| Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2019, n. 142 |  
| Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del  Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prevedere interventi finanziari a sostegno del  Mezzogiorno,  secondo  logiche, criteri e condizioni di mercato;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 dicembre 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                               E m a n a 
                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
           Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno -                         Mediocredito Centrale 
   1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze  sono  assegnati  in  favore   dell'Agenzia   Nazionale   per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro  per  l'anno  2020,  interamente  finalizzati  al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto  capitale  in favore di  Banca  del  Mezzogiorno  -  Mediocredito  Centrale  S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche, criteri e  condizioni  di mercato, lo sviluppo di  attivita'  finanziarie  e  di  investimento, anche a  sostegno  delle  imprese  nel  Mezzogiorno,  da  realizzarsi mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il   ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per azioni,  e  nella  prospettiva  di ulteriori  possibili  operazioni   di   razionalizzazione   di   tali partecipazioni.   2. A seguito delle  iniziative  poste  in  essere  dalla  banca  in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia  delle finanze di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  puo' essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova  societa', alla quale sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite  ai sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero  capitale sociale della  societa'  sono  attribuite,  senza  corrispettivo,  al Ministero dell'economia e delle finanze.   3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al  comma  precedente non si applicano le disposizioni del decreto  legislativo  19  agosto 2016, n. 175.  La  nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.   4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per  l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione  fiscale,  diretta  e indiretta, e da tassazione.   5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu' necessarie  alle finalita' di cui al presente decreto sono  quantificate  con  decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  trasferite,  anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Risorse finanziarie 
   1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle risorse iscritte sul capitolo 7175  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II  della  legge  30  dicembre 2018, n. 145.   2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 3 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 16 dicembre 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Gualtieri, Ministro dell'economia e                                  delle finanze   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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