Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per la definizione di una politica strategica
nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il
miglioramento della qualita' dell'aria.

1. (( In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,)) entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, ((nonche' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) e' approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita' dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di ((assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate)) le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.
2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conforma le attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualita' dell'aria.
((2-bis. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.))

Riferimenti normativi

- La direttiva n. 2008/50/CE del 21 maggio 2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa) e'
pubblicata nella G.U.C.E. dell'11 giugno 2008, n. L 152.
 
((Art. 1 bis
Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile.

1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).))


Riferimenti normativi

- La legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e istituzione del Comitato dei
Ministri per la programmazione economica) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1967, n. 55.
 
((Art. 1 ter

Campagne di informazione
e formazione ambientale nelle scuole

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a universita' statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.
4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita' di ripartizione e assegnazione del finanziamento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 20
agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento
scolastico dell'educazione civica), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di
apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento
dell'educazione civica che individuano, ove non gia'
previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle
competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in
coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo
delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi
scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le
linee guida per gli istituti tecnici e professionali
vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle
mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione
civile.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione
stradale, l'educazione alla salute e al benessere,
l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare
il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e
della natura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17(Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
 
Art. 2

Misure per incentivare la mobilita' sostenibile
nelle aree metropolitane

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilita'», con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata ((dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ))ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, ((nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo)) e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilita'» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo ((rottamati)) da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonche' di biciclette anche a pedalata assistita ((o per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.)) Il «buono mobilita'» non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, ((sentita la Conferenza unificata,)) sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ((Al relativo)) onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. ((I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu' comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.)) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, ((decorsi i quali)) il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalita' e i termini di presentazione delle domande, ((adottando criteri che assicurino priorita' ai progetti presentati dai comuni con i piu' elevati livelli di emissioni inquinanti.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013,
n. 79:
«Art. 19 (Messa all'asta delle quote). - 1. A
decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita'
di quote determinata con decisione della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della
direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle
aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile
per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone
in essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle
finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di
trattenere le risorse necessarie per il pagamento del
Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2
si provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle
singole aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,
n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A
seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4),
favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno
ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti
climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura
nella Comunita';
d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi
terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti
protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea,
anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al
sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad
effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della
direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla
direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo
41;
i-bis) compensare i costi come definiti dal
paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione
della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con
priorita' di assegnazione alle imprese accreditate della
certificazione ISO 50001.
6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle
aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e'
destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per
il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal
2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per
finanziare interventi di decarbonizzazione e di
efficientamento energetico del settore industriale e, per
una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui
per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la
riconversione occupazionale nei territori in cui sono
ubicate centrali a carbone" da istituire presso il
Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione dal Ministro dello sviluppo
economico. I criteri, le condizioni e le procedure per
l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione
occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a
carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa
degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Per gli estremi della direttiva n. 2008/50/CE, si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 3

Disposizioni per la promozione
del trasporto scolastico sostenibile

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base ((all'entita' del numero)) di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
2. ((I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.))
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti ((il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,)) sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

Riferimenti normativi

- Per gli estremi della direttiva n. 2008/50/CE, si
veda nei riferimenti all'articolo 1.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92.
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2013, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
 
Art. 4

Azioni per la riforestazione

1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ((ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purche' non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico,)) di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, ((decorsi i quali)) il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la progettazione degli interventi ((e di ogni eventuale successiva variazione)) e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.
3. Entro ((centoventi giorni)) dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, puo' avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.
4. Le autorita' competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, ((la pulizia, la manutenzione e ))il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali ((con relativo piano di manutenzione,)) laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico, ((garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorita' competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet.
4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali.
4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita' competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee».
4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti».
4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente: «13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito».
4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
febbraio 2013, n. 27:
«Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29
gennaio 1992, n. 113). - 1. Presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio
sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio
1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge
con finalita' di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali
interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e
le opere necessarie a garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee
guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno
alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le
strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle
infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche
attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici
solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento
degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti
locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e
dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree
pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la
tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle
Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati
del monitoraggio e la prospettazione degli interventi
necessari a garantire la piena attuazione della normativa
di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in
essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata
nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i
giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 luglio 2016, n. 166.
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1. In
ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito
denominata "Autorita' di bacino", ente pubblico non
economico che opera in conformita' agli obiettivi della
presente sezione e uniforma la propria attivita' a criteri
di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e
riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui
territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai
principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di
bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni
previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di
bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze
delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di
indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino
distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la
conferenza istituzionale permanente, il segretario
generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica
operativa e il collegio dei revisori dei conti,
quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa
vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi
dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni,
di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle
stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il
trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1
del presente articolo del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli
occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di
garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente
articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo'
prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
Autorita' di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le
province autonome il cui territorio e' interessato dal
distretto idrografico, sono individuate le unita' di
personale trasferite alle Autorita' di bacino e sono
determinate le dotazioni organiche delle medesime
Autorita'. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza e il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono,
altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse
strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1
sono adottati in sede di conferenza istituzionale
permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario
generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla
conferenza istituzionale permanente partecipano i
Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli
assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre
membri, tra i quali necessariamente il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della
conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione
dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del
Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri
di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del
Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a
sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di
intervento sulla base delle relazioni regionali sui
progressi realizzati nell'attuazione degli interventi
stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di
interventi non di competenza statale rispetto ai tempi
fissati nel programma, diffida l'amministrazione
inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei
lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione
delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori
provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione
interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle
risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di
sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in
relazione alle specifiche condizioni ed esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i
bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di
bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata
quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al
funzionamento dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza
della conferenza istituzionale permanente, cui formula
proposte;
c) promuove la collaborazione tra le
amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del
coordinamento delle rispettive attivita';
d) cura l'attuazione delle direttive della
conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza
istituzionale permanente sullo stato di attuazione del
Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli
interventi programmati e attuati nonche' alle risorse
stanziate per le finalita' del Piano di bacino da parte
dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque
agli interventi da attuare nell'ambito del distretto,
qualora abbiano attinenza con le finalita' del Piano
medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione
nel sito internet dell'Autorita'.
9. La conferenza operativa e' composta dai
rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal
segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza operativa delibera a
maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere
integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti
appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La
conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche
qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i
relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di
gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di
intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli
obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione,
alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse
idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni
ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le
Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita'
e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
nonche' del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e alla fitodepurazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80:
«Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla violazione
delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione
e di accesso civico). - 1. L'inadempimento degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione della
responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di
responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale
inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato
decreto legislativo n. 34 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco, foresta
e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei
boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a
bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello
Stato, di proprieta' pubblica e privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione
attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a
valorizzare la molteplicita' delle funzioni del bosco, a
garantire la produzione sostenibile di beni e servizi
ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste e
dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo
che consenta di mantenere la loro biodiversita',
produttivita', rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di
adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni
ecologiche, economiche e sociali a livello locale,
nazionale e globale, senza comportare danni ad altri
ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli
interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla
prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione
dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla
lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti
i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso
non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni
boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua
forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi
e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati,
anche congiuntamente, sul territorio, al fine di
stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal
dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la rete
di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere
forestali aventi carattere permanente o transitorio,
comunque vietate al transito ordinario, con fondo
prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive,
funzionali a garantire il governo del territorio, la
tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale,
economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche'
le attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto
dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei
quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi
selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo fissato
dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto
in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o
diradamento negli ultimi venti anni, nonche' i terreni
agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita'
agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle
definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
relative disposizioni nazionali di attuazione, ad
esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di
destinazione d'uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali
di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano
individuabili o reperibili a seguito di apposita
istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non
comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da
almeno cinque anni, in attualita' di coltura per la
coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio,
spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate,
affienate o insilate una o piu' volte nell'anno, o sulle
quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate
per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre
specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per
il pascolo o che producano mangime animale, purche' l'erba
e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
l) prato o pascolo arborato: le superfici in
attualita' di coltura con copertura arborea forestale
inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il
pascolo del bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate
tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non
predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di
impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad
ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente
alla produzione di legno a uso industriale o energetico e
che e' liberamente reversibile al termine del ciclo
colturale;
o) programmazione forestale: l'insieme delle
strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad
assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva
del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;
p) attivita' di gestione forestale: le attivita'
descritte nell'articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro
di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
che esercita prevalentemente attivita' di gestione
forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e
ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli
albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo
10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata
che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione
di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da
pericoli naturali quali valanghe, caduta massi,
scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro,
impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita
da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto
biogeografico, con una biodiversita' caratteristica
conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni
e con la presenza di stadi seriali legati alla
rigenerazione ed alla senescenza spontanee.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello
Stato, sono definite bosco le superfici coperte da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella
arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi
stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non
inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale
maggiore del 20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in
relazione alle proprie esigenze e caratteristiche
territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono
adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a
quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative
di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla
definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli
4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di tutela e
conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio
fondamentale della qualita' della vita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato
decreto legislativo n. 34 del 2018, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Disciplina delle attivita' di gestione
forestale). - 1. Sono definite attivita' di gestione
forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della
vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli
interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli
interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i
rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di
realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilita'
forestale al servizio delle attivita' agro-silvo-pastorali
e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate
anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la
prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali
tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad
almeno una delle pratiche o degli interventi predetti.
Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al
mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle
produzioni non legnose, rientrano nelle attivita' di
gestione forestale.
2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di
gestione forestale di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche
selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco, alle
necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle
produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di
fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in
continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o
ordinarie.
4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle
disposizioni del presente articolo, le attivita' di
gestione forestale coerentemente con le specifiche misure
in materia di conservazione di habitat e specie di
interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica, ove non gia' autonomamente
disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti
all'interno delle aree naturali protette di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o
all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai
sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da
tutelare.
5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale
di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni
selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia
stabiliti dalle regioni:
a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi
urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa
fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri
motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o
artificiale del bosco;
b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del
taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui
non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati
dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o
dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi
almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita
un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al
fine di evitare contiguita' tra le stesse, e a condizione
che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale
del bosco;
c) e' sempre vietata la conversione dei boschi
governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo,
fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e
volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di
adeguata capacita' di rigenerazione vegetativa, anche a
fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria,
nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica
dei versanti.
6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme
nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino
obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme
che disciplinano le attivita' di gestione forestale,
comprese le modalita' di sostituzione diretta o di
affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero
mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la
gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione
temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna
indennita'. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al
precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai
sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del
Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva
e della relativa normativa interna di recepimento.
7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
e' vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie
forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni
favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti
artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e
sporadiche, nonche' il rilascio di piante ad invecchiamento
indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza
compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e in
particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.
8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto
dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n.
659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento
dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle
attivita' di gestione forestale sostenibile e
dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i
beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio
e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di
definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi
ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di
cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221,
con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema
di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del
predetto articolo 70.
9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8,
deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e
criteri generali:
a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra'
definire le modalita' di fornitura e di pagamento del
servizio;
b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE
rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela
ambientale presenti prima dell'accordo.
10. Le pratiche selvicolturali previste dagli
strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte
senza compromettere la stabilita' delle formazioni
forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei
governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del
bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la
rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo
da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto
fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e
assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al
comma 8.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di
criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato
di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per
le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le
regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente
periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al presente comma.
12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con
specifici accordi di collaborazione stipulati tra le
regioni e i competenti organi territoriali del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono
concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla
normativa in materia, riguardanti le pratiche
selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da
eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti
paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel
provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo
precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida
nazionali di individuazione e di gestione forestale delle
aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle
attivita' culturali e del turismo, il Ministro
dell'am-biente e della tutela del territorio e del mare e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i
tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera c), eseguiti in conformita' alle disposizioni del
presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati
ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la
definizione delle linee guida per l'identificazione delle
aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la
loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della
Rete nazionale dei boschi vetusti.
13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della
biodiversita', con particolare riferimento alla
conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse
legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da
destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.».
 
((Art. 4 bis

Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale
e idrogeologica delle aree interne

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

Il Regolamento (CE) n. 1408/2013/UE del 18 dicembre
2013, della Commissione (relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
 
((Art. 4 ter
Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani

1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1.
3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonche' per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.))


Riferimenti normativi

- La direttiva n. 2008/50/CE, e' riportata nelle note
al titolo.
- Il testo dell'articolo 19, del citato decreto
legislativo n. 30 del 2013 e' riportato nelle note
all'articolo 2.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, del citata legge
n. 400, del 1988, e' riportato nelle note all'articolo
1-ter.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti
per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la
sicurezza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 febbraio 2005, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58:
«Art. 1. - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla
riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera
nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede
alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
(Omissis).».
 
((Art. 4 quater

Programma Italia verde

1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile delle citta' italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonche' il miglioramento della qualita' dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» e' conferito, in via sperimentale, a tre diverse citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Ai fini di cui al comma 1, le citta' capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilita' delle attivita' urbane, migliorare la qualita' dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.
3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della citta' proclamata «Capitale verde d'Italia» sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.
4. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilita' ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.
6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 476, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«476. - Al fine di contribuire all'attuazione dei
necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e
bonifica dei siti contaminati, per garantire la maggior
tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di
bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e
i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con
priorita' ai siti di interesse nazionale per i quali e'
necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento
di obblighi europei.
(Omissis).».
 
((Art. 4 quinquies

Programma sperimentale Mangiaplastica

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' per il riparto del fondo.
2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 1, comma 476, della citata
legge n. 208 del 2015, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 4-quater.
 
Art. 5

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure
d'infrazione in materia ambientale

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e ((degli enti pubblici dotati)) di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
2. Il Commissario unico ((di cui al comma 1,)) scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando)) e' reso indisponibile, per tutta la durata del ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando,)) un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
3. Il Commissario unico ((di cui al comma 1)) si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da non piu' di dodici unita' di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del ((Commissario unico.))
4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico ((di cui al comma 1,)) unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, ((il quale)) cessa dal proprio incarico alla data di nomina ((del nuovo Commissario.))
7. ((All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 2-bis,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n.
3:
«Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato). -
(Omissis).
2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti
adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di
una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per
l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari.
Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e'
invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla
data di entrata in vigore della presente disposizione che
si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di
cui al primo periodo.
(Omissis).».
- La legge 28 giugno 2016, n. 132, e' riportata nei
riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la
coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di
coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a
garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione
europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli
interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli
agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora
dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti
fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia
reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore
a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il
trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito
ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle
regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente articolo e sulle criticita' eventualmente
riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro
alle Camere per la trasmissione alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
3. Al predetto Commissario e' corrisposto
esclusivamente un compenso determinato nella misura e con
le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a
valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi, composto da una parte fissa e da una parte
variabile in ragione dei risultati conseguiti.
4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento
alle sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico.
Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita'
speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario unico,
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al
presente articolo in relazione alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella
disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai
commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto
decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita'
confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario
unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare
agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per
effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn.
25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267
del 14 e del 15 novembre 2016.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro la data di
cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Commissario unico una relazione circa lo stato di
attuazione degli interventi di competenza, con le
difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e
degli impegni finanziari assunti nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro
intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la
documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del
Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7
del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni
trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo in
relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia'
trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori,
dandone informazione al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al
periodo precedente, fermo restando l'accertamento
dell'eventuale responsabilita' derivante
dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi
necessari provvedimenti.
7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui
realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o
di risorse regionali, i gestori del servizio idrico
integrato, con le modalita' previste con deliberazione
adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando
l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero
la regione per le relative risorse, trasferiscono gli
importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario,
assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del
decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,
ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del
comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente
articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di
soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di
importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di
adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e
depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle
procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale
albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla
predisposizione, anche per posta elettronica certificata,
all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di
consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti
dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un
massimo di due sub commissari in relazione alla portata e
al numero degli interventi sostitutivi, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro per il sud e la coesione
territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui
ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico
degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al
primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o
revoca dei sub commissari.
9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di
apposite convenzioni, di societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno
2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito
delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio
idrico integrato territorialmente competente, utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di
compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque
nel rispetto della disciplina in materia di orario di
lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a
carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il
triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da
non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale
esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria
idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto
e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a
ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una
spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della
Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per
ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui
all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.
228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. Al Commissario unico si applicano le previsioni
di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-septies, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile
2019, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4-septies (Disposizioni in materia di
accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi
di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di
evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in
corso). - 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle
procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n.
2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per
la realizzazione degli interventi funzionali a garantire
l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa
dell'Unione europea e superare le suddette procedure di
infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione
relative alle medesime problematiche.
(Omissis).».
 
((Art. 5 bis

Attivita' di supporto dell'Unita' Tecnica-Amministrativa

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e
successive modificazioni e integrazioni). - 1. Al fine di
consentire il completamento delle attivita' amministrative,
contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni
commissariali e di amministrazione straordinaria
nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione
Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2022 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
(Omissis).».
 
((Art. 5 ter

Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 1
giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2002, n.
142, S.O.:
«Art. 3. - 1. Al fine di ottemperare all'impegno
adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della
Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel
luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di
sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e
FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».
 
Art. 6

Pubblicita' dei dati ambientali

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli ((nonche' delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ((i concessionari di servizi pubblici nonche' i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilita')) pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresi', ((in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,)) e sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente», anche nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».
5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile
2001, n. 85, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n.
162, S.O.:
«Art. 13 - 1. Le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in
almeno cinque regioni sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita'
programmatiche e dell'ordinamento interno democratico
previsti dallo statuto, nonche' della continuita'
dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere
del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro
novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza
che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente
decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la
prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente,
le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera
c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, una prima individuazione delle
associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in
almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al
precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del citato
decreto legislativo n. 33 del 2013:
«Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.
Ai fini del presente decreto, per "pubbliche
amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in
quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le
societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1,
lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le
societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime
siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto
compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti
all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in
partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle
fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di
personalita' giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione
di strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti
risorse finanziarie strumentali e di personale,
dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i
servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto
legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive
modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna
selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e
successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui
all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014,
n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere
la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi
e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli
esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli
interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci
tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici
e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti,
tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti
fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto
di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione
della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura
per l'informazione territoriale nella Comunita' europea -
INSPIRE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo
2010, n. 56, S.O.:
«Art. 13 (Modifica degli Allegati). - 1. Con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, possono essere modificati gli Allegati del
presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a
nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di
cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli
Allegati del presente decreto per dare attuazione alle
direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le
parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive
dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo
quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio
2005, n. 11.».
 
Art. 7

Misure per l'incentivazione
di prodotti sfusi o alla spina

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e ((di media e grande struttura)) di cui all'articolo 4, comma 1, ((lettere d), e) ))ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, ((o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi ))e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente ((sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.))

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile
1998, n. 95, S.O.:
«Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale
attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di
importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio
commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella
occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi
superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni
con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e
fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi
aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di
enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo
ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei
consumatori.
(Omissis).».
- Il Regolamento (CE) n. 1407/2013/UE del 18 dicembre
2013, della Commissione (relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
 
Art. 8

Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 le parole «entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020»;
b) al comma 13 le parole «entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. Nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto
disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che
la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato
riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti
nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26
ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati
entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e
interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui
all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni;
b);
c) il versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti
sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non
agibili, di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici,
ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che
presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le
domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce
di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il
modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della
relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi
interessi, con la previsione che gli interessi attivi
relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del
reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione
si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni
immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta
nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria
aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o
professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle
provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,
concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli
accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del
Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o
titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare
coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti
verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati
1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in
cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma
rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal
domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti
nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare
le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle
imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla
fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli
articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
versato.
1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al
comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti
danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
decreto.
1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016,
al fine di superare le difficolta' che si possono
verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo
delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti
titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c),
c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite
dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto
a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi
di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate
nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche'
per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la
competente autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a
decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di
cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con
riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso
periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti
forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti
disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del
primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura
tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche
componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai
fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, i sussidi occasionali, le
erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1
e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei
predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche
non residenti nei predetti Comuni.
4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori
di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26
ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa
nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non
trovano applicazione le sanzioni amministrative per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e
variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo
tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.
5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi
causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del
codice civile, anche ai fini dell'applicazione della
normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla
Centrale dei rischi.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi
1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli
adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative
comunitarie, statali o regionali in materia di benessere
animale, identificazione e registrazione degli animali,
registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla
nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono
differiti al 1° marzo 2017.
7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le
persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei
Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento
dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le
istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione di
quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2,
comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei
documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal
presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le
modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa
alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8.
7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi
dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di
successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali
ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili
demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono
riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni
di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si
trovavano in una delle seguenti condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei
territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno,
Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai
sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del
presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti
reali di godimento relativi ad immobili distrutti o
dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto,
qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far
data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia
asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non
si applicano qualora al momento dell'apertura della
successione l'immobile sia stato gia' riparato o
ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso
delle somme gia' versate a titolo di imposta di
successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di
imposta di registro o di bollo, relativamente alle
successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi
7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo
alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono
dovuti interessi.
8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti
connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020,
compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle
misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di
mancato adempimento degli obblighi e degli impegni
previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n.
640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La
dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e'
considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del
citato regolamento n. 640/2014.
9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con
riferimento alle produzioni con metodo biologico,
autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo
non superiore ad un anno, delle deroghe previste
dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la
Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese
dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria,
Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende
oggetto di deroga.
10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui
all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30
novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione
dei termini relativi agli adempimenti e versamenti
tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai
soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei
Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non
ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa
luogo a rimborso di quanto gia' versato.
10-bis. La sospensione dei versamenti e degli
adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi
sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le
somme oggetto di sospensione previste dal decreto
ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e
10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro
il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a
un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo della prima rata entro il 15
gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente
subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata
anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute
non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo
puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei
limiti della disponibilita' di risorse del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso
pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata
comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non
versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la
cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza
dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a
ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del
ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento
sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun
apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla
televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero
secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.
12. Gli adempimenti tributari, diversi dai
versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni
disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016
e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di
febbraio 2018.
12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il
gettito dei tributi non versati per effetto delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la
ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio
provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita
anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per
l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica
entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma
12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017,
ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 , per un importo massimo annuo proporzionale alla
distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei
contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso
procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di
cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del
versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione
entro il termine del 31 dicembre 2017.
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,
sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30
settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15
gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il
versamento dell'importo della prima rata entro il 15
gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione
di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di
euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017,
si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati
di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi
da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che
hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici
di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione
della posizione individuale maturata di cui all'articolo
11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti
alle forme pensionistiche complementari residenti nei
Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (284), si applica in via
transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione
ad una forma pensionistica complementare, secondo le
modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di
ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il
periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24
agosto 2016.
14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano
applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e
dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016
ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da
professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente
all'allegato 1 e all'allegato 2.
15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n.
212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi
sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di
scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e
i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere destinati al predetto fondo.";
b) il comma 2-ter e' abrogato.
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente
il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad
un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di
cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.
17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31
dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari
scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero
il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi
ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.
18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di
formazione degli operatori del settore dilettantistico
circa il corretto utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine
alla dotazione e all'impiego da parte delle societa'
sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi,
adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del
decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e'
sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 107, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«Art. 2 - (Omissis).
107. - Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e' aggiunto il
seguente:
"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
le regioni completano gli interventi di ricostruzione e
sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni
del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la
vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai
commissari delegati";
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla
fine dello stato di emergenza" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2012";
c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Misure per i territori interessati
dal sisma del dicembre 2000). - 1. Alla cessazione dello
stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16
dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia
di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e
5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124
del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per
il coordinamento della protezione civile»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito il
seguente:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,
i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5
milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche
del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono
assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli
importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto
per ciascun anno del suddetto quinquennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di
emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese
necessarie per le attivita' previste dal presente comma,
quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di
calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate
annualmente negli importi progressivamente ridotti nella
misura di un quinto per ciascun anno del suddetto
quinquennio";
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza
le risorse giacenti nelle contabilita' speciali istituite
ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono
versate nelle contabilita' speciali di cui al comma 5 ed
utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza,
per la prosecuzione e per il completamento del programma di
interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto,
le Regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato a concorrere con contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010".».
 
((Art. 8 bis
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248:
«Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite.».
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.