| Gazzetta n. 295 del 17 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 18 novembre 2019, n. 146 |  
| Ratifica  ed  esecuzione  dei  seguenti  Trattati:  a)  Trattato   di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana  e  il  Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a  Roma  l'8  novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e  il  Governo  della  Repubblica  federale della Nigeria, fatto  a  Roma  l'8  novembre  2016;  c)  Accordo  sul trasferimento  delle  persone  condannate  tra   il   Governo   della Repubblica italiana ed il Governo  della  Repubblica  federale  della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga 
   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i seguenti Trattati:     a) Trattato di  estradizione  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria,  fatto a Roma l'8 novembre 2016;     b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra  il  Governo della Repubblica italiana e  il  Governo  della  Repubblica  federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;     c) Accordo sul trasferimento  delle  persone  condannate  tra  il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.     |  
|   |                        TRATTATO DI ESTRADIZIONE                                TRA IL                GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL            GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                       ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA                         IN MATERIA PENALE TRA                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                   E          IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 ACCORDO              SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE                                  TRA                 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA                                   E          IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  24 del Trattato di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo  1, comma  1,  lettera  b),  della  presente  legge  e  dall'articolo  22 dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  della presente legge.     |  
|   |                           EXTRADITION TREATY                              BETWEEN THE              GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE             GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                  AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE                          IN CRIMINAL MATTERS                              BETWEEN THE                  GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY                                AND THE             GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                AGREEMENT                 ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS                                BETWEEN                THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY                                  AND           THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a  decorrere  dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13  e  17  dell'Accordo  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente  legge,  valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese  di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere  dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese  di  missione  di  cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui  all'articolo  1,  comma  1, lettera  c),  della  presente  legge,  valutati  in  euro  118.354  a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo  17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 18 novembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Di Maio, Ministro degli affari esteri                                e della cooperazione internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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