| Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE |  
| DECRETO RETTORALE 26 novembre 2019 |  
| Emanazione del nuovo statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive modificazioni ed integrazioni;   Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;   Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  e  successive modificazioni;   Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;   Visto lo statuto dell'Universita' vita-salute S. Raffaele approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;   Visto il comma 95, art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;   Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;   Viste le delibere del consiglio di  amministrazione  dell'8  aprile 2019, del 10 giugno 2019 e del 16 ottobre 2019;   Vista la nota del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca del 25 novembre 2019, prot. n. 17434.   Considerato che l'Universita' Vita-Salute S. Raffaele si  qualifica quale  innovante  istituzione  di  alta   formazione   basata   sulla conoscenza dell'Uomo - quid e quis est  homo:  persona  integrata  di corpo - mente - spirito. 
                               Decreta: 
   Di  emanare  il  nuovo  statuto   di   autonomia   dell'Universita' vita-salute S. Raffaele nel testo  che  di  seguito  viene  riportato integralmente, in sostituzione di quello individuato nelle premesse.                                Art. 1 
   1.1 E' istituita la  Libera  Universita'  vita-salute  S.  Raffaele (denominata  anche  «UniSR»),  con  sede  centrale  in  Milano,   via Olgettina, 58.   Obiettivo principale di tale Universita' e' la incentivazione  alla conoscenza       dell'Uomo,        nelle        sue        componenti biologica-intellettuale-spirituale    mediante    l'insegnamento    e l'approfondimento delle varie discipline, tra le quali la biomedicina deve brillare quale crocevia della cultura globale.  A  tal  fine  la Universita'  vita-salute  S.   Raffaele   favorisce   ed   incrementa collaborazioni con istituzioni universitarie ed enti  di  ricerca  di alto profilo scientifico nazionali e straniere.   1.2  Per  il  perseguimento  dei   propri   compiti   istituzionali l'insegnamento delle neuroscienze cognitive integrate  nei  programmi didattici di ogni facolta' e la diffusione  dei  principii  culturali dell'Universita'  costituiscono  valori  ispiratori  delle   relative attivita'.     |  
|   |                                 Art. 2 
   2.1 L'Universita' e' promossa dalla Associazione Monte  Tabor,  con sede a Milano in via Olgettina n. 46, riconosciuta  con  decreto  del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1962,  dalla  Associazione Sigilli, con sede a Illasi, via Sammonte n. 45, eretta in ente morale dal Ministero degli interni (pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1993), dall'Ospedale San  Raffaele  S.r.l.,  con sede a Milano in via Olgettina n. 60 e dalla  Fondazione  centro  San Raffaele, con sede a Milano in via Olgettina n. 60, riconosciuta  con provvedimento del Prefetto  di  Milano  in  data  19  aprile  2012  e iscritta nell'apposito registro della  Prefettura  di  Milano  al  n. 1262, pag. 5610, vol. 6°.   Al suo sviluppo potranno concorrere enti ed imprese  interessati  a sostenere l'impegno dei promotori.   2.2  Al  mantenimento  dell'Universita'   sono   destinate   tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad esso saranno conferiti, a qualunque titolo.   E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi  di gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale   durante   la   vita dell'Universita', in favore di  amministratori,  soci,  partecipanti, lavoratori  o  collaboratori,  a  meno  che  la  destinazione  o   la distribuzione non siano imposte per  legge.  Gli  eventuali  utili  e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti  esclusivamente per lo sviluppo delle attivita'  funzionali  al  perseguimento  dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale.   2.3  L'Universita'  e'  autonoma  a  norma   dell'art.   33   della Costituzione ed ha personalita'  giuridica  ed  autonomia  didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, secondo il presente statuto e nel  rispetto  dei  principi  di  cui  alle  leggi vigenti in materia universitaria.   2.4 Per realizzare i propri  obiettivi  l'Universita'  sviluppa  la ricerca prevalentemente in collaborazione con l'Ospedale San Raffaele S.r.l., la Fondazione centro  San  Raffaele  e  l'Associazione  Monte Tabor, e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche  con  la  collaborazione  e  il  supporto  di soggetti  sia  pubblici  che  privati  italiani  e   stranieri.   Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita'  procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.   Per favorire il confronto su problemi connessi  all'attuazione  dei propri fini istituzionali l'Universita'  garantisce  la  circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.   2.5  E'  negli  obiettivi  dell'Universita'  attivare  le  facolta' secondo lo spirito programmatico dell'art. 1.     |  
|   |                                 Art. 3 
   3.1 Sono organi dell'Universita':     a) il consiglio di amministrazione;     b) il presidente;     c) il collegio dei revisori;     d) il nucleo di valutazione interno;     e) il rettore;     f) il senato accademico;     g) i presidi di facolta';     h) i consigli di facolta';     i) i consigli di corso di studio;     j) il collegio di disciplina;     k) il presidio di qualita' di Ateneo.   3.2 Gli organi dell'Universita' esercitano le funzioni previste dal presente Statuto.   In caso di  cessazione  per  qualsivoglia  ragione  di  taluno  dei componenti  dei  predetti  organi  sara'  cura  del  Presidente   del consiglio di amministrazione o in sua assenza del vice  presidente  o in sua assenza del  consigliere  piu'  anziano  invitare  i  soggetti competenti a provvedere alla  sua  sostituzione.  Il  componente  che subentra rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo  di appartenenza.   3.3 L'Universita' favorisce il coinvolgimento degli studenti  negli organi  collegiali  dell'Ateneo,  limitatamente   alle   materie   di preminente   interesse   degli   stessi,   attraverso   le    proprie rappresentanze  secondo  modalita'   definite   in   un   regolamento istituzionale approvato dal consiglio di amministrazione.   Essi non entrano nel computo delle  maggioranze  richieste  per  la validita' della seduta e della deliberazione.     |  
|   |                                 Art. 4 
   4.1 Il consiglio di amministrazione dell'Universita' e' composto da dieci membri, incluso il Rettore, membro di  diritto,  di  cui  sette nominati  da  Ospedale  San  Raffaele  S.r.l.  e  due   nominati   da Associazione Monte Tabor.   4.2 Il  rettore  dell'Universita'  e'  nominato  dal  consiglio  di amministrazione e  viene  scelto  tra  una  terna  di  nominativi  di professori ordinari in servizio presso  l'Universita',  proposta  dal senato accademico.   4.3 Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato  dal consiglio con votazione a maggioranza assoluta dei  suoi  componenti. Su  proposta  del  presidente,  il  consiglio  nomina  altresi',  con votazione  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  il  vice presidente ed il segretario, il quale puo' essere  scelto  anche  tra soggetti esterni al consiglio.  Il  vice  presidente  sostituisce  il presidente in caso di assenza o impedimento. Ai membri del  consiglio di amministrazione potranno essere affidati incarichi  speciali,  ivi inclusi ai membri nominati dall'Associazione Monte  Tabor,  ai  quali ultimi potranno essere affidati  compiti  relativi  alle  materie  di rispettiva competenza professionale.   4.4 I membri del consiglio di amministrazione durano in  carica  un anno e sono rieleggibili, secondo le regole previste nello statuto.   4.5 In caso di dimissioni o decadenza del  presidente  o  del  vice presidente, ovvero di quattro  consiglieri,  si  intendera'  decaduto l'intero consiglio di amministrazione e si procedera' alla nomina dei suoi componenti secondo le regole previste nello statuto.   4.6 Il consiglio di amministrazione e' convocato dal  presidente  a mezzo fax o messaggio di posta  elettronica  da  inviare  a  tutti  i consiglieri e ai membri del collegio dei revisori con un preavviso di almeno  cinque  giorni  liberi.  Le   riunioni   del   consiglio   di amministrazione si possono tenere  anche  a  mezzo  teleconferenza  a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati,  sia loro consentito di seguire la discussione  ed  intervenire  in  tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si  considera  tenuto  nel luogo dove si trova il presidente della riunione e il  segretario  al fine di procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.     |  
|   |                                 Art. 5 
   5.1 Il consiglio di amministrazione e' il massimo organo di Governo dell'Universita'.   5.2 Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:     a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo  dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;     b) approvare il bilancio di previsione  ed  il  conto  consuntivo dell'Universita';     c) nominare il rettore, secondo le regole stabilite  nell'art.  4 dello statuto;     d) nominare i presidi delle facolta' su proposta dei consigli  di ciascuna facolta';     e) nominare, tra i professori di prima fascia, i  presidenti  dei consigli di corso di laurea su proposta dei rispettivi consigli;     f) deliberare in ordine al regolamento didattico di Ateneo,  agli ordinamenti didattici dei  corsi  di  studio  nonche'  in  ordine  ai regolamenti didattici dei corsi di studio proposti dalle  facolta'  e dal senato accademico e disciplinati secondo  la  normativa  vigente, nonche' deliberare l'attivazione o disattivazione dei  singoli  corsi di studio;     g) deliberare, a norma  della  legislazione  vigente,  in  merito all'attivazione di procedure per  il  reclutamento  di  professori  e ricercatori universitari, alle nomine dei professori di ruolo  e  dei ricercatori universitari, nonche' il conferimento degli incarichi  di docenza previsti dall'art. 13.5 lettera a);     h) deliberare sulle assunzioni  del  personale  non  docente  con qualifica dirigenziale;     i) deliberare il regolamento per  il  funzionamento  dei  servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche'  quello  per  la disciplina dello stato giuridico  e  del  trattamento  economico  del personale non docente;     j) deliberare, sentite le facolta' interessate, l'attivazione  di eventuali sedi decentrate nel rispetto della normativa vigente;     k) determinare, sentito  il  consiglio  di  facolta',  il  numero massimo di studenti  da  ammettere  per  ciascun  anno  accademico  e fissare le relative modalita' di ammissione;     l) deliberare sulle tasse di iscrizione, sui contributi  e  sugli eventuali esoneri;     m) deliberare sul conferimento dei premi, borse di  studio  e  di perfezionamento;     n) deliberare, a maggioranza dei  propri  componenti,  in  ordine alle modifiche del presente statuto;     o)   deliberare   su   ogni   altro   argomento   di    interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;     p)  nominare  i  membri  del  nucleo  di  valutazione  interno  e approvare il regolamento di funzionamento;     q) nominare due membri del comitato operativo, se istituito;     r) conferire al presidente del consiglio di amministrazione  ogni ulteriore potere rispetto a quelli previsti all'art. 6  del  presente statuto;     s) nominare il direttore generale stabilendone funzioni e poteri;     t) nominare il direttore amministrativo dell'Universita' al quale sono preposte le funzioni indicate dal successivo art. 23;     u) approvare eventuali ulteriori regolamenti per il funzionamento di organi previsti dalla normativa vigente.   5.3 Le sedute del consiglio sono considerate valide se e'  presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni  del  consiglio  sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso  di  parita'  di voti prevale  il  voto  espresso  dal  presidente  del  consiglio  di amministrazione.   5.4 Il consiglio di amministrazione e' convocato  almeno  ogni  due mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.   5.5 Il consiglio di amministrazione puo' nominare  nell'ambito  dei suoi componenti  uno  o  piu'  consiglieri  delegati  stabilendone  i relativi poteri.     |  
|   |                                 Art. 6 
   6.1 Il presidente del consiglio di amministrazione:     a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita'  statutarie e  la  formazione   ideale   e   professionale   delle   nuove   leve universitarie;     b) ha, con firma libera, la  rappresentanza  dell'Universita'  di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta' di promuovere  azioni  ed istanze  giudiziali,   ed   amministrative,   per   ogni   grado   di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e  di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;     c)  convoca   e   presiede   le   adunanze   del   consiglio   di amministrazione;     d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei  provvedimenti del consiglio di amministrazione;     e) adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i  provvedimenti  di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;     f)  convoca  e  presiede  le  eventuali  adunanze  del   comitato operativo salvo quanto previsto all'art. 7 circa la nomina di un  suo delegato;     g) ha  facolta'  di  nominare  procuratori  speciali  ad  negotia nell'ambito dei poteri allo stesso spettanti per statuto o dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.     |  
|   |                                 Art. 7 
   7.1 Il consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  un  comitato operativo composto dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza dal vice presidente o in assenza anche di quest'ultimo dal consigliere piu' anziano e da altri due consiglieri nominati  dal consiglio di amministrazione.   Il comitato operativo e' presieduto dal presidente o in sua assenza dal  vice  presidente  o  in  assenza  anche  di   quest'ultimo   dal consigliere piu' anziano.   Partecipa alle sedute del comitato  operativo  anche  il  direttore generale con ruolo consultivo.   7.2 Il consiglio di amministrazione  potra'  delegare  al  comitato operativo alcuni suoi poteri di cui all'art. 5, comma 2.     |  
|   |                                 Art. 8 
   8.1 Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra  gli  iscritti nel registro dei  revisori  contabili.  I  membri  del  collegio  dei revisori sono nominati dall'Ospedale  San  Raffaele  S.r.l.,  che  ne indica anche il Presidente.   I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni  e sono rieleggibili secondo le modalita' previste nel presente statuto.   Il collegio dei revisori e' l'organo indipendente che vigila  sulla regolarita'     della     gestione     amministrativa,     contabile, economico-patrimoniale e finanziaria dell'Universita'.   In particolare il collegio dei revisori:     a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;     b) esamina le proposte del bilancio di  previsione  e  del  conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da sottoporre  al  consiglio di amministrazione;     c) effettua le verifiche periodiche;     d) procede alla verifica della correttezza degli atti  di  natura amministrativa.   Al collegio  dei  revisori  compete  un  compenso  determinato  dal consiglio di amministrazione per l'intero periodo di durata del  loro incarico.     |  
|   |                                 Art. 9 
   9.1 L'Universita' vita-salute S.  Raffaele  adotta  un  sistema  di valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione di cui sopra  sono  svolte  da  un organo collegiale denominato nucleo di valutazione  interno  composto da un numero di membri determinato entro i limiti e  secondo  criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento  che  sara'  adottato dagli organi accademici e approvato dal consiglio di amministrazione. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione  Interno  l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle  informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti  nel  rispetto della normativa e tutela della privacy.     |  
|   |                                 Art. 10 
   10.1 Il rettore viene nominato secondo le regole previste nell'art. 4 dello statuto, dura in carica un triennio e puo' essere rieletto.   10.2 Il rettore:     a)   riferisce   con   relazione   annuale   al   consiglio    di amministrazione    sull'attivita'     scientifica     e     didattica dell'Universita';     b) cura l'osservanza di tutte le  norme  concernenti  la  materia scientifica e didattica;     c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del  consiglio  di amministrazione in materia scientifica e didattica;     d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e  nel  conferimento dei titoli accademici;     e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli  altri organi previsti dal presente statuto;     f) nomina tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia,  i coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca nonche'  soggetti  che assumeranno la responsabilita' di iniziative formative previste dalla normativa vigente.     |  
|   |                                 Art. 11 
   11.1 Il senato accademico e' composto:     a) dal rettore, che lo presiede;     b) dai pro-rettori;     c) dai presidi delle facolta' attivate;     d) dai presidenti dei corsi di laurea.   11.2 Alle riunioni del senato accademico partecipano  il  direttore generale, se nominato, oppure il consigliere delegato  dal  consiglio di  amministrazione  alla  gestione  amministrativa  e  il  direttore amministrativo, quest'ultimo con funzioni di  segretario.  Le  sedute del senato accademico sono  considerate  valide  se  e'  presente  la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del senato sono  assunte a maggioranza assoluta dei presenti.  In  caso  di  parita'  di  voti prevale il voto espresso dal rettore.   11.3 Il senato accademico e' convocato dal rettore  almeno  quattro volte durante l'anno accademico.   11.4 L'ordine del giorno delle  sedute  del  senato  accademico  e' comunicato   al   presidente   del   consiglio   di   amministrazione dell'Universita'.   11.5 Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di coordinamento e impulso scientifico e didattico.   In particolare il senato:     a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi  di  sviluppo dell'Universita';     b)  esprime  pareri  su  ogni  argomento  che  gli  altri  organi dell'Universita' intendano rimettere alla sua valutazione  e  formula proposte  in  ordine  alla  migliore  attuazione  dei  programmi   di sviluppo;     c) elabora relazioni  di  sintesi  sull'attivita'  scientifica  e didattica  svolta  nell'Universita',  sulla  base   delle   relazioni predisposte dalle competenti strutture didattiche e di ricerca;     d) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di Ateneo;     e) sottopone all'approvazione del  consiglio  di  amministrazione gli ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  studio  e  i  regolamenti didattici dei corsi di studio;     f) propone al  consiglio  di  amministrazione  l'istituzione  dei corsi che portano al conferimento dei titoli  di  cui  al  successivo art. 16;     g) sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione  i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;     h) propone al rettore la nomina dei componenti  del  collegio  di disciplina.     |  
|   |                                 Art. 12 
   12.1 L'Universita' e' articolata in facolta' cui sono attribuite le funzioni finalizzate allo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche, formative, della ricerca scientifica e della terza missione.   12.2 I presidi di facolta' sono proposti fra i professori di  ruolo di prima fascia della facolta' medesima e sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Universita'; durano  in  carica  tre  anni  e possono essere confermati.   12.3 I presidi rappresentano la facolta', convocano e presiedono il consiglio di facolta', curano l'attuazione delle delibere di  propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi che fanno capo alla facolta'.   Salvo quanto  stabilito  dal  regolamento  didattico  di  Ateneo  i presidi possono nominare le commissioni di esame di profitto.     |  
|   |                                 Art. 13 
   13.1 Il consiglio di  facolta'  si  compone  del  preside,  che  lo presiede, e di tutti i professori di  ruolo  e  fuori  ruolo  che  vi appartengono, fatti salvi i casi  di  deliberazioni  riservate  dalla legge ai soli professori ordinari.   13.2 Partecipano alle sedute tre  rappresentanti  dei  ricercatori. Partecipano altresi' due studenti  in  corso,  designati  secondo  le modalita'  stabilite  con  regolamento  approvato  dal  consiglio  di amministrazione,  i  quali  potranno  intervenire  sulle  materie  di interesse degli studenti riguardanti il percorso formativo.   13.3  In  occasione  della  discussione   di   argomenti   relativi all'organizzazione didattica il preside ha facolta' di  allargare  la partecipazione  al  consiglio  a  tutti  i  professori  a  contratto, supplenti o affidatari, con diritto di voto consultivo.   13.4 Il consiglio di  facolta'  esercita  le  attribuzioni  a  tale organo demandate dalla normativa vigente, fatte salve  le  competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.   13.5 Spetta in particolare al consiglio di facolta':     a) proporre al  consiglio  di  amministrazione  l'attivazione  di procedure  per  il   reclutamento   di   professori   e   ricercatori universitari, la nomina di  professori  e  ricercatori  universitari, nonche'   l'attribuzione   di   incarichi   di    docenza    mediante supplenze/affidamenti o contratti;     b) dare pareri sul numero massimo di studenti  da  ammettere  per ciascun anno accademico e sulle relative modalita';     c) proporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento didattico di facolta';     d) avanzare proposte sulla istituzione e attivazione di corsi  di studio nonche' iniziative formative previste dalla normativa vigente.   13.6  Laddove  per  qualsiasi  motivo  non  si  sia  costituito  il consiglio di corso di studio le relative competenze  vengono  assunte dal Consiglio di facolta'.   13.7 Al  consiglio  di  corso  di  studio  spettano  le  competenze previste dalla legge e dal regolamento didattico di Ateneo.     |  
|   |                                 Art. 14 
   14.1 Il collegio di disciplina e' composto  da  tre  professori  di prima fascia, tra i quali uno assume le funzioni di  presidente,  due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti  in  regime  di tempo pieno. Il collegio, ove possibile, e' composto  prevalentemente da componenti esterni. Il presidente ed i componenti del collegio  di disciplina sono nominati, con le modalita' previste  in  un  apposito regolamento, dal rettore nel rispetto  delle  pari  opportunita'  tra uomini e donne e rimangono in carica per tre anni.   I componenti appartenenti all'Ateneo sono individuati a seguito  di elezioni alle quali  partecipa  il  corpo  accademico.  I  componenti esterni vengono proposti dal senato accademico.   14.2  Il  collegio  di  disciplina  svolge   funzioni   istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari  avviati  su  proposta  del rettore nei confronti dei professori  e  dei  ricercatori,  per  ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu'  grave della censura ed esprime in merito parere conclusivo. Il procedimento disciplinare   si   conclude   con   delibera   del   consiglio    di amministrazione.  In  caso  di  illeciti  commessi  dal  rettore,  la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dell'Ateneo.   14.3 Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari, nel rispetto  del  contraddittorio  e  in  composizione  limitata  al presidente  e  alla  fascia  corrispondente  a  quella  del   docente sottoposto ad azione disciplinare.     |  
|   |                                 Art. 15 
   15.1 L'Universita' istituisce il comitato unico di garanzia per  le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e contro le discriminazioni.   Il  predetto  comitato  e'  costituito   in   base   alle   vigenti disposizioni normative. Il funzionamento del comitato e' disciplinato da apposito regolamento  dell'Universita'.  Il  comitato  ha  compiti propositivi,  consultivi  e  di  verifica  previsti  dalla  normativa vigente e rimane in carica quattro anni.     |  
|   |                                 Art. 16 
   16.1  Nel   rispetto   delle   finalita'   indicate   all'art.   1, l'Universita', per ogni singola facolta', puo' rilasciare i  seguenti titoli di primo e di secondo livello:     a) laurea (L);     b) laurea specialistica o magistrale (LS - LM);     c) diploma di specializzazione (D.S.);     d) dottorato di ricerca (D.R.);   e) puo' istituire altresi' i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione  finalizzata  e  di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita';   f) in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n.  4,  l'Universita'  vita-salute   S.   Raffaele   puo'   attivare, disciplinandoli  nel  regolamento  didattico  di  Ateneo,  corsi   di perfezionamento  scientifico  e  di  alta  formazione  permanente   e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o  della  laurea specialistica  o  magistrale,  alla  conclusione   dei   quali   sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.     |  
|   |                                 Art. 17 
   17.1 L'Universita' istituisce e promuove attivita'  di  formazione, di  aggiornamento  e  di  perfezionamento,  culturali,  scientifiche, tecniche, rivolte anche a soggetti esterni.   17.2  L'Universita'  favorisce  anche  attivita'  di  ricerca,   di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi,  sulla  base di appositi contratti e convenzioni.   17.3 L'Universita' promuove, in collaborazione con enti pubblici  e privati, iniziative dirette ad assicurare  agli  studenti  i  servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento  nell'ambiente di studio e di lavoro.   17.4 L'Universita' promuove attivita' finalizzate alla gestione del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento.     |  
|   |                                 Art. 18 
   18.1   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali    e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi  di cooperazione scientifica e di formazione.   Al fine di realizzare la cooperazione internazionale  l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con  Universita'  e  istituzioni culturali  e  scientifiche  di  altri  paesi,   puo'   promuovere   e incoraggiare  scambi  internazionali  di   docenti,   ricercatori   e studenti, anche con  interventi  di  natura  economica;  infine  puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione  con altri enti specialmente con quelli preposti ad assicurare il  diritto allo studio.     |  
|   |                                 Art. 19 
   19.1  Gli  ordinamenti  didattici  dei   corsi   di   studio   sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo  dell'Universita'  e dai regolamenti didattici di corso di studio.   19.2 Il regolamento didattico di Ateneo, gli ordinamenti  didattici di corsi di studio e i regolamenti didattici di corsi di studio  sono deliberati, su proposta del  senato  accademico  e  dei  consigli  di facolta', dal consiglio di amministrazione dell'Universita',  secondo le modalita' della legge vigente e di scelte  autonome  nel  rispetto degli atti di indirizzo del Ministero dell'istruzione  universita'  e ricerca.   19.3  Il   consiglio   di   amministrazione   in   relazione   alla compatibilita' economica, delibera anche in merito  alla  attivazione ed eventuale disattivazione di corsi di studio.     |  
|   |                                 Art. 20 
   20.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori di  ruolo  e  da professori a contratto, sulla  base  di  criteri  predeterminati  dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.   20.2 Per la durata dei contratti e la possibilita'  di  rinnovo  si applicano le disposizioni vigenti per i professori a contratto  delle universita' statali. Le deroghe al limite dei rinnovi  sono  concesse dal consiglio di amministrazione.   20.3 Per l'assunzione, lo stato giuridico  ed  il  trattamento  dei professori  di  ruolo  saranno  osservate  le  norme  legislative   e regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di  ruolo  delle Universita' dello Stato. Ai fini del  trattamento  di  quiescenza  si applica la disciplina prevista per i dipendenti  civili  dello  Stato dal testo  unico  delle  norme  sul  trattamento  di  quiescenza  dei dipendenti civili e militari approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.   I professori di ruolo sono iscritti, ai  fini  del  trattamento  di previdenza, all'Istituto nazionale di  previdenza  per  i  dipendenti dell'amministrazione pubblica  (INPDAP).  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le  norme previste  dalla  legge   n.   243/1991,   ed   eventuali   successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla data di  entrata  in vigore della norma citata. In caso di trasferimento alla  Universita' vita-salute S. Raffaele di professori di ruolo appartenenti ad  altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' statali.     |  
|   |                                 Art. 21 
   21.1  I  docenti  svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e   di accertamento coordinate nell'ambito  delle  strutture  didattiche  al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.   21.2 L'attivita' di ricerca e' compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.     |  
|   |                                 Art. 22 
   22.1 Nel caso di attivazione di una nuova facolta', le attribuzioni che le norme  legislative  vigenti  e  quelle  del  presente  statuto demandano al consiglio di facolta' sono  esercitate  da  un  apposito comitato ordinatore composto da  cinque  professori  universitari  di ruolo e fuori ruolo di discipline afferenti ai  raggruppamenti  o  ai settori  scientifico-disciplinari  nei  quali  siano   compresi   gli insegnamenti previsti all'ordinamento didattico  della  facolta'.  Di essi il presidente e due membri devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo o  fuori  ruolo  di  prima  fascia  e  due  tra professori universitari di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia.  Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore  sono  nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.     |  
|   |                                 Art. 23 
   23.1  Tutta  l'attivita'  amministrativa  e  contabile,  nonche'  i servizi   di   segreteria,   sono   di   competenza   del   direttore amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione.     |  
|   |                                 Art. 24 
   24.1 Qualora l'Universita' vita-salute  San  Raffaele  dovesse  per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata  della  sua autonomia o estinguersi, il patrimonio e ogni sua  attivita'  saranno devoluti dal consiglio di amministrazione alla Fondazione centro  San Raffaele.     |  
|   |                                 Art. 25 
   25.1 Il presente statuto entrera' in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.     Milano, 26 novembre 2019 
                                                  Il rettore: Gherlone     |  
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