IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                        ALIMENTARI E FORESTALI 
   Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e da eventi climatici avversi;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della Commissione, del 15 dicembre 2006;   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in  attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione, razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;   Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n. 102/04, e successive modifiche e integrazioni, che  disciplinano  gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree  e  per  i rischi  non  assicurabili  con  polizze  agevolate,   assistite   dal contributo dello Stato;   Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;   Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n. 702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1857/2006;   Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg.  n.  702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare  i  danni  causati  da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;   Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio 2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2018, n. 97»;   Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante «Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di  turismo  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari, forestali e  del  turismo  al  Ministero  dei  beni  culturali  e  il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai  sensi  del  quale  la denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione: «Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo;   Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del  9  aprile  2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa  in  materia  di  aiuti  di stato al settore agricolo e forestale, nonche'  il  relativo  decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;   Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014, relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n. SA.49425(2017/XA);   Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di  declaratoria degli eventi avversi di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta' nazionale:     piogge alluvionali dal 4 maggio 2019  al  29  maggio  2019  nella Provincia di Forli-Cesena;     piogge persistenti dal 4 maggio 2019  al  29  maggio  2019  nelle Province di Modena, Reggio nell'Emilia;   Dato  atto  alla  Regione  Emilia-Romagna  di  aver  effettuato   i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;   Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna  di attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici 
   1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati  territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  e successive modifiche e integrazioni:     Forli-Cesena: piogge alluvionali dal 4 maggio 2019 al  29  maggio 2019;       provvidenze di cui all'art.  5,  comma  3  nel  territorio  dei Comuni di Bagno di  Romagna,  Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole, Cesena, Civitella di  Romagna,  Forli',  Meldola,  Mercato  Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, San Mauro Pascoli, Santa  Sofia, Sarsina, Verghereto.     Modena: piogge persistenti dal 4 maggio 2019 al 29 maggio 2019;       provvidenze di cui all'art.  5,  comma  3  nel  territorio  dei Comuni di Bomporto, Castelvetro  di  Modena,  Fanano,  Guiglia,  Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montese, Palagano, Pavullo nel  Frignano, Polinago, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, Zocca.     Reggio nell'Emilia: piogge persistenti dal 4 maggio  2019  al  29 maggio 2019;       provvidenze di cui all'art.  5,  comma  3  nel  territorio  dei Comuni di Baiso, Carpineti,  Casina,  Castelnovo  ne'  Monti,  Toano, Ventasso, Vetto, Viano.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 2 dicembre 2019 
                                                Il Ministro: Bellanova     |