| Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
|   |  
| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111 |  
| Testo  del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111  (in  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019),  coordinato con la legge di conversione 12  dicembre  2019,  n.  141  (in  questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante:  «Misure  urgenti per il rispetto degli obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine  di  cui  all'articolo 48, commi 11 e  13,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n. 229.».  |  
  |  
 |  
  Avvertenza: 
     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti legislativi qui riportati. 
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi. 
     Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione. 
                                Art. 1   Misure  urgenti  per  la  definizione  di  una  politica   strategica  nazionale  per  il  contrasto  ai  cambiamenti   climatici   e   il  miglioramento della qualita' dell'aria. 
   1. ((  In  coordinamento  con  il  Piano  nazionale  integrato  per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,)) entro  ((novanta  giorni))  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare,  sentiti  il  Ministro  della salute  e  gli  altri  Ministri  interessati,  ((nonche'  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano,)) e' approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici  e  il miglioramento della qualita' dell'aria in  cui  sono  individuate  le misure di  competenza  nazionale  da  porre  in  essere  al  fine  di ((assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento  climatico  e  della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21 maggio 2008, e sono identificate)) le risorse economiche  disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.   2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  conforma  le attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi  di contrasto ai cambiamenti climatici  e  miglioramento  della  qualita' dell'aria.   ((2-bis. E' istituito presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela   del   territorio   e   del   mare   il   tavolo   permanente interministeriale   sull'emergenza   climatica,   composto   da    un rappresentante del Ministero medesimo e  di  ciascuno  dei  Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute,  dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare,  e  adeguare  ai  risultati,  le  azioni  del   Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a  carico  della  finanza pubblica. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non  sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.))  
           Riferimenti normativi 
               - La direttiva n. 2008/50/CE del 21  maggio  2008,  del          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla  qualita'          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa)  e'          pubblicata nella G.U.C.E. dell'11 giugno 2008, n. L 152.   |  
|   |                              ((Art. 1 bis   Coordinamento delle politiche pubbliche per il  raggiungimento  degli  obiettivi di sviluppo sostenibile. 
   1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo sostenibile   indicati   dalla    risoluzione    A/70/L.I    adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre  2015,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  il   Comitato interministeriale  per  la   programmazione   economica   assume   la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS).  A  decorrere  dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in  ogni  altra disposizione    vigente,    qualunque    richiamo     al     Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  deve  intendersi riferito  al  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).))  
           Riferimenti normativi 
               - La legge 27 febbraio  1967,  n.  48  (Attribuzioni  e          ordinamento   del   Ministero   del   bilancio   e    della          programmazione economica e  istituzione  del  Comitato  dei          Ministri per la  programmazione  economica)  e'  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1967, n. 55.   |  
|   |                              ((Art. 1 ter 
                       Campagne di informazione                 e formazione ambientale nelle scuole 
   1. Al fine  di  avviare  campagne  di  informazione,  formazione  e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare  sugli strumenti e le azioni di  contrasto,  mitigazione  e  adattamento  ai cambiamenti climatici, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  e' istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del  mare  uno  specifico  fondo  denominato  «Programma #iosonoAmbiente» con una dotazione di 2 milioni di euro per  ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.   2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato a  finanziare  progetti, iniziative, programmi  e  campagne,  ivi  comprese  le  attivita'  di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione  dei  valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonche' alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3  della  legge  20  agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.   3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o  associata,  anche  congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al  Sistema  nazionale  a rete per la protezione dell'ambiente, a  universita'  statali  e  non statali, a centri di ricerca pubblici,  a  consorzi  universitari  ed interuniversitari,   presentano   al    Ministero    dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  proprie   proposte   progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1.   4. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto  1988,  n.  400,  da  adottare  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonche' le modalita'  di ripartizione e assegnazione del finanziamento.   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede  mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare.))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3, della  legge  20          agosto  2019,   n.   92   (Introduzione   dell'insegnamento          scolastico  dell'educazione   civica),   pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195:                 «Art. 3 (Sviluppo delle  competenze  e  obiettivi  di          apprendimento). - 1. In  attuazione  dell'articolo  2,  con          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca sono definite linee guida per  l'insegnamento          dell'educazione  civica  che  individuano,  ove  non   gia'          previsti,  specifici  traguardi  per  lo   sviluppo   delle          competenze  e  obiettivi  specifici  di  apprendimento,  in          coerenza con le  Indicazioni  nazionali  per  il  curricolo          delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,          nonche' con il  documento  Indicazioni  nazionali  e  nuovi          scenari e con le Indicazioni nazionali per  i  licei  e  le          linee  guida  per  gli  istituti  tecnici  e  professionali          vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:                   a) Costituzione, istituzioni dello Stato  italiano,          dell'Unione  europea  e  degli  organismi   internazionali;          storia della bandiera e dell'inno nazionale;                   b)  Agenda  2030  per  lo   sviluppo   sostenibile,          adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il  25          settembre 2015;                   c) educazione alla cittadinanza  digitale,  secondo          le disposizioni dell'articolo 5;                   d)   elementi   fondamentali   di   diritto,    con          particolare riguardo al diritto del lavoro;                   e) educazione ambientale, sviluppo  eco-sostenibile          e tutela del patrimonio ambientale, delle identita',  delle          produzioni    e    delle    eccellenze    territoriali    e          agroalimentari;                   f) educazione alla legalita' e al  contrasto  delle          mafie;                   g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del          patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;                   h) formazione di  base  in  materia  di  protezione          civile.                 2.    Nell'ambito    dell'insegnamento    trasversale          dell'educazione civica sono altresi' promosse  l'educazione          stradale,  l'educazione  alla  salute   e   al   benessere,          l'educazione al volontariato e  alla  cittadinanza  attiva.          Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare          il rispetto nei confronti delle persone,  degli  animali  e          della natura.».               - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre          1988, n. 214, S.O.:                 «Art. 17(Regolamenti). - (Omissis).                 3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.                 (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 2 
            Misure per incentivare la mobilita' sostenibile                       nelle aree metropolitane 
   1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo denominato  «Programma  sperimentale  buono   mobilita'»,   con   una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro  55  milioni  per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10  milioni  per l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. ((Al relativo onere)) si provvede mediante corrispondente  utilizzo,  per  ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di  quota  parte  dei proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, versata ((dal Gestore dei  servizi  energetici  (GSE)  ))ad apposito capitolo del  bilancio  dello  Stato,  che  resta  acquisita definitivamente  all'erario.  Al  fine  di   ridurre   le   emissioni climalteranti, a  valere  sul  suddetto  programma  sperimentale,  ai residenti  nei  comuni  interessati  dalle  procedure  di  infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e  n.  2015/2043  del  28 maggio  2015  per  la  non  ottemperanza  dell'Italia  agli  obblighi previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31 dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, ((nei limiti della dotazione del fondo di cui al  primo periodo)) e fino ad esaurimento delle risorse, un  «buono  mobilita'» pari ad euro 1.500 per ogni  autovettura  e  ad  euro  500  per  ogni motociclo ((rottamati)) da utilizzare, entro i successivi  tre  anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di  abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale nonche' di biciclette  anche a pedalata assistita ((o per  l'utilizzo  dei  servizi  di  mobilita' condivisa a uso individuale.)) Il «buono mobilita'»  non  costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del  computo del valore dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  il Ministro  dello   sviluppo   economico,   ((sentita   la   Conferenza unificata,)) sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai  fini del rispetto del limite di spesa.   2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,   per   il finanziamento  di  progetti  per  la  creazione,  il   prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali  per  il trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni per ciascuno degli  anni  2020  e  2021.  ((Al  relativo))  onere  si provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste  delle  quote  di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13 marzo 2013, n. 30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  e  del  mare,  versata  dal  GSE  ad  apposito capitolo   del   bilancio   dello   Stato,   che   resta    acquisita definitivamente all'erario. ((I progetti di  cui  al  presente  comma sono  presentati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore  a  50.000 abitanti, ovvero da  uno  o  piu'  comuni  finitimi  anche  in  forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10  luglio 2014 e n. 2015/2043 del  28  maggio  2015  per  la  non  ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva  2008/50/CE  sulla qualita' dell'aria.)) Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della tutela del territorio  e  del  mare,  da  adottarsi  entro  ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa  con  la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni,  ((decorsi i quali)) il decreto e' emanato anche in mancanza  di  detto  parere, sono stabilite le  modalita'  e  i  termini  di  presentazione  delle domande, ((adottando criteri che  assicurino  priorita'  ai  progetti presentati dai  comuni  con  i  piu'  elevati  livelli  di  emissioni inquinanti.))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto          legislativo  13  marzo  2013,  n.  30   (Attuazione   della          direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE          al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto          serra), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile  2013,          n. 79:                 «Art.  19  (Messa  all'asta  delle  quote).  -  1.  A          decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita'          di  quote  determinata  con  decisione  della   Commissione          europea, ai sensi  dell'articolo  10,  paragrafo  2,  della          direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle          aste. A tale fine il GSE svolge il  ruolo  di  responsabile          per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone          in essere a questo scopo  tutte  le  attivita'  necessarie,          propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi  incluse  quelle          finalizzate  a  consentire  alla  Piattaforma   d'Asta   di          trattenere le  risorse  necessarie  per  il  pagamento  del          Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e          agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.                 2. I proventi delle aste sono versati al  GSE  in  un          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a          gestione separata e non sono pignorabili.                 3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma  2          si  provvede,  previa  verifica  dell'entita'  delle  quote          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello          sviluppo economico.                 4.   Un'apposita   convenzione   fra   il   Ministero          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e          il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in          qualita' di "responsabile del  collocamento",  in  coerenza          con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa  la  gestione          del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si          provvede a valere sui proventi  delle  aste  ai  sensi  del          comma 6, lettera i).                 5. Il 50  per  cento  dei  proventi  derivanti  dalle          singole aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3          ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del          Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma          5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n.  72,          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  2010,          n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3          dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010.  A          seguito del completamento dei rimborsi di tali  crediti  la          quota  di  detti  proventi   e'   riassegnata,   ai   sensi          dell'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  6  dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre 2011, n. 214,  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei          titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico  di          cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre          2003, n. 398, e successive modificazioni.                 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per          cento dei proventi delle singole  aste  e'  destinato  alle          seguenti attivita'  per  misure  aggiuntive  rispetto  agli          oneri complessivamente derivanti  a  carico  della  finanza          pubblica dalla normativa vigente alla data  di  entrata  in          vigore del presente decreto:                   a) ridurre le emissioni dei gas  a  effetto  serra,          anche  contribuendo  al  Fondo  globale  per   l'efficienza          energetica  e  le  energie  rinnovabili  e  al   Fondo   di          adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza  di          Poznan sui cambiamenti climatici  (COP  14  e  COP/MOP  4),          favorire  l'adattamento  agli   impatti   dei   cambiamenti          climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e          progetti   dimostrativi   volti   all'abbattimento    delle          emissioni  e  all'adattamento  ai  cambiamenti   climatici,          compresa  la  partecipazione  alle  iniziative   realizzate          nell'ambito del Piano strategico europeo per le  tecnologie          energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;                   b) sviluppare le energie  rinnovabili  al  fine  di          rispettare l'impegno comunitario di utilizzare  il  20  per          cento di energia rinnovabile entro  il  2020  e  sviluppare          altre tecnologie che contribuiscano alla transizione  verso          un'economia  a  basse  emissioni  di  carbonio   sicura   e          sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di          incrementare l'efficienza energetica del 20 per  cento  per          il 2020;                   c)   favorire   misure   atte   ad    evitare    la          deforestazione  e  ad  accrescere  l'afforestazione  e   la          riforestazione nei Paesi in via  di  sviluppo  che  avranno          ratificato   l'accordo   internazionale   sui   cambiamenti          climatici, trasferire tecnologie e  favorire  l'adattamento          agli effetti avversi  del  cambiamento  climatico  in  tali          Paesi;                   d)  favorire  il  sequestro  mediante  silvicoltura          nella Comunita';                   d-bis)  rafforzare  la  tutela   degli   ecosistemi          terrestri e  marini,  a  partire  dalle  aree  e  dai  siti          protetti nazionali, internazionali e  dell'Unione  europea,          anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il          monitoraggio,    il    controllo     e     il     contrasto          dell'inquinamento;                   e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico          ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello  emesso          dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie          di settori e  sottosettori  industriali,  anche  nei  Paesi          terzi;                   f)  incoraggiare  il  passaggio  a   modalita'   di          trasporto pubblico a basse emissioni;                   g)   finanziare   la   ricerca   e   lo    sviluppo          dell'efficienza energetica e delle  tecnologie  pulite  nei          settori disciplinati dal presente decreto;                   h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza          energetica e l'isolamento delle abitazioni o a  fornire  un          sostegno  finanziario  per  affrontare   le   problematiche          sociali dei nuclei a reddito medio-basso;                   i) coprire  le  spese  amministrative  connesse  al          sistema per lo scambio di quote  di  emissioni  di  gas  ad          effetto serra nella  Comunita'  istituito  ai  sensi  della          direttiva  2003/87/CE,  diverse  dai  costi  di  cui   alla          direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo          41;                   i-bis)  compensare  i  costi  come   definiti   dal          paragrafo 26 delle linee guida di  cui  alla  comunicazione          della  Commissione  europea  (C(2012)  3230   final),   con          priorita' di assegnazione alle  imprese  accreditate  della          certificazione ISO 50001.                 6-bis. La quota annua dei  proventi  derivanti  dalle          aste, eccedente il valore  di  1000  milioni  di  euro,  e'          destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro  per          il 2020 e di 150 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal          2021, al  Fondo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2,  per          finanziare   interventi   di   decarbonizzazione    e    di          efficientamento energetico del settore industriale  e,  per          una quota fino ad un massimo di 20 milioni  di  euro  annui          per  gli  anni  dal  2020  al  2024,  al  "Fondo   per   la          riconversione  occupazionale  nei  territori  in  cui  sono          ubicate  centrali  a  carbone"  da  istituire   presso   il          Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto  adottato          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della          presente   disposizione   dal   Ministro   dello   sviluppo          economico. I criteri, le  condizioni  e  le  procedure  per          l'utilizzo delle risorse del "Fondo  per  la  riconversione          occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali  a          carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro  novanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          disposizione dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, con il Ministro del lavoro  e  delle          politiche sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle          finanze, anche ai fini del rispetto  del  limite  di  spesa          degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli  oneri          relativi ai predetti  fondi  si  utilizzano  le  quote  dei          proventi delle aste assegnate al Ministero  dello  sviluppo          economico e, ove necessario, per la  residua  copertura  si          utilizzano le quote dei  proventi  assegnate  al  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.                 7. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  e  del  mare  e  il  Ministero  dello  sviluppo          economico  presentano,   a   norma   della   decisione   n.          280/2004/CE,  alla  Commissione   europea   una   relazione          sull'utilizzo dei  proventi  e  sulle  azioni  adottate  in          conformita' con il comma 5.                 8. Al fine di consentire alla Commissione europea  la          predisposizione  della  relazione  sul  funzionamento   del          mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della          direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette          alla  Commissione  europea  ogni  informazione   pertinente          almeno  due  mesi   prima   l'approvazione   della   citata          relazione. A tale fine,  fermo  restando  gli  obblighi  di          riservatezza di cui al regolamento aste, il  Comitato  puo'          richiedere  le  informazioni  necessarie  alla   Segreteria          tecnica ed  al  GSE  relativamente  alla  sua  funzione  di          responsabile per il collocamento.».               - Per gli estremi della  direttiva  n.  2008/50/CE,  si          veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.   |  
|   |                                 Art. 3 
                    Disposizioni per la promozione                 del trasporto scolastico sostenibile 
   1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e  inquinanti  in atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021  per  il finanziamento degli  investimenti  necessari  alla  realizzazione  di progetti sperimentali per la realizzazione  o  l'implementazione  del servizio  di  trasporto  scolastico  per  i  bambini   della   scuola dell'infanzia statale e  comunale  e  per  gli  alunni  delle  scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base ((all'entita' del numero)) di  studenti coinvolti e alla stima di  riduzione  dell'inquinamento  atmosferico. ((Al relativo onere)) si provvede mediante  corrispondente  utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  di  quota  parte  dei  proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  30,  destinata  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  versata  dal GSE  ad  apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato,  che  resta acquisita definitivamente all'erario.   2. ((I progetti di cui al comma  1  sono  presentati  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati  dalle  procedure di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi  previsti  dalla   direttiva   2008/50/CE   sulla   qualita' dell'aria.))   3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, da adottarsi entro  ((novanta  giorni))  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti ((il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  sentita   la   Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,)) sono stabilite  le  modalita'  di presentazione delle domande  e  le  spese  ammissibili  ai  fini  del finanziamento.  
           Riferimenti normativi 
               - Per gli estremi della  direttiva  n.  2008/50/CE,  si          veda nei riferimenti all'articolo 1.               - Il decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34  (Testo          unico  in  materia  di  foreste  e  filiere  forestali)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92.               -  Il  testo  dell'articolo  19  del   citato   decreto          legislativo n. 30 del 2013, e'  riportato  nei  riferimenti          normativi all'articolo 2.   |  
|   |                                 Art. 4 
                     Azioni per la riforestazione 
   1. Per il finanziamento di un programma  sperimentale  di  messa  a dimora di alberi, ((ivi compresi gli impianti  arborei  da  legno  di ciclo medio e lungo, purche' non oggetto  di  altro  finanziamento  o sostegno pubblico,)) di  reimpianto  e  di  silvicoltura,  e  per  la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane, in coerenza con quanto previsto  dal  decreto  legislativo  3  aprile 2018, n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per  ciascuno degli anni 2020 e 2021. ((Al relativo onere))  si  provvede  mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di  CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.   2.  Al  fine  di  procedere  a  un  rapido  avvio   del   programma sperimentale di cui al presente articolo,  entro  ((novanta  giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta giorni, ((decorsi i quali)) il decreto e' emanato anche  in  mancanza di detto parere, sulla base  dell'istruttoria  del  Comitato  per  lo sviluppo del verde pubblico di cui  all'articolo  3  della  legge  14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la  progettazione degli interventi ((e di ogni eventuale successiva variazione))  e  il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le citta'  metropolitane, tenendo conto, quali criteri  di  selezione,  in  particolare,  della valenza  ambientale  e  sociale  dei   progetti,   del   livello   di riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli di  qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto  delle  procedure di infrazione comunitaria n.  2014/2147  del  10  luglio  2014  e  n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.   3. Entro ((centoventi giorni))  dalla  data  di  pubblicazione  del decreto di cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio  con  i relativi  costi.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare  provvede  all'approvazione  di  almeno   un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti  dal  decreto di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i  relativi programmi operativi di dettaglio,  e  di  ogni  eventuale  successiva variazione,  sulla  base  di  apposite  istruttorie  effettuate   dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che,  a  tal  fine,  puo' avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti  e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla legge 28 giugno 2016, n. 132.   4. Le autorita' competenti nella gestione del  demanio  fluviale  e nella  programmazione  degli  interventi  di  contrasto  al  dissesto idrogeologico introducono, tra  i  criteri  per  l'affidamento  della realizzazione delle opere,  ((la  pulizia,  la  manutenzione  e  ))il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali  fluviali ((con relativo piano di manutenzione,)) laddove  ritenuto  necessario per prevenire  il  rischio  idrogeologico,  ((garantendo  l'opportuno raccordo con la pianificazione e la  programmazione  delle  misure  e degli interventi per  la  sicurezza  idraulica  di  competenza  delle Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  Al  rimboschimento  delle  fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo  si provvede secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico  di  cui  all'articolo  3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto. Le autorita' competenti di cui al primo periodo, quando  non ritengono necessario  il  rimboschimento  per  prevenire  il  rischio idrogeologico,  devono  darne  motivatamente  conto  negli  atti   di affidamento, che, agli effetti di quanto  previsto  dall'articolo  46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati,  entro trenta giorni dalla loro  adozione,  nella  sezione  «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito internet.   4-bis. Le autorita' competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora  di  alberi,  di reimpianto e di silvicoltura nelle citta' metropolitane, in  coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste  e  filiere forestali, di cui al  decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34, tengono conto principalmente delle aree  che  hanno  subito  notevoli danni da eventi climatici eccezionali.   4-ter. Lo svolgimento delle attivita' di rimboschimento di  cui  al comma  4  puo'  essere  affidato  dalle  autorita'  competenti  nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli  di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  in  forma  singola   o associata, nel rispetto della  disciplina  prevista  dal  codice  dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50.   4-quater. Al comma 2 dell'articolo 3 del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunta,  in  fine,  la seguente  lettera:  «s-bis)   bosco   vetusto:   superficie   boscata costituita da specie autoctone spontanee  coerenti  con  il  contesto biogeografico,  con  una  biodiversita'  caratteristica   conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza  di stadi  seriali  legati  alla   rigenerazione   ed   alla   senescenza spontanee».   4-quinquies. All'articolo 7 del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' aggiunto, in fine,  il  seguente comma: «13-bis. Con decreto del Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite  disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro  gestione e tutela, anche al fine della  creazione  della  Rete  nazionale  dei boschi vetusti».   4-sexies. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.   4-septies. All'articolo  7  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, dopo il  comma  13-bis,  introdotto dal comma 4-quinquies del presente articolo, e' aggiunto il seguente: «13-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i  principi  di  salvaguardia  della  biodiversita',  con particolare riferimento alla conservazione  delle  specie  dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di  alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito».   4-octies. Dalla disposizione di cui al comma 4-septies  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle  aree  interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle  norme  tecniche di attuazione dei relativi  Piani  di  bacino,  non  sono  consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14          gennaio 2013, n. 10 (Norme  per  lo  sviluppo  degli  spazi          verdi  urbani),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   1          febbraio 2013, n. 27:                 «Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge  29          gennaio  1992,  n.  113).  -   1.   Presso   il   Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'          istituito un Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico.          Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare sono definite la  composizione  e  le          modalita' di funzionamento del Comitato.                 2. Il Comitato provvede a:                   a)    effettuare     azioni     di     monitoraggio          sull'attuazione delle disposizioni della legge  29  gennaio          1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni  di  legge          con finalita' di incremento del verde pubblico e privato;                   b)  promuovere  l'attivita'   degli   enti   locali          interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e          le  opere  necessarie  a   garantire   l'attuazione   delle          disposizioni di cui alla lettera a);                   c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri  e  linee          guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno          alle maggiori conurbazioni e di filari  alberati  lungo  le          strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle          infrastrutture pubbliche e scolastiche  che  garantisca  la          riqualificazione degli  edifici,  in  coerenza  con  quanto          previsto dagli articoli 5 e 6 della presente  legge,  anche          attraverso il rinverdimento delle  pareti  e  dei  lastrici          solari, la creazione di giardini e orti e il  miglioramento          degli spazi;                   d) verificare le azioni poste in essere dagli  enti          locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e          dei singoli alberi  posti  a  dimora  in  giardini  e  aree          pubbliche e promuovere tali  attivita'  per  migliorare  la          tutela dei cittadini;                   e) predisporre una relazione, da  trasmettere  alle          Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati          del  monitoraggio  e  la  prospettazione  degli  interventi          necessari a garantire la piena attuazione  della  normativa          di settore;                   f) monitorare l'attuazione delle  azioni  poste  in          essere  dalle  istituzioni   scolastiche   nella   Giornata          nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;                   g) promuovere gli interventi  volti  a  favorire  i          giardini storici.                 3. All'attuazione del presente articolo  si  provvede          nell'ambito delle risorse umane  e  strumentali  vigenti  e          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Ai          componenti  del  Comitato  di  cui  al  comma  1  non  sono          corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri          emolumenti comunque denominati.».               - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          18 luglio 2016, n. 166.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  63  del  decreto          legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  (Norme  in  materia          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:                 «Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale). - 1.  In          ciascun distretto idrografico di  cui  all'articolo  64  e'          istituita l'Autorita' di bacino  distrettuale,  di  seguito          denominata  "Autorita'  di  bacino",  ente   pubblico   non          economico che opera in  conformita'  agli  obiettivi  della          presente sezione e uniforma la propria attivita' a  criteri          di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.                 2.  Nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',          differenziazione e  adeguatezza  nonche'  di  efficienza  e          riduzione della spesa, nei  distretti  idrografici  il  cui          territorio  coincide  con  il  territorio   regionale,   le          regioni, al fine di  adeguare  il  proprio  ordinamento  ai          principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita'  di          bacino distrettuale, che esercita i compiti e  le  funzioni          previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita'  di          bacino distrettuale sono altresi' attribuite le  competenze          delle regioni di cui  alla  presente  parte.  Il  Ministero          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le   funzioni   di          indirizzo  dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e   di          coordinamento   con   le   altre   Autorita'   di    bacino          distrettuali.                 3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la          conferenza   istituzionale   permanente,   il    segretario          generale, la conferenza operativa,  la  segreteria  tecnica          operativa  e  il   collegio   dei   revisori   dei   conti,          quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa          vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi          dell'Autorita'  di  bacino  si  provvede  con  le   risorse          finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,   nel          rispetto dei principi di differenziazione  delle  funzioni,          di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle          stesse  e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del  Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica          amministrazione, sentita la  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di          Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e  il          trasferimento alle Autorita' di bacino di cui  al  comma  1          del  presente  articolo  del  personale  e  delle   risorse          strumentali, ivi comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle          Autorita' di bacino di cui alla legge 18  maggio  1989,  n.          183, salvaguardando l'attuale organizzazione  e  i  livelli          occupazionali, previa  consultazione  delle  organizzazioni          sindacali, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza          pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici  da  ultimo          determinati dai provvedimenti attuativi delle  disposizioni          di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto          2012, n.  135,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di          garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle          Autorita'  di  bacino  di  cui  al  comma  1  del  presente          articolo, il decreto di  cui  al  periodo  precedente  puo'          prevederne   un'articolazione   territoriale   a    livello          regionale,  utilizzando  le   strutture   delle   soppresse          Autorita' di bacino regionali e interregionali.                 4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore del decreto di cui  al  comma  3,  con  uno  o  piu'          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e  del  mare,  d'intesa  con  le  regioni  e  le          province autonome il  cui  territorio  e'  interessato  dal          distretto  idrografico,  sono  individuate  le  unita'   di          personale  trasferite  alle  Autorita'  di  bacino  e  sono          determinate   le   dotazioni   organiche   delle   medesime          Autorita'.    I    dipendenti     trasferiti     mantengono          l'inquadramento   previdenziale   di   provenienza   e   il          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto          per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per          la differenza, un assegno ad personam riassorbibile  con  i          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo          conseguiti. Con il decreto di cui al  primo  periodo  sono,          altresi', individuate  e  trasferite  le  inerenti  risorse          strumentali e  finanziarie.  Il  Ministro  dell'economia  e          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                 5.   Gli   atti   di   indirizzo,   coordinamento   e          pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma  1          sono  adottati  in   sede   di   conferenza   istituzionale          permanente,   convocata,   anche    su    proposta    delle          amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e          della tutela del territorio  e  del  mare,  dal  segretario          generale, che vi partecipa  senza  diritto  di  voto.  Alla          conferenza   istituzionale   permanente    partecipano    i          Presidenti delle regioni e delle province autonome  il  cui          territorio e' interessato dal distretto idrografico  o  gli          assessori  dai  medesimi  delegati,  nonche'  il   Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   o   i          Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo  del          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i          rispettivi  ambiti  di  competenza,   il   Ministro   delle          politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei          beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  o  i          Sottosegretari di  Stato  dagli  stessi  delegati.  Possono          essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti          delle organizzazioni agricole maggiormente  rappresentative          a     livello     nazionale     e     un     rappresentante          dell'ANBI-Associazione nazionale  consorzi  di  gestione  e          tutela del territorio  e  acque  irrigue,  per  i  problemi          legati alla difesa del suolo e alla  gestione  delle  acque          irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi          emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o   rimborsi          comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente          e' validamente costituita con la  presenza  di  almeno  tre          membri,   tra   i   quali   necessariamente   il   Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e          delibera a maggioranza  dei  presenti.  Le  delibere  della          conferenza  istituzionale  permanente  sono  approvate  dal          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare, fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione          dei Piani di bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono          conto delle risorse  finanziarie  previste  a  legislazione          vigente.                 6. La conferenza istituzionale permanente:                   a) adotta criteri e metodi per  l'elaborazione  del          Piano di bacino in conformita' agli indirizzi e ai  criteri          di cui all'articolo 57;                   b) individua tempi e modalita' per  l'adozione  del          Piano di bacino, che puo' articolarsi in piani  riferiti  a          sotto-bacini o sub-distretti;                   c) determina quali componenti del Piano  di  bacino          costituiscono interesse esclusivo delle singole  regioni  e          quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;                   d) adotta i provvedimenti necessari  per  garantire          comunque l'elaborazione del Piano di bacino;                   e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;                   f)  controlla   l'attuazione   dei   programmi   di          intervento  sulla  base  delle  relazioni   regionali   sui          progressi  realizzati  nell'attuazione   degli   interventi          stessi e, in  caso  di  grave  ritardo  nell'esecuzione  di          interventi non di  competenza  statale  rispetto  ai  tempi          fissati   nel    programma,    diffida    l'amministrazione          inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio  dei          lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione          delle misure necessarie ad assicurare  l'avvio  dei  lavori          provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della  regione          interessata che, a tal fine, puo'  avvalersi  degli  organi          decentrati e periferici del Ministero delle  infrastrutture          e dei trasporti;                   g)  delibera,  nel   rispetto   dei   principi   di          differenziazione  delle  funzioni,  di  adeguatezza   delle          risorse per  l'espletamento  delle  funzioni  stesse  e  di          sussidiarieta', lo  statuto  dell'Autorita'  di  bacino  in          relazione   alle   specifiche   condizioni   ed    esigenze          rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche'  i          bilanci preventivi, i conti consuntivi e le  variazioni  di          bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',          la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e          gli  atti  regolamentari   generali,   trasmettendoli   per          l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del          territorio e del mare e al Ministro dell'economia  e  delle          finanze. Lo statuto e' approvato con decreto  del  Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.                 7. Il segretario generale e' nominato con decreto del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare.                 8. Il segretario generale, la cui  carica  ha  durata          quinquennale:                   a)   provvede   agli   adempimenti   necessari   al          funzionamento dell'Autorita' di bacino;                   b) cura  l'istruttoria  degli  atti  di  competenza          della  conferenza  istituzionale  permanente,  cui  formula          proposte;                   c)    promuove    la    collaborazione    tra    le          amministrazioni statali, regionali e locali,  ai  fini  del          coordinamento delle rispettive attivita';                   d)  cura   l'attuazione   delle   direttive   della          conferenza operativa;                   e)   riferisce   semestralmente   alla   conferenza          istituzionale permanente  sullo  stato  di  attuazione  del          Piano di bacino;                   f)  cura  la  raccolta  dei  dati   relativi   agli          interventi  programmati  e  attuati  nonche'  alle  risorse          stanziate per le finalita' del Piano  di  bacino  da  parte          dello Stato, delle regioni e degli enti locali  e  comunque          agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,          qualora  abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano          medesimo, rendendoli accessibili alla libera  consultazione          nel sito internet dell'Autorita'.                 9.  La   conferenza   operativa   e'   composta   dai          rappresentanti   delle   amministrazioni   presenti   nella          conferenza  istituzionale  permanente;  e'  convocata   dal          segretario  generale  che  la  presiede.   Possono   essere          invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti  delle          organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a          livello      nazionale      e       un       rappresentante          dell'ANBI-Associazione nazionale  consorzi  di  gestione  e          tutela del territorio  e  acque  irrigue,  per  i  problemi          legati alla difesa del suolo e alla  gestione  delle  acque          irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi          emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o   rimborsi          comunque denominati. La  conferenza  operativa  delibera  a          maggioranza dei tre  quinti  dei  presenti  e  puo'  essere          integrata,  per  le  attivita'  istruttorie,   da   esperti          appartenenti  a  enti,  istituti  e   societa'   pubbliche,          designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente   e          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, senza diritto di  voto  e          senza oneri  aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica  e  nel          rispetto  del  principio  di  invarianza  della  spesa.  La          conferenza operativa esprime parere sugli atti  di  cui  al          comma 10, lettera a), ed emana  direttive,  anche  tecniche          qualora pertinenti, per lo svolgimento delle  attivita'  di          cui al comma 10, lettera b).                 10. Le Autorita' di bacino provvedono,  tenuto  conto          delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:                   a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e  i          relativi stralci, tra cui il piano di gestione  del  bacino          idrografico,  previsto  dall'articolo  13  della  direttiva          2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23          ottobre 2000, e successive modificazioni,  e  il  piano  di          gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7          della direttiva 2007/60/CE del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 23 ottobre  2007,  nonche'  i  programmi  di          intervento;                   b)  a  esprimere  parere  sulla  coerenza  con  gli          obiettivi  del  Piano  di  bacino  dei  piani  e  programmi          dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi          alla difesa del suolo, alla  lotta  alla  desertificazione,          alla tutela delle  acque  e  alla  gestione  delle  risorse          idriche.                 11. Fatte salve le discipline adottate dalle  regioni          ai  sensi  dell'articolo  62  del  presente   decreto,   le          Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le attivita'          e le funzioni  di  titolarita'  dei  consorzi  di  bonifica          integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,          nonche' del Consorzio del Ticino -  Ente  autonomo  per  la          costruzione,   manutenzione   ed    esercizio    dell'opera          regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio  dell'Oglio  -          Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio          dell'opera regolatrice del  Lago  d'Iseo  e  del  Consorzio          dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,  manutenzione          ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di  Como,  con          particolare  riguardo   all'esecuzione,   manutenzione   ed          esercizio  delle  opere  idrauliche  e  di  bonifica,  alla          realizzazione di azioni di  salvaguardia  ambientale  e  di          risanamento  delle  acque,  anche  al   fine   della   loro          utilizzazione irrigua, alla  rinaturalizzazione  dei  corsi          d'acqua e alla fitodepurazione.».               - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da          parte delle pubbliche  amministrazioni),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80:                 «Art. 46 (Responsabilita' derivante dalla  violazione          delle disposizioni in materia di obblighi di  pubblicazione          e di accesso civico). - 1. L'inadempimento  degli  obblighi          di pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente  e  il          rifiuto, il  differimento  e  la  limitazione  dell'accesso          civico, al di fuori delle  ipotesi  previste  dall'articolo          5-bis,  costituiscono   elemento   di   valutazione   della          responsabilita'   dirigenziale,    eventuale    causa    di          responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione          e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della          retribuzione di  risultato  e  del  trattamento  accessorio          collegato alla performance individuale dei responsabili.                 2. Il responsabile  non  risponde  dell'inadempimento          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.».               - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3,  del  citato          decreto legislativo n. 34 del  2018,  come  modificato  dal          presente decreto:                 «Art. 3 (Definizioni). - 1. I termini bosco,  foresta          e selva sono equiparati.                 2. Si definiscono:                   a) patrimonio forestale  nazionale:  l'insieme  dei          boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle  aree  assimilate  a          bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello          Stato, di proprieta' pubblica e privata;                   b)  gestione  forestale  sostenibile   o   gestione          attiva:  insieme  delle  azioni  selvicolturali   volte   a          valorizzare la molteplicita' delle funzioni  del  bosco,  a          garantire la  produzione  sostenibile  di  beni  e  servizi          ecosistemici, nonche' una gestione e uso  delle  foreste  e          dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo          che  consenta   di   mantenere   la   loro   biodiversita',          produttivita', rinnovazione, vitalita' e  potenzialita'  di          adempiere,  ora  e  in   futuro,   a   rilevanti   funzioni          ecologiche,  economiche  e  sociali   a   livello   locale,          nazionale  e  globale,  senza  comportare  danni  ad  altri          ecosistemi;                   c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e  gli          interventi  volti  all'impianto,  alla  coltivazione,  alla          prevenzione di incendi, al trattamento e  all'utilizzazione          dei boschi  e  alla  produzione  di  quanto  previsto  alla          lettera d);                   d) prodotti forestali spontanei non legnosi:  tutti          i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad  uso          non alimentare, derivati dalla foresta o da  altri  terreni          boscati e da singoli alberi, escluso il legno in  ogni  sua          forma;                   e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi          e le opere di carattere  intensivo  ed  estensivo  attuati,          anche  congiuntamente,   sul   territorio,   al   fine   di          stabilizzare,  consolidare  e  difendere  i   terreni   dal          dissesto  idrogeologico  e   di   migliorare   l'efficienza          funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;                   f) viabilita' forestale e silvo-pastorale: la  rete          di  strade,  piste,  vie  di  esbosco,  piazzole  e   opere          forestali  aventi  carattere  permanente   o   transitorio,          comunque  vietate  al   transito   ordinario,   con   fondo          prevalentemente non asfaltato e a  carreggiata  unica,  che          interessano o attraversano le  aree  boscate  e  pascolive,          funzionali  a  garantire  il  governo  del  territorio,  la          tutela,  la  gestione  e  la   valorizzazione   ambientale,          economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche'          le attivita' di prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi          boschivi;                   g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto          dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali  nei          quali i  boschi  cedui  hanno  superato,  senza  interventi          selvicolturali, almeno della meta' il turno minimo  fissato          dalle norme forestali regionali, ed i boschi  d'alto  fusto          in cui non siano  stati  attuati  interventi  di  sfollo  o          diradamento negli ultimi  venti  anni,  nonche'  i  terreni          agricoli sui  quali  non  sia  stata  esercitata  attivita'          agricola da almeno tre anni, in base  ai  principi  e  alle          definizioni di cui al regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013  e          relative   disposizioni   nazionali   di   attuazione,   ad          esclusione   dei   terreni   sottoposti   ai   vincoli   di          destinazione d'uso;                   h) terreni silenti: i terreni agricoli e  forestali          di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non  siano          individuabili  o   reperibili   a   seguito   di   apposita          istruttoria;                   i) prato o pascolo  permanente:  le  superfici  non          comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda  da          almeno  cinque  anni,  in  attualita'  di  coltura  per  la          coltivazione di erba e altre piante  erbacee  da  foraggio,          spontanee  o  coltivate,  destinate  ad  essere  sfalciate,          affienate o insilate una o piu' volte  nell'anno,  o  sulle          quali e' svolta attivita' agricola di mantenimento, o usate          per il pascolo del bestiame, che possono comprendere  altre          specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili  per          il pascolo o che producano mangime animale, purche'  l'erba          e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;                   l)  prato  o  pascolo  arborato:  le  superfici  in          attualita'  di  coltura  con  copertura  arborea  forestale          inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per  il          pascolo del bestiame;                   m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate          tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non          predominante;                   n)  arboricoltura  da  legno:  la  coltivazione  di          impianti arborei in  terreni  non  boscati  o  soggetti  ad          ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente          alla produzione di legno a uso industriale o  energetico  e          che  e'  liberamente  reversibile  al  termine  del   ciclo          colturale;                   o)  programmazione   forestale:   l'insieme   delle          strategie e degli interventi volti, nel lungo  periodo,  ad          assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva          del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;                   p) attivita' di gestione  forestale:  le  attivita'          descritte nell'articolo 7, comma 1;                   q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro          di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,          che  esercita   prevalentemente   attivita'   di   gestione          forestale, fornendo anche servizi  in  ambito  forestale  e          ambientale e che risulti iscritta  negli  elenchi  o  negli          albi delle imprese forestali regionali di cui  all'articolo          10, comma 2;                   r) bosco di protezione diretta: superficie  boscata          che per la propria speciale ubicazione svolge una  funzione          di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture  da          pericoli   naturali   quali   valanghe,    caduta    massi,          scivolamenti  superficiali,  lave  torrentizie   e   altro,          impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;                   s) materiale di moltiplicazione:  il  materiale  di          cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto          legislativo 10 novembre 2003, n. 386.                   s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita          da specie autoctone  spontanee  coerenti  con  il  contesto          biogeografico,   con   una   biodiversita'   caratteristica          conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni          e  con  la  presenza   di   stadi   seriali   legati   alla          rigenerazione ed alla senescenza spontanee.                 3. Per  le  materie  di  competenza  esclusiva  dello          Stato,  sono  definite  bosco  le  superfici   coperte   da          vegetazione forestale arborea, associata o  meno  a  quella          arbustiva, di origine naturale o artificiale  in  qualsiasi          stadio  di  sviluppo  ed  evoluzione,  con  estensione  non          inferiore  ai  2.000  metri  quadri,  larghezza  media  non          inferiore a 20 metri  e  con  copertura  arborea  forestale          maggiore del 20 per cento.                 4. Le regioni, per quanto di  loro  competenza  e  in          relazione   alle   proprie   esigenze   e   caratteristiche          territoriali,  ecologiche   e   socio-economiche,   possono          adottare una definizione integrativa di  bosco  rispetto  a          quella dettata al comma 3, nonche' definizioni  integrative          di  aree  assimilate  a  bosco  e  di  aree  escluse  dalla          definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli          4 e 5, purche' non venga diminuito il livello di  tutela  e          conservazione cosi' assicurato alle foreste  come  presidio          fondamentale della qualita' della vita.».               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7,  del  citato          decreto legislativo n. 34 del  2018,  come  modificato  dal          presente decreto:                 «Art.  7  (Disciplina  delle  attivita'  di  gestione          forestale).  -  1.  Sono  definite  attivita'  di  gestione          forestale tutte le pratiche selvicolturali a  carico  della          vegetazione arborea e  arbustiva  di  cui  all'articolo  3,          comma 2, lettera c) e previste dalle norme  regionali,  gli          interventi   colturali   di   difesa   fitosanitaria,   gli          interventi  di  prevenzione  degli  incendi   boschivi,   i          rimboschimenti  e  gli  imboschimenti,  gli  interventi  di          realizzazione, adeguamento e manutenzione della  viabilita'          forestale al servizio delle attivita'  agro-silvo-pastorali          e le opere di sistemazione  idraulico-forestale  realizzate          anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche'  la          prima  commercializzazione  dei  prodotti   legnosi   quali          tronchi, ramaglie e cimali,  se  svolta  congiuntamente  ad          almeno una delle  pratiche  o  degli  interventi  predetti.          Tutte  le  pratiche  finalizzate  alla   salvaguardia,   al          mantenimento, all'incremento e  alla  valorizzazione  delle          produzioni  non  legnose,  rientrano  nelle  attivita'   di          gestione forestale.                 2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito  delle          proprie competenze, sostengono e promuovono le attivita' di          gestione forestale di cui al comma 1.                 3. Le  regioni  definiscono  e  attuano  le  pratiche          selvicolturali piu' idonee al trattamento del  bosco,  alle          necessita' di tutela dell'ambiente,  del  paesaggio  e  del          suolo,  alle   esigenze   socio-economiche   locali,   alle          produzioni  legnose  e  non  legnose,  alle   esigenze   di          fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche  in          continuita' con le pratiche silvo-pastorali tradizionali  o          ordinarie.                 4. Le regioni  disciplinano,  anche  in  deroga  alle          disposizioni  del  presente  articolo,  le   attivita'   di          gestione forestale coerentemente con le  specifiche  misure          in  materia  di  conservazione  di  habitat  e  specie   di          interesse europeo e nazionale. La disposizione  di  cui  al          precedente periodo si applica, ove non  gia'  autonomamente          disciplinate,  anche  alle  superfici  forestali  ricadenti          all'interno   delle   aree   naturali   protette   di   cui          all'articolo 2 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  o          all'interno dei siti  della  Rete  ecologica  istituita  ai          sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio          1992 e di altre aree di particolare pregio e  interesse  da          tutelare.                 5. Nell'ambito delle attivita' di gestione  forestale          di cui al comma 1, si applicano  le  seguenti  disposizioni          selvicolturali secondo i criteri di attuazione  e  garanzia          stabiliti dalle regioni:                   a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale  del          taglio a  raso  dei  boschi,  fatti  salvi  gli  interventi          urgenti  disposti  dalle  regioni  ai  fini  della   difesa          fitosanitaria, del ripristino  post-incendio  o  per  altri          motivi di rilevante e riconosciuto  interesse  pubblico,  a          condizione che sia assicurata la  rinnovazione  naturale  o          artificiale del bosco;                   b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale  del          taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei  boschi  cedui          non matricinati, fatti  salvi  gli  interventi  autorizzati          dalle regioni o previsti dai piani di gestione forestale  o          dagli   strumenti   equivalenti,   nel    rispetto    delle          disposizioni di cui agli articoli 146  e  149  del  decreto          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche' siano trascorsi          almeno cinque anni dall'ultimo  intervento,  sia  garantita          un'adeguata distribuzione nello spazio  delle  tagliate  al          fine di evitare contiguita' tra le stesse, e  a  condizione          che sia assicurata la rinnovazione naturale  o  artificiale          del bosco;                   c) e' sempre  vietata  la  conversione  dei  boschi          governati o avviati a fustaia in boschi governati a  ceduo,          fatti salvi gli  interventi  autorizzati  dalle  regioni  e          volti al mantenimento del governo a ceduo  in  presenza  di          adeguata capacita' di  rigenerazione  vegetativa,  anche  a          fini ambientali, paesaggistici e di  difesa  fitosanitaria,          nonche' per garantire una migliore stabilita' idrogeologica          dei versanti.                 6. Le regioni individuano, nel rispetto  delle  norme          nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino          obbligatori da attuare in caso di  violazioni  delle  norme          che  disciplinano  le  attivita'  di  gestione   forestale,          comprese  le  modalita'  di  sostituzione  diretta   o   di          affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero          mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse  per  la          gestione forestale, dei lavori di  ripristino  dei  terreni          interessati  dalle  violazioni,  anche  previa  occupazione          temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna          indennita'. Nel caso in cui  dalle  violazioni  di  cui  al          precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai          sensi della  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  e  del          Consiglio  del  21  aprile  2004,  dovra'  procedersi  alla          riparazione dello stesso ai sensi della medesima  direttiva          e della relativa normativa interna di recepimento.                 7. In attuazione del regolamento  (UE)  n.  1143/2014          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,          e'  vietata  la  sostituzione  dei  soprassuoli  di  specie          forestali  autoctone  con  specie  esotiche.   Le   regioni          favoriscono  la  rinaturalizzazione   degli   imboschimenti          artificiali e la  tutela  delle  specie  autoctone  rare  e          sporadiche, nonche' il rilascio di piante ad invecchiamento          indefinito e di necromassa  in  piedi  o  al  suolo,  senza          compromettere la stabilita' delle formazioni forestali e in          particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.                 8. Le  regioni,  coerentemente  con  quanto  previsto          dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n.          659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di  pagamento          dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle          attivita'   di    gestione    forestale    sostenibile    e          dall'assunzione  di  specifici   impegni   silvo-ambientali          informando e  sostenendo  i  proprietari,  i  gestori  e  i          beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio          e nel controllo degli accordi contrattuali.  I  criteri  di          definizione  dei  sistemi  di  remunerazione  dei   servizi          ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di          cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015,  n.  221,          con particolare riguardo ai beneficiari finali del  sistema          di pagamento indicati alla  lettera  h)  del  comma  2  del          predetto articolo 70.                 9. La promozione di sistemi PSE di cui  al  comma  8,          deve avvenire anche nel rispetto dei  seguenti  principi  e          criteri generali:                   a)  la  volontarieta'  dell'accordo,   che   dovra'          definire le modalita'  di  fornitura  e  di  pagamento  del          servizio;                   b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE          rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;                   c) la permanenza delle diverse funzioni  di  tutela          ambientale presenti prima dell'accordo.                 10.  Le  pratiche   selvicolturali   previste   dagli          strumenti di  pianificazione  forestale  vigenti,  condotte          senza  compromettere   la   stabilita'   delle   formazioni          forestali e comunque senza il ricorso al  taglio  raso  nei          governi ad alto fusto,  inclusa  l'ordinaria  gestione  del          bosco  governato  a  ceduo,  finalizzate  ad  ottenere   la          rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo          da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto          fusto,  sono  ascrivibili  a  buona  pratica  forestale   e          assoggettabili agli  impegni  silvo-ambientali  di  cui  al          comma 8.                 11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole          alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo          e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra          lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di          Bolzano, sono adottate disposizioni per la  definizione  di          criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello  stato          di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per          le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le          regioni si adeguano alle disposizioni di cui al  precedente          periodo entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore          del decreto di cui al presente comma.                 12. Con i piani paesaggistici regionali,  ovvero  con          specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati  tra   le          regioni e i competenti organi  territoriali  del  Ministero          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi          dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono          concordati gli interventi  previsti  ed  autorizzati  dalla          normativa   in    materia,    riguardanti    le    pratiche          selvicolturali,  la  forestazione,  la  riforestazione,  le          opere di  bonifica,  antincendio  e  di  conservazione,  da          eseguirsi nei boschi tutelati ai  sensi  dell'articolo  136          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  ritenuti          paesaggisticamente compatibili con i  valori  espressi  nel          provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al  periodo          precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida          nazionali di individuazione e di gestione  forestale  delle          aree  ritenute  meritevoli  di  tutela,  da  adottarsi  con          decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e          forestali, di concerto  con  il  Ministro  dei  beni  delle          attivita'   culturali   e   del   turismo,   il    Ministro          dell'am-biente e della tutela del territorio e del  mare  e          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo          Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di          Bolzano.                 13. Le pratiche selvicolturali,  i  trattamenti  e  i          tagli  selvicolturali  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,          lettera c), eseguiti in conformita' alle  disposizioni  del          presente decreto ed alle norme regionali,  sono  equiparati          ai tagli  colturali  di  cui  all'articolo  149,  comma  1,          lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.                 13-bis. Con decreto  del  Ministero  delle  politiche          agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con   il          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di Bolzano, sono  adottate  apposite  disposizioni  per  la          definizione delle linee guida per  l'identificazione  delle          aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la          loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della          Rete nazionale dei boschi vetusti.                 13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e          di Bolzano, in accordo con i principi di salvaguardia della          biodiversita',    con    particolare    riferimento    alla          conservazione  delle  specie  dipendenti  dalle  necromasse          legnose, favoriscono il rilascio  in  bosco  di  alberi  da          destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.».   |  
|   |                              ((Art. 4 bis 
          Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale                  e idrogeologica delle aree interne 
   1. Al fine di favorire la tutela ambientale e  paesaggistica  e  di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e  marginali del Paese e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  un  fondo   volto   a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del  suolo e rimboschimento attuati dalle  imprese  agricole  e  forestali,  con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di euro per l'anno 2021.   2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio e del mare e sentita la  Conferenza  unificata,  entro  il termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   le condizioni, i criteri e le modalita' di  ripartizione  delle  risorse del fondo.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per  l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali e del turismo.   4. I finanziamenti degli interventi  a  valere  sulle  risorse  del fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento  (UE)  n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.   5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di bilancio.))  
           Riferimenti normativi 
               Il Regolamento (CE) n.  1408/2013/UE  del  18  dicembre          2013, della Commissione  (relativo  all'applicazione  degli          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore          agricolo) e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.          L 352.   |  
|   |                              ((Art. 4 ter   Misure per  contrastare  i  cambiamenti  climatici  e  migliorare  la qualita' dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani 
   1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche  a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di  assicurare  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, nonche' di favorire in tali aree investimenti  orientati  al  contrasto  ai   cambiamenti   climatici, all'efficientamento   energetico,   all'economia   circolare,    alla protezione della biodiversita' e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei  parchi  nazionali  costituisce  una  zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette  zone  possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a  legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle gia' esistenti che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le  finalita'  di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis)  e  h),  del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attivita' nell'area  ZEA  per  almeno sette anni dopo  il  completamento  dell'investimento  oggetto  delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la  revoca  dei  benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attivita' oggetto di sostegno siano coerenti con le  finalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n. 400, sono stabiliti criteri e  modalita'  per  la  concessione  delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il  rispetto del limite delle risorse disponibili.   2. Per le finalita' di cui al comma  1,  nell'ambito  dei  progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere  a),  b),  d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una  quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata a contributi in favore  delle  micro,  piccole  e  medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi  almeno  il  45 per cento della propria superficie compreso all'interno di  una  ZEA, che svolgono attivita' economiche eco-compatibili, secondo  modalita' e condizioni definite ai sensi del comma 1.   3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi  dell'articolo  19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota  dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021  e  2022  e' destinata al rifinanziamento del fondo  per  le  esigenze  di  tutela ambientale  connesse  al  miglioramento  della  qualita'   ambientale dell'aria e alla riduzione delle  emissioni  di  polveri  sottili  in atmosfera nei centri urbani, di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, anche per finalita'  di  riduzione delle  emissioni  climalteranti  e  di  adattamento  ai   cambiamenti climatici  mediante   interventi   di   riduzione   delle   emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a  biomassa, di  diffusione  del  trasporto  pubblico  a   basse   emissioni,   di efficientamento energetico degli edifici, nonche'  per  la  riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree portuali.))  
           Riferimenti normativi 
               - La direttiva n. 2008/50/CE, e' riportata  nelle  note          al titolo.               -  Il  testo  dell'articolo  19,  del  citato   decreto          legislativo  n.  30  del  2013  e'  riportato  nelle   note          all'articolo 2.               - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle          aree protette), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  13          dicembre 1991, n. 292, S.O.               - Il testo dell'articolo 17, comma 3, del citata  legge          n. 400, del 1988,  e'  riportato  nelle  note  all'articolo          1-ter.               - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del          decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16  (Interventi  urgenti          per la tutela dell'ambiente e per la viabilita'  e  per  la          sicurezza pubblica), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          del 21 febbraio 2005, n. 42, convertito, con modificazioni,          dalla legge 22 aprile 2005, n. 58:                 «Art. 1. - 1. Nello stato di previsione del Ministero          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da          ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse  al          miglioramento della qualita' ambientale  dell'aria  e  alla          riduzione delle emissioni di polveri sottili  in  atmosfera          nei centri urbani, con una dotazione di 140 milioni di euro          annui a  decorrere  dal  2006.  Con  decreti  del  Ministro          dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  Ministro          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  si  provvede          alla ripartizione tra le unita' previsionali di base  degli          stati di previsione delle amministrazioni interessate.                 (Omissis).».   |  
|   |                             ((Art. 4 quater 
                        Programma Italia verde 
   1.  Al  fine  di  favorire  e  accelerare  progetti,  iniziative  e attivita'  di  gestione  sostenibile  delle  citta'  italiane  e   di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e  di competizione tra le  diverse  realta'  territoriali,  promuovendo  la crescita verde e i relativi investimenti,  nonche'  il  miglioramento della  qualita'  dell'aria  e  della   salute   pubblica,   ai   fini dell'adesione ai programmi europei «Capitale europea verde» e «Foglia verde», il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale verde  d'Italia»  ad  una  citta'  italiana,  capoluogo  di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione  definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di «Capitale verde d'Italia» e' conferito, in  via  sperimentale,  a  tre  diverse citta' italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.   2. Ai fini di cui al comma 1,  le  citta'  capoluogo  di  provincia possono presentare al Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e  del  mare  un  dossier  di  candidatura  che  raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare  la  sostenibilita'  delle attivita' urbane, migliorare la qualita'  dell'aria  e  della  salute pubblica, promuovere la mobilita' sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.   3. I progetti contenuti nel dossier  di  candidatura  della  citta' proclamata «Capitale verde d'Italia» sono  finanziati  dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno  del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.   4.  Il  titolo  di  «Capitale   verde   d'Italia»   nell'anno   del conferimento rappresenta requisito premiale in  tutti  gli  avvisi  e bandi per il finanziamento di  misure  di  sostenibilita'  ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare.   5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui  al  comma  2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.   6. Agli oneri di cui al comma 3,  pari  a 3  milioni  di  euro  per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui  all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.   7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di bilancio.))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 476, della          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:                 «476. - Al fine  di  contribuire  all'attuazione  dei          necessari  interventi  urgenti  di  messa  in  sicurezza  e          bonifica dei siti contaminati,  per  garantire  la  maggior          tutela dell'ambiente e della salute pubblica,  nello  stato          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela          del territorio e del mare e' istituito  un  fondo  con  una          dotazione di 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni          2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di  euro  per  ciascuno          degli  anni  2016  e  2017  destinati  agli  interventi  di          bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco  e          i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e          2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare  con          priorita' ai siti di interesse nazionale  per  i  quali  e'          necessario provvedere con urgenza al  corretto  adempimento          di obblighi europei.                 (Omissis).».   |  
|   |                           ((Art. 4 quinquies 
                 Programma sperimentale Mangiaplastica 
   1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica», con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno  2019,  euro 7  milioni  per  l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni per l'anno 2024,  al fine di contenere la produzione di  rifiuti  in  plastica  attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi  oneri,  pari  a  euro  2 milioni per l'anno 2019, euro 7  milioni  per  l'anno  2020,  euro  7 milioni per l'anno 2021, euro 5  milioni  per  l'anno  2022,  euro  4 milioni per l'anno 2023  ed  euro  2  milioni  per  l'anno  2024,  si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n.  208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare,  sentita  la  Conferenza  unificata,  sono  stabilite  le modalita' per il riparto del fondo.   2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale  di  cui  al comma 1, i comuni  presentano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori,  ai  fini   dell'ottenimento   di   un   contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse e  nel  limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di bilancio.))  
           Riferimenti normativi 
               - Il testo dell'articolo 1,  comma  476,  della  citata          legge  n.  208  del  2015,  e'  riportato  nei  riferimenti          normativi all'articolo 4-quater.   |  
|   |                                 Art. 5 
         Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure                  d'infrazione in materia ambientale 
   1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  per  la  realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di giustizia dell'Unione europea del  2  dicembre  2014,  relativa  alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla base di apposite convenzioni,  nei  limiti  della  normativa  europea vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e ((degli enti  pubblici  dotati)) di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al  comma  3,  puo'  essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  per un massimo di 70 ore mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli interventi da realizzare.   2. Il Commissario unico ((di cui al comma  1,))  scelto  nei  ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica  per  un triennio ed e' collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto  del  ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando)) e' reso indisponibile, per tutta la durata del ((collocamento fuori ruolo, in aspettativa  o  in comando,))   un   numero   di   posti   nella   dotazione    organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto  di  vista finanziario. Al predetto Commissario e' corrisposto  in  aggiunta  al trattamento   economico   fondamentale   che    rimane    a    carico dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso  accessorio  in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e  con  le modalita' di cui al comma 3  dell'articolo  15  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la realizzazione degli interventi.   3. Il Commissario unico ((di cui al comma 1)) si avvale altresi' di una struttura di supporto composta da non piu' di  dodici  unita'  di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o  altro analogo istituto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela  ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura cessa alla scadenza dell'incarico del ((Commissario unico.))   4. Sulla base di una specifica convenzione,  il  Commissario  unico ((di cui al comma 1,)) unitamente alla struttura di supporto  di  cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, con sede  presso  il  medesimo  Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze  operative  e per il funzionamento della  struttura,  ivi  compresi  gli  eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a  valere  su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.   6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli interventi  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione   di   cui all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo  4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro  sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e' nominato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un Commissario unico che subentra  in  tutte  le  situazioni  giuridiche attive e passive del  Commissario  unico  nominato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, ((il quale)) cessa dal proprio incarico alla data di nomina ((del nuovo Commissario.))   7. ((All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a un massimo di due  subcommissari  in  relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  che  operano  sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario  unico  e  per  i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e  3,  con  oneri  a carico  del  quadro  economico  degli  interventi.  Con  il  medesimo procedimento di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  all'eventuale sostituzione o revoca dei subcommissari».))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo  41,  comma  2-bis,          della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali  sulla          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013,  n.          3:                 «Art.  41  (Poteri  sostitutivi   dello   Stato).   -          (Omissis).                 2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea          accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione          europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della          Repubblica  italiana,  ove   per   provvedere   ai   dovuti          adempimenti si renda necessario procedere  all'adozione  di          una molteplicita' di atti  anche  collegati  tra  loro,  il          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro  competente  per   materia,   sentiti   gli   enti          inadempienti, assegna a questi ultimi termini  congrui  per          l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti  necessari.          Decorso inutilmente anche uno  solo  di  tali  termini,  il          Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del          Ministro competente per  materia,  adotta  i  provvedimenti          necessari,  anche  normativi,  ovvero  nomina  un  apposito          commissario. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri  e'          invitato il Presidente della Giunta regionale della regione          interessata al provvedimento. Le  disposizioni  di  cui  al          presente  comma  si  applicano  anche  agli   inadempimenti          conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore  alla          data di entrata in vigore della presente  disposizione  che          si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche  di          cui al primo periodo.                 (Omissis).».               - La legge 28 giugno 2016, n.  132,  e'  riportata  nei          riferimenti normativi all'articolo 4.               - Si riporta il testo dell'articolo 15,  comma  3,  del          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti          per  la  stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155 ,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:                 «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari          straordinari). - (Omissis).                 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno          erariale.                 (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2 e 3, del          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:                 «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).  -  1.          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine          di:                   a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato          sviluppo di sistemi informativi pubblici;                   b) razionalizzare il  costo  del  lavoro  pubblico,          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;                   c)  realizzare  la  migliore  utilizzazione   delle          risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,  assicurando          la formazione e lo sviluppo professionale  dei  dipendenti,          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di          discriminazione e di violenza morale o psichica.                 2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.                 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e          per le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della          Repubblica.».               - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge          29  dicembre  2016,  n.  243  (Interventi  urgenti  per  la          coesione   sociale   e   territoriale,   con    particolare          riferimento  a  situazioni  critiche  in  alcune  aree  del          Mezzogiorno),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   30          dicembre 2016, n. 304, convertito, con modificazioni  dalla          legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal presente          decreto:                 «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei          sistemi di collettamento, fognatura e  depurazione).  -  1.          Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio          dei  ministri,   sentiti   i   Presidenti   delle   regioni          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente          dal punto di vista finanziario.                 2. Al Commissario unico sono  attribuiti  compiti  di          coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a          garantire l'adeguamento  nel  minor  tempo  possibile  alle          sentenze di condanna della Corte di  Giustizia  dell'Unione          europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il          10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  evitando  l'aggravamento          delle procedure  di  infrazione  in  essere,  mediante  gli          interventi  sui  sistemi  di  collettamento,  fognatura   e          depurazione delle acque reflue necessari in relazione  agli          agglomerati oggetto  delle  predette  condanne  non  ancora          dichiarati conformi alla data  di  entrata  in  vigore  del          presente decreto, ivi inclusa la  gestione  degli  impianti          fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente  non  sia          reso conforme a quanto stabilito dalla Corte  di  giustizia          dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore          a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonche'  il          trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito          ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile          2006, n.  152,  o,  in  mancanza  di  questi  ultimi,  alle          regioni. Il Commissario presenta  annualmente  al  Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una          relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui          al  presente  articolo  e  sulle  criticita'  eventualmente          riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo  Ministro          alle  Camere   per   la   trasmissione   alle   Commissioni          parlamentari competenti per materia.                 3.   Al   predetto   Commissario    e'    corrisposto          esclusivamente un compenso determinato nella misura  e  con          le modalita'  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  15  del          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  in  legge,          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  a          valere sulle risorse assegnate per la  realizzazione  degli          interventi, composto da una parte  fissa  e  da  una  parte          variabile in ragione dei risultati conseguiti.                 4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma          1, i Commissari  straordinari  nominati  per  l'adeguamento          alle  sentenze  di  condanna  della  Corte   di   giustizia          dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa          C-565/10) e il 10 aprile  2014  (causa  C-85/13)  ai  sensi          dell'articolo 7, comma 7, del  decreto-legge  12  settembre          2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11          novembre  2014,  n.  164,  cessano  dal  proprio  incarico.          Contestualmente, le  risorse  presenti  nelle  contabilita'          speciali ad essi  intestate  sono  trasferite  ad  apposita          contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario   unico,          presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello  Stato  di          Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui          al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,          n. 367; le risorse destinate  agli  interventi  di  cui  al          presente articolo in relazione alla delibera  del  Comitato          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.          60/2012 del  30  aprile  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 160 dell'11 luglio  2012,  confluiscono  nella          disponibilita' del Commissario con le modalita' di  cui  ai          commi  7-bis  e  7-ter   dell'articolo   7   del   predetto          decreto-legge n. 133 del  2014.  Con  le  stesse  modalita'          confluiscono altresi' nella disponibilita' del  Commissario          unico tutte le risorse finanziarie pubbliche  da  destinare          agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per          effetto di quanto statuito dal CIPE  con  le  delibere  nn.          25/2016  e  26/2016  del  10   agosto   2016,   pubblicate,          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e  n.  267          del 14 e del 15 novembre 2016.                 5. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto e comunque  entro  la  data  di          cessazione dall'incarico, i Commissari di cui  al  comma  4          trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato          e al Commissario unico una  relazione  circa  lo  stato  di          attuazione  degli  interventi   di   competenza,   con   le          difficolta' riscontrate  nell'esecuzione  dei  medesimi,  e          degli   impegni   finanziari   assunti    nell'espletamento          dell'incarico, a valere sulle  contabilita'  speciali  loro          intestate, e trasferiscono al Commissario  unico  tutta  la          documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.                 6.  Entro  sessanta  giorni   dalla   richiesta   del          Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo  7          del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  le  regioni          trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli          interventi di cui al  comma  2  del  presente  articolo  in          relazione  alla  delibera  del  CIPE   n.   60/2012,   gia'          trasferite ai bilanci regionali, per le quali  non  risulti          intervenuta  l'aggiudicazione   provvisoria   dei   lavori,          dandone informazione al Dipartimento per  le  politiche  di          coesione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.          Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al          periodo   precedente,   fermo    restando    l'accertamento          dell'eventuale          responsabilita'           derivante          dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,          in qualita' di  Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi          necessari provvedimenti.                 7. Per gli interventi di cui al comma 2  per  la  cui          realizzazione sia prevista la concorrenza della  tariffa  o          di  risorse  regionali,  i  gestori  del  servizio   idrico          integrato, con  le  modalita'  previste  con  deliberazione          adottata entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto          dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema          idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando          l'equilibrio economico-finanziario della  gestione,  ovvero          la regione  per  le  relative  risorse,  trasferiscono  gli          importi dovuti alla contabilita' speciale del  Commissario,          assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.                 8. Entro trenta giorni dalla  data  di  adozione  del          decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone,          ai sensi dei commi 2 e  8  nonche',  ove  applicabile,  del          comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile          2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,          strumentali e finanziarie previste ai  sensi  del  presente          articolo, un sistema di qualificazione  dei  prestatori  di          servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di          soggetti ai quali affidare incarichi di  progettazione,  di          importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di          adeguamento  dei  sistemi  di  collettamento,  fognatura  e          depurazione  degli   agglomerati   urbani   oggetto   delle          procedure di infrazione n. 2004/2034 e n.  2009/2034.  Tale          albo   e'   trasmesso,   entro   sessanta   giorni    dalla          predisposizione, anche per posta  elettronica  certificata,          all'Autorita'   nazionale   anticorruzione   al   fine   di          consentire la verifica del rispetto  dei  criteri  previsti          dal comma 2 dell'articolo 134 del  decreto  legislativo  18          aprile 2016, n. 50.                 8-bis. Il Commissario unico puo' avvalersi fino a  un          massimo di due sub commissari in relazione alla  portata  e          al  numero  degli  interventi  sostitutivi,  nominati   con          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti          il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e          del  mare  e  il  Ministro  per  il  sud  e   la   coesione          territoriale, per i quali si applica la disciplina  di  cui          ai commi 1 e 3, con oneri a  carico  del  quadro  economico          degli interventi. Con il medesimo procedimento  di  cui  al          primo periodo  si  provvede  all'eventuale  sostituzione  o          revoca dei sub commissari.                 9. Il Commissario unico  si  avvale,  sulla  base  di          apposite  convenzioni,   di   societa'   in   house   delle          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica          competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete          per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno          2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e  periferiche          dello Stato e degli Enti pubblici che  operano  nell'ambito          delle aree di intervento nonche' del gestore  del  servizio          idrico integrato territorialmente  competente,  utilizzando          le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della          finanza pubblica. Al personale di  cui  il  Commissario  si          avvale  puo'  essere  riconosciuta  la  corresponsione   di          compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite          massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque          nel rispetto della  disciplina  in  materia  di  orario  di          lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66.          Gli oneri di cui alle predette  convenzioni  sono  posti  a          carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.                 10. Il Commissario unico si avvale altresi',  per  il          triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica  composta  da          non piu' di 6 membri, nominati  con  decreto  del  Ministro          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          scelti  tra  soggetti  dotati  di  comprovata   pluriennale          esperienza tecnico-scientifica nel settore  dell'ingegneria          idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo  decreto          e' determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a          ciascun componente della  Segreteria,  nei  limiti  di  una          spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della          Segreteria tecnica non superiore a  300.000,00  euro.  Agli          oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per          ciascuno  degli  anni  2017-2019   si   provvede   mediante          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   cui          all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.          228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle  finanze          e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di          bilancio.                 11. Al Commissario unico si applicano  le  previsioni          di cui ai commi 2-ter,  4,  5  e  6  dell'articolo  10  del          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui          ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4-septies,  del          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi          sismici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile          2019, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge  14          giugno 2019, n. 55:                 «Art.   4-septies   (Disposizioni   in   materia   di          accelerazione degli interventi di adeguamento  dei  sistemi          di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine  di          evitare l'aggravamento delle  procedure  di  infrazione  in          corso). -  1.  Al  fine  di  evitare  l'aggravamento  delle          procedure  di  infrazione  in  corso  n.  2014/2059  e   n.          2017/2181, al Commissario  unico  di  cui  all'articolo  2,          comma 1,  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio          2017, n. 18, sono attribuiti compiti di  coordinamento  per          la realizzazione degli interventi  funzionali  a  garantire          l'adeguamento nel  minor  tempo  possibile  alla  normativa          dell'Unione europea e superare  le  suddette  procedure  di          infrazione  nonche'  tutte  le  procedure   di   infrazione          relative alle medesime problematiche.                 (Omissis).».   |  
|   |                              ((Art. 5 bis 
       Attivita' di supporto dell'Unita' Tecnica-Amministrativa 
   1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n. 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2022».   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del          decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136   (Disposizioni          urgenti  dirette  a  fronteggiare  emergenze  ambientali  e          industriali  ed  a  favorire   lo   sviluppo   delle   aree          interessate), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  10          dicembre 2013, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla          legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato  dal  presente          decreto:                 «Art. 5 (Proroga  dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa          di cui all'articolo 15 dell'ordinanza  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri  n.  3920  del  28  gennaio  2011  e          successive modificazioni e integrazioni). - 1. Al  fine  di          consentire il completamento delle attivita' amministrative,          contabili e  legali  conseguenti  alle  pregresse  gestioni          commissariali   e    di    amministrazione    straordinaria          nell'ambito  della  gestione  dei  rifiuti  nella   regione          Campania,   l'Unita'    Tecnica-Amministrativa    di    cui          all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio          dei ministri n. 3920 del  28  gennaio  2011,  e  successive          modificazioni e  integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  31          dicembre 2022 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio          dei ministri.                 (Omissis).».   |  
|   |                              ((Art. 5 ter 
         Programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» 
   1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare il programma sperimentale «Caschi verdi per l'ambiente» con lo scopo di realizzare,  d'intesa  con  il  Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale,  iniziative di collaborazione internazionale volte  alla  tutela  e  salvaguardia ambientale  delle  aree  nazionali  protette  e  delle   altre   aree riconosciute in  ambito  internazionale  per  il  particolare  pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve  di  cui  al  programma «L'uomo e la  biosfera» -  MAB  dell'Unesco,  e  di  contrastare  gli effetti  derivanti  dai  cambiamenti  climatici.  A  tali   fini   e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  2 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002,  n.  120.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3,  della  legge  1          giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del  Protocollo          di Kyoto alla Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui          cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre  1997),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2002,  n.          142, S.O.:                 «Art. 3. - 1.  Al  fine  di  ottemperare  all'impegno          adottato  dalla  Sesta   Conferenza   delle   Parti   della          Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn  nel          luglio 2001, in  materia  di  aiuti  ai  Paesi  in  via  di          sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e          FCCC/CP/2001/L15, e'  autorizzata  la  spesa  annua  di  68          milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.».   |  
|   |                                 Art. 6 
                    Pubblicita' dei dati ambientali 
   1. In attuazione delle previsioni  della  Convenzione  sull'accesso alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai   processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus  il  25  giugno  1998,  ratificata  e  resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il  diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli ((nonche' delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del  mare,))  di  cui  all'articolo  13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle  informazioni  ambientali,  i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  14  marzo 2013,  n.  33,  ((i  concessionari  di  servizi  pubblici  nonche'  i fornitori che svolgono servizi  di  pubblica  utilita'))  pubblicano, nell'ambito degli  obblighi  di  cui  all'articolo  40  del  medesimo decreto  legislativo,  anche  i   dati   ambientali   risultanti   da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.   2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline  e di sistemi di rilevamento automatico  dell'inquinamento  atmosferico, della qualita' dell'aria e  di  altre  forme  di  inquinamento  ed  i gestori del servizio idrico pubblicano in rete  le  informazioni  sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e  tutti  i dati acquisiti.   3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le  attivita' di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.   4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2  sono  acquisiti, con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   di   cui   all'articolo   28   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  medesimo  Istituto  provvede, altresi', ((in conformita' a quanto previsto dall'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32,)) e sulla base  di una specifica convenzione con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e  sistematizzare,  in formato aperto e accessibile, ogni  ulteriore  dato  ambientale  e  a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente», anche  nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».   5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una  spesa  di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.  Ai  relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare.   6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               -  La  legge  16  marzo  2001,  n.  108  (Ratifica   ed          esecuzione    della    Convenzione    sull'accesso     alle          informazioni, la partecipazione del  pubblico  ai  processi          decisionali  e  l'accesso   alla   giustizia   in   materia          ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25  giugno          1998), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile          2001, n. 85, S.O.               - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  8          luglio   1986,   n.   349   (Istituzione   del    Ministero          dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno  ambientale),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986,  n.          162, S.O.:                 «Art.  13  -  1.  Le   associazioni   di   protezione          ambientale a  carattere  nazionale  e  quelle  presenti  in          almeno cinque regioni  sono  individuate  con  decreto  del          Ministro   dell'ambiente   sulla   base   delle   finalita'          programmatiche  e  dell'ordinamento   interno   democratico          previsti   dallo   statuto,   nonche'   della   continuita'          dell'azione e della sua rilevanza  esterna,  previo  parere          del Consiglio nazionale per l'ambiente da  esprimere  entro          novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine  senza          che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente          decide.                 2. Il Ministro, al solo  fine  di  ottenere,  per  la          prima composizione del Consiglio nazionale per  l'ambiente,          le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera          c), effettua, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore          della  presente  legge,  una  prima  individuazione   delle          associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti  in          almeno  cinque  regioni,  secondo  i  criteri  di  cui   al          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».               - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis,  del  citato          decreto legislativo n. 33 del 2013:                 «Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione). - 1.          Ai   fini   del   presente    decreto,    per    "pubbliche          amministrazioni" si intendono tutte le  amministrazioni  di          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30          marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,   ivi          comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'  le   autorita'          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e          regolazione.                 2. La medesima disciplina prevista per  le  pubbliche          amministrazioni di cui al comma  1  si  applica  anche,  in          quanto compatibile:                   a) agli  enti  pubblici  economici  e  agli  ordini          professionali;                   b)  alle  societa'  in  controllo   pubblico   come          definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del  decreto          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Sono  escluse  le          societa' quotate come definite dall'articolo  2,  comma  1,          lettera p), dello stesso decreto  legislativo,  nonche'  le          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate          o partecipate da amministrazioni pubbliche;                   c) alle associazioni, alle fondazioni e  agli  enti          di diritto privato  comunque  denominati,  anche  privi  di          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a          cinquecentomila euro, la cui attivita'  sia  finanziata  in          modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari          consecutivi    nell'ultimo    triennio     da     pubbliche          amministrazioni e in cui la totalita' dei  titolari  o  dei          componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia          designata da pubbliche amministrazioni.                 3. La medesima disciplina prevista per  le  pubbliche          amministrazioni di cui al comma 1  si  applica,  in  quanto          compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti  inerenti          all'attivita'  di  pubblico  interesse   disciplinata   dal          diritto nazionale o dell'Unione europea, alle  societa'  in          partecipazione   pubblica   come   definite   dal   decreto          legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della          legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  alle  associazioni,  alle          fondazioni e agli enti di diritto privato, anche  privi  di          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a          cinquecentomila    euro,    che     esercitano     funzioni          amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a          favore delle amministrazioni pubbliche  o  di  gestione  di          servizi pubblici.».               -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   28   del          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e          la  perequazione  tributaria),  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito, con          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:                 «Art. 28 (Misure per garantire  la  razionalizzazione          di strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore   per   la          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).                 2.  L'ISPRA  svolge  le  funzioni,  con  le  inerenti          risorse   finanziarie   strumentali   e    di    personale,          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'Ambiente  e  per  i          servizi  tecnici  di  cui  all'articolo  38   del   Decreto          legislativo  n.  300  del  30  luglio  1999  e   successive          modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale   per   la   fauna          selvatica di cui alla legge 11  febbraio  1992,  n.  157  e          successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale  per  la          Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di  cui          all'articolo 1-bis del decreto-legge 4  dicembre  1993,  n.          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente          articolo, sono soppressi.                 2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento          nell'ambito  dei  compiti  e   delle   attivita'   di   cui          all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,          n. 142. A tal fine, entro sessanta  giorni  dalla  data  di          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario          della propria struttura organizzativa.                 3. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali          e logistiche.                 4.  La  denominazione  "Istituto  superiore  per   la          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e          tecnologica applicata al mare (ICRAM)".                 5. Per garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due          subcommissari.                 6. Dall'attuazione dei commi da 1 a  5  del  presente          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori          oneri a carico della finanza pubblica.                 6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad  assumere          la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi          e  passivi  avanti  le  Autorita'  giudiziarie,  i  collegi          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.                 7. La Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui          all'articolo 10 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure          tecnico-scientifica.                 8.  Il  presidente  viene  scelto  nell'ambito  degli          esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.                 9. Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in          vigore del presente decreto.                 10. La Commissione di valutazione degli  investimenti          e  di  supporto  alla  programmazione  e   gestione   degli          interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio          2007, n. 90, e' composta da ventitre membri  di  cui  dieci          tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici          e geologi, e tredici scelti  fra  giuristi  ed  economisti,          tutti di comprovata esperienza, di cui  almeno  tre  scelti          fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.                 11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo          2,  comma  3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del          Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  90,  entro          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del          presente decreto-legge.                 12. La Commissione continua ad  esercitare  tutte  le          funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio          2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione  del  decreto          di nomina dei nuovi componenti, con quelli in  carica  alla          data di entrata in vigore del presente decreto.                 13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del  presente          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico della finanza pubblica.».               - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del          decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32  (Attuazione          della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura          per l'informazione territoriale nella Comunita'  europea  -          INSPIRE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  9  marzo          2010, n. 56, S.O.:                 «Art. 13 (Modifica degli Allegati). - 1.  Con  uno  o          piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma          3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e          l'innovazione, possono essere modificati gli  Allegati  del          presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o  a          nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.                 2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, sentita  la  Consulta  di          cui  all'articolo  11,  si  provvede  alla  modifica  degli          Allegati del presente  decreto  per  dare  attuazione  alle          direttive che saranno emanate dall'Unione europea,  per  le          parti in  cui  queste  modifichino  modalita'  esecutive  e          caratteristiche   di   ordine   tecnico   delle   direttive          dell'Unione europea recepite dal presente decreto,  secondo          quanto previsto dall'articolo 13  della  legge  4  febbraio          2005, n. 11.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                      Misure per l'incentivazione                    di prodotti sfusi o alla spina 
   1. Al fine di ridurre la produzione  di  rifiuti  e  contenere  gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e  ((di media e grande struttura)) di cui all'articolo 4, comma 1,  ((lettere d), e) ))ed f) del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che attrezzano spazi dedicati alla vendita  ai  consumatori  di  prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, ((o  per  l'apertura  di nuovi negozi che prevedano  esclusivamente  la  vendita  di  prodotti sfusi ))e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari  alla  spesa  sostenuta  e  documentata  per  un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo  l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e  2021,  sino  ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il  contenitore offerto dall'esercente ((sia riutilizzabile e rispetti  la  normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.   1-bis. Ai  clienti  e'  consentito  utilizzare  contenitori  propri purche'  riutilizzabili,  puliti  e  idonei   per   uso   alimentare. L'esercente  puo'  rifiutare  l'uso  di   contenitori   che   ritenga igienicamente non idonei.))   2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il  Ministro  dello  sviluppo economico e sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  termine  di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalita' per l'ottenimento  del  contributo  nonche' per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di  vendita  per  un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede mediante riduzione delle  proiezioni  dello  stanziamento  del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  del  regolamento  (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».   5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del          decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114  (Riforma  della          disciplina relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma          dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.          59), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  24  aprile          1998, n. 95, S.O.:                 «Art. 4 (Definizioni e  ambito  di  applicazione  del          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:                   a) per commercio all'ingrosso,  l'attivita'  svolta          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per          conto  proprio  e  le  rivende   ad   altri   commercianti,          all'ingrosso   o   al   dettaglio,   o   ad    utilizzatori          professionali, o ad  altri  utilizzatori  in  grande.  Tale          attivita' puo' assumere la forma di commercio  interno,  di          importazione o di esportazione;                   b) per commercio al dettaglio,  l'attivita'  svolta          da chiunque professionalmente acquista merci in nome e  per          conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o          mediante altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al          consumatore finale;                   c)  per  superficie  di  vendita  di  un  esercizio          commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella          occupata da banchi, scaffalature e simili. Non  costituisce          superficie  di  vendita  quella  destinata   a   magazzini,          depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;                   d)  per  esercizi   di   vicinato   quelli   aventi          superficie di vendita non superiore a 150  mq.  nei  comuni          con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti  e  a          250 mq. nei comuni con popolazione  residente  superiore  a          10.000 abitanti;                   e) per medie  strutture  di  vendita  gli  esercizi          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d)  e          fino a  1.500  mq  nei  comuni  con  popolazione  residente          inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq.  nei  comuni  con          popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;                   f) per grandi strutture  di  vendita  gli  esercizi          aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);                   g) per centro commerciale, una media o  una  grande          struttura di vendita nella quale piu' esercizi  commerciali          sono inseriti in una struttura a destinazione  specifica  e          usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi  di  servizio          gestiti unitariamente. Ai fini  del  presente  decreto  per          superficie di vendita di un centro commerciale  si  intende          quella risultante dalla somma delle  superfici  di  vendita          degli esercizi al dettaglio in esso presenti;                   h) per forme speciali di vendita al dettaglio:                     1) la vendita a favore di dipendenti da parte  di          enti o imprese, pubblici o privati, di soci di  cooperative          di consumo, di  aderenti  a  circoli  privati,  nonche'  la          vendita nelle scuole,  negli  ospedali  e  nelle  strutture          militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo          ad accedervi;                     2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;                     3)  la  vendita  per  corrispondenza  o   tramite          televisione o altri sistemi di comunicazione;                     4)   la   vendita   presso   il   domicilio   dei          consumatori.                 (Omissis).».               - Il Regolamento (CE) n. 1407/2013/UE del  18  dicembre          2013, della Commissione  (relativo  all'applicazione  degli          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») e'  pubblicato          nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.   |  
|   |                                 Art. 8 
      Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13,               del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
   1. All'articolo 48 del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 11 le parole  «entro  il  15  ottobre  2019,  ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019»  sono  sostituite dalle  seguenti  «entro  il  15  gennaio   2020,   ovvero,   mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio 2020»;     b) al comma 13  le  parole  «entro  il  15  ottobre  2019,  anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di  pari importo, con il  versamento  dell'importo  corrispondente  al  valore delle prime cinque rate entro il 15  ottobre  2019»  sono  sostituite dalle  seguenti  «entro  il   15   gennaio   2020,   anche   mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari  importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il  15  gennaio 2020».   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in  13,8  milioni  di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  48  del  citato          decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente          decreto:                 «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,          nonche' sospensione di termini amministrativi).  -  1.  Nei          Comuni di cui agli allegati 1 e 2,  in  aggiunta  a  quanto          disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze del 1° settembre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che          la  mancata  effettuazione  di  ritenute  ed   il   mancato          riversamento delle stesse, relative ai  soggetti  residenti          nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24          agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e  a  partire  dal  26          ottobre 2016 fino al 18 dicembre  2016  sono  regolarizzati          entro il 31 maggio 2017 senza applicazione  di  sanzioni  e          interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:                   a) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e          successive modificazioni;                   b);                   c)  il  versamento  dei  contributi  consortili  di          bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo,  gravanti          sugli immobili agricoli ed extragricoli;                   d) l'esecuzione dei provvedimenti di  rilascio  per          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;                   e)  il  pagamento  dei  canoni  di  concessione   e          locazione relativi a immobili distrutti  o  dichiarati  non          agibili, di proprieta' dello Stato e degli  enti  pubblici,          ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;                   f) le sanzioni amministrative per  le  imprese  che          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce          di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della          relativa tariffa;                   g)  il  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e   dei          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di          cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o          professionale;                   h)  il   pagamento   delle   rate   relative   alle          provvidenze di cui alla  legge  14  agosto  1971,  n.  817,          concernente lo sviluppo della proprieta' coltivatrice;                   i)  il  pagamento   delle   prestazioni   e   degli          accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del          Sistema  sanitario  nazionale  a  carico  dei  residenti  o          titolari di attivita' zootecniche e del settore  alimentare          coinvolti negli eventi del sisma;                   l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.                 1-bis. I sostituti d'imposta,  indipendentemente  dal          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino          al 31 dicembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'          versato.                 1-ter. Nei Comuni di Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti          danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente          decreto.                 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta  2016,          al  fine  di  superare  le  difficolta'  che   si   possono          verificare per l'insufficienza  dell'ammontare  complessivo          delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i  soggetti          titolari dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati          indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,  lettere  a),  c),          c-bis), d), g), con esclusione delle  indennita'  percepite          dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  residenti  nei          territori di cui all'articolo  1,  comma  1,  del  presente          decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto          a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi          di dichiarazione dei  redditi  con  le  modalita'  indicate          nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto          2013, n. 98.                 2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica,          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a          strumenti di tipo perequativo.                 3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili  ai          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di          cui all'articolo 51 del testo unico di cui al  decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche          non residenti nei predetti Comuni.                 4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.                 5. Gli eventi  che  hanno  colpito  i  residenti  dei          Comuni di cui agli allegati 1  e  2  sono  da  considerarsi          causa di forza maggiore ai  sensi  dell'articolo  1218  del          codice  civile,  anche  ai  fini  dell'applicazione   della          normativa bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla          Centrale dei rischi.                 6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi          1 e 2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono          differiti al 1° marzo 2017.                 7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica          amministrazione fino al 31 dicembre 2019, in esecuzione  di          quanto stabilito dalle ordinanze  di  cui  all'articolo  2,          comma 2. Il deposito delle istanze,  dei  contratti  e  dei          documenti effettuato presso  gli  Uffici  speciali  per  la          ricostruzione,  in  esecuzione  di  quanto  stabilito   dal          presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i          medesimi effetti della registrazione  eseguita  secondo  le          modalita' disciplinate dal testo unico di  cui  al  decreto          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non          si procede al rimborso dell'imposta di  registro,  relativa          alle istanze e ai documenti di cui al  precedente  periodo,          gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore  della          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.          8.                 7-bis.  Fatto  salvo  l'adempimento  degli   obblighi          dichiarativi di legge, non  sono  soggetti  all'imposta  di          successione ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali          ne'  all'imposta  di  registro  o  di  bollo  gli  immobili          demoliti o dichiarati  inagibili  a  seguito  degli  eventi          sismici verificatisi nei territori delle  regioni  Abruzzo,          Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.                 7-ter. Le esenzioni previste  dal  comma  7-bis  sono          riconosciute esclusivamente con riguardo  alle  successioni          di persone fisiche che alla data degli  eventi  sismici  si          trovavano in una delle seguenti condizioni:                   a) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti          reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei  comuni          di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;                   b) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  ubicati   nei          territori dei  comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,          Macerata, Fabriano e  Spoleto  e  dichiarati  inagibili  ai          sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo  1  del          presente decreto;                   c) risultavano proprietarie o titolari  di  diritti          reali  di  godimento  relativi  ad  immobili  distrutti   o          dichiarati  inagibili  ubicati  in  comuni  delle   regioni          Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria,  diversi  da   quelli          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente  decreto,          qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i          danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi  a  far          data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita  perizia          asseverata.                 7-quater. Le esenzioni previste dal comma  7-bis  non          si  applicano  qualora  al  momento   dell'apertura   della          successione  l'immobile   sia   stato   gia'   riparato   o          ricostruito, in tutto o in parte.                 7-quinquies.   Con   provvedimento   del    direttore          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          disposizione, sono disciplinate le  modalita'  di  rimborso          delle  somme  gia'  versate  a   titolo   di   imposta   di          successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali,  di          imposta  di  registro  o  di  bollo,   relativamente   alle          successioni che soddisfano i  requisiti  di  cui  ai  commi          7-bis e 7-ter ed aperte  in  data  anteriore  a  quella  di          entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo          alle somme rimborsate ai sensi del primo periodo  non  sono          dovuti interessi.                 8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni          previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE)  n.          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'          considerata ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del          citato regolamento n. 640/2014.                 9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  con          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo          non  superiore  ad  un   anno,   delle   deroghe   previste          dall'articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008  della          Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di  informare  la          Commissione europea sulle deroghe concesse, entro  un  mese          dal  rilascio  delle  stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,          Abruzzo e Marche comunicano al  Ministero  delle  politiche          agricole alimentari  e  forestali  l'elenco  delle  aziende          oggetto di deroga.                 10.  Il  termine  del  16  dicembre  2016,   di   cui          all'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e          delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato  al  30          novembre 2017. Per i soggetti diversi  da  quelli  indicati          all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,          n. 8 convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  aprile          2017,  n.  45,  il  termine  del  30   novembre   2017   e'          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La sospensione          dei  termini  relativi  agli   adempimenti   e   versamenti          tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e          delle  finanze  1º  settembre  2016  si  applica  anche  ai          soggetti residenti o aventi sede  legale  o  operativa  nei          Comuni indicati nell'allegato 1 al  presente  decreto,  non          ricompresi   nell'allegato   al   decreto   del    Ministro          dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016. Non si  fa          luogo a rimborso di quanto gia' versato.                 10-bis.  La  sospensione  dei  versamenti   e   degli          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.                 11. La ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e  dai  commi  10  e          10-bis,  avviene  entro   il   16   dicembre   2017   senza          applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da          quelli   indicati   dall'articolo   11,   comma   3,    del          decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le          somme  oggetto  di   sospensione   previste   dal   decreto          ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi  1-bis,  10  e          10-bis, senza applicazione di sanzioni e  interessi,  entro          il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione  fino  a          un massimo di 120 rate mensili  di  pari  importo,  con  il          versamento  dell'importo  della  prima  rata  entro  il  15          gennaio  2020;  su  richiesta  del  lavoratore   dipendente          subordinato o assimilato, la ritenuta puo'  essere  operata          anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute          non operate ai sensi del comma 1-bis del presente  articolo          puo' essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei          limiti della disponibilita' di risorse del  fondo  previsto          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,          n. 208, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze da emanare entro il  30  novembre  2017,  ai  sensi          dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27  luglio  2000,          n. 212, e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la          finanza  pubblica.  L'insufficiente,   tardivo   o   omesso          pagamento  di  una  o  piu'  rate  ovvero  dell'unica  rata          comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti  e  non          versati nonche' delle relative sanzioni e  interessi  e  la          cartella e' notificata, a pena di decadenza,  entro  il  31          dicembre del terzo anno successivo  a  quello  di  scadenza          dell'unica rata o del periodo di rateazione. L'iscrizione a          ruolo non e' eseguita se  il  contribuente  si  avvale  del          ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo          18 dicembre 1997, n. 472.                 11-bis. Nei  casi  in  cui  per  effetto  dell'evento          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.                 12.   Gli   adempimenti   tributari,   diversi    dai          versamenti, non  eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni          disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre  2016          e dai commi 10 e 10-bis, sono effettuati entro il  mese  di          febbraio 2018.                 12-bis. Al  fine  di  assicurare  nell'anno  2017  il          gettito  dei  tributi  non  versati   per   effetto   delle          sospensioni citate al  comma  11,  il  Commissario  per  la          ricostruzione  e'  autorizzato  a  concedere,  con  proprio          provvedimento, a valere sulle  risorse  della  contabilita'          speciale  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  un'apposita          anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro  per          l'anno 2017.                 12-ter. Il Commissario per la ricostruzione  comunica          entro febbraio 2018 le somme anticipate  di  cui  al  comma          12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno  2017,          ai  sensi   dell'ultimo   periodo   del   presente   comma,          all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione,  la  quale          provvede  a  trattenere  le  relative  somme   dall'imposta          municipale propria riscossa  a  decorrere  da  giugno  2018          tramite  il  sistema  del  versamento  unitario,   di   cui          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.          241 , per  un  importo  massimo  annuo  proporzionale  alla          distribuzione delle scadenze  dei  versamenti  rateali  dei          contribuenti di cui al comma  11.  Gli  importi  recuperati          dall'Agenzia  delle  entrate-Struttura  di  gestione   sono          versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio          dello Stato. I comuni  interessati  possono  in  ogni  caso          procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo          dell'entrata del bilancio statale  delle  anticipazioni  di          cui al comma 12-bis,  inviando  apposita  attestazione  del          versamento effettuato al Commissario per  la  ricostruzione          entro il termine del 31 dicembre 2017.                 13. Nei Comuni di cui agli allegati  1,  2  e  2-bis,          sono sospesi i  termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai          versamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali  e          dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  in  scadenza          rispettivamente nel  periodo  dal  24  agosto  2016  al  30          settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30          settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei  contributi          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per          l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli  adempimenti          e i pagamenti dei contributi previdenziali e  assistenziali          e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai          sensi del presente articolo, sono effettuati  entro  il  15          gennaio  2020,  anche  mediante  rateizzazione  fino  a  un          massimo di  120  rate  mensili  di  pari  importo,  con  il          versamento  dell'importo  della  prima  rata  entro  il  15          gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni  e  interessi;          su  richiesta  del  lavoratore  dipendente  subordinato   o          assimilato, la  ritenuta  puo'  essere  operata  anche  dal          sostituto d'imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione          di cui al presente comma, valutati  in  97,835  milioni  di          euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per  il  2017,          si provvede ai sensi dell'articolo 52. Agli oneri  valutati          di cui al presente comma, si applica l'articolo  17,  commi          da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.                 13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici          di cui all'articolo  1,  alle  richieste  di  anticipazione          della posizione individuale maturata  di  cui  all'articolo          11, comma 7, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  5          dicembre 2005, n. 252, avanzate  da  parte  degli  aderenti          alle  forme  pensionistiche  complementari  residenti   nei          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (284), si applica in  via          transitoria quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  7,          lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,          a prescindere dal requisito degli otto anni  di  iscrizione          ad  una  forma  pensionistica  complementare,  secondo   le          modalita' stabilite dagli  statuti  e  dai  regolamenti  di          ciascuna specifica forma  pensionistica  complementare.  Il          periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal  24          agosto 2016.                 14. Le disposizioni di cui ai commi 4  e  13  trovano          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente          all'allegato 1 e all'allegato 2.                 15. All'articolo 9 della legge  27  luglio  2000,  n.          212, sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:                     "2-bis. La ripresa  dei  versamenti  dei  tributi          sospesi o differiti, ai sensi del comma 2,  avviene,  senza          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle          risorse  preordinate  allo   scopo   dal   fondo   previsto          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,          n. 208. I versamenti dei  tributi  oggetto  di  sospensione          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per          essere destinati al predetto fondo.";                   b) il comma 2-ter e' abrogato.                 16. I redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone          colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,          comunque adottate entro il  31  dicembre  2018,  in  quanto          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno          d'imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo  sono,          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi          indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge          27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla  rata  scadente          il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione  o          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente          puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la  distruzione          o  l'inagibilita'  totale   o   parziale   del   fabbricato          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione          di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai  comuni          di cui all'articolo 1, continuita'  nello  smaltimento  dei          rifiuti solidi urbani, il Commissario per la  ricostruzione          e' autorizzato a concedere,  con  propri  provvedimenti,  a          valere sulle risorse della  contabilita'  speciale  di  cui          all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino  ad          un massimo di 16 milioni di euro con  riferimento  all'anno          2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni  di  euro  annui          per il triennio 2017 -  2019,  per  sopperire  ai  maggiori          costi affrontati o alle minori entrate registrate a  titolo          di TARI-tributo di cui all'articolo  1,  comma  639,  della          legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di  TARI-corrispettivo  di          cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.                 17. Per le banche insediate nei Comuni  di  cui  agli          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza.                 18. Al fine di consentire  nei  Comuni  di  cui  agli          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,          adottate in  attuazione  dell'articolo  7,  comma  11,  del          decreto legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017.».               - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 107, della          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:                 «Art. 2 - (Omissis).                 107. -  Al  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,          n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:                   a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e'  aggiunto  il          seguente:                     "7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,          le regioni completano gli  interventi  di  ricostruzione  e          sviluppo nei rispettivi territori secondo  le  disposizioni          del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante  la          vigenza  dello  stato  di  emergenza,  dal  Presidente  del          Consiglio dei ministri, dal  Ministro  dell'interno  e  dai          commissari delegati";                   b) al comma 7 dell'articolo  3,  le  parole:  "alla          fine  dello  stato  di  emergenza"  sono  sostituite  dalle          seguenti: "al 31 dicembre 2012";                   c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:                     «Art. 10-bis (Misure per i territori  interessati          dal sisma del dicembre 2000). - 1.  Alla  cessazione  dello          stato di emergenza dichiarato a seguito del  sisma  del  16          dicembre 2000, che ha interessato i comuni della  provincia          di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4  e          5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro          dell'interno,   delegato   per   il   coordinamento   della          protezione civile, e l'articolo 6  dell'ordinanza  n.  3124          del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato  per          il coordinamento della protezione civile»;                   d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito  il          seguente:                     "5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza,          i contributi di cui ai commi 2 e  3,  determinati  in  19,5          milioni di euro sulla base delle certificazioni  analitiche          del Ministero dell'interno  relative  all'anno  2006,  sono          assegnati annualmente per il quinquiennio  2008-2012  negli          importi progressivamente ridotti nella misura di un  quinto          per ciascun anno del suddetto quinquennio";                   e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo          14 e' aggiunto il seguente: "Alla cessazione dello stato di          emergenza,  per  il   quinquennio   2008-2012,   le   spese          necessarie per le attivita' previste  dal  presente  comma,          quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base  di          calcolo  la  spesa  sostenuta   nel   2006   sono   erogate          annualmente negli importi  progressivamente  ridotti  nella          misura  di  un  quinto  per  ciascun  anno   del   suddetto          quinquennio";                   f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i          seguenti:                     "5-bis. Alla cessazione dello stato di  emergenza          le risorse giacenti nelle contabilita'  speciali  istituite          ai sensi del comma 3 dell'articolo  17  dell'ordinanza  del          Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento  della          protezione civile, n.  2668  del  28  settembre  1997  sono          versate nelle contabilita' speciali di cui al  comma  5  ed          utilizzate  per  il  completamento  degli   interventi   da          ultimare.                     5-ter. Alla cessazione dello stato di  emergenza,          per la prosecuzione e per il completamento del programma di          interventi urgenti di cui al capo I del  presente  decreto,          le Regioni Marche e Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre          mutui a fronte dei quali il Dipartimento  della  protezione          civile  e'  autorizzato   a   concorrere   con   contributi          quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da  ciascuno          degli esercizi 2008, 2009 e 2010".».   |  
|   |                              ((Art. 8 bis   Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le                          province autonome 
   1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  della  legge          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V          della parte seconda della Costituzione),  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248:                 «Art. 10 - 1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto          speciale ed alle Province autonome di Trento e  di  Bolzano          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie          rispetto a quelle gia' attribuite.».   |  
|   |                                 Art. 9 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
|   |  
 
 | 
 |