IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente del Tribunale di Caltagirone del 6 dicembre 2019, dalla quale risulta che il Comune di Ramacca, con ordinanza n. 46 del 5 dicembre 2019, ha dichiarato inagibili i locali che ospitano gli uffici del Giudice di pace e interdetto l'accesso agli stessi dal 6 dicembre 2019 fino a data da destinarsi; Vista la contestuale richiesta di sospensione dei termini di decadenza; Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 «Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui e' pubblicato» nella Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina «l'eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari»; Ritenuto che, essendo il mancato funzionamento del predetto Ufficio giudiziario ancora in corso, possa essere allo stato disposta unicamente la sospensione dei termini di decadenza scadenti dal 6 dicembre 2019, con riserva di disporre, successivamente al ripristino della funzionalita' dell'Ufficio, la proroga dei medesimi termini per il periodo di quindici giorni previsto dalla legge;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ramacca dal 6 dicembre 2019, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti da tale data sono sospesi. Dispone la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2019
Il Ministro: Bonafede |