Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2019 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 |
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita' dell'aria.
1. (( In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,)) entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, ((nonche' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) e' approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualita' dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di ((assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate)) le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa. 2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conforma le attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualita' dell'aria. ((2-bis. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.))
Riferimenti normativi
- La direttiva n. 2008/50/CE del 21 maggio 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa) e' pubblicata nella G.U.C.E. dell'11 giugno 2008, n. L 152. |
| ((Art. 1 bis Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).))
Riferimenti normativi
- La legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1967, n. 55. |
| ((Art. 1 ter
Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole
1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attivita' di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica. 3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a universita' statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1. 4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita' di ripartizione e assegnazione del finanziamento. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195: «Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. 2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17(Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». |
| Art. 2
Misure per incentivare la mobilita' sostenibile nelle aree metropolitane
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilita'», con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata ((dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ))ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, ((nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo)) e fino ad esaurimento delle risorse, un «buono mobilita'» pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo ((rottamati)) da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonche' di biciclette anche a pedalata assistita ((o per l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.)) Il «buono mobilita'» non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, ((sentita la Conferenza unificata,)) sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ((Al relativo)) onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. ((I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero da uno o piu' comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.)) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, ((decorsi i quali)) il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalita' e i termini di presentazione delle domande, ((adottando criteri che assicurino priorita' ai progetti presentati dai comuni con i piu' elevati livelli di emissioni inquinanti.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79: «Art. 19 (Messa all'asta delle quote). - 1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita' di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. 2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entita' delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico. 4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera i). 5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020; c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi; d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunita'; d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi; f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni; g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso; i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41; i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita' di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001. 6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformita' con il comma 5. 8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo' richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.». - Per gli estremi della direttiva n. 2008/50/CE, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. |
| Art. 3
Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile
1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base ((all'entita' del numero)) di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 2. ((I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria.)) 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti ((il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,)) sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.
Riferimenti normativi
- Per gli estremi della direttiva n. 2008/50/CE, si veda nei riferimenti all'articolo 1. - Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92. - Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 2. |
| Art. 4
Azioni per la riforestazione
1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ((ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purche' non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico,)) di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. 2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni, ((decorsi i quali)) il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la progettazione degli interventi ((e di ogni eventuale successiva variazione)) e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. 3. Entro ((centoventi giorni)) dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, puo' avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. 4. Le autorita' competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, ((la pulizia, la manutenzione e ))il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali ((con relativo piano di manutenzione,)) laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico, ((garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorita' competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet. 4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali. 4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di cui al comma 4 puo' essere affidato dalle autorita' competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee». 4-quinquies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti». 4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4-septies. All'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il comma 13-bis, introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente: «13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito». 4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27: «Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113). - 1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato. 2. Il Comitato provvede a: a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalita' di incremento del verde pubblico e privato; b) promuovere l'attivita' degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a); c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi; d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la tutela dei cittadini; e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore; f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1; g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.». - La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166. - Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: «Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 e' istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorita' di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformita' agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'. 2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali. 3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo' prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorita' di bacino regionali e interregionali. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite alle Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. 6. La conferenza istituzionale permanente: a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57; b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti; c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni; d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 7. Il segretario generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorita' di bacino; b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte; c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita'; d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalita' del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorita'. 9. La conferenza operativa e' composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 10, lettera b). 10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di intervento; b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. 11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80: «Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico). - 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.». - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Si definiscono: a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprieta' pubblica e privata; b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicita' delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonche' una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversita', produttivita', rinnovazione, vitalita' e potenzialita' di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi; c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d); d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma; e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche' le attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonche' i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita' agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso; h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria; i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni, in attualita' di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o piu' volte nell'anno, o sulle quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purche' l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualita' di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame; m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante; n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al termine del ciclo colturale; o) programmazione forestale: l'insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste; p) attivita' di gestione forestale: le attivita' descritte nell'articolo 7, comma 1; q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attivita' di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all'articolo 10, comma 2; r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto; s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversita' caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee. 3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. 4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche' definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione cosi' assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Disciplina delle attivita' di gestione forestale). - 1. Sono definite attivita' di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilita' forestale al servizio delle attivita' agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attivita' di gestione forestale. 2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di gestione forestale di cui al comma 1. 3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco, alle necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigenze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali o ordinarie. 4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attivita' di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non gia' autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare. 5. Nell'ambito delle attivita' di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni: a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco; b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguita' tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco; c) e' sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacita' di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica dei versanti. 6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attivita' di gestione forestale, comprese le modalita' di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennita'. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento. 7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, e' vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonche' il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi. 8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attivita' di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo 70. 9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) la volontarieta' dell'accordo, che dovra' definire le modalita' di fornitura e di pagamento del servizio; b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi; c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo. 10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l'ordinaria gestione del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali di cui al comma 8. 11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'am-biente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), eseguiti in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed alle norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti. 13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversita', con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.». |
| ((Art. 4 bis
Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne
1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 4. I finanziamenti degli interventi a valere sulle risorse del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
Il Regolamento (CE) n. 1408/2013/UE del 18 dicembre 2013, della Commissione (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. |
| ((Art. 4 ter Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani
1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalita' di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le finalita' di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalita' per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1. 3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata al rifinanziamento del fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita' di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonche' per la riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.))
Riferimenti normativi
- La direttiva n. 2008/50/CE, e' riportata nelle note al titolo. - Il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 e' riportato nelle note all'articolo 2. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Il testo dell'articolo 17, comma 3, del citata legge n. 400, del 1988, e' riportato nelle note all'articolo 1-ter. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2005, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58: «Art. 1. - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. (Omissis).». |
| ((Art. 4 quater
Programma Italia verde
1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attivita' di gestione sostenibile delle citta' italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonche' il miglioramento della qualita' dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale verde d'Italia» ad una citta' italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» e' conferito, in via sperimentale, a tre diverse citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 2. Ai fini di cui al comma 1, le citta' capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilita' delle attivita' urbane, migliorare la qualita' dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica. 3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della citta' proclamata «Capitale verde d'Italia» sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro. 4. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilita' ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019. 6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «476. - Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorita' ai siti di interesse nazionale per i quali e' necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei. (Omissis).». |
| ((Art. 4 quinquies
Programma sperimentale Mangiaplastica
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri, pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' per il riparto del fondo. 2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 208 del 2015, e' riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4-quater. |
| Art. 5
Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale
1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e ((degli enti pubblici dotati)) di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 2. Il Commissario unico ((di cui al comma 1,)) scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando)) e' reso indisponibile, per tutta la durata del ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando,)) un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. 3. Il Commissario unico ((di cui al comma 1)) si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da non piu' di dodici unita' di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del ((Commissario unico.)) 4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico ((di cui al comma 1,)) unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. 6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, ((il quale)) cessa dal proprio incarico alla data di nomina ((del nuovo Commissario.)) 7. ((All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato). - (Omissis). 2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e' invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo. (Omissis).». - La legge 28 giugno 2016, n. 132, e' riportata nei riferimenti normativi all'articolo 4. - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari). - (Omissis). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. 2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche' il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticita' eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 3. Al predetto Commissario e' corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. 4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilita' speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilita' del Commissario con le modalita' di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalita' confluiscono altresi' nella disponibilita' del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso. 6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, gia' trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita' derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualita' di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti. 7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalita' previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilita' speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari. 8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata, all'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari. 9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento nonche' del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 10. Il Commissario unico si avvale altresi', per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non piu' di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto e' determinata l'indennita' onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: «Art. 4-septies (Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso). - 1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono attribuiti compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonche' tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche. (Omissis).». |
| ((Art. 5 bis
Attivita' di supporto dell'Unita' Tecnica-Amministrativa
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni). - 1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2022 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. (Omissis).». |
| ((Art. 5 ter
Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente»
1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» - MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2002, n. 142, S.O.: «Art. 3. - 1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, e' autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.». |
| Art. 6
Pubblicita' dei dati ambientali
1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli ((nonche' delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ((i concessionari di servizi pubblici nonche' i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilita')) pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente. 2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti. 3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresi', ((in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,)) e sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente», anche nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». 5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- La legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162, S.O.: «Art. 13 - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013: «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.». - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)". 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica. 8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. 9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56, S.O.: «Art. 13 (Modifica degli Allegati). - 1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.». |
| Art. 7
Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e ((di media e grande struttura)) di cui all'articolo 4, comma 1, ((lettere d), e) ))ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, ((o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi ))e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente ((sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. 1-bis. Ai clienti e' consentito utilizzare contenitori propri purche' riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente puo' rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.)) 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1998, n. 95, S.O.: «Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. (Omissis).». - Il Regolamento (CE) n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, della Commissione (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. |
| Art. 8
Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 11 le parole «entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020»; b) al comma 13 le parole «entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto: «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016 sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016: a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; b); c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli; d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici; f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa; g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale; h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice; i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attivita' zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma; l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 1-bis. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 1-ter. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto. 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficolta' che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonche' per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorita' di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. 4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017. 7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. 7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni: a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto; b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto; c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. 7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte. 7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti interessi. 8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorita' amministrativa competente e' considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014. 9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con riferimento alle produzioni con metodo biologico, autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga. 10. Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato al 30 novembre 2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 10-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e dal comma 10, si applica ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo' essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 11-bis. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene piu' alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. 12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il mese di febbraio 2018. 12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017. 12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da giugno 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017. 13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (284), si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalita' stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016. 14. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 13 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 2. 15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo."; b) il comma 2-ter e' abrogato. 16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. 17. Per le banche insediate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 ovvero il 26 ottobre 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. 18. Al fine di consentire nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 il completamento delle attivita' di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle societa' sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «Art. 2 - (Omissis). 107. - Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati"; b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla fine dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012"; c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000). - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»; d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito il seguente: "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio"; e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attivita' previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio"; f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilita' speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare. 5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le Regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010".». |
| ((Art. 8 bis Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248: «Art. 10 - 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.». |
| Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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