Estratto determina AAM/AIC n. 216 del 25 novembre 2019 
     Procedura europea n. ES/H/0468/001/DC.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.     E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale: COLISTIMETATO SODICO ALTAN nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:       titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited.       confezione: «1.000.000 I.U. polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045972015 (in  base 10) 1CUYKH (in base 32);       forma farmaceutica: polvere per  soluzione  iniettabile  o  per infusione.     Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi.     Composizione:       principio attivo: colistimetato sodico;       eccipienti: non presenti.     Produttore  del  principio  attivo:  Xellia  Pharmaceuticals  ApS Dalslandsgade 11, Kobenhavn S, 2300 Danimarca.     Produttore responsabile del rilascio dei lotti:       Altan Pharmaceuticals S.A. Avda  de  la  Constitucion  198-199, Poligono Industrial  Monte  Boyal,  Casarrubios  del  Monte  (Toledo) 45950, Spagna;       Alfasigma Spa, Via Enrico Fermi 1, Alanno (PE) 65020, Italia.     Indicazioni terapeutiche: prodotti iniettabili o per infusione.     «Colistimetato Sodico Altan»  e'  indicato  negli  adulti  e  nei bambini, neonati inclusi,  per  il  trattamento  di  infezioni  gravi dovute a determinati patogeni Gram-negativi in pazienti per  i  quali le opzioni terapeutiche sono limitate (vedere paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)).     Prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso corretto degli agenti antibatterici. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione: A.I.C. n. 045972015  -  1.000.000  I.U.  polvere  per soluzione iniettabile o per  infusione  -  10  flaconcini  in  vetro; classe di rimborsabilita':  apposita  sezione  della  classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn)/C/C-bis. 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Confezione: A.I.C.  n.  045972015  «1.000.000  I.U.  polvere  per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini in vetro; Classe di  fornitura:  RNRL -  Medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica limitativa  vendibile  al  pubblico   su   prescrizione   di   centri ospedalieri o di specialista internista,  infettivologo,  pneumologo, pediatra. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia Europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |