Gazzetta n. 294 del 16 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2019, n. 144
Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalita' operative del «Fondo salva opere».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e in particolare, l'articolo 15, comma 1, recante modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto, in particolare, l'articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato «Fondo salva-opere», diretto alla soddisfazione, nella misura massima del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo;
Visto il comma 1-ter del citato articolo 47, che disciplina le modalita' di trasmissione della documentazione da parte dei richiedenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 47 ed e', conseguentemente, surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata;
Visto il comma 1-quater del citato articolo 47, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo salva-opere;
Visto il comma 1-quinquies del citato articolo 47 che prevede, per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, l'apposito stanziamento sul Fondo salva-opere di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo anche per i predetti crediti, secondo le procedure e le modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo;
Visto il comma 1-sexies del citato articolo 47 che esclude l'applicazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies alle gare aggiudicate dai comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla nota del 27 settembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2019;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo salva opere (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto e' pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto e' pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019.
3. I soggetti indicati all'articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori e' aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al comma 2.
4. I soggetti indicati all'articolo 47, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori e' aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al comma 2 ed e' stato assoggettato a procedura concorsuale aperta dalla data del 1° gennaio 2018 alla data del 30 giugno 2019.

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151, S.O. n. 26/L,
del 29 giugno 2019.
- Si riporta l'art. 47, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 47. (Alte professionalita' esclusivamente
tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e
disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese
sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici). -
(Omissis).
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento
delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo
salva-opere». Il Fondo e' alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso
offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o
superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel
caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a
disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori,
sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono
assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della
dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
contraente generale, entro trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento
del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate
in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello
successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i
sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte
del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il
contraente generale, svolte le opportune verifiche,
certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione e' trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza
delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei
soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice civile,
e' preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario o al
sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero
della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie
giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del
Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o
l'affidatario del contraente generale non e' ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone
direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i
limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito
certificato del richiedente stesso, in favore degli enti
previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 31, commi 3 e 8-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui
all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di
inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di
accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto,
rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o
rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a
procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti
dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma
con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
predetta data di entrata in vigore, sono individuati i
criteri di assegnazione delle risorse e le modalita'
operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la
possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di
apposita convenzione, a societa' o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta',
scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla
convenzione sono posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla
data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo
salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione
delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al
presente comma, secondo le procedure e le modalita'
previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle
risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai
comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche
autonome, e dalle regioni.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1205 del codice civile:
«Art. 1205. (Surrogazione parziale). - Se il
pagamento e' parziale, il terzo surrogato e il creditore
concorrono nei confronti del debitore in proporzione di
quanto e' loro dovuto, salvo patto contrario.».
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:

- Si riporta l'art. 47, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34:
«Art. 47. (Alte professionalita' esclusivamente
tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e
disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese
sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici). -
(Omissis).
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento
delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo
salva-opere». Il Fondo e' alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso
offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o
superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel
caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a
disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori,
sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono
assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della
dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
contraente generale, entro trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento
del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate
in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello
successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i
sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte
del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il
contraente generale, svolte le opportune verifiche,
certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione e' trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza
delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei
soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice civile,
e' preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario o al
sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero
della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie
giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del
Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o
l'affidatario del contraente generale non e' ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone
direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i
limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito
certificato del richiedente stesso, in favore degli enti
previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 31, commi 3 e 8-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui
all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di
inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di
accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto,
rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o
rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a
procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti
dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma
con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
predetta data di entrata in vigore, sono individuati i
criteri di assegnazione delle risorse e le modalita'
operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la
possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di
apposita convenzione, a societa' o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta',
scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla
convenzione sono posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla
data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata
in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo
salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5
milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione
delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al
presente comma, secondo le procedure e le modalita'
previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle
risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai
comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche
autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies,
pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a
3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a
30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare
sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».
 
Allegato A

ISTANZA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO SALVA OPERE

di cui all'articolo 47, commi da 1 bis a 1 septies, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO PER L'ACCESSO
ALLE RISORSE DEL FONDO SALVA OPERE

di cui all'articolo 47, commi da 1 bis a 1 septies, del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Risorse del Fondo

1. Il Fondo e' alimentato dalle seguenti risorse:
a) somme derivanti dal versamento all'entrata di bilancio dello Stato e dalla successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa del contributo pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalto di cui all'articolo 1, comma 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero il contraente generale provvedono, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;
b) somme relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies del citato decreto-legge n. 34 del 2019, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme sono destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarita' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
2. Il Ministero, verificata la mancata corresponsione del contributo di cui al comma 1, lettera a), nel termine ivi previsto, anche avvalendosi delle risultanze delle banche dati pubbliche disponibili in materia di appalti, diffida l'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale alla corresponsione dello stesso.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 47, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 3

Accesso alle risorse del Fondo

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 47, comma 1-ter o comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato A. In caso di affidamento a contraente generale, l'istanza e' presentata, con le medesime modalita' alternativamente:
a) all'amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza anche al contraente generale e all'affidatario dei lavori;
b) al contraente generale medesimo e per conoscenza all'affidatario dei lavori.
2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo e' corredata della documentazione attestante l'esistenza, l'esigibilita', l'importo del credito nei confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza.
3. Qualora, prima della presentazione dell'istanza, il credito dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sia stato ceduto pro solvendo ai sensi dell'articolo 1267 del codice civile ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarita' dei cedenti alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, l'istanza e' presentata congiuntamente dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l'istanza indica, altresi', l'ammontare del credito ceduto e le coordinate bancarie del cessionario.
4. I soggetti di cui al comma 1, ai quali e' presentata l'istanza, certificano l'importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilita' propria o del contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta.
5. La certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, e' trasmessa al Ministero e all'istante dall'amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
6. Le eventuali modifiche delle modalita' di accreditamento delle risorse, anche conseguenti a mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio, successive alla data della certificazione dei crediti, sono comunicate, entro dieci giorni, al Ministero e all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale.
7. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si pronunci entro il termine previsto di cui al comma 5, ovvero rigetti espressamente, in tutto o in parte, l'istanza, l'istante puo' presentare la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, mediante posta elettronica certificata, al Ministero, allegando la documentazione a fondamento dell'istanza, l'eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile. Il Ministero, compiuta l'opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza documentata, puo' invitare l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 47, commi 1-ter e 1-quinquies,
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si veda
nelle note all'art. 1.
- Si riporta l'art. 1267 del codice civile:
«Art. 1267. (Garanzia della solvenza del debitore). -
Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo
che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli
risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della
cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per
escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e'
senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del
debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione
del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da
negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire
le istanze contro il debitore stesso.».
 
Art. 4

Erogazione delle risorse

1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.
2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali e' stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70 per cento dell'importo certificato.
3. Qualora il 70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo e' riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze.
4. Per i crediti di cui all'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l'anno 2019, e' predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali e' stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell'importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza di cui all'articolo 3, comma 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l'istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l'articolo 3, comma 7.
5. In relazione alle risorse specificamente destinate per l'anno 2020 dall'articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno 2019, predispone, per gli stessi crediti di cui al comma precedente, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020. I medesimi crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze dei creditori di cui all'articolo 47, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione delle istanze originarie.
6. Il Ministero, espletate le verifiche di cui all'articolo 47, al comma 1-ter, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarita' contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvede al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, da ciascun soggetto beneficiario, al netto degli eventuali pagamenti suddetti.
7. Per gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero puo' avvalersi del supporto della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 47, commi 1-bis, 1-ter e
1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si
veda nelle note all'art. 1.
- La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010.
- Si riporta l'art. 214, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 214. (Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e struttura tecnica di missione). - 1.
Nell'ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti promuove le attivita' tecniche e amministrative
occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione
e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la
collaborazione delle regioni o province autonome
interessate , le attivita' di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte dell'autorita' competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma
1, il Ministero impronta la propria attivita' al principio
di leale collaborazione con le regioni e le province
autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce,
nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle
regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al
comma 1, il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o
province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e
singole regioni o province autonome, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di
fattibilita' delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati
con oneri a proprio carico, alle attivita' di supporto al
CIPE per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita' dei
soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle
attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita'
e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle
deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui
alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere
di competenza dello Stato, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
e' acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei
fondi di cui all'art. 202, comma 1, lettera a), le risorse
finanziarie integrative necessarie alle attivita'
progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V,
propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori,
a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture,
contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e
nei limiti delle risorse disponibili, dando priorita' al
completamento delle opere incompiute;
h) verifica l'avanzamento dei lavori anche
attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i
cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal
fine puo' avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa.
3. Per le attivita' di indirizzo e pianificazione
strategica, ricerca, supporto e alta consulenza,
valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e
alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo'
avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati
dalle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi
professionali o rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto del
Ministro delle infrastrutture. La struttura puo', altresi',
avvalersi di personale di alta specializzazione e
professionalita', previa selezione, con contratti a tempo
determinato di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta nonche' quali advisor, di
Universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
di Enti di ricerca e di societa' specializzate nella
progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La
struttura svolge, altresi', le funzioni del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e
dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.
4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase
istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e
insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i
Presidenti delle regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina
di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
e supporto promuovendo anche attivita' di prevenzione
dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con
riferimento alle esigenze delle comunita' locali, nonche'
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell'espletamento delle suddette attivita', e
nel caso di particolare complessita' delle stesse, il
commissario straordinario puo' essere affiancato da un
sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o
province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero
a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non
aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma,
o l'ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4
sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 202 e sono
contenuti nell'ambito della quota delle risorse che
annualmente sono destinate allo scopo con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri
per il funzionamento della struttura tecnica di missione di
cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all'art.
1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche'
sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge n. 144
del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i
Ministri competenti nonche', per le infrastrutture di
competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate,
abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita' e i poteri di cui all'art. 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli
atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e
con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e
riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del
Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di
missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari
straordinari e i sub-commissari si avvalgono della
struttura di cui al comma 3, nonche' delle competenti
strutture regionali e possono avvalersi del supporto e
della collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di nomina del commissario straordinario individua
il compenso e i costi pertinenti alle attivita' da svolgere
dallo stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
stessi a valere sulle risorse del quadro economico di
ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per
tale finalita'.
8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 20
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le
opere di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
9.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni
appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore,
in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'ambito delle attivita' che queste
esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque,
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
12.».
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2019

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3582