| Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2019, n. 143 |  
| Regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e  il  reclutamento   del   personale   docente   e   del   personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117,  sesto comma, della Costituzione;   Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la  riforma  delle Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l'articolo  2,  comma 7, lettera e), il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);   Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2013,  n.   128,   e,   in particolare, l'articolo 19, comma 01;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;   Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti e,  in  particolare,  l'articolo  1, comma 27;   Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,  e,  in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo,  ai  sensi  del quale «Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le  disposizioni di cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»;   Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in  particolare,  l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia  statutaria  regolamentare  e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma  della legge 21 dicembre 1999, n. 508;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n. 212,  recante  disciplina  per  la  definizione   degli   ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre  1999,  n. 508;   Vista l'informativa alle organizzazioni  sindacali  rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;   Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalita' per l'inserimento del personale  docente  in apposite graduatorie nazionali  per  l'attribuzione  di  incarichi  a tempo indeterminato e determinato;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2019;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 31 luglio 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
                                 Emana 
                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:     a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508,  concernente  la riforma delle Accademie di belle arti,  dell'Accademia  nazionale  di danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli  Istituti superiori per le industrie artistiche  (ISIA),  dei  Conservatori  di musica e degli Istituti musicali pareggiati;     b) per Istituzioni, l'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle  arti  statali, gli  Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche  (ISIA),   i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;     c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca;     d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca;     e)  per  CNAM,  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione artistica e musicale;     f) per settori artistico-disciplinari,  gli  ambiti  disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del  decreto-legge  10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9 gennaio 2009, n. 1.  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli          obblighi internazionali.               - La legge 21 dicembre 1999, n. 508,  recante  «Riforma          delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale  di          danza, dell'Accademia nazionale di arte  drammatica,  degli          Istituti  superiori  per  le  industrie   artistiche,   dei          Conservatori  di   musica   e   degli   Istituti   musicali          pareggiati»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  4          gennaio 2000, n. 2. Si riporta il  testo  dell'articolo  2,          comma 7, lettera e) della medesima legge:               «7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.          400, su proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della          ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il          Ministro della pubblica istruzione, sentiti il  CNAM  e  le          competenti Commissioni parlamentari, le quali si  esprimono          dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per  legge,          sono disciplinati:                 (Omissis).                 e) le procedure di reclutamento del personale;                 (Omissis).».               -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del          decreto-legge 12 settembre 2013,  n.  104,  recante  Misure          urgenti in materia di istruzione,  universita'  e  ricerca,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2013,  n.          214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre          2013,  n.  128,  modificato  dal   presente   decreto,   e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  2013,  n.          264:               «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,   musicale   e          coreutica). - 01. Entro centottanta giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente          decreto e' emanato il regolamento previsto dall'articolo 2,          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.  508,          al fine di consentire le relative procedure  di  assunzione          in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.               1. Al fine di consentire il regolare svolgimento  delle          attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli  anni          accademici 2014-2015,  2015-2016,  2016-2017,  2017-2018  e          2018-2019 fermi  restando  il  limite  percentuale  di  cui          all'articolo 270, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso  in          via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo  2,          comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il  regime          autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27          dicembre 1997, n. 449,  le  graduatorie  nazionali  di  cui          all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,          convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.          143,  sono   trasformate   in   graduatorie   nazionali   a          esaurimento, utili per l'attribuzione  degli  incarichi  di          insegnamento  con  contratto  a   tempo   indeterminato   e          determinato.               2. Il personale docente che non sia  gia'  titolare  di          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che  abbia          superato un  concorso  selettivo  ai  fini  dell'inclusione          nelle graduatorie di istituto e abbia maturato  almeno  tre          anni  accademici  di  insegnamento   presso   le   suddette          istituzioni alla data di entrata  in  vigore  del  presente          decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di          cui all'articolo 2, comma 7, lettera  e),  della  legge  21          dicembre 1999, n. 508, in  apposite  graduatorie  nazionali          utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  a          tempo determinato in subordine alle graduatorie di  cui  al          comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti          disponibili.  L'inserimento  e'  disposto   con   modalita'          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca.               3.               3-bis. (Abrogato).               4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli          Istituti  superiori  di  studi  musicali  non  statali   ex          pareggiati nell'ambito  del  sistema  dell'alta  formazione          artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare  alle          gravi difficolta' finanziarie degli stessi, e'  autorizzata          per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.               5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca, sentiti gli  enti  locali          finanziatori si provvede a ripartire le risorse di  cui  al          comma 4, sulla base di  criteri,  definiti  con  lo  stesso          decreto, che devono  tenere  conto  anche  della  spesa  di          ciascun istituto nell'ultimo triennio  e  delle  unita'  di          personale assunte secondo  le  disposizioni  del  contratto          collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  dell'alta          formazione artistica, musicale e coreutica.               5-bis. Al fine  di  rimediare  alle  gravi  difficolta'          finanziarie delle accademie non statali di belle  arti  che          sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali,  e'          autorizzata per l'anno  finanziario  2014  la  spesa  di  1          milione di euro.               5-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca si provvede a ripartire le          risorse di cui al  comma  5-bis,  sulla  base  di  criteri,          definiti con lo stesso decreto,  che  tengano  conto  della          spesa di ciascuna accademia nell'ultimo  triennio  e  delle          unita' di personale assunte  secondo  le  disposizioni  del          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto          dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.».               - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della          legge  23  agosto  1988,   n.   400,   recante   disciplina          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza          del  Consiglio  dei  ministri,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:               «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari               (Omissis).».               - Il testo dell'articolo 270 del decreto legislativo 16          aprile 1994, n. 297 (Approvazione  del  testo  unico  delle          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,          relative alle scuole di ogni ordine e grado),  parzialmente          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 27,  della          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma  del  sistema          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il          riordino delle disposizioni legislative vigenti, pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:               «27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per          la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione          artistica e musicale, gli atti e i  provvedimenti  adottati          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della          ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio,  nei          casi esplicitamente  previsti  dall'articolo  3,  comma  1,          della legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  sono  perfetti  ed          efficaci.».               - Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante          modifiche e integrazioni al decreto  legislativo  30  marzo          2001, n. 165, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7          giugno 2017, n. 130.               - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 652,  653,          654, 655 e 1146, della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,          recante bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio          2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre          2017, n. 302, S.O.:               «652. Al fine di consentire il  graduale  completamento          del processo di statizzazione e  razionalizzazione  di  cui          all'articolo 22-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno          2017, n. 96, il fondo  di  cui  al  comma  3  del  medesimo          articolo 22-bis e' integrato  con  uno  stanziamento  di  5          milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro  per          l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a  decorrere  dall'anno          2020.  Resta  fermo  che  gli  enti  locali  continuano  ad          assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si          fanno carico  delle  situazioni  debitorie  pregresse  alla          statizzazione in favore delle istituzioni. Sono fatti salvi          gli  accordi  di  programma  stipulati  tra  il   Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   le          regioni,  gli  enti  locali,   le   istituzioni   dell'alta          formazione artistica, musicale e coreutica e  le  accademie          non  statali  di  belle  arti,  riguardanti   processi   di          statizzazione gia' avviati.               653.  Al  fine  di   superare   il   precariato   nelle          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  musicale   e          coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018,          6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni  di  euro          per l'anno 2020, 15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4          milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di  euro  per          ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di  euro          per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1          milioni di euro per l'anno 2028  e  18,5  milioni  di  euro          annui a decorrere dall'anno  2029.  A  decorrere  dall'anno          2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma          2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,          con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,  n.  128,          sono trasformate in graduatorie nazionali  ad  esaurimento,          utili per l'attribuzione degli  incarichi  di  insegnamento          con contratto  a  tempo  indeterminato  e  determinato,  in          subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli. Il          personale delle graduatorie nazionali  di  cui  al  secondo          periodo  resta  incluso  nelle  medesime  anche  a  seguito          dell'emanazione del  regolamento  di  cui  all'articolo  2,          comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.               654. A decorrere  dall'anno  accademico  2018-2019,  il          turn over del personale delle istituzioni di cui  al  comma          653 e' pari al 100 per cento dei risparmi  derivanti  dalle          cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente,  a          cui si aggiunge,  per  il  triennio  accademico  2018/2019,          2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al  10  per          cento della spesa sostenuta nell'anno accademico  2016-2017          per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica          con contratti a tempo determinato. Il predetto  importo  e'          ripartito  con  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,          dell'universita'  e  della   ricerca.   Nell'ambito   delle          procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento  cui          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21          dicembre 1999, n. 508, e'  destinata  una  quota,  pari  ad          almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento,  al          reclutamento di docenti di prima fascia  cui  concorrono  i          soli  docenti  di  seconda  fascia  in  servizio  a   tempo          indeterminato da almeno tre anni accademici.               655. Il personale docente che non sia gia' titolare  di          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al          comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai  fini          dell'inclusione  nelle  graduatorie  di  istituto  e  abbia          maturato,  fino  all'anno  accademico  2017-2018   incluso,          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una          delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi          di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di  cui  al          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.               (Omissis).               1146. All'articolo 19, comma 1,  del  decreto-legge  12          settembre 2013,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole:  «  e  2016          -2017 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ,  2016-2017  e          2017-2018 ».               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28          febbraio 2003, n.  132,  recante  criteri  per  l'autonomia          statutaria regolamentare e organizzativa delle  Istituzioni          artistiche e musicali, a  norma  della  legge  21  dicembre          1999, n. 508, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13          giugno 2003, n. 135.               - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  luglio          2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina          per  la  definizione  degli  ordinamenti  didattici   delle          Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e          coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21  dicembre          1999, n. 508, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18          ottobre 2005, n. 243.               -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca 14 agosto 2018,  prot.  n.          597, adottato ai sensi dell'articolo 1,  comma  655,  della          legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  che  ha  definito  le          modalita'  per  l'inserimento  del  personale  docente   in          apposite  graduatorie  nazionali  per   l'attribuzione   di          incarichi  a  tempo   indeterminato   e   determinato,   e'          reperibile                     al                     link:          /www.miur.gov.it/documents/20182/7348630/DM+n.+597+del+14+a          gosto+2018.pdf/5ee10a63-e4c1-443d-8d78-983c812af648?version          =1.0 . 
           Note all'art. 1: 
               - Per i riferimenti alla legge  21  dicembre  1999,  n.          508,  recante  "Riforma  delle  Accademie  di  belle  arti,          dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale          di  arte  drammatica,  degli  Istituti  superiori  per   le          industrie artistiche, dei Conservatori di  musica  e  degli          Istituti  musicali  pareggiati,  vedasi  nelle  note   alle          premesse.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  3-quinquies  del          decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  recante          Disposizioni  urgenti  per  il  diritto  allo  studio,   la          valorizzazione  del  merito  e  la  qualita'  del   sistema          universitario e della ricerca,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6:               «Art.  3-quinquies   (Definizione   degli   ordinamenti          didattici delle istituzioni di alta  formazione  artistica,          musicale e coreutica). -  1.  Attraverso  appositi  decreti          ministeriali emanati  in  attuazione  dell'articolo  9  del          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 8 luglio 2005,  n.  212,  sono  determinati  gli          obiettivi  formativi  e  i  settori  artistico-disciplinari          entro i quali l'autonomia delle istituzioni  individua  gli          insegnamenti da attivare.   |  
|   |                                                               TABELLA 1 
                           (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) 
                   INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE         DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO   ===================================================================== |                   |                       |     INDICE COSTO      | |     QUALIFICA     |  COSTO EQUIVALENTE    |     EQUIVALENTE       | +===================+=======================+=======================+ |DOCENTE I FASCIA   |€ 52.018               |1,00                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |DOCENTE II FASCIA  |€ 44.673               |0,86                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 2               |€ 51.330               |0,99                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 1               |€ 45.577               |0,88                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COLLABORATORE      |€ 34.409               |0,66                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |ASSISTENTE         |€ 31.953               |0,61                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COADIUTORE         |€ 28.005               |0,54                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+                  INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE          DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   ===================================================================== |                   |                       |     INDICE COSTO      | |    QUALIFICA      |  COSTO EQUIVALENTE    |     EQUIVALENTE       | +===================+=======================+=======================+ |DOCENTE I FASCIA   |€ 43.435               |0,83                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |DOCENTE II FASCIA  |€ 37.032               |0,71                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 2               |€ 43.295               |0,83                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |EP 1               |€ 38.077               |0,73                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COLLABORATORE      |€ 29.945               |0,58                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |ASSISTENTE         |€ 27.997               |0,54                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+ |COADIUTORE         |€ 24.941               |0,48                   | +-------------------+-----------------------+-----------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
              Programmazione e reclutamento del personale 
   1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica  e organizzativa, predispongono piani triennali  per  la  programmazione del reclutamento del personale docente  e  tecnico-amministrativo,  a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore  funzionamento delle  attivita'  didattiche  e  dei  servizi  amministrativi,  della propria dotazione organica, considerati i posti gia' vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio,  nonche'  degli equilibri di bilancio.   2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 e' approvata dal  consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del consiglio accademico entro il mese  di  dicembre  di  ogni  anno  con riferimento  al  triennio  successivo  e   puo'   essere   aggiornata annualmente in  sede  di  approvazione  del  bilancio  consuntivo,  e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo  bilancio  di previsione, nonche' in ogni  tempo  per  l'adeguamento  ad  eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilita' previste dal CCNL entro il mese di aprile.   3. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica  e  nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili  ai  sensi  della lettera c), si conforma ai seguenti criteri:     a) possibilita' di convertire i posti  di  organico  vacanti  del personale docente in posti  del  personale  tecnico-amministrativo  e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla  tipologia dei servizi di supporto e all'offerta  formativa  delle  Istituzioni, nel rispetto di  una  dotazione  organica  in  cui  il  rapporto  tra personale  tecnico-amministrativo  e  personale  docente   non   puo' comunque essere superiore allo 0,5;     b) possibilita' di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante  cattedre  appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto  della  domanda di formazione. La conversione e'  attuata  nel  rispetto  del  limite annuo del trenta per  cento  delle  cattedre  che  risultano  vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello  in  cui e' stata approvata la programmazione del reclutamento  del  personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unita' superiore;     c)  destinazione  al  reclutamento  a  tempo  indeterminato,  con riferimento a ciascun anno accademico, in conformita'  alle  facolta' assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro  i  limiti  delle  risorse  a  bilancio disponibili, di una  spesa  complessiva,  calcolata  parametrando  le qualifiche al costo medio equivalente del docente  di  prima  fascia, secondo quanto previsto  nell'allegata  tabella  1,  che  costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:       1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle  cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;       2) di un importo non superiore al dieci per cento,  per  l'anno accademico 2020/2021,  della  spesa  sostenuta  nell'anno  accademico 2016/2017 per i  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  per  la copertura dei posti vacanti nella dotazione  organica,  da  ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca;     d)  obbligo   di   destinare   annualmente,   nell'ambito   della programmazione di riferimento e una volta esperite  le  procedure  di mobilita' previste dal CCNL, a livello di  singola  Istituzione,  nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla  lettera  c)  e  nei  limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il trentacinque per cento del  budget  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli  titoli e secondo il seguente ordine:       1) nelle graduatorie nazionali  ad  esaurimento  (GNE)  di  cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;       2) nelle graduatorie nazionali di cui  all'articolo  2-bis  del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;       3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;       4)  nelle  graduatorie  nazionali   ad   esaurimento   di   cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;     e)  obbligo   di   destinare   annualmente,   nell'ambito   della programmazione di riferimento a livello di singola  Istituzione,  nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla  lettera  c)  e  nei  limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il dieci per  cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla  chiamata  di coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami  e  titoli  (GET)  di  cui  all'articolo  12,  comma   2,   del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;     f)  obbligo   di   destinare   annualmente,   nell'ambito   della programmazione di riferimento a livello di singola  Istituzione,  nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla  lettera  c)  e  nei  limiti della relativa capienza, una quota  complessiva  pari  ad  almeno  il dieci per cento e non superiore al venti  per  cento  del  budget  al reclutamento di docenti di prima fascia:       1) per soli titoli, secondo i criteri e  le  modalita'  di  cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla  lettera  h)  a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e  titoli,  dall'Istituzione  che  bandisce  la  procedura  con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;       2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalita' di  cui all'articolo 4, a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la  procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno  tre  anni  accademici. L'eventuale disponibilita' di spesa non utilizzata per  mancanza  del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1)  e  2), resta nella disponibilita' dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g);     g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c)  e  con  riferimento  all'anno  accademico  2020/2021,  di destinare una quota minima del dieci per cento del budget di cui alla lettera c) al  reclutamento  di  personale  tecnico-amministrativo  a tempo  indeterminato,  che  sia  in  possesso  di  tutti  i  seguenti requisiti:       1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con  contratti  a  tempo  determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;       2) sia stato reclutato a tempo determinato, in  relazione  alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali nazionali  o  di Istituto anche  espletate  presso  Istituzioni  AFAM,  scolastiche  o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;       3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del  presente regolamento, almeno tre anni di  servizio,  anche  non  continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che  procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.   4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettere d)  ed  e),  non  possono  superare  il  limite  del cinquanta per  cento  di  quelle  svolte  con  le  procedure  di  cui all'articolo 4.   5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e),  l'avente  titolo  a  cui  viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha quindici  giorni  di  tempo  per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno  accademico   immediatamente   successivo;   in   caso   di accettazione della proposta di assunzione a tempo  indeterminato,  il docente e' cancellato dalle graduatorie  nazionali  per  il  relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o  di  decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade  dalla  graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione  che  ne  ha  proposto l'assunzione,  ferma  restando  la   permanenza   nella   graduatoria nazionale.  
           Note all'art. 2: 
               -  Per  i  riferimenti  all'articolo  270  del  decreto          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note  alle          premesse.               -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   2-bis   del          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143,  recante          Disposizioni  urgenti  per  assicurare   l'ordinato   avvio          dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami          di  Stato  e  di  Universita',  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88 e convertito in legge,  con          modificazioni, dall'art.  1,  L.  4  giugno  2004,  n.  143          (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130):               «Art. 2-bis (Graduatorie dell'AFAM).  -  1.  I  docenti          precari che hanno prestato servizio per  360  giorni  nelle          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica  e   musicale          (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche  graduatorie,          previa valutazione  dei  titoli  artistico-professionali  e          culturali  da  svolgersi  secondo  modalita'  definite  con          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca.».               - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  2,  del          citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104:               «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,   musicale   e          coreutica). - (Omissis).               2. Il personale docente che non sia  gia'  titolare  di          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che  abbia          superato un  concorso  selettivo  ai  fini  dell'inclusione          nelle graduatorie di istituto e abbia maturato  almeno  tre          anni  accademici  di  insegnamento   presso   le   suddette          istituzioni alla data di entrata  in  vigore  del  presente          decreto e' inserito, fino all'emanazione del regolamento di          cui all'articolo 2, comma 7, lettera  e),  della  legge  21          dicembre 1999, n. 508, in  apposite  graduatorie  nazionali          utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  a          tempo determinato in subordine alle graduatorie di  cui  al          comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti          disponibili.  L'inserimento  e'  disposto   con   modalita'          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca.».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 655, della          legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:               «655. Il personale docente che non sia gia' titolare di          contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al          comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai  fini          dell'inclusione  nelle  graduatorie  di  istituto  e  abbia          maturato,  fino  all'anno  accademico  2017-2018   incluso,          almeno tre  anni  accademici  di  insegnamento,  anche  non          continuativi, negli ultimi otto  anni  accademici,  in  una          delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della          Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi  formativi          di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di  cui  al          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  e'  inserito  in          apposite graduatorie  nazionali  utili  per  l'attribuzione          degli incarichi di insegnamento  a  tempo  indeterminato  e          determinato,  in   subordine   alle   vigenti   graduatorie          nazionali per titoli e di quelle di cui al comma  653,  nei          limiti dei  posti  vacanti  disponibili.  L'inserimento  e'          disposto con modalita' definite con  decreto  del  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.».               - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  2,  del          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  1989,  n.  417,          recante Norme in  materia  di  reclutamento  del  personale          della  scuola,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   7          novembre 1989, n.  260  e  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1:               «Art. 12. - (Omissis).               2.  Alle  graduatorie  del  concorso  per  soli  titoli          indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti,          compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento  al          corrispondente concorso per  titoli  ed  esami,  che  siano          disponibili  e  vacanti  all'inizio  dell'anno   scolastico          1989-90  dopo  l'esaurimento  delle  relative   graduatorie          nazionali compilate  ai  sensi  dello  articolo  8-bis  del          decreto-legge 6 agosto  1988,  n.  323  ,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e  delle          graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44  della          legge  20  maggio  1982,  n.  270,  nonche'  di   eventuali          graduatorie, ancora  valide,  di  precedenti  concorsi  per          titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli          riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle          arti, indetto ai sensi  dell'articolo  55  della  legge  20          maggio 1982, n. 270 .               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 3 
                    Collaborazioni tra Istituzioni 
   1. Le istituzioni, in coerenza con  le  proprie  finalita',  tenuto conto della domanda di formazione e  dell'articolazione  dell'offerta formativa  territoriale,  possono  stipulare  specifiche  convenzioni finalizzate a:     a) programmare procedure di reclutamento comuni;     b) utilizzare congiuntamente il personale,  con  l'assenso  dello stesso, definendo le modalita' di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri  a  carico dello Stato.     |  
|   |                                 Art. 4 
             Procedure di reclutamento per esami e titoli              del personale docente a tempo indeterminato 
   1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e  dei  principi di cui all'articolo 35, comma 3,  lettere  a),  b),  c)  ed  e),  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  all'articolo  35-bis, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, le  Istituzioni disciplinano, con proprio regolamento, le procedure  di  reclutamento del personale docente a  tempo  indeterminato,  attraverso  selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei  seguenti  criteri  e modalita':     a) approvazione, al termine delle procedure di  reclutamento,  di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari,  al  massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile e' pari a cento;     b) indizione delle procedure di selezione, distinte  per  settore artistico-disciplinare, relative al profilo  professionale  correlato alle esigenze didattiche  programmate,  mediante  bando  emanato  con decreto del direttore, previa deliberazione degli  organi  collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive  competenze;  il  bando stabilisce le  modalita',  anche  telematiche,  ed  i  tempi  per  la presentazione delle domande e dei titoli da parte  dei  candidati.  I termini di scadenza per la presentazione delle  domande  non  possono essere inferiori  ai  trenta  giorni  successivi  alla  pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  Serie  speciale «Concorsi ed esami»;     c) pubblicazione  dei  bandi  sul  sito  dell'Istituzione  e  del Ministero,  nonche'  pubblicazione  dell'avviso  di  adozione   degli stessi nella Gazzetta Ufficiale  - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed esami»;     d) previsione di commissioni giudicatrici composte da tre membri, in maggioranza  esterni  all'Istituzione  ovvero  che,  almeno  negli ultimi  tre  anni,  non  hanno  avuto  rapporti   di   servizio   con l'Istituzione, nominati con decreto  del  direttore  dell'Istituzione che ha bandito la procedura, di cui:       1) uno individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista  di  almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti  al   settore   artistico-disciplinare   oggetto   della valutazione   comparativa,   ovvero,   in    caso    di    comprovata indisponibilita' degli stessi, di docenti titolari di  altro  settore della stessa area disciplinare, appartenenti al ruolo della I  fascia da almeno tre anni;       2) due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale  affidare il  ruolo  di  presidente,  nell'ambito  di  un  albo   appositamente costituito  con  decreto  ministeriale  con  validita'  triennale   e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata  competenza  nel  settore  artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:         2.1. appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM  da almeno cinque anni ed  aver  conseguito  riconoscimenti  o  incarichi almeno  di  livello  nazionale  nell'ambito  della   disciplina   del concorso;         2.2. essere appartenuti al ruolo della I fascia  dei  docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver  conseguito  riconoscimenti  o  incarichi  almeno   di   livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;         2.3. aver svolto qualificate attivita' professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso;     e) previsione della individuazione di  tre  componenti  supplenti nel rispetto delle modalita' di scelta e del possesso  dei  requisiti di cui alla lettera d);     f) partecipazione alle procedure  di  selezione  per  coloro  che siano in possesso almeno del diploma accademico di  I  livello  o  di laurea;     g) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti e non piu' di 60:       1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo  2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in  relazione all'affinita' con il settore artistico-disciplinare messo a  concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti);       2)  titoli  di  studio  e  culturali  di  alta  qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico-disciplinare  messo a concorso (minimo 10 punti e massimo 20 punti);       3) attivita' di  insegnamento  svolta  con  contratti  a  tempo determinato nei  precedenti  dieci  anni  o  con  contratti  a  tempo indeterminato di II fascia, con possibilita' di graduare il punteggio in relazione  all'anzianita'  di  servizio  e  all'affinita'  con  il settore artistico-disciplinare messo a concorso  (minimo  5  punti  e massimo 10 punti);       4) qualificate esperienze a livello nazionale nell'attivita' di produzione artistica,  scientifica  o  professionale  nei  precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);       5)   qualificate   esperienze    a    livello    internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica  o  professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti);       6) premi e riconoscimenti nazionali  per  attivita'  artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);       7)  premi  e  riconoscimenti   internazionali   per   attivita' artistica, scientifica o  professionale  nei  precedenti  dieci  anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti);     h) svolgimento di una  prova  didattica  a  carattere  teorico  o pratico in relazione alla tipologia di  insegnamento,  cui  riservare almeno 40 punti e non piu' di 50, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati  che  ottengono  almeno  25  punti nella valutazione dei titoli;     i) previsione che, dieci giorni  prima  dello  svolgimento  della prova didattica di cui alla lettera h), i candidati che sono  ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna  di  argomenti  predisposti  dalla  commissione  in   fase   di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare;     l) previsione che, nell'ambito della  valutazione  dei  titoli  e della prova didattica, laddove pertinente,  la  commissione  utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:       1)  l'originalita'  dei  contenuti,  della  ricerca   e   della produzione, delle competenze disciplinari e  metodologiche  anche  in relazione alla evoluzione dei linguaggi;       2) la congruita'  e  la  continuita'  temporale  dell'attivita' professionale con il settore artistico-disciplinare per il  quale  e' bandita la procedura di valutazione;       3) la qualita' dei risultati e delle  esperienze,  valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale;     m) partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per  i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore;     n) incompatibilita', per i membri del  CNAM,  i  presidenti  e  i direttori delle Istituzioni del  sistema  artistico  e  musicale,  ad essere componenti delle commissioni giudicatrici;     o) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per  un  periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina;     p) previsione che la partecipazione a commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il  rimborso  delle  spese  a carico delle singole Istituzioni;     q)  previsione  che  le  dimissioni  di  un  componente  di   una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti  devono  essere adeguatamente motivate e documentate e hanno  effetto  solo  dopo  il decreto di accettazione da parte del direttore;     r) applicazione delle incompatibilita' di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile;     s) previsione che dalla data  di  pubblicazione  del  decreto  di nomina della commissione giudicatrice decorre il  termine  di  trenta giorni,  a  pena  di  inammissibilita',  per  la   presentazione   al direttore,  da  parte  dei  candidati,  di   eventuali   istanze   di ricusazione dei commissari;     t) previsione  che  le  commissioni  giudicatrici  determinino  i criteri  di  massima  e  le  procedure  per  lo   svolgimento   della valutazione comparativa  dei  candidati,  che  vengono  pubblicizzati mediante   affissione   all'albo   dell'Istituzione   e   sul    sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;     u) previsione che le commissioni possano avvalersi  di  strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del  direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura;     v) previsione che il giudizio  della  commissione,  distinto  per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei titoli ed alla  prova didattica e che al termine dei lavori la  commissione,  tenuto  conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato,  proceda  alla valutazione comparativa dei candidati e  con  deliberazione  motivata assunta a maggioranza  dei  componenti,  approvi  la  graduatoria  ed individui il vincitore della selezione;     z) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali,  la  regolarita'  della procedura e degli  atti  e  provveda  all'assunzione  del  vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione;  nel  caso  in  cui riscontri  irregolarita',  il  direttore  rinvia,  con  provvedimento motivato, gli atti alla  commissione,  assegnandole  un  termine  non superiore a trenta giorni per il riesame.  
           Note all'art. 4: 
               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  35,  comma  3,          lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis,  comma  1,          lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,          recante Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle          dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,   pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:               «Art. 35 (Reclutamento del personale). - (Omissis).               3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:                 a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di          preselezione;                 b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da          ricoprire;                 c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e          lavoratori;                 d) decentramento delle procedure di reclutamento;                 e) composizione delle commissioni esclusivamente  con          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni          professionali;               (Omissis).               Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della  corruzione          nella formazione di commissioni e nelle  assegnazioni  agli          uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati,  anche  con          sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel          capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:                 a) non possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a          pubblici impieghi;               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'articolo 51  del  codice  di          procedura civile               «Sezione VII               Dell'astensione,    della    ricusazione    e     della          responsabilita' dei giudici               Art. 51 (Astensione  del  giudice).  -  Il  giudice  ha          l'obbligo di astenersi:                 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su          identica questione di diritto;                 2) se egli stesso o la  moglie  e'  parente  fino  al          quarto grado o legato da  vincoli  di  affiliazione,  o  e'          convivente o commensale abituale di una delle  parti  o  di          alcuno dei difensori;                 3) se egli stesso o la moglie  ha  causa  pendente  o          grave inimicizia o rapporti di credito  o  debito  con  una          delle parti o alcuno dei suoi difensori;                 4) se ha dato consiglio o prestato  patrocinio  nella          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente          tecnico;                 5)  se  e'  tutore,  curatore  ,  amministratore   di          sostegno , procuratore, agente o datore di  lavoro  di  una          delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un          ente, di un'associazione  anche  non  riconosciuta,  di  un          comitato, di una societa' o stabilimento che  ha  interesse          nella causa .               In ogni altro caso in cui  esistono  gravi  ragioni  di          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».   |  
|   |                                 Art. 5 
                      Reclutamento del personale                      docente a tempo determinato 
   1. Dall'anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze  didattiche cui non si possa far fronte con il personale  di  ruolo,  e  comunque entro   il   limite   delle   dotazioni   organiche,   si    provvede all'attribuzione di contratti  di  insegnamento  di  durata  annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.   2. I contratti di cui al comma  1  sono  attribuiti  a  coloro  che risultano  nelle  seguenti  graduatorie,  individuati   mediante   lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:     a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;     b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre  1989,  n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,  n. 417;     c)  graduatorie  nazionali  di   cui   all'articolo   2-bis   del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;     d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;     e) graduatorie nazionali a esaurimento  di  cui  all'articolo  1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2,  gli incarichi di cui al comma 1 sono  attribuiti  mediante  procedure  di selezione disciplinate dalle istituzioni,  con  proprio  regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c)  ed  e),  limitatamente  ai  divieti  di  partecipazione  alle commissioni  ivi  previsti  e  dell'articolo   35-bis   del   decreto legislativo  n.  165  del  2001,  nonche'  dei  seguenti  criteri   e modalita':     a)   indizione   delle   procedure,    distinte    per    settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale  correlato alle esigenze didattiche  programmate,  mediante  bando  emanato  con decreto del direttore, previa deliberazione degli  organi  collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive  competenze;  il  bando stabilisce  le  modalita',  anche  telematiche,  e  i  tempi  per  la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da  parte  dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione  delle  domande non  possono  essere  inferiori  a  trenta  giorni  successivi   alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;     b) previsione che le procedure di selezione siano  per  titoli  e prova didattica o, in ragione delle peculiarita' dell'insegnamento  e a  seguito  di   motivata   decisione   del   consiglio   accademico, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli  e  prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a  100  punti,  deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica;     c) pubblicazione  dei  bandi  sul  sito  dell'Istituzione  e  del Ministero;     d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in  possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;     e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b)  sono  ritenuti valutabili i seguenti titoli:       1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un  settore  artistico  disciplinare  ritenuto affine;       2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;       3) attivita' di  insegnamento  svolta  con  contratti  a  tempo determinato nei precedenti dieci anni con possibilita' di graduare il punteggio in relazione  all'affinita'  con  il  settore  disciplinare messo a concorso;       4) qualificate esperienze a livello nazionale e  internazionale nell'attivita' di produzione artistica, scientifica  o  professionale nei precedenti dieci anni;       5)  premi  e  riconoscimenti  nazionali  e  internazionali  per attivita' artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;     f) previsione che le commissioni giudicatrici siano  composte  da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non abbia avuto  rapporti  di  servizio con l'Istituzione, individuati con delibera  adottata  a  maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di  docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e  musicale,  appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della  selezione, e appartenenti al ruolo della I fascia da almeno tre anni;     g) previsione  che  per  quanto  non  diversamente  previsto  dal presente articolo si applichino, nell'ambito dei regolamenti  di  cui al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4.  
           Note all'art. 5: 
               -  Per  i  riferimenti  all'articolo  270  del  decreto          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vedasi nelle note  alle          premesse.               - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del          decreto-legge 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  1989,  n.  417,          recante Norme in  materia  di  reclutamento  del  personale          della  scuola,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   7          novembre 1989, n.  260  e  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 27 dicembre  1989,  n.  417,  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1.               «1. In prima  applicazione  del  presente  decreto,  il          Ministro della pubblica istruzione indice  i  concorsi  per          titoli ed esami e quelli per  soli  titoli  previsti  negli          articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di  entrata          in vigore del presente decreto.               (Omissis).».               -   Per   i   riferimenti   dell'articolo   2-bis   del          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.  143,  recante          Disposizioni  urgenti  per  assicurare   l'ordinato   avvio          dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami          di Stato e di Universita', vedasi nelle  note  all'articolo          2.               - Per i riferimenti  dell'articolo  19,  comma  2,  del          citato decreto-legge 12  settembre  2013,  n.  104,  vedasi          nelle note all'articolo 2.               - Per i riferimenti all'articolo 1,  comma  655,  della          legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e          bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020,  vedasi          nelle note all'articolo 2.               - Per i riferimento dell'articolo 35, comma 3,  lettere          a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma  1,  lettera          a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  recante          Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze          delle  amministrazioni   pubbliche,   vedasi   nelle   note          all'articolo 4.   |  
|   |                                 Art. 6 
                       Incarichi di insegnamento 
   1. In relazione a peculiari e documentate esigenze  didattiche  cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica  di  diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio  di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al  70  per  cento  dell'impegno orario annuo  previsto  dal  CCNL  per  il  personale  di  ruolo,  le Istituzioni  possono  procedere  al  conferimento  di  incarichi   di insegnamento relativi a specifici moduli didattici  a  professionisti ed esperti  di  riconosciuta  esperienza  e  competenza,  nel  limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2,  attraverso  contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice  civile  secondo  le seguenti modalita':     a) conferimento di incarichi a titolo retribuito  di  durata  non superiore ad un  triennio  con  esperti  che  abbiano  acquisito  una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;     b) espletamento di procedure disciplinate con propri  regolamenti che  assicurano  la  valutazione  comparativa  dei  candidati  e   la pubblicita'  degli  atti,  finalizzate  a  conferire   incarichi   di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.   2. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi  per  il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La somma ad essi riservata non deve superare il  quaranta  per  cento delle   entrate   correnti   dell'Istituzione   senza   vincolo    di destinazione.   3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento  siano  conferiti, su posti vacanti e  disponibili,  al  personale  dipendente  da  enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale,  continuano  ad applicarsi le  disposizioni  di  cui  all'articolo  273  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato  di previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca  per  la  parte  riguardante  le  spese  per   contratti   di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti.  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  2222  del  codice          civile               «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si          obbliga a compiere verso un  corrispettivo  un'opera  o  un          servizio,  con  lavoro  prevalentemente  proprio  e   senza          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si          applicano le norme di questo capo, salvo  che  il  rapporto          abbia una disciplina particolare nel libro IV.».               - Si riporta il testo  dell'articolo  273  del  decreto          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  recante  approvazione          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine          e grado, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio          1994, n. 115, S.O.:               «Art.  273  (Contratti  di  collaborazione).  -  1.   I          conservatori di musica, per  lo  svolgimento  di  attivita'          didattiche ed artistiche per le  quali  non  sia  possibile          provvedere  con  personale  di  ruolo,  possono   stipulare          contratti di collaborazione con il personale dipendente  da          enti lirici o da altre istituzioni di produzione  musicale,          previa autorizzazione dei rispettivi competenti  organi  di          amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti          enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del          personale  docente  dipendente  dai  conservatori,   previa          autorizzazione del competente organo di amministrazione del          conservatorio.               2. Tali contratti di collaborazione, se  stipulati  dai          conservatori di musica, vengono disposti  secondo  l'ordine          di  apposite  graduatorie  compilate  in  base  alle  norme          relative  al  conferimento  delle  supplenze.  I  contratti          medesimi possono riferirsi esclusivamente  all'insegnamento          di  discipline   corrispondenti   all'attivita'   artistica          esercitata.               3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e          si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto          non venga occupato da un docente di ruolo.               4.  I  titolari  dei  contratti  assumono  gli   stessi          obblighi di servizio dei docenti.               5. Il compenso per le attivita' previste nel  contratto          di  collaborazione  ha  carattere  onnicomprensivo  e  deve          essere   pari   all'entita'   del   trattamento   economico          complessivo che compete ad un docente di ruolo  alla  prima          classe  di  stipendio  con  esclusione  della   tredicesima          mensilita', delle quote di aggiunta di famiglia e  di  ogni          altra indennita' di cui le norme vigenti vietano il cumulo.               6.  Dopo  un  quinquennio  anche  non  consecutivo   di          attivita' contrattuale il compenso viene calcolato  con  le          modalita' di cui  al  precedente  comma  sulla  base  della          seconda classe di stipendio del personale di ruolo.               7. Gli enti possono stipulare con il personale  docente          dei conservatori di musica e delle accademie di belle  arti          contratti annuali o biennali, rinnovabili per le  attivita'          di rispettiva competenza.               8.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della          pubblica istruzione e' iscritto, in apposito capitolo,  uno          stanziamento  per  far  fronte   all'onere   derivante   ai          conservatori   per   la   stipula    dei    contratti    di          collaborazione.               9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni          anno  alla  ripartizione  di  tale   stanziamento   tra   i          conservatori in relazione alle esigenze accertate.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                      Reclutamento del personale                       amministrativo e tecnico 
   1. Il  reclutamento  del  personale  amministrativo  e  tecnico  e' informato a criteri di imparzialita', oggettivita' e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte  a  garantire  l'efficacia, l'efficienza, l'economicita' e la celerita'  di  espletamento,  anche avvalendosi delle  piu'  aggiornate  tecniche  di  valutazione  delle conoscenze,   delle   capacita'   e   delle   attitudini    tecniche, professionali e gestionali e del piu' ampio impiego di  strumenti  di preselezione e di elaborazione dei dati.   2. I  requisiti  generali  per  la  partecipazione  alle  procedure concorsuali e i criteri per  la  formazione  delle  commissioni  sono quelli  previsti  dalla  normativa  vigente  per  le  amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30  marzo  2001, n. 165, e dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.   3. I bandi di concorso, nel rispetto della  normativa  contrattuale vigente, indicano:     a) i profili  professionali  richiesti  con  l'indicazione  delle principali  funzioni  da  svolgere  nell'ambito   dell'organizzazione dell'Istituzione;     b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai  posti da ricoprire;     c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.   4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non e' possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto,  previa  delibera  del  consiglio  di  amministrazione  e comunque senza vincolo  di  subordinazione,  le  Istituzioni  possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.  
           Note all'art. 7: 
               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante          norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze          delle  amministrazioni  pubbliche,  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.               - Il regolamento di cui al decreto del Presidente della          Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487,   recante   norme          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici          impieghi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto          1994, n. 185, S.O.               - Per  i  riferimenti  dell'articolo  2222  del  codice          civile, vedasi nelle note all'articolo 6.   |  
|   |                                 Art. 8 
            Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni 
   1. In sede di prima applicazione, ai fini della  definizione  degli indici di costo medio equivalente di cui  all'articolo  2,  comma  3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che  costituisce  parte integrante del presente decreto. La medesima tabella e' aggiornata ad ogni   aggiornamento   contrattuale   con   decreto   del   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.   2. Tenuto conto delle peculiarita' didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2,  comma  3,  ma  non  le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e  g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di  arte  drammatica  non possono destinare annualmente una somma superiore  all'80  per  cento delle entrare correnti senza vincolo di destinazione alla stipula  di contratti di insegnamento mediante le procedure di  cui  all'articolo 6.   3.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano   a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui  all'articolo 2 e' approvata dal  consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2019.   4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, sono abrogati:     a) l'articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto-legge  12  settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 2013, n. 128;     b)  l'articolo   1-quater,   comma   1,   quarto   periodo,   del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;     c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  fatte  salve  le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;     d) l'articolo 4  del  decreto-legge  6  novembre  1989,  n.  357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.  417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti alla data di  entrata in vigore del presente decreto.   5. All'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  La definizione dell'organico del personale di cui al  comma  6,  lettera d),  e'  approvata  con  decreto   del   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.».   Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Bussetti,  Ministro  dell'istruzione,                                dell'universita' e della ricerca   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3207  
           Note all'art. 8: 
               - Per i riferimenti all'articolo 19  del  decreto-legge          12 settembre 2013, n. 104, modificato dal presente decreto,          vedasi nelle note alle premesse.               - Il testo dell'articolo 1-quater del  decreto-legge  5          dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola,          universita',  beni  culturali  ed  in  favore  di  soggetti          affetti  da   gravi   patologie,   nonche'   in   tema   di          rinegoziazione di mutui,  di  professioni  e  di  sanita'),          modificato  dal  presente  decreto,  e'  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006, n. 29.               -  Per  i  riferimenti  all'articolo  270  del  decreto          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  parzialmente  abrogato          dal presente decreto, vedasi nelle note alle premesse.               - Il testo dell'articolo 3 della legge 3  maggio  1999,          n.  124  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale          scolastico), parzialmente abrogato dal presente decreto, e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107.               - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre          1989,  n.  357  (Norme  in  materia  di  reclutamento   del          personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          7 novembre 1989, n. 260 e  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, parzialmente abrogato          dal  presente  decreto,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1.               - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  7  del          decreto del Presidente della Repubblica 28  febbraio  2003,          n. 132, recante Regolamento recante criteri per l'autonomia          statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni          artistiche e musicali, a  norma  della  legge  21  dicembre          1999, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno          2003, n. 135:               «Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - (Omissis).               6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle          linee di  intervento  e  sviluppo  della  didattica,  della          ricerca  e  della   produzione   definite   dal   consiglio          accademico, stabilisce gli obiettivi ed i  programmi  della          gestione amministrativa e promuove le  iniziative  volte  a          potenziare le dotazioni  finanziarie  dell'istituzione.  In          particolare:                 (Omissis).                 d) definisce,  nei  limiti  della  disponibilita'  di          bilancio,  e  su   proposta   del   consiglio   accademico,          l'organico  del  personale   docente   per   le   attivita'          didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;                 (Omissis).               7. La definizione dell'organico del personale di cui al          comma  6,  lettera   d),   e'   approvata   dal   Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di          concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e          con il Ministro per la funzione pubblica.               (Omissis).».   |  
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