| Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2019 (vai al sommario) | 
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| LEGGE 18 novembre 2019, n. 147 | 
| Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento  delle  persone condannate o sottoposte a  misure  di  sicurezza  tra  la  Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires  l'8  maggio 2017.  | 
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                            P r o m u l g a   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il Trattato sul trasferimento delle persone condannate  o  sottoposte  a misure di sicurezza  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.     | 
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                                                             Allegato   Trattato sul Trasferimento delle Persone Condannate  o  Sottoposte  a Misure di Sicurezza  tra  la  Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica                              Argentina 
               Parte di provvedimento in formato grafico     | 
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                               Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Trattato  di   cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato medesimo.     | 
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                               Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese  di  missione  discendenti dall'attuazione dell'articolo 2 del Trattato di cui  all'articolo  1, valutati in euro 20.064 annui a decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 8 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente  articolo  si applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     | 
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                               Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 18 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Di Maio, Ministro degli affari esteri                                e della cooperazione internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     | 
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