Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2019, n. 143 |
Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e), il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 19, comma 01; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 27; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale «Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; Vista l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre 2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalita' per l'inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2019; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; b) per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, lettera e) della medesima legge: «7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: (Omissis). e) le procedure di reclutamento del personale; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264: «Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016. 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. 3-bis. (Abrogato). 4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta' finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e' autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro. 5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unita' di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (Omissis).». - Il testo dell'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), parzialmente abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.». - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130. - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis e' integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione gia' avviati. 653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo e' ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. 655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (Omissis). 1146. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016 -2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243. - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalita' per l'inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, e' reperibile al link: /www.miur.gov.it/documents/20182/7348630/DM+n.+597+del+14+a gosto+2018.pdf/5ee10a63-e4c1-443d-8d78-983c812af648?version =1.0 .
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6: «Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare. |
| TABELLA 1
(di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)
INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ===================================================================== | | | INDICE COSTO | | QUALIFICA | COSTO EQUIVALENTE | EQUIVALENTE | +===================+=======================+=======================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 52.018 |1,00 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |DOCENTE II FASCIA |€ 44.673 |0,86 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 2 |€ 51.330 |0,99 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 1 |€ 45.577 |0,88 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COLLABORATORE |€ 34.409 |0,66 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |ASSISTENTE |€ 31.953 |0,61 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COADIUTORE |€ 28.005 |0,54 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ===================================================================== | | | INDICE COSTO | | QUALIFICA | COSTO EQUIVALENTE | EQUIVALENTE | +===================+=======================+=======================+ |DOCENTE I FASCIA |€ 43.435 |0,83 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |DOCENTE II FASCIA |€ 37.032 |0,71 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 2 |€ 43.295 |0,83 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 1 |€ 38.077 |0,73 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COLLABORATORE |€ 29.945 |0,58 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |ASSISTENTE |€ 27.997 |0,54 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COADIUTORE |€ 24.941 |0,48 | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |
| Art. 2
Programmazione e reclutamento del personale
1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attivita' didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonche' degli equilibri di bilancio. 2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e puo' essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonche' in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilita' previste dal CCNL entro il mese di aprile. 3. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri: a) possibilita' di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non puo' comunque essere superiore allo 0,5; b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione e' attuata nel rispetto del limite annuo del trenta per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui e' stata approvata la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unita' superiore; c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformita' alle facolta' assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma: 1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 2) di un importo non superiore al dieci per cento, per l'anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilita' previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il trentacinque per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine: 1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; 3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il dieci per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata di coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota complessiva pari ad almeno il dieci per cento e non superiore al venti per cento del budget al reclutamento di docenti di prima fascia: 1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera h) a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; 2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 4, a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilita' di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilita' dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g); g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento all'anno accademico 2020/2021, di destinare una quota minima del dieci per cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione; 2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione; 3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM. 4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettere d) ed e), non possono superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4. 5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e), l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha quindici giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente e' cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130): «Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM). - 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104: «Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - (Omissis). 2. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: «655. Il personale docente che non sia gia' titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e' inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e' disposto con modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante Norme in materia di reclutamento del personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1: «Art. 12. - (Omissis). 2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dello articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonche' di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai sensi dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . (Omissis).». |
| Art. 3
Collaborazioni tra Istituzioni
1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalita', tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a: a) programmare procedure di reclutamento comuni; b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, definendo le modalita' di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato. |
| Art. 4
Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, le Istituzioni disciplinano, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attraverso selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri e modalita': a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile e' pari a cento; b) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero, nonche' pubblicazione dell'avviso di adozione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; d) previsione di commissioni giudicatrici composte da tre membri, in maggioranza esterni all'Istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non hanno avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, di cui: 1) uno individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata indisponibilita' degli stessi, di docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare, appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni; 2) due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con decreto ministeriale con validita' triennale e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 2.1. appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso; 2.2. essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso; 2.3. aver svolto qualificate attivita' professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso; e) previsione della individuazione di tre componenti supplenti nel rispetto delle modalita' di scelta e del possesso dei requisiti di cui alla lettera d); f) partecipazione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea; g) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti e non piu' di 60: 1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in relazione all'affinita' con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti); 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti e massimo 20 punti); 3) attivita' di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilita' di graduare il punteggio in relazione all'anzianita' di servizio e all'affinita' con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti); 4) qualificate esperienze a livello nazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti); 5) qualificate esperienze a livello internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti); 6) premi e riconoscimenti nazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti); 7) premi e riconoscimenti internazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti); h) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti e non piu' di 50, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli; i) previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera h), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare; l) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni: 1) l'originalita' dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi; 2) la congruita' e la continuita' temporale dell'attivita' professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura di valutazione; 3) la qualita' dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale; m) partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore; n) incompatibilita', per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici; o) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina; p) previsione che la partecipazione a commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni; q) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore; r) applicazione delle incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile; s) previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di trenta giorni, a pena di inammissibilita', per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari; t) previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori; u) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura; v) previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei titoli ed alla prova didattica e che al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa dei candidati e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, approvi la graduatoria ed individui il vincitore della selezione; z) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarita' della procedura e degli atti e provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarita', il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis). 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; (Omissis). Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 51 del codice di procedura civile «Sezione VII Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilita' dei giudici Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore , amministratore di sostegno , procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa . In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.». |
| Art. 5
Reclutamento del personale docente a tempo determinato
1. Dall'anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici. 2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine: a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' dei seguenti criteri e modalita': a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione; b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarita' dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio accademico, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica; c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero; d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea; e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli: 1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine; 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione; 3) attivita' di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il punteggio in relazione all'affinita' con il settore disciplinare messo a concorso; 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni; f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non abbia avuto rapporti di servizio con l'Istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, e appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni; g) previsione che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applichino, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante Norme in materia di reclutamento del personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1. «1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis).». - Per i riferimenti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita', vedasi nelle note all'articolo 2. - Per i riferimenti dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, vedasi nelle note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, vedasi nelle note all'articolo 2. - Per i riferimento dell'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, vedasi nelle note all'articolo 4. |
| Art. 6
Incarichi di insegnamento
1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalita': a) conferimento di incarichi a titolo retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale; b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La somma ad essi riservata non deve superare il quaranta per cento delle entrate correnti dell'Istituzione senza vincolo di destinazione. 3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 2222 del codice civile «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.». - Si riporta il testo dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 273 (Contratti di collaborazione). - 1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attivita' didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. 2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita' artistica esercitata. 3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo. 4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti. 5. Il compenso per le attivita' previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entita' del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo. 6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attivita' contrattuale il compenso viene calcolato con le modalita' di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo. 7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza. 8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione. 9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.». |
| Art. 7
Reclutamento del personale amministrativo e tecnico
1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico e' informato a criteri di imparzialita', oggettivita' e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicita' e la celerita' di espletamento, anche avvalendosi delle piu' aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacita' e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del piu' ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati. 2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano: a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione; b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire; c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove. 4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Per i riferimenti dell'articolo 2222 del codice civile, vedasi nelle note all'articolo 6. |
| Art. 8
Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La medesima tabella e' aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Tenuto conto delle peculiarita' didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrare correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2019. 4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono abrogati: a) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; b) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; d) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.». Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Bussetti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3207
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, modificato dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29. - Per i riferimenti all'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parzialmente abrogato dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), parzialmente abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, parzialmente abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1. - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135: «Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis). 6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: (Omissis). d) definisce, nei limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente; (Omissis). 7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e' approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. (Omissis).». |
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