| Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 5 novembre 2019 |  
| Modifica del decreto 4 novembre 2016, recante criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o  sequestrate alla criminalita' organizzata, alle imprese acquirenti o  affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge n. 208/2015),  che  autorizza  per  ciascun  anno  del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi  a sostegno delle aziende sequestrate  e  confiscate  alla  criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e  nei  procedimenti  di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente  ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159, nonche' a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma  3, lettera c), e comma 8, lettera  a),  del  citato  codice  di  cui  al decreto legislativo n. 159 del 2011;   Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore  delle  imprese  rivolti  alla  continuita'  del credito  bancario  e  all'accesso  al  medesimo,  al  sostegno   agli investimenti  e  agli  oneri  necessari   per   gli   interventi   di ristrutturazione aziendale, alla tutela  dei  livelli  occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare  e  alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro;   Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le  risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura  di  3  milioni  di euro annui, in un'apposita sezione  del  Fondo  di  garanzia  per  le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma  100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla  concessione  di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese,  di qualunque dimensione,  sequestrate  o  confiscate  alla  criminalita' organizzata, come individuate al comma 195,  ovvero  di  imprese  che rilevano i complessi aziendali di  quelle  sequestrate  o  confiscate alla criminalita' organizzata, come  individuate  al  medesimo  comma 195; b) nella misura di 7  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di  finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);   Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  della  giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in  materia di aiuti di Stato,  i  limiti,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al  comma  196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri,  particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta'  di  accesso al credito;   Visto il comma 198 del medesimo art. 1, che prevede che in caso  di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la  restituzione dell'azienda, e' tenuto a  rimborsare  gli  importi  liquidati  dalla sezione di cui al comma 196, lettera  a),  a  seguito  dell'eventuale escussione della garanzia;   Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al  citato comma 197 la disciplina delle  modalita'  per  la  restituzione,  con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di  revoca  del  provvedimento  di sequestro;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  4  novembre  2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  21 dicembre 2016, n. 297 (di seguito:  decreto  4  novembre  2016),  che disciplina, ai sensi del predetto art. 1, comma 197, della  legge  n. 208/2015, criteri e modalita' per la concessione  delle  agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita'  organizzata, alle imprese  acquirenti  o  affittuarie  di  imprese  sequestrate  o confiscate e alle cooperative  assegnatarie  o  affittuarie  di  beni confiscati;   Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure urgenti per la crescita del Paese»;   Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;   Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;   Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;   Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  relativa  alla revisione del metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  di attualizzazione (2008/C 14/02) e in  particolare  il  tasso  di  base pubblicato   dalla   Commissione   europea    nel    sito    internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html   Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,  n.  136»  e  successive modifiche e integrazioni (di seguito: codice antimafia);   Vista, in particolare, la legge 17 ottobre 2017,  n.  161,  recante «Modifiche  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di  procedura  penale  e  altre  disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende  sequestrate e confiscate»;   Visto l'art. 41-bis del codice antimafia,  inserito  dall'art.  15, comma 1, della citata legge n. 161 del 2017, e,  in  particolare,  il comma 1 che prevede che l'accesso alle risorse del Fondo di  garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 1, comma 196, della   legge   n.   208/2015   sia   richiesto   dall'amministratore giudiziario,  previa   autorizzazione   del   giudice   delegato,   o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia, dopo l'adozione dei provvedimenti  di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa,  adottati  dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di prosecuzione o  di ripresa;   Visto il comma 2 del medesimo art. 41-bis,  che  stabilisce  che  i crediti  derivanti  dai  finanziamenti  agevolati  erogati  a  valere sull'apposita sezione del Fondo per  la  crescita  sostenibile  hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro  pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa;   Visto il comma 3 del medesimo  art.  41-bis,  che  dispone  che  il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei  terzi  che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva  alle annotazioni presso gli uffici dei registri immobiliari e  gli  uffici competenti nel registro tenuto presso la  cancelleria  del  tribunale del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e che, nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo;   Visto il comma 4 del medesimo art. 41-bis  che  dispone  che  detto privilegio e'  preferito  ad  ogni  altro  titolo  di  prelazione  da qualsiasi causa derivante, anche se  preesistente  alle  annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e  per  quelli di cui all'art. 2751-bis del codice civile;   Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  72,  recante disposizioni  a  «Tutela  del  lavoro   nell'ambito   delle   imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'art. 34  della  legge  17 ottobre 2017, n. 161» (di seguito: decreto legislativo  n.  72/2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei  lavoratori dipendenti di aziende  sequestrate  o  confiscate  alla  criminalita' organizzata;   Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 72/2018, recante «Misure di sostegno alle imprese.  Modifiche  alla  legge  28 dicembre 2015, n. 208», che dispone che all'art.  1  della  legge  n. 208/2015, comma 195, dopo le parole:  «codice  di  procedura  penale» sono inserite le seguenti parole: «e di cui  agli  articoli  240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma  5-bis,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,  e  85-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309»,  e dopo le parole: «cooperative previste dall'art. 48, comma 3,  lettera c), e comma 8, lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonche'  delle imprese affittuarie o  cessionarie  di  cui  all'art.  48,  comma  8, lettere a) e b) » e che dispone, inoltre, che all'art. 1 della  legge n. 208/2015, comma 196, lettera b), dopo  le  parole:  «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: « di importo non superiore  ai due milioni di euro  e  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni comprensivi di cinque anni di preammortamento»;   Considerata l'esigenza di adeguare il decreto 4 novembre 2016  alle sopra  richiamate  disposizioni  del  codice  antimafia,   introdotte dall'art. 15, comma 1, della legge n.  161  del  2017,  nonche'  alle citate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 72/2018;   Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno pubblico alle imprese;   Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte,  un  rating di legalita' alle  imprese  operanti  nel  territorio  nazionale  che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                 Modifiche al decreto 4 novembre 2016 
   1. Il decreto 4 novembre 2016 e' modificato come segue:     a) all'art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera r), dopo  il  punto 2), e' inserito il seguente punto:       «2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 240-bis, comma 1 del codice penale, all'art. 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio  1973,  n.  43  e  85-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;     b) all'art. 1 (Definizioni), comma 1,  dopo  la  lettera  t),  e' inserita la seguente lettera:       «t-bis)  "imprese  affittuarie  o  cessionarie":   le   imprese affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8, lettere  a)  e b), del codice antimafia»;     c) all'art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera u), dopo la  parola «lavoratori»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «e  le   imprese affittuarie o cessionarie»;     d) all'art. 4 (Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia),  dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:       «1-bis. Relativamente alle  imprese  sequestrate  o  confiscate l'accesso alle  risorse  della  Sezione  del  Fondo  di  garanzia  e' richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti  di prosecuzione o di ripresa  dell'attivita'  dell'impresa  beneficiaria previsti dall'art. 41, comma 1-sexies del codice antimafia»;     e) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera a),  le parole  «700.000,00  (settecentomila/00)»   sono   sostituite   dalle seguenti parole: «2.000.000,00 (due milioni/00)»;     f) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera c),  le parole «dieci anni, comprensivi  di  un  periodo  di  preammortamento massimo di due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di  cinque anni»;     g) all'art. 5 (Finanziamento  agevolato),  dopo  il  comma  1  e' inserito il seguente comma:       «1-bis. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati di  cui al comma 1, hanno privilegio sugli immobili,  sugli  impianti,  sulle pertinenze,   sui   macchinari   e   sugli   utensili    dell'impresa beneficiaria, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio»;     h) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), dopo il comma 1-bis,  e' inserito il seguente comma:       «1-ter. Il  privilegio  di  cui  al  comma  1-bis  puo'  essere esercitato anche nei  confronti  dei  terzi  che  abbiano  acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di  cui al comma 5 dell'art. 41-bis del codice antimafia. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei  confronti  del  terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo»;     i) all'art. 5 (Finanziamento agevolato) dopo il comma  1-ter,  e' inserito il seguente comma:       «1-quater. Il privilegio di cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  e' preferito ad ogni altro  titolo  di  prelazione  da  qualsiasi  causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al  comma  5 dell'art.  41-bis  del  codice  antimafia,  fatta  eccezione  per   i privilegi per spese di giustizia e quelli di  cui  all'art.  2751-bis del codice civile»;     j) all'art. 7 (Presentazione e valutazione delle domande) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:       «1-bis. Relativamente alle  imprese  sequestrate  o  confiscate l'accesso ai finanziamenti agevolati e' richiesto dall'amministratore giudiziario,  previa   autorizzazione   del   giudice   delegato,   o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di  prosecuzione  o  di ripresa dell'attivita' dell'impresa beneficiaria  previsti  dall'art. 41, comma 1-sexies del codice antimafia».   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 5 novembre 2019 
                                                    Il Ministro                                                     dello sviluppo economico                                                     Patuanelli         Il Ministro dell'economia      e delle finanze         Gualtieri 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1067     |  
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