| Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |  
| COMUNICATO  |  
| Statuto dell'associazione «Dieci volte meglio», iscritta nel Registro dei partiti politici il 27 novembre 2019  |  
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                                STATUTO 
                                Art. 1. 
                        Denominazione e simbolo 
     1. E' costituita l'Associazione «Dieci volte meglio»  di  seguito «Associazione», che intende realizzare, con  metodo  democratico,  la partecipazione  dei  cittadini  alla  determinazione  della  politica nazionale.     2. L'Associazione e' titolare del nome e del  simbolo  «10  volte meglio», regolarmente depositato in uno con il presente Statuto, e ne amministra l'utilizzo a norma del presente Statuto.     3. Il simbolo del movimento 10 volte meglio e'  rappresentato  da un cerchio color arancio con all'interno la scritta 10  volte  meglio costituita da un «10» in numeri arabi con la cifra 1 che sovrasta, da esse parzialmente coperta, le parole «volte» e «meglio»  in  stampato maiuscolo l'una sopra all'altra, inclinate di 45 gradi  a  salire  da sinistra a destra. (allegato).  Il  Consiglio  direttivo  potra'  per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al  contrassegno  le modifiche ritenute piu' opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo  dall'Associazione, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, saranno  di proprieta' dell'Associazione. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                                 Sede 
     1. L'Associazione ha sede in p.zza Ledro n.  7  -  00199  -  Roma (RM).     2. Il  Consiglio  direttivo,  con  una  sua  deliberazione,  puo' trasferire la sede altrove in Italia. Non sono previste articolazioni territoriali.     |  
|   |                                 Art. 3. 
                                Durata 
     L'Associazione ha durata  di  novantanove  anni.  L'associato  ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 24, 2° comma del codice civile. Tutti gli organismi  dell'Associazione  durano  in  carica  (quattro) anni.     |  
|   |                                 Art. 4. 
                               Finalita' 
     1. Dieci volte meglio e' una libera Associazione di  persone  per concorrere  alla  determinazione  della  politica  nazionale  secondo quanto previsto all'art. 49  della  Costituzione.  L'Associazione  ha carattere volontario, e' indipendente e non persegue fini  di  lucro. L'azione dell'Associazione  sara'  sempre  ispirata  ai  principi  di democrazia,  onesta',  trasparenza,  competenza,  merito,   coraggio, innovazione, dialogo, liberta', ascolto, ai principi della sicurezza, della dignita' della persona umana, dell'economia di  mercato,  della sussidiarieta', della solidarieta', della giustizia, dello  stato  di diritto, dello sviluppo sostenibile, della protezione dell'ambiente.     2. L'Associazione ha i seguenti scopi:       a) creare una  consapevolezza  tra  i  cittadini  e  presso  le istituzioni  su  quali  saranno  gli  scenari  tecnologici,  sociali, educativi e politici dei prossimi cinque,  dieci,  quindici  e  venti anni;       b) definire quale ruolo l'Italia potra' avere in questo futuro, a fronte di azioni nuove e innovative per arrivarci  e  stabilire  le azioni per il loro raggiungimento;       c) intraprendere azioni che  portino  ad  avere  un'Italia  che creda nelle proprie  capacita',  pulita,  tecnologica,  fertile,  che ascolti, leader in molti settori, pronta alle sfide del futuro, ricca di competenze,  verde,  ottimista  e  positiva,  veloce,  innovativa, capace di  dialogare,  libera,  prosperosa,  saggia.  Un'Italia  dove l'essere umano e' sempre al centro;       d) effettuare campagne di sensibilizzazione sugli argomenti del programma dell'Associazione;       e) promuovere i valori della  democrazia  e  dell'antifascismo, della partecipazione, dell'uguaglianza  e  della  concorrenza,  della parita' di genere, della tutela delle  minoranze,  della  laicita'  e dello svolgimento delle funzioni pubbliche  nell'esclusivo  interesse dei cittadini, rispettando e  promuovendo  i  principi  e  le  regole dell'etica pubblica;       f) riconoscere e promuovere il pluralismo ideologico, come base del principio democratico che si realizza nel  confronto  e  non  nel conflitto tra diverse  opzioni  politiche.  L'Associazione  rivendica l'impegno nel  consentire  agli  elettori  la  scelta  tra  posizioni alternative e ripudia una concezione della politica come gestione  di scelte necessitate. Ritiene  che  i  pubblici  poteri  debbano  agire sempre nei limiti imposti dalla progressiva espansione e  tutela  dei diritti e delle liberta' individuali. Rifiuta  modelli  organizzativi fondati sulla delega senza adeguati controlli  e  sulla  negazione  o riduzione dei principi di collegialita' e partecipazione;       g)  promuovere  un'adeguata  formazione  e   informazione   dei cittadini, dei militanti e dei soci sui temi politici  rilevanti  nel dibattito pubblico e nel perseguimento degli obiettivi statutari.     3. Obiettivo dell'Associazione  e'  promuovere,  ai  sensi  della normativa  vigente  la  costruzione  di  un  soggetto  partitico   da sottoporre a registrazione ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge  28 dicembre 2013, n. 149 e successive modifiche.     |  
|   |                                 Art. 5. 
                               Attivita' 
     Per il conseguimento di queste finalita' l'Associazione, che  non ha fini di lucro, potra', anche attraverso i canali di  mobilitazione offerti dai media tradizionali e da internet:       a) svolgere manifestazioni,  convegni,  dibattiti,  seminari  e ricerche di ogni tipo;       b)  promuovere  e  curare  direttamente  o  indirettamente   la redazione  o  l'edizione  di  siti  web,  di  libri   e   testi,   di pubblicazioni periodiche,  di  notiziari,  di  indagini,  ricerche  e studi;       c) collaborare e/o aderire a qualsiasi istituzione  pubblica  o privata, locale, nazionale o internazionale, nonche' collaborare  con organismi,  movimenti,  associazioni  e  partiti,  con  cui   ritenga appropriato stabilire collegamenti;       d) favorire la nascita di enti e gruppi con finalita' allineate alla propria, anche se per singoli settori;       e) ricevere contributi e sovvenzioni  di  qualsiasi  natura  da enti, persone fisiche e/o giuridiche, secondo  le  norme  legislative vigenti; organizzare occasionalmente,  nei  limiti  consentiti  dalla legge,  raccolte  di  fondi,   in   concomitanza   di   celebrazioni, ricorrenze, elezioni o campagne di sensibilizzazione;       f) svolgere qualunque altra attivita'  consentita  dalla  legge utile al perseguimento delle finalita' statutarie.     |  
|   |                                 Art. 6. 
                         Esercizio finanziario 
     1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si  chiude  al 31 dicembre di ogni anno.  Entro  i  limiti  stabiliti  dal  presente Statuto il Consiglio direttivo mette a disposizione dell'Associazione il rendiconto consuntivo.     2. Il rendiconto consuntivo dovra' essere corredato  da  tutti  i giustificativi e depositato presso la sede nazionale  affinche'  ogni associato che lo desideri possa prenderne visione,  oltre  ad  essere reso disponibile sul sito internet dell'Associazione.     |  
|   |                                 Art. 7. 
                                 Soci 
     1.  L'Associazione  e'  costituita  da  soci  fondatori  e   soci ordinari. Sono soci fondatori  i  cittadini  che  hanno  sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione al momento della sua fondazione, nonche' i  cittadini  che  hanno  aderito  all'Associazione  entro  i quattro mesi successivi alla  fondazione,  secondo  quanto  stabilito dall'art. 8, comma 1.     2. Sono  soci  dell'Associazione,  senza  distinzione  di  sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali, tutti  i  cittadini dell'Unione europea che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed  alla sua azione politica, ne facciano domanda, la stessa sia accettata, ed abbiano compiuto i sedici anni di eta'.     3. Sono soci ordinari, a seguito dell'accettazione della  domanda di iscrizione, le persone fisiche divenuti  membri  dell'Associazione in base alla procedura di cui all'art. 8.     |  
|   |                               Art. 7-bis. 
                           Parita' di genere 
     Nel rispetto dell'art. 51 della  Costituzione  l'Associazione  si impegna,  nella  selezione  delle  candidature  per  le  competizioni elettorali, ad assicurare una rappresentanza non inferiore al 40%  al sesso meno rappresentato in lista. L'Associazione promuove la parita' dei sessi anche negli organismi collegiali e nelle  cariche  elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato  in  misura  inferiore  al  40%. L'Associazione  garantisce  anche  la  tutela  delle  minoranze   ove presenti, con un sistema proporzionale  e  comunque  con  almeno  una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi, secondo  quanto previsto dagli appositi regolamenti assembleari.     |  
|   |                                 Art. 8. 
                Modalita' di adesione all'associazione 
     1.  Per  l'adesione  all'Associazione  in   qualita'   di   socio fondatore, il cittadino interessato deve inoltrare domanda  entro  il termine previsto  dall'art.  7,  comma  1.  La  domanda  deve  essere accompagnata dalla presentazione di uno dei soci fondatori  firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione al momento della fondazione.     2.  Per  l'adesione  all'Associazione  in   qualita'   di   socio ordinario, il cittadino deve presentare domanda  mediante  l'apposito modulo (fisico o virtuale) preparato dall'Associazione.     3.  La  domanda  di  adesione  va   indirizzata   al   Presidente dell'Associazione.     4. Il Consiglio direttivo delibera in merito  senza  ritardo,  in ogni caso entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento,  verificando  in particolare  l'adesione  ai  principi  e  ideali  a  cui  si   ispira l'Associazione. In mancanza di  risposta  entro  sessanta  giorni  la richiesta di adesione non si intende accettata.     5. A partire  dal  momento  dell'accettazione  della  domanda  di adesione,  il  nuovo  socio  dell'Associazione  assume  l'obbligo  di versare la quota  associativa  definita  dal  Consiglio  direttivo  e acquisisce i diritti che derivano dal  far  parte  dell'Associazione, tra cui in particolare il diritto di voto nell'Assemblea nazionale.     |  
|   |                                 Art. 9. 
                           Diritti dei soci 
     Ogni socio ha diritto:       a) partecipare  all'assemblea  e  alle  deliberazioni  da  essa assunte;       b) candidarsi, ovvero di poter essere designato  o  nominato  a cariche interne dell'Associazione secondo le norme dello Statuto e le disposizioni regolamentari;       c) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;       d) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti  dal  presente Statuto;       e) ricorrere al Collegio dei  probiviri  qualora  si  ritengano violate le norme del presente Statuto.     |  
|   |                                Art. 10. 
                            Doveri dei soci 
     Ogni socio dovra':       a)  versare  la  quota  annuale   determinata   dal   Consiglio direttivo;       b)  rispettare  le  norme  statutarie  e  regolamentari  ed   i deliberati dell'assemblea  e  degli  organi  associativi  a  tutti  i livelli;       c)  diffondere   e   promuovere   gli   scopi   e   l'attivita' dell'Associazione sul territorio;       d) tenere  una  irreprensibile  condotta  morale  in  tutte  le attivita' politiche;       e) tenere nei confronti degli altri iscritti  un  comportamento leale e corretto, con il massimo  rispetto  della  dignita'  e  della personalita' di ciascun iscritto;       f)  contribuire  alla  discussione,  alla  elaborazione   delle proposte e all'iniziativa politica;       g) favorire l'ampliamento delle adesioni all'Associazione;       h) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.     Ogni socio e' tenuto a rinnovare la  propria  tessera,  anche  in assenza di uno specifico preavviso nel periodo  compreso  tra  il  1° gennaio e il 15 febbraio ed e' valida per l'anno  in  corso.  Decorso tale termine i soci non in regola con il versamento della quota,  non possono  partecipare  alla  vita  attiva  dell'Associazione   essendo sospesi  dalla  qualifica  di  socio  e  dalla  carica  eventualmente ricoperta. Verranno  pienamente  reintegrati  qualora  il  versamento della quota venga regolarizzato entro un mese dalla richiesta scritta anche via e-mail effettuata dal Tesoriere. Il socio che non  provveda entro l'anno solare alla regolarizzazione sara' decaduto, salvi gravi problemi di salute, familiari o professionali  che  saranno  valutati dal Consiglio direttivo. In ogni caso, anche prima di tale data,  chi non sia in regola con il pagamento della quota per  l'anno  in  corso non  potra'  esercitare  nessuno  dei  diritti  nascenti  dalla   sua iscrizione all'Associazione.     |  
|   |                                Art. 11. 
         Perdita della qualita' di socio e misure disciplinari 
     1. La qualifica di socio dell'Associazione si perde per:       a) dimissioni volontarie; morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio e/o condanna  a  una  pena  che comporta l'interdizione, anche  temporanea,  dai  pubblici  uffici  o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi, espulsione;       b)  mancato  pagamento  della  quota  annuale  entro  la   data prevista, salva la possibilita' di sanare  l'inadempimento  entro  un mese  dal  ricevimento  del  sollecito  di  pagamento  da  parte  del Tesoriere;  d)  espulsione  deliberata  dal  Consiglio  direttivo   a maggioranza assoluta, per violazioni di legge  o  dello  Statuto  che arrechino  grave  pregiudizio  all'Associazione,  nel  rispetto   del principio del contraddittorio e salvo il diritto di ciascun socio  al ricorso al  Collegio  dei  probiviri.  2.  Il  socio  che  cessi  per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.     2. Le misure disciplinari.     Le misure disciplinari applicabili nei confronti dei  soci  sono: il richiamo scritto; la sospensione fino ad  un  periodo  massimo  di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne  ed  esterne ricoperte; la revoca della  qualifica  di  socio;  l'espulsione.  Per tutti  i  provvedimenti  disciplinari  l'organo  giudicante   e'   il Consiglio direttivo. L'organo giudicante procedera'  all'accertamento dei fatti e all'audizione del  socio  deferito  che  ne  abbia  fatto richiesta. L'eventuale rinuncia  del  socio  al  proprio  diritto  di difesa non esime l'organo  giudicante  dallo  svolgere  le  attivita' indispensabili ad una corretta  ricostruzione  dei  fatti,  prima  di deliberare in merito.     Organo d'appello per ogni provvedimento assunto  e'  il  Collegio dei probiviri.     |  
|   |                                Art. 12. 
                       Organi dell'associazione 
     1.  Sono  organi  dell'Associazione:  l'assemblea,  il  Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, il Tesoriere, il Presidente.     2. Tutte  le  cariche  sono  gratuite.  Ai  membri  degli  organi dell'Associazione  possono  essere  soltanto  rimborsate   le   spese effettivamente sostenute per  l'attivita'  prestata  entro  i  limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.     |  
|   |                                Art. 13. 
                              L'assemblea 
     1. L'assemblea dei soci e' l'organo rappresentativo  di  tutti  i soci.     2. L'assemblea delibera:       a) sulla linea programmatica generale dell'Associazione;       b) sull'elezione del Consiglio direttivo, del revisore unico  e del Collegio dei probiviri;       c) sulle determinazioni in ordine agli adempimenti propedeutici e connessi alla  partecipazione  alle  elezioni  di  cui  allo  scopo associativo,  e  sulle  altre  determinazioni  inerenti   alla   vita associativa di competenza del Consiglio  direttivo,  sulle  quali  lo stesso non sia in grado di giungere a una determinazione;       d)  sulle  modifiche   dello   Statuto,   della   denominazione dell'Associazione;       e) su quant'altro attribuitole dalla legge o dallo Statuto.     3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da altro soggetto socio  o  non  socio  per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione.     4.  L'assemblea  e'  convocata  dal  Presidente  mediante  avviso scritto  da  inviarsi  a  mezzo  lettera  raccomandata,  fax,   posta elettronica o altro mezzo ritenuto  idoneo  all'indirizzo  comunicato dai  soci  al  momento  dell'adesione   (o   al   diverso   indirizzo eventualmente  comunicato  per  iscritto  all'Associazione),   almeno trenta giorni prima della data della riunione. Per le  determinazioni di cui al comma 2, lettera c), la convocazione puo' essere effettuata tempestivamente, con le  modalita'  prescritte,  con  almeno  quattro giorni di anticipo.     5. Le proposte di modifica dello  Statuto  di  cui  al  comma  2, lettera  d)  vengono  prese  in  esame  dall'Assemblea  quando   sono sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei soci  in  regola  con  la quota associativa o su proposta del Consiglio direttivo. Le modifiche allo Statuto sono approvate con la maggioranza indicata all'art.  19, comma 2.     6.  L'avviso  di  convocazione  dell'Assemblea   deve   contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.     7. L'assemblea deve essere convocata dal  Presidente  almeno  una volta l'anno.     8. In prima convocazione l'assemblea e' valida  con  la  presenza dei due terzi dei componenti  aventi  diritto  al  voto.  In  seconda convocazione e' validamente costituita l'assemblea  nella  quale  sia presente la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto,  salvo nei casi previsti dallo Statuto.     9. Al di fuori dei casi previsti dal presente Statuto, in cui sia prevista una maggioranza diversa, l'assemblea delibera  con  il  voto favorevole della maggioranza dei presenti.     |  
|   |                                Art. 14. 
                        Il Consiglio direttivo 
     1. Il Consiglio  direttivo  e'  organo  di  organizzazione  e  di indirizzo politico dell'Associazione,  e  svolge  la  sua  azione  in conformita' agli indirizzi  programmatici  deliberati  dall'assemblea dei soci.     2. Sono componenti del Consiglio direttivo: il  Presidente  -  da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci,  tra  i  quali  il Presidente nomina il vicepresidente.     3. Il  Consiglio  direttivo  dura  in  carica  quattro  anni.  Il Consiglio direttivo decade in caso di  dimissioni  contestuali  della meta' piu' uno dei suoi componenti.     4. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente.     5. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una  volta  ogni due settimane su convocazione  del  Presidente,  anche  su  richiesta della  maggioranza  dei  suoi  componenti,  con   un   preavviso   di quarantotto ore. Le riunioni sono indette con  comunicazione  scritta inviata dal componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta  elettronica  o  altro  mezzo  ritenuto  idoneo.  L'avviso   di convocazione deve contenere  l'indicazione  del  luogo,  del  giorno, dell'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno con elenco  delle materie da trattare.     6. Le sedute sono valide con la presenza (anche telematica) della maggioranza dei  suoi  componenti;  le  deliberazioni  del  Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della  maggioranza  dei presenti, salvo i casi di maggioranze diverse previsti dalla legge  o dallo Statuto.     7. In caso di parita' di voti il  voto  espresso  dal  Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola,  il  Tesoriere dell'Associazione. Il Presidente puo'  estendere  la  partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma  continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici.     8. E' competenza del Consiglio direttivo:       a) eleggere il Presidente, tra i propri membri;       b)  individuare  i  criteri  cui  va   ispirata   la   gestione economica-patrimoniale del movimento;       c) approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno  precedente redatto dal Tesoriere e assumerne la responsabilita'  in  conformita' alla normativa vigente;       d) approvare il bilancio preventivo redatto  dal  Tesoriere,  e assumerne la responsabilita' in conformita' alla normativa vigente;       e) approvare e modificare  i  regolamenti  per  la  gestione  e l'organizzazione dell'Associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei soci, ivi comprese le modalita' elettive tese a garantire il rispetto della  parita'  di  genere  e  la  rappresentanza   delle   minoranze all'interno degli organismi collegiali e per le cariche  elettive  in attuazione dell'art. 51 della Costituzione;       f) deliberare la quota associativa e  la  veste  grafica  della tessera;       g) nominare il Tesoriere e affidargli  le  relative  competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione;       h) deliberare con maggioranza assoluta dei membri, l'espulsione dei soci, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b);       ij) approvare il programma elettorale;       k) deliberare a maggioranza  assoluta  dei  propri  membri  sul deposito del contrassegno per finalita'  elettorali  o,  in  caso  di mancato  raggiungimento  della  predetta  maggioranza,  rimettere  la decisione all'Assemblea dei soci, che delibera ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c);       l) approvare  a  maggioranza  assoluta  dei  propri  membri  le candidature da includere nelle liste elettorali;       m) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendo le modalita' e le responsabilita' di esecuzione;       n) assumere e adottare ogni  decisione  relativa  al  personale dipendente, determinandone la retribuzione;       o) approvare il conferimento e la revoca di procure;       p) decidere sugli investimenti patrimoniali;       q) deliberare sulle  modifiche  da  apportate  al  simbolo  nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;       r) conferire deleghe a  propri  membri  per  il  compimento  di singoli  atti  o  azioni   esecutive,   inclusa   la   rappresentanza dell'Associazione nei limiti contenuti nella delega e di  quanto  sia funzionale  al  raggiungimento  dell'obiettivo  delegato,  che   sono altrimenti generalmente rimessi alla competenza  del  Presidente,  ai sensi dell'art. 15;       s) svolgere ogni altro  compito  previsto  dalla  legge  e  dal presente Statuto.     |  
|   |                                Art. 15. 
                             Il Presidente 
     1. Il Presidente dell'Associazione  e'  eletto  direttamente  dal Consiglio direttivo tra i propri membri.     2. Il Presidente:       a) rappresenta politicamente e  giuridicamente  l'Associazione, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio;       b) convoca l'Assemblea nazionale, ne  stabilisce  l'ordine  del giorno e ne assume la presidenza;       c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;       d) da' attuazione alle determinazioni del  Consiglio  direttivo per la sottoscrizione del mandato  necessario  per  il  deposito  del contrassegno elettorale nonche' per tutti gli adempimenti preliminari e successivi;       e) promuove iniziative a supporto  tecnico  alla  realizzazione degli obiettivi del programma;       f)  ha  la  responsabilita'  della   gestione   amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione,  a  tutti  i fini di legge, dando attuazione  alle  determinazioni  del  Consiglio direttivo. Gestisce,  in  particolare,  ogni  attivita'  relativa  ai contributi  e   ai   finanziamenti   elettorali   ricevuti.   Ha   la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di  rilevanza  economica  e  finanziaria  in   nome   e   per   conto dell'Associazione,  con   poteri   di   ordinaria   e   straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula  di  contratti  e  negozi  di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti  correnti  e  di operazioni  bancarie  in  genere,  la  gestione  del  personale,   la prestazione di garanzie reali  e  personali  e  la  presentazione  di qualsiasi richiesta, istanza  o  dichiarazione  relativa  a  rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e  finanziamenti  pubblici di qualsiasi natura.     3. Spetta al Presidente assumere, nei casi d'urgenza  e  ove  non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo,  i provvedimenti  indifferibili  e   indispensabili   al   funzionamento dell'Associazione,  sottoponendo  gli  stessi   alla   ratifica   del Consiglio direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni.     4. Il Presidente dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere rieletto.     |  
|   |                                Art. 16. 
                       Il Collegio dei probiviri 
     1. Il Collegio dei probiviri dura in carica  quattro  anni  ed  i membri  sono  rieleggibili.  E'  composto  da   tre   membri   eletti dall'assemblea. All'atto dell'insediamento, elegge al proprio interno il Presidente del Collegio.     2.  La  carica  di  componente  del  Collegio  dei  probiviri  e' inconciliabile con qualsiasi altra carica interna all'Associazione.     3. Spetta al Collegio dei probiviri:       1.  Tutelare  i  diritti  di  informazione   e   partecipazione attribuiti a norma dello Statuto agli associati;       2.  Vigilare  e  controllare  che  siano  osservate  le   norme statutarie e regolamentari;       3.  Giudicare  sulle  infrazioni  disciplinari  commesse  dagli associati nonche' sulle controversie insorgenti  tra  i  vari  organi dell'Associazione.     4. Il Collegio  decide  a  maggioranza  dei  suoi  membri  ed  il provvedimento  assunto  e'  definitivo.  Inoltre,  a   tutela   della rappresentativita' delle  minoranze,  ove  presenti  e  a  tal  fine, garantisce la presenza con diritto di parola e  diritto  di  voto  in seno  al  Collegio  dei  probiviri  al   membro   componente,   quale rappresentante della minoranza.  In  caso  di  parita'  il  voto  del Presidente del Collegio dei probiviri varra' doppio.     5. Il  procedimento  disciplinare  si  svolge  nel  rispetto  del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.     |  
|   |                                Art. 17. 
                    Il patrimonio dell'associazione 
     1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:       a) dal simbolo e dal marchio e dai brevetti;       b) da quote annuali versate dai soci;       c) dai contributi volontari di persone fisiche, enti pubblici e privati, nelle modalita' consentite dalla legge;       d) da sovvenzioni dello Stato, delle regioni;       e) f) da donazioni e lasciti testamentari.     2. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i propri  scopi grazie all'attivita' prestata volontariamente dai propri soci.     3.  Eventuali  donazioni,   elargizioni,   erogazioni   liberali, disposizioni  testamentarie  e  contributi   che   dovessero   essere effettivamente in favore  dell'Associazione  costituiranno  un  fondo autonomo   di   proprieta'   dell'Associazione   medesima,   la   cui amministrazione e gestione competera' al Presidente o ad una  persona da lui delegata, secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo.     4. E' fatto divieto  assoluto  di  distribuire  tra  i  soci  gli eventuali utili  conseguiti  dall'Associazione  nell'esercizio  della propria attivita'.     |  
|   |                                Art. 18. 
                   Tesoriere e gestione finanziaria 
     1. Il Tesoriere  dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere rieletto;  coadiuva  e  supporta   il   Presidente   nella   gestione amministrativa,     contabile,     finanziaria     e     patrimoniale dell'Associazione da questi svolta ai sensi dell'art.  15,  comma  2, lettera f).     2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Tesoriere predispone e porta all'esame del Consiglio direttivo, che  lo  dovra'  approvare entro  il  mese  di  novembre,  il  bilancio  preventivo  per  l'anno successivo.     3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Tesoriere  predispone  il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente,  che  dovra'  essere approvato dal  Consiglio  direttivo  entro  centoventi  giorni  dalla chiusura dell'esercizio.     |  
|   |                                Art. 19. 
               Norme procedurali e revisione statutaria 
     1. Le decisioni  del  Consiglio  direttivo  e  del  Collegio  dei probiviri sono prese ricercando l'unanimita' dei consensi.  Nei  casi in cui cio' non e' possibile,  le  decisioni  vengono  prese  con  le maggioranze indicate dal presente Statuto.     2. Il presente Statuto puo' essere modificato dall'assemblea  con il  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei   soci,   con conseguente invio per il controllo  da  parte  della  Commissione  di garanzia degli Statuti e  per  la  trasparenza  e  il  controllo  dei rendiconti dei partiti politici.     |  
|   |                                Art. 20. 
                      Informazione e trasparenza 
     1.  L'Associazione  e'  un'organizzazione  politica  fondata  sui principi di democrazia interna  e  di  trasparenza,  con  particolare riferimento alla  gestione  economico-finanziaria,  e  si  impegna  a promuovere, anche per il tramite dei propri regolamenti  interni,  il rispetto della vita privata e la protezione  dei  dati  personali.  A tale proposito la funzione di coordinamento e vigilanza sul  rispetto di tali principi viene demandata al Consiglio direttivo.     2. Fornisce ai propri aderenti e all'opinione  pubblica  costanti informazioni circa  i  suoi  programmi,  le  sue  strutture,  le  sue iniziative interne ed esterne e le sue azioni politiche.     3. Al fine del rispetto di quanto sopra:       a) il rendiconto consuntivo dell'esercizio  e  le  informazioni economico-finanziarie    vengono    pubblicati    sul    sito     web dell'Associazione e devono essere a chiunque liberamente accessibili;       b)  i  dati  personali  vengono  trattati  nel  rispetto  della disciplina normativa applicabile, archiviati in armadi chiusi per  il cartaceo e in software protetti quelli informatici;       c) i dati sensibili dei soci non vengono diffusi, se non previo specifico consenso scritto dell'interessato o in conformita' a quanto stabilito altrimenti dalla legge applicabile.     |  
|   |                                Art. 21. 
                     Controlli interni ed esterni 
     Controllo interno.     1. L'assemblea nomina un revisore  unico  iscritto  all'albo  dei revisori legali.     2. Al revisore spetta il compito di:       a) controllare la gestione  contabile  dell'Associazione  e  di effettuare in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;       b)  redigere  la  relazione  sul  bilancio  preventivo  e   sul rendiconto  consuntivo  da  presentare   annualmente   al   Consiglio direttivo.     3. La carica di revisore e' inconciliabile con quella  di  membro del Consiglio direttivo, ha la  durata  di  quattro  esercizi  ed  e' rinnovabile anche piu' volte. Il revisore partecipa alla riunione del Consiglio direttivo che approva il bilancio e puo', su sua richiesta, assistere alle altre riunioni del Consiglio direttivo, senza  diritto di voto.     Controllo esterno.     Allo scopo di garantire la trasparenza  e  la  correttezza  della gestione contabile e finanziaria, l'associazione  si  avvale  di  una societa' di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi  carattere  di terzieta' rispetto al partito. La societa' di revisione o il revisore unico  e'  nominata  dal  Consiglio  direttivo  su  designazione  del Presidente nazionale. La societa' di revisione o  il  revisore  unico certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di  esercizio  allo  scopo  di  garantire  la trasparenza e correttezza nella gestione contabile e  finanziaria  ai sensi della normativa vigente.     |  
|   |                                Art. 22. 
                      Selezione delle candidature 
     1.  La  selezione  dei  candidati  alle   elezioni   alle   quali l'Associazione partecipera' sara' decisa dal  Consiglio  direttivo  a maggioranza assoluta dei propri membri e a scrutinio palese.     2. Possono richiedere di entrare nelle liste elettorali  tutti  i soci in regola con il pagamento della quota associativa.     3. Il Consiglio direttivo si impegna a selezionare le candidature ivi  comprese  le  cariche  all'interno  degli  organismi  collegiali cercando un equilibrio di genere conformemente al disposto  dell'art. 7.     |  
|   |                                Art. 23. 
                           Rinuncia dei soci 
     Con l'atto di  adesione  all'Associazione  i  soci  rinunciano  a vantare  nei  confronti  dell'Associazione  qualsivoglia  diritto  di natura economica. In particolare, in caso di recesso  per  dimissioni od espulsione i soci non possono  chiedere  la  divisione  del  fondo comune  e  la  ripartizione  del  patrimonio,   ne'   pretendere   la restituzione della quota annuale versata o delle quote versate  negli anni precedenti.     |  
|   |                                Art. 24. 
                       Impegno dell'associazione 
     A seguito dello  scioglimento  dell'Associazione,  o  a  scadenza naturale, il patrimonio sara' devoluto ad  altri  enti  aventi  scopo analogo, secondo le determinazioni del Consiglio direttivo.     |  
|   |                                Art. 25. 
                           Rinvio alla legge 
     Per quanto non espressamente previsto si fa  diretto  riferimento agli articoli applicabili del codice civile  e  delle  vigenti  altre norme di legge.     |  
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