| Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 19 novembre 2019 |  
| Criteri, condizioni  e  modalita'  della  garanzia  dello  Stato  che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo  58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  ambientale  per promuovere misure di green economy e  per  il  conterimento  dell'uso eccessivo di risorse naturali»  ed,  in  particolare,  l'art.  58  il quale, al comma 1, prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di  garanzia  per gli interventi  finalizzati  al  potenziamento  delle  infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e a garantire un'adeguata tutela  della  risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea  e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, alimentato  tramite  una specifica componente della tariffa del servizio idrico  integrato,  e che gli  interventi  del  Fondo  di  garanzia  sono  assistiti  dalla garanzia dello Stato,  quale  garanzia  di  ultima  istanza,  secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto il comma 2 dell'art. 58  della  predetta  legge  28  dicembre 2015, n. 221, il quale prevede che con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico  previa  intesa  in sede di  Conferenza  unificata,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti gli  interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione  del  Fondo  di cui al comma 1, con priorita' di utilizzo delle relative risorse  per interventi gia' pianificati e  immediatamente  cantierabili,  nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio  e  verifica  del  rispetto  dei principi contenuti nel decreto;   Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale 2018-2020», ed, in particolare, l'art. 1,  i  commi  516, 521, 522, 524 e 528;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 30 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana del 19 luglio 2019, n. 168,  con  il  quale,  in  attuazione dell'art. 58, comma 2 della 28 dicembre 2015, n. 221,  sono  definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di  utilizzazione del Fondo di cui  all'art.  58,  comma  1  della  predetta  legge  n. 221/2015;   Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni  e  le modalita' della  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui  all'art.  58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                               Finalita' 
   1. Il presente decreto stabilisce i criteri,  le  condizioni  e  le modalita' della  garanzia  dello  Stato,  quale  garanzia  di  ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui  all'art.  58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n.  221  (di  seguito: «Fondo»).     |  
|   |                                 Art. 2 
                Operativita' della garanzia dello Stato 
   1. A norma dell'art. 58, comma 1 della legge 28 dicembre  2015,  n. 221, gli interventi di  garanzia  del  Fondo,  sono  assistiti  dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.   2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.   3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto  dal Fondo  per  la  garanzia  concessa,  quantificato  sulla  base  della normativa che regola  il  funzionamento  della  garanzia  medesima  e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.   4. La  richiesta  di  escussione  della  garanzia  dello  Stato  va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento del Tesoro direzione VI ed alla Cassa per  i  servizi  energetici  ed ambientali (di seguito «CSEA»)  trascorsi  infruttuosamente  sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.   5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle risultanze istruttorie e del parere motivato  di  CSEA,  provvede  al pagamento di quanto dovuto, dopo avere  verificato  che  siano  stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure  che  regolano  gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.   6. Le modalita' di escussione della garanzia e di  pagamento  dello Stato  assicurano  la  tempestivita'  di  realizzo  dei  diritti  del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di  opporre  il beneficio della preventiva escussione.   7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di  cui  al comma 1,  lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei confronti del debitore principale anche in relazione  alle  eventuali garanzie  reali  o  personali  acquisite  a  fronte   dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. CSEA, in  nome  e  per  conto  e nell'interesse dello Stato,  cura  le  procedure  di  recupero  anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive modificazioni.     |  
|   |                                 Art. 3 
                             Monitoraggio 
   1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti  sulla  garanzia dello  Stato  di  ultima  istanza,   CSEA   fornisce   al   Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti entro il 28 febbraio di  ciascun  anno,  una  relazione sull'equilibrio  economico-finanziario  del   Fondo   e   sulla   sua sostenibilita', con particolare riferimento alla  rischiosita'  degli interventi  ammessi  alla  garanzia,  all'adeguatezza  dei   relativi accantonamenti ed  alla  congruita'  delle  risorse  disponibili  sul Fondo.   2. Il Ministero dell'economia e delle finanze  puo',  entro  trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma  1,  acquisire ulteriori  informazioni.  Qualora  dall'insieme  delle   informazioni acquisite  emergano  squilibri   economico-finanziari   che   possano compromettere la sostenibilita' del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  proporre  alla  CSEA  ed  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di misure  finalizzate  al contenimento dei potenziali impatti sulla  garanzia  dello  Stato  di ultima istanza e sulla finanza pubblica.  La  CSEA  ed  il  Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  i  successivi  novanta giorni, forniscono al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  una relazione in ordine alle misure adottate ed ai risultati conseguiti.   3. Qualora le misure adottate ai sensi  del  comma  2  non  fossero ritenute  idonee  a  ristabilire  l'equilibrio  e  la  sostenibilita' economico-finanziaria del Fondo  con  possibili  ripercussioni  sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza  pubblica,  il direttore generale del Tesoro, sentita CSEA  ed  il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo',  con  decreto,   sospendere l'operativita' della  garanzia  dello  Stato  in  relazione  a  nuovi interventi da ammettere alla garanzia del Fondo,  sino  all'accertato superamento dei citati squilibri.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     Roma, 19 novembre 2019 
                                                Il Ministro: Gualtieri 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-1501     |  
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