediante voto sulla piattaforma telematica.     13.3 Le deliberazioni del  congresso  sono  prese  a  maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.     13.4 Il congresso elegge la Presidente nazionale e il  Presidente nazionale scegliendoli tra candidature abbinate (ticket)  ed  esprime un voto sulle  questioni  che  sono  sottoposte  agli  associati  dal Comitato nazionale  o  dall'Assemblea  nazionale.  Le  decisioni  del congresso sono prese a maggioranza dei  voti  validi  espressi  dagli aventi  diritto  che  partecipano  al  voto  e  determinano  la  line dell'Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali.     13.5 Le modalita' di  convocazione  del  congresso,  di  verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del  voto,  di  comunicazione  delle  deliberazioni  assunte  saranno contenute nel regolamento congressuale, approvato dall'assemblea.     |  
|   |                                Art. 14.           I Comitati di garanzia di prima e seconda istanza 
     14.1 I Comitati di garanzia  di  prima  e  seconda  istanza  sono rispettivamente  composti  da  quattro  e   otto   associati   eletti dall'Assemblea nazionale a scrutinio segreto con voto limitato o  per acclamazione con voto palese. La durata della carica  e'  di  quattro anni rinnovabili.     14.2 Le decisioni assunte  dal  Comitato  di  garanzia  di  prima istanza possono essere  impugnate  di  fronte  a  quello  di  seconda istanza, nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.     14.3 I  Comitati  di  garanzia  hanno  il  compito  di  risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti  inerenti  la corretta interpretazione e/o applicazione delle regole  statutarie  e di ogni altra norma afferente al funzionamento  dell'Associazione,  e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Ha potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente statuto nei confronti  degli associati e degli eletti che  vengano  meno  ai  doveri  assunti  con l'iscrizione e l'elezione.     14.4 I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati  anche mediante   la   preventiva   contestazione   dell'addebito    recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita  e  delle disposizioni  ritenute  violate;  dalla  previsione  del  termine  di sessanta giorni per le difese; dall'accesso  a  tutti  gli  atti  del provvedimento;   dalla   possibilita'   dell'inquisito    di    farsi eventualmente  assistere  nel  giudizio  disciplinare   da   soggetto qualificato da egli designato.     14.5 I Comitati di garanzia hanno un potere di controllo nei casi di inadempienza e/o di conflitto nei  confronti  delle  articolazioni territoriali  dell'Associazione.  Hanno  il  potere  di  dirimere   i conflitti  che  abbiano  ad  oggetto  il  commissariamento   e/o   lo scioglimento delle articolazioni  territoriali.  La  sospensione,  il commissariamento,  la  chiusura  e  lo  scioglimento  devono   essere preceduti da una contestazione formale  in  cui  venga  garantito  il contraddittorio.     |  
|   |                                Art. 15.                          Ricorsi e garanzie 
     15.1 Ciascun associato ha il diritto alla tutela  e  alla  difesa del proprio buon nome.     15.2 Ciascun associato puo' presentare  ricorso  al  Comitato  di garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, della Carta dei valori e dei regolamenti approvati.     15.3 L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura  di  un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine  di una settimana, della presentazione  di  tale  richiesta  nonche'  dei fatti che gli vengono addebitati. L'associato ha il diritto, in  ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire  e  difendere il proprio comportamento. Qualora  a  suo  carico  sia  adottata  una misura disciplinare, ha il diritto di fare  ricorso  al  Comitato  di garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva.  Non sono in ogni caso ammessi piu' di due gradi di giudizio.     15.4 Nel caso di impossibilita' di funzionamento del Comitato  di garanzia di prima istanza per qualunque causa, le  relative  funzioni sono demandate al  Comitato  di  seconda  istanza,  che  esercita  la funzione fino alla elezione di  una  nuova  commissione.  L'Assemblea nazionale,  entro  novanta  giorni  procede  all'elezione  del  nuovo Comitato.     |  
|   |                                Art. 16.          Modalita' di presentazione e decisione dei ricorsi 
     16.1  I  ricorsi  sono  redatti  in  forma  scritta,  a  pena  di inammissibilita',  in  modo  quanto  piu'  possibile  circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono  violate.  Ad essi e' allegata la documentazione eventualmente  ritenuta  utile  al fine di  comprovarne  i  contenuti.  La  documentazione  deve  essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo  rappresentante  legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un  documento di riconoscimento del sottoscrittore.     16.2 A pena di inammissibilita' i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso  il  luogo  o  all'indirizzo  ufficiale  del competente Comitato di garanzia, entro  e  non  oltre  trenta  giorni dalla data in cui hanno  origine  gli  atti  o  i  fatti  oggetto  di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise  persone  fisiche,  il   ricorrente   deve,   contestualmente all'invio  alla  Commissione  di  garanzia,   inviarne   copia   alla controparte.     16.3 I Comitati di garanzia,  entro  trenta  giorni  a  decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune  verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni  caso  garantire  l'esito del ricorso entro il tempo massimo  di  sessanta  giorni  dall'inizio della procedura.     16.4 Un ricorso  avente  il  medesimo  oggetto  non  puo'  essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in  secondo  grado del Comitato di garanzia di seconda istanza.     16.5 La decisione del Comitato di garanzia di prima istanza  puo' essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi  alla notifica della prima decisione.     |  
|   |                                Art. 17.                         Sanzioni disciplinari 
     17.1 I Comitati di garanzia irrogano le sanzioni derivanti  dalle violazioni allo statuto nonche' della Carta  dei  valori,  in  misura proporzionale al danno recato all'Associazione.     17.2 Le sanzioni disciplinari sono:       a. il richiamo scritto;       b.  la  sospensione  o  la  revoca   degli   incarichi   svolti all'interno dell'Associazione;       c. la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a due anni;       d. la cancellazione dall'anagrafe degli associati.     |  
|   |                                Art. 18.                      Esercizio sociale e bilanci 
     18.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il  Comitato  nazionale  sara' convocato  per  l'approvazione  del  rendiconto  d'esercizio  e   del bilancio preventivo.     18.2 Non possono essere distribuiti agli  associati,  neanche  in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche'  fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti  fondatori  di eventuali  contributi  per  l'attivita'  politica,  che  puo'  essere deliberato dall'assemblea.     |  
|   |                                Art. 19.                           Revisione Legale 
     19.1 Il rendiconto di esercizio di Italia Viva  e'  sottoposto  a revisione legale come previsto dalla vigente normativa.     |  
|   |                                Art. 20.                      Scioglimento e liquidazione 
     20.1  L'eventuale  scioglimento  di  Italia  Viva  e'  deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole  di  almeno  dai  tre quarti dei componenti la medesima aventi diritto al voto.     20.2  Nel  caso  in  cui  venga   deliberato   lo   scioglimento, l'Assemblea nazionale nomina uno o piu' liquidatori determinandone  i relativi poteri.     |  
|   |                                Art. 21.       Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative 
     21.1.  La  selezione   delle   candidature   per   le   assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle  primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme  di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi  di consultazione da  adottare  per  la  selezione  delle  candidature  a parlamentare nazionale ed europeo e' effettuata  con  un  regolamento approvato di volta in  volta  dal  Comitato  nazionale  con  il  voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti.     21.2. Il regolamento, di cui al comma 21.1, nel  disciplinare  le diverse modalita' di  selezione  democratica  dei  candidati  per  le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:       a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;       b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;       c) il pluralismo politico nelle  modalita'  riconosciute  dallo statuto;       d) l'ineleggibilita' in  caso  di  cumulo  di  diversi  mandati elettivi;       e) la rappresentativita' sociale, politica e  territoriale  dei candidati;       f) il  principio  del  merito  che  assicuri  la  selezione  di candidati  competenti,  anche  in   relazione   ai   diversi   ambiti dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;       g) la pubblicita' della procedura di selezione.     21.3. Il regolamento e' approvato dal  Comitato  nazionale  entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre  giorni  dalla  pubblicazione  del relativo decreto. Tale regolamento:       a) individua gli organi responsabili per ricevere  le  proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;       b)  determina  le  modalita'  con  cui  le   candidature   sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione  di  iscritti  o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;       c)  nomina  una  Commissione  elettorale  di  garanzia,  i  cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi  alle violazioni  del  regolamento  e  che  decide  in  modo  tempestivo  e inappellabile.     |  
|   |                                Art. 22.                          Doveri degli eletti 
     22.1 Gli eletti si impegnano  a  collaborare  lealmente  con  gli altri esponenti dell'Associazione nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.     22.2 Gli eletti, al di la' della loro iscrizione a  Italia  Viva, hanno il dovere di contribuire  al  finanziamento  dell'Associazione, versando ad essa  una  quota  delle  indennita'  e  degli  emolumenti derivanti dalla carica ricoperta  e  quantificata  dai  rappresentati legali e/o dai tesorieri competenti.     22.3 Il mancato o incompleto versamento del  contributo  previsto e' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra  carica  istituzionale da parte dell'Associazione, nonche' di provvedimenti disciplinari  di cui all'art. 15 del presente statuto.     |  
|   |                                Art. 23.                          Clausola Arbitrale 
     23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi  della stessa in  ordine  all'interpretazione  ed  esecuzione  del  presente statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti  del Comitato di  garanzia  sara'  rimessa  a  giudizio  di  tre  arbitri. Ciascuna parte nomina  l'arbitro  di  propria  competenza,  il  terzo arbitro con funzione di Presidente e' scelta di comune accordo o,  in mancanza, del Presidente del Tribunale di Roma,  che  provvede  anche nelle ipotesi di sostituzione.     23.2 Gli arbitri giudicheranno secondo  diritto  e  nel  rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma  di arbitrato rituale.     23.3 L'arbitrato ha sede in Roma.     |  
|   |                                Art. 24.                       Disposizioni transitorie 
     24.1 Entro nei sei mesi dalla approvazione o dalla modifica dello statuto,  la  Direzione  nazionale  adotta  i  regolamenti  ad   essa demandati.     |  
|   |  
 
 | 
 |