Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto dell'associazione «Dieci volte meglio», iscritta nel Registro dei partiti politici il 27 novembre 2019 |
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STATUTO
Art. 1.
Denominazione e simbolo
1. E' costituita l'Associazione «Dieci volte meglio» di seguito «Associazione», che intende realizzare, con metodo democratico, la partecipazione dei cittadini alla determinazione della politica nazionale. 2. L'Associazione e' titolare del nome e del simbolo «10 volte meglio», regolarmente depositato in uno con il presente Statuto, e ne amministra l'utilizzo a norma del presente Statuto. 3. Il simbolo del movimento 10 volte meglio e' rappresentato da un cerchio color arancio con all'interno la scritta 10 volte meglio costituita da un «10» in numeri arabi con la cifra 1 che sovrasta, da esse parzialmente coperta, le parole «volte» e «meglio» in stampato maiuscolo l'una sopra all'altra, inclinate di 45 gradi a salire da sinistra a destra. (allegato). Il Consiglio direttivo potra' per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno le modifiche ritenute piu' opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dall'Associazione, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, saranno di proprieta' dell'Associazione.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2.
Sede
1. L'Associazione ha sede in p.zza Ledro n. 7 - 00199 - Roma (RM). 2. Il Consiglio direttivo, con una sua deliberazione, puo' trasferire la sede altrove in Italia. Non sono previste articolazioni territoriali. |
| Art. 3.
Durata
L'Associazione ha durata di novantanove anni. L'associato ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2° comma del codice civile. Tutti gli organismi dell'Associazione durano in carica (quattro) anni. |
| Art. 4.
Finalita'
1. Dieci volte meglio e' una libera Associazione di persone per concorrere alla determinazione della politica nazionale secondo quanto previsto all'art. 49 della Costituzione. L'Associazione ha carattere volontario, e' indipendente e non persegue fini di lucro. L'azione dell'Associazione sara' sempre ispirata ai principi di democrazia, onesta', trasparenza, competenza, merito, coraggio, innovazione, dialogo, liberta', ascolto, ai principi della sicurezza, della dignita' della persona umana, dell'economia di mercato, della sussidiarieta', della solidarieta', della giustizia, dello stato di diritto, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente. 2. L'Associazione ha i seguenti scopi: a) creare una consapevolezza tra i cittadini e presso le istituzioni su quali saranno gli scenari tecnologici, sociali, educativi e politici dei prossimi cinque, dieci, quindici e venti anni; b) definire quale ruolo l'Italia potra' avere in questo futuro, a fronte di azioni nuove e innovative per arrivarci e stabilire le azioni per il loro raggiungimento; c) intraprendere azioni che portino ad avere un'Italia che creda nelle proprie capacita', pulita, tecnologica, fertile, che ascolti, leader in molti settori, pronta alle sfide del futuro, ricca di competenze, verde, ottimista e positiva, veloce, innovativa, capace di dialogare, libera, prosperosa, saggia. Un'Italia dove l'essere umano e' sempre al centro; d) effettuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del programma dell'Associazione; e) promuovere i valori della democrazia e dell'antifascismo, della partecipazione, dell'uguaglianza e della concorrenza, della parita' di genere, della tutela delle minoranze, della laicita' e dello svolgimento delle funzioni pubbliche nell'esclusivo interesse dei cittadini, rispettando e promuovendo i principi e le regole dell'etica pubblica; f) riconoscere e promuovere il pluralismo ideologico, come base del principio democratico che si realizza nel confronto e non nel conflitto tra diverse opzioni politiche. L'Associazione rivendica l'impegno nel consentire agli elettori la scelta tra posizioni alternative e ripudia una concezione della politica come gestione di scelte necessitate. Ritiene che i pubblici poteri debbano agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e tutela dei diritti e delle liberta' individuali. Rifiuta modelli organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli e sulla negazione o riduzione dei principi di collegialita' e partecipazione; g) promuovere un'adeguata formazione e informazione dei cittadini, dei militanti e dei soci sui temi politici rilevanti nel dibattito pubblico e nel perseguimento degli obiettivi statutari. 3. Obiettivo dell'Associazione e' promuovere, ai sensi della normativa vigente la costruzione di un soggetto partitico da sottoporre a registrazione ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 e successive modifiche. |
| Art. 5.
Attivita'
Per il conseguimento di queste finalita' l'Associazione, che non ha fini di lucro, potra', anche attraverso i canali di mobilitazione offerti dai media tradizionali e da internet: a) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo; b) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di siti web, di libri e testi, di pubblicazioni periodiche, di notiziari, di indagini, ricerche e studi; c) collaborare e/o aderire a qualsiasi istituzione pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale, nonche' collaborare con organismi, movimenti, associazioni e partiti, con cui ritenga appropriato stabilire collegamenti; d) favorire la nascita di enti e gruppi con finalita' allineate alla propria, anche se per singoli settori; e) ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti, persone fisiche e/o giuridiche, secondo le norme legislative vigenti; organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, elezioni o campagne di sensibilizzazione; f) svolgere qualunque altra attivita' consentita dalla legge utile al perseguimento delle finalita' statutarie. |
| Art. 6.
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i limiti stabiliti dal presente Statuto il Consiglio direttivo mette a disposizione dell'Associazione il rendiconto consuntivo. 2. Il rendiconto consuntivo dovra' essere corredato da tutti i giustificativi e depositato presso la sede nazionale affinche' ogni associato che lo desideri possa prenderne visione, oltre ad essere reso disponibile sul sito internet dell'Associazione. |
| Art. 7.
Soci
1. L'Associazione e' costituita da soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori i cittadini che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione al momento della sua fondazione, nonche' i cittadini che hanno aderito all'Associazione entro i quattro mesi successivi alla fondazione, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1. 2. Sono soci dell'Associazione, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali, tutti i cittadini dell'Unione europea che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda, la stessa sia accettata, ed abbiano compiuto i sedici anni di eta'. 3. Sono soci ordinari, a seguito dell'accettazione della domanda di iscrizione, le persone fisiche divenuti membri dell'Associazione in base alla procedura di cui all'art. 8. |
| Art. 7-bis.
Parita' di genere
Nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione l'Associazione si impegna, nella selezione delle candidature per le competizioni elettorali, ad assicurare una rappresentanza non inferiore al 40% al sesso meno rappresentato in lista. L'Associazione promuove la parita' dei sessi anche negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%. L'Associazione garantisce anche la tutela delle minoranze ove presenti, con un sistema proporzionale e comunque con almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi, secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti assembleari. |
| Art. 8.
Modalita' di adesione all'associazione
1. Per l'adesione all'Associazione in qualita' di socio fondatore, il cittadino interessato deve inoltrare domanda entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di uno dei soci fondatori firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione al momento della fondazione. 2. Per l'adesione all'Associazione in qualita' di socio ordinario, il cittadino deve presentare domanda mediante l'apposito modulo (fisico o virtuale) preparato dall'Associazione. 3. La domanda di adesione va indirizzata al Presidente dell'Associazione. 4. Il Consiglio direttivo delibera in merito senza ritardo, in ogni caso entro sessanta giorni dal ricevimento, verificando in particolare l'adesione ai principi e ideali a cui si ispira l'Associazione. In mancanza di risposta entro sessanta giorni la richiesta di adesione non si intende accettata. 5. A partire dal momento dell'accettazione della domanda di adesione, il nuovo socio dell'Associazione assume l'obbligo di versare la quota associativa definita dal Consiglio direttivo e acquisisce i diritti che derivano dal far parte dell'Associazione, tra cui in particolare il diritto di voto nell'Assemblea nazionale. |
| Art. 9.
Diritti dei soci
Ogni socio ha diritto: a) partecipare all'assemblea e alle deliberazioni da essa assunte; b) candidarsi, ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne dell'Associazione secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari; c) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione; d) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto; e) ricorrere al Collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto. |
| Art. 10.
Doveri dei soci
Ogni socio dovra': a) versare la quota annuale determinata dal Consiglio direttivo; b) rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati dell'assemblea e degli organi associativi a tutti i livelli; c) diffondere e promuovere gli scopi e l'attivita' dell'Associazione sul territorio; d) tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita' politiche; e) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun iscritto; f) contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica; g) favorire l'ampliamento delle adesioni all'Associazione; h) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze. Ogni socio e' tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 febbraio ed e' valida per l'anno in corso. Decorso tale termine i soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva dell'Associazione essendo sospesi dalla qualifica di socio e dalla carica eventualmente ricoperta. Verranno pienamente reintegrati qualora il versamento della quota venga regolarizzato entro un mese dalla richiesta scritta anche via e-mail effettuata dal Tesoriere. Il socio che non provveda entro l'anno solare alla regolarizzazione sara' decaduto, salvi gravi problemi di salute, familiari o professionali che saranno valutati dal Consiglio direttivo. In ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso non potra' esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione all'Associazione. |
| Art. 11.
Perdita della qualita' di socio e misure disciplinari
1. La qualifica di socio dell'Associazione si perde per: a) dimissioni volontarie; morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio e/o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi, espulsione; b) mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilita' di sanare l'inadempimento entro un mese dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del Tesoriere; d) espulsione deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta, per violazioni di legge o dello Statuto che arrechino grave pregiudizio all'Associazione, nel rispetto del principio del contraddittorio e salvo il diritto di ciascun socio al ricorso al Collegio dei probiviri. 2. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto. 2. Le misure disciplinari. Le misure disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono: il richiamo scritto; la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; la revoca della qualifica di socio; l'espulsione. Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante e' il Consiglio direttivo. L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Organo d'appello per ogni provvedimento assunto e' il Collegio dei probiviri. |
| Art. 12.
Organi dell'associazione
1. Sono organi dell'Associazione: l'assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, il Tesoriere, il Presidente. 2. Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'Associazione possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. |
| Art. 13.
L'assemblea
1. L'assemblea dei soci e' l'organo rappresentativo di tutti i soci. 2. L'assemblea delibera: a) sulla linea programmatica generale dell'Associazione; b) sull'elezione del Consiglio direttivo, del revisore unico e del Collegio dei probiviri; c) sulle determinazioni in ordine agli adempimenti propedeutici e connessi alla partecipazione alle elezioni di cui allo scopo associativo, e sulle altre determinazioni inerenti alla vita associativa di competenza del Consiglio direttivo, sulle quali lo stesso non sia in grado di giungere a una determinazione; d) sulle modifiche dello Statuto, della denominazione dell'Associazione; e) su quant'altro attribuitole dalla legge o dallo Statuto. 3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da altro soggetto socio o non socio per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione. 4. L'assemblea e' convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato dai soci al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'Associazione), almeno trenta giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni di cui al comma 2, lettera c), la convocazione puo' essere effettuata tempestivamente, con le modalita' prescritte, con almeno quattro giorni di anticipo. 5. Le proposte di modifica dello Statuto di cui al comma 2, lettera d) vengono prese in esame dall'Assemblea quando sono sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei soci in regola con la quota associativa o su proposta del Consiglio direttivo. Le modifiche allo Statuto sono approvate con la maggioranza indicata all'art. 19, comma 2. 6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare. 7. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. 8. In prima convocazione l'assemblea e' valida con la presenza dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione e' validamente costituita l'assemblea nella quale sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, salvo nei casi previsti dallo Statuto. 9. Al di fuori dei casi previsti dal presente Statuto, in cui sia prevista una maggioranza diversa, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. |
| Art. 14.
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo e' organo di organizzazione e di indirizzo politico dell'Associazione, e svolge la sua azione in conformita' agli indirizzi programmatici deliberati dall'assemblea dei soci. 2. Sono componenti del Consiglio direttivo: il Presidente - da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i quali il Presidente nomina il vicepresidente. 3. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. Il Consiglio direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della meta' piu' uno dei suoi componenti. 4. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente. 5. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni due settimane su convocazione del Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con un preavviso di quarantotto ore. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare. 6. Le sedute sono valide con la presenza (anche telematica) della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranze diverse previsti dalla legge o dallo Statuto. 7. In caso di parita' di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola, il Tesoriere dell'Associazione. Il Presidente puo' estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici. 8. E' competenza del Consiglio direttivo: a) eleggere il Presidente, tra i propri membri; b) individuare i criteri cui va ispirata la gestione economica-patrimoniale del movimento; c) approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal Tesoriere e assumerne la responsabilita' in conformita' alla normativa vigente; d) approvare il bilancio preventivo redatto dal Tesoriere, e assumerne la responsabilita' in conformita' alla normativa vigente; e) approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei soci, ivi comprese le modalita' elettive tese a garantire il rispetto della parita' di genere e la rappresentanza delle minoranze all'interno degli organismi collegiali e per le cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione; f) deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera; g) nominare il Tesoriere e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione; h) deliberare con maggioranza assoluta dei membri, l'espulsione dei soci, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b); ij) approvare il programma elettorale; k) deliberare a maggioranza assoluta dei propri membri sul deposito del contrassegno per finalita' elettorali o, in caso di mancato raggiungimento della predetta maggioranza, rimettere la decisione all'Assemblea dei soci, che delibera ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c); l) approvare a maggioranza assoluta dei propri membri le candidature da includere nelle liste elettorali; m) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendo le modalita' e le responsabilita' di esecuzione; n) assumere e adottare ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione; o) approvare il conferimento e la revoca di procure; p) decidere sugli investimenti patrimoniali; q) deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia; r) conferire deleghe a propri membri per il compimento di singoli atti o azioni esecutive, inclusa la rappresentanza dell'Associazione nei limiti contenuti nella delega e di quanto sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo delegato, che sono altrimenti generalmente rimessi alla competenza del Presidente, ai sensi dell'art. 15; s) svolgere ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto. |
| Art. 15.
Il Presidente
1. Il Presidente dell'Associazione e' eletto direttamente dal Consiglio direttivo tra i propri membri. 2. Il Presidente: a) rappresenta politicamente e giuridicamente l'Associazione, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio; b) convoca l'Assemblea nazionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne assume la presidenza; c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo; d) da' attuazione alle determinazioni del Consiglio direttivo per la sottoscrizione del mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale nonche' per tutti gli adempimenti preliminari e successivi; e) promuove iniziative a supporto tecnico alla realizzazione degli obiettivi del programma; f) ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, a tutti i fini di legge, dando attuazione alle determinazioni del Consiglio direttivo. Gestisce, in particolare, ogni attivita' relativa ai contributi e ai finanziamenti elettorali ricevuti. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. 3. Spetta al Presidente assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni. 4. Il Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto. |
| Art. 16.
Il Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei probiviri dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili. E' composto da tre membri eletti dall'assemblea. All'atto dell'insediamento, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio. 2. La carica di componente del Collegio dei probiviri e' inconciliabile con qualsiasi altra carica interna all'Associazione. 3. Spetta al Collegio dei probiviri: 1. Tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello Statuto agli associati; 2. Vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari; 3. Giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonche' sulle controversie insorgenti tra i vari organi dell'Associazione. 4. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto e' definitivo. Inoltre, a tutela della rappresentativita' delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Collegio dei probiviri al membro componente, quale rappresentante della minoranza. In caso di parita' il voto del Presidente del Collegio dei probiviri varra' doppio. 5. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. |
| Art. 17.
Il patrimonio dell'associazione
1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito: a) dal simbolo e dal marchio e dai brevetti; b) da quote annuali versate dai soci; c) dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati, nelle modalita' consentite dalla legge; d) da sovvenzioni dello Stato, delle regioni; e) f) da donazioni e lasciti testamentari. 2. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i propri scopi grazie all'attivita' prestata volontariamente dai propri soci. 3. Eventuali donazioni, elargizioni, erogazioni liberali, disposizioni testamentarie e contributi che dovessero essere effettivamente in favore dell'Associazione costituiranno un fondo autonomo di proprieta' dell'Associazione medesima, la cui amministrazione e gestione competera' al Presidente o ad una persona da lui delegata, secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo. 4. E' fatto divieto assoluto di distribuire tra i soci gli eventuali utili conseguiti dall'Associazione nell'esercizio della propria attivita'. |
| Art. 18.
Tesoriere e gestione finanziaria
1. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto; coadiuva e supporta il Presidente nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione da questi svolta ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera f). 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Tesoriere predispone e porta all'esame del Consiglio direttivo, che lo dovra' approvare entro il mese di novembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Tesoriere predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, che dovra' essere approvato dal Consiglio direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. |
| Art. 19.
Norme procedurali e revisione statutaria
1. Le decisioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri sono prese ricercando l'unanimita' dei consensi. Nei casi in cui cio' non e' possibile, le decisioni vengono prese con le maggioranze indicate dal presente Statuto. 2. Il presente Statuto puo' essere modificato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, con conseguente invio per il controllo da parte della Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. |
| Art. 20.
Informazione e trasparenza
1. L'Associazione e' un'organizzazione politica fondata sui principi di democrazia interna e di trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, e si impegna a promuovere, anche per il tramite dei propri regolamenti interni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul rispetto di tali principi viene demandata al Consiglio direttivo. 2. Fornisce ai propri aderenti e all'opinione pubblica costanti informazioni circa i suoi programmi, le sue strutture, le sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche. 3. Al fine del rispetto di quanto sopra: a) il rendiconto consuntivo dell'esercizio e le informazioni economico-finanziarie vengono pubblicati sul sito web dell'Associazione e devono essere a chiunque liberamente accessibili; b) i dati personali vengono trattati nel rispetto della disciplina normativa applicabile, archiviati in armadi chiusi per il cartaceo e in software protetti quelli informatici; c) i dati sensibili dei soci non vengono diffusi, se non previo specifico consenso scritto dell'interessato o in conformita' a quanto stabilito altrimenti dalla legge applicabile. |
| Art. 21.
Controlli interni ed esterni
Controllo interno. 1. L'assemblea nomina un revisore unico iscritto all'albo dei revisori legali. 2. Al revisore spetta il compito di: a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; b) redigere la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo da presentare annualmente al Consiglio direttivo. 3. La carica di revisore e' inconciliabile con quella di membro del Consiglio direttivo, ha la durata di quattro esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte. Il revisore partecipa alla riunione del Consiglio direttivo che approva il bilancio e puo', su sua richiesta, assistere alle altre riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto. Controllo esterno. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, l'associazione si avvale di una societa' di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi carattere di terzieta' rispetto al partito. La societa' di revisione o il revisore unico e' nominata dal Consiglio direttivo su designazione del Presidente nazionale. La societa' di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e correttezza nella gestione contabile e finanziaria ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 22.
Selezione delle candidature
1. La selezione dei candidati alle elezioni alle quali l'Associazione partecipera' sara' decisa dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e a scrutinio palese. 2. Possono richiedere di entrare nelle liste elettorali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. 3. Il Consiglio direttivo si impegna a selezionare le candidature ivi comprese le cariche all'interno degli organismi collegiali cercando un equilibrio di genere conformemente al disposto dell'art. 7. |
| Art. 23.
Rinuncia dei soci
Con l'atto di adesione all'Associazione i soci rinunciano a vantare nei confronti dell'Associazione qualsivoglia diritto di natura economica. In particolare, in caso di recesso per dimissioni od espulsione i soci non possono chiedere la divisione del fondo comune e la ripartizione del patrimonio, ne' pretendere la restituzione della quota annuale versata o delle quote versate negli anni precedenti. |
| Art. 24.
Impegno dell'associazione
A seguito dello scioglimento dell'Associazione, o a scadenza naturale, il patrimonio sara' devoluto ad altri enti aventi scopo analogo, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo. |
| Art. 25.
Rinvio alla legge
Per quanto non espressamente previsto si fa diretto riferimento agli articoli applicabili del codice civile e delle vigenti altre norme di legge. |
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