Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 novembre 2019
Modifica del decreto 4 novembre 2016, recante criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita' organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge n. 208/2015), che autorizza per ciascun anno del triennio 2016 - 2018 la spesa di 10 milioni di euro per interventi a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita' organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a sostegno delle cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
Considerato che il medesimo comma 195 destina le predette risorse a interventi in favore delle imprese rivolti alla continuita' del credito bancario e all'accesso al medesimo, al sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, alla tutela dei livelli occupazionali, alla promozione di misure di emersione del lavoro irregolare e alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
Visto il comma 196 del medesimo art. 1, che prevede che le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);
Visto il comma 197 del medesimo art. 1, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b), avendo, nella formulazione dei criteri, particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta' di accesso al credito;
Visto il comma 198 del medesimo art. 1, che prevede che in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia;
Visto lo stesso comma 198, che demanda al decreto di cui al citato comma 197 la disciplina delle modalita' per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297 (di seguito: decreto 4 novembre 2016), che disciplina, ai sensi del predetto art. 1, comma 197, della legge n. 208/2015, criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalita' organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in particolare il tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche e integrazioni (di seguito: codice antimafia);
Vista, in particolare, la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;
Visto l'art. 41-bis del codice antimafia, inserito dall'art. 15, comma 1, della citata legge n. 161 del 2017, e, in particolare, il comma 1 che prevede che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 1, comma 196, della legge n. 208/2015 sia richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata di cui al Titolo II del codice antimafia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa;
Visto il comma 2 del medesimo art. 41-bis, che stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa;
Visto il comma 3 del medesimo art. 41-bis, che dispone che il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici competenti nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e che, nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio stesso si trasferisce sul corrispettivo;
Visto il comma 4 del medesimo art. 41-bis che dispone che detto privilegio e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'art. 2751-bis del codice civile;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante disposizioni a «Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'art. 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161» (di seguito: decreto legislativo n. 72/2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata;
Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo n. 72/2018, recante «Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208», che dispone che all'art. 1 della legge n. 208/2015, comma 195, dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti parole: «e di cui agli articoli 240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», e dopo le parole: «cooperative previste dall'art. 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonche' delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8, lettere a) e b) » e che dispone, inoltre, che all'art. 1 della legge n. 208/2015, comma 196, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: « di importo non superiore ai due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento»;
Considerata l'esigenza di adeguare il decreto 4 novembre 2016 alle sopra richiamate disposizioni del codice antimafia, introdotte dall'art. 15, comma 1, della legge n. 161 del 2017, nonche' alle citate disposizioni di cui al decreto legislativo n. 72/2018;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte, un rating di legalita' alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita';

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto 4 novembre 2016

1. Il decreto 4 novembre 2016 e' modificato come segue:
a) all'art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera r), dopo il punto 2), e' inserito il seguente punto:
«2-bis) nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 240-bis, comma 1 del codice penale, all'art. 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) all'art. 1 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera t), e' inserita la seguente lettera:
«t-bis) "imprese affittuarie o cessionarie": le imprese affittuarie o cessionarie di cui all'art. 48, comma 8, lettere a) e b), del codice antimafia»;
c) all'art. 1 (Definizioni), comma 1, lettera u), dopo la parola «lavoratori» sono aggiunte le seguenti parole: «e le imprese affittuarie o cessionarie»;
d) all'art. 4 (Accesso alla Sezione del Fondo di garanzia), dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l'accesso alle risorse della Sezione del Fondo di garanzia e' richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa beneficiaria previsti dall'art. 41, comma 1-sexies del codice antimafia»;
e) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera a), le parole «700.000,00 (settecentomila/00)» sono sostituite dalle seguenti parole: «2.000.000,00 (due milioni/00)»;
f) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), comma 1, lettera c), le parole «dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni»;
g) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
«1-bis. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle pertinenze, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa beneficiaria, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio»;
h) all'art. 5 (Finanziamento agevolato), dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente comma:
«1-ter. Il privilegio di cui al comma 1-bis puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5 dell'art. 41-bis del codice antimafia. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo»;
i) all'art. 5 (Finanziamento agevolato) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente comma:
«1-quater. Il privilegio di cui ai commi 1-bis e 1-ter e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5 dell'art. 41-bis del codice antimafia, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e quelli di cui all'art. 2751-bis del codice civile»;
j) all'art. 7 (Presentazione e valutazione delle domande) dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Relativamente alle imprese sequestrate o confiscate l'accesso ai finanziamenti agevolati e' richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa beneficiaria previsti dall'art. 41, comma 1-sexies del codice antimafia».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2019

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1067