Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2019 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 27 novembre 2019
Modifiche al regolamento n. 2/2000 del Garante per protezione dei dati personali.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni) e piu' in specifico l'art. 156, comma 3, lettera d), concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita';
Visto il protocollo per le relazioni sindacali, in particolare l'accordo n. 3/2000 ad esso annesso, il quale demanda alla contrattazione sindacale la materia del trattamento economico e giuridico del personale in servizio presso l'Ufficio definendo tempi e modalita' del procedimento negoziale;
Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento n. 2/2000 del Garante, il quale prevede che «Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano il rapporto di lavoro privato» ed il successivo comma 2 il quale stabilisce che «Il trattamento giuridico ed economico del personale e' stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti dell´Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell´ufficio, in conformita' a quanto previsto dall´art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall´art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51»;
Visto l'art. 3 del predetto regolamento n. 2/2000, il quale stabilisce che «Il presente regolamento e' adeguato periodicamente alle modifiche intervenute, riguardo al trattamento giuridico ed economico del personale, nelle disposizioni e negli accordi di cui all'art. 2»;
Visto l'accordo negoziale del 9 marzo 2005 con il quale e' stato operato un adeguamento del trattamento economico del personale del Garante, prevedendo che, qualora dovessero intervenire ulteriori adeguamenti del trattamento economico che non comportino modifiche alla struttura della retribuzione, l'Ufficio provvedera' ad acquisire le tabelle retributive aggiornate e al conseguente adeguamento del trattamento economico del personale del Garante, informando preventivamente le OO.SS. al fine di verificare eventuali atti aggiuntivi di contrattazione;
Considerato che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCOM) ha comunicato di aver apportato delle modifiche alle proprie tabelle retributive con riferimento alle qualifiche di operativo ed esecutivo, per le quali e' stata eliminata l'articolazione in fasce retributive «D», «C», «B» ed «A» (presente anche nel regolamento n. 2/2000 del Garante) ed e' stata introdotta un'articolazione in sessanta livelli per gli impiegati operativi e sessantadue livelli per gli impiegati esecutivi, ed altresi' con riferimento alla qualifica di funzionario, per la quale il limite dei livelli e' stato innalzato a sessantadue;
Ritenuto di dover procedere, operante il Collegio in regime di prorogatio, ad una modifica del regolamento n. 2/2000 che si limiti ad espungere le vecchie tabelle allegate al medesimo regolamento ed i riferimenti alle stesse contenuti nel testo nonche' all'articolazione in fasce retributive della progressione di carriera del personale operativo ed esecutivo, in quanto superati, rinviando alle tabelle AGCOM tempo per tempo vigenti, cosi' da consentire il conseguente adeguamento delle retribuzioni del personale del Garante, rinviando invece ogni ulteriore eventuale modifica al prossimo Collegio;
Considerato che nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019 e' stato avviato un negoziato con le rappresentanze sindacali, nel corso del quale l'Amministrazione ha avanzato la proposta di stipulare un accordo volto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento n. 2/2000, anche in attuazione degli atti aggiuntivi di contrattazione previsti dall'accordo negoziale del 9 marzo 2005 sopra citato, ma all'interno di un trattativa piu' ampia e comprendente altre significative modifiche del trattamento giuridico ed economico, e che tale negoziato non e' andato a buon fine;
Considerato altresi' che successivamente, in ragione del regime di prorogatio in cui si trovava ad operare, il Collegio ha ritenuto di non procedere a tali modifiche, in attesa che il nuovo Collegio potesse provvedervi eventualmente nell'ambito di un piu' ampio confronto sindacale, e tale linea e' stata ribadita anche recentemente con nota del 25 ottobre ultimo scorso del presidente, inviata a UILCA, nonche' nei contatti informali avuti con taluni rappresentanti sindacali;
Considerato tuttavia che non risulta, allo stato, calendarizzata l'elezione dei nuovi componenti il Collegio e che comunque in data 5 novembre ultimo scorso e in data 12 novembre ultimo scorso, sono pervenute all'Amministrazione da parte di UILCA e di FIRST-CISL formali diffide ad adempiere all'immediato adeguamento dell'importo delle retribuzioni del personale del Garante secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, recependo le tabelle retributive aggiornate al 2018-2019;
Considerato che l'Amministrazione puo' allo stato provvedere al recepimento delle tabelle retributive relative agli anni 2016-2017-2018 non essendo ancora state recepite dall'AGCOM quelle relative all'anno 2019;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;
Relatore il dott. Antonello Soro;

Delibera:

1) nei termini di cui in premessa, di apportare le seguenti e correlate modifiche alle disposizioni del regolamento n. 2/2000 del Garante in tema di trattamento giuridico ed economico del personale come di seguito:
specificare che il trattamento giuridico ed economico del personale e' fissato in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 196/2003 (art. 2, comma 2; art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma 2; art. 39, comma 1; art. 40, comma 2: art. 44, comma 2; art. 46, comma 1 e comma 5; art. 49, comma 2 e art. 51, commi 1 e 5);
rimuovere i riferimenti all'articolazione in fasce retributive del trattamento economico del personale operativo ed esecutivo (art. 4, commi 4 e 5; art. 5, comma 3-bis, lettera b), lettera c) e ultimo cpv; art. 6, comma 2; art. 42, comma 2; art. 43, comma 1; art. 44, commi 2 e 3; art. 46, commi 1 e 4; art. 49, commi 2 e 3 e art. 51, comma 4);
eliminare i riferimenti alle tabelle retributive allegate al regolamento e inserire il riferimento alle tabelle retributive tempo per tempo vigenti presso l'AGCOM (art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma 2; art. 39, comma 1; art. 40, comma 2; art. 44, commi 2 e 3; art. 46, comma 1; art. 49, comma 2 e art. 51, comma 1);
procedere al relativo adattamento dell'art. 5, comma 3-bis, tenuto conto delle tabelle di corrispondenza per il reinquadramento del personale con le qualifiche di impiegato operativo e di impiegato esecutivo adottate presso l'AGCOM;
2) che le predette modifiche al regolamento n. 2/2000, nei termini di cui all'allegato A costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera, entrino in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3) per l'effetto di procedere all'adeguamento dell'importo delle retribuzioni del personale del Garante, provvedendo, inoltre, ad erogare i relativi arretrati secondo quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 196/2003, recependo le tabelle retributive AGCOM relative agli anni:
2016 con decorrenza 1° gennaio 2016;
2017 con decorrenza 1° gennaio 2017;
2018 con decorrenza 1° gennaio 2018.

Roma, 27 novembre 2019

Il Presidente e relatore: Soro
Il segretario generale: Busia
 
Allegato A

Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell' art. 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e' stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in materia con le organizzazioni sindacali.»;
b) il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L´area operativa comprende la qualifica di impiegato.»;
c) il comma 5 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso.»;
d) la lettera b) del comma 3-bis dell'art. 5 e' cosi' sostituita:
«b) per l'accesso alla qualifica di funzionario, siano collocati in un livello non inferiore al 27° della scala stipendiale degli impiegati operativi»;
e) la lettera c) del comma 3-bis dell'art. 5 e' cosi' sostituita:
«c) per l'accesso alla qualifica di impiegato operativo, siano collocati in un livello non inferiore al 27 della scala stipendiale degli impiegati esecutivi.»;
f) all'ultimo capoverso del comma 3-bis dell'art. 5, dopo le parole «che siano collocati», le parole «nella fascia A» sono sostituite con le parole «in un livello non inferiore al 27°»;
g) al comma 2 dell'art. 6 le parole «fasce retributive» sono sostituite con le parole «livelli retributivi»;
h) il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito con il seguente:
«1. Il trattamento economico del personale dipendente e' stabilito in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'ufficio provvede all'aggiornamento periodico del trattamento economico riconosciuto al personale informando preventivamente le organizzazioni sindacali al fine di verificare eventuali atti aggiuntivi di contrattazione».
i) il comma 1 dell'art. 32 e' sostituito con il seguente:
«1. La progressione del personale dirigente si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale dirigente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
j) il comma 2 dell'art. 33 e' sostituito con il seguente:
«2. La retribuzione di livello e' determinata secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale dirigente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
k) il comma 1 dell'art. 39 e' sostituito con il seguente:
«1. La progressione del personale direttivo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale direttivo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
l) il comma 2 dell'art. 40 e' cosi' sostituito:
«2. La retribuzione di livello e' determinata secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale direttivo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
m) il comma 2 dell'art. 42 e' cosi' sostituito:
«2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette, di norma, per il livello stipendiale iniziale. L'Autorita' puo' bandire procedure selettive per la carriera operativa anche per livelli diversi dall' iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate fra il personale dell'Autorita'. I requisiti di partecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso.»;
n) al comma 1 dell'art. 43 dopo le parole «livello iniziale» vengono soppresse le parole «della fascia D»;
o) il comma 2 dell'art. 44 e' sostituito con il seguente:
«2. Il trattamento economico e' determinato secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale operativo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
p) il comma 3 dell'art. 44 e' soppresso;
q) la rubrica dell'art. 46 e' sostituita con la seguente:
«Art. 46. - Progressione economica del personale operativo»;
r) il comma 1 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:
«1. La progressione del personale operativo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale operativo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;
s) il comma 4 dell'art. 46 e' soppresso;
t) il comma 5 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:
«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della tabella retributiva puo' percepire ulteriori progressioni economiche in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;
u) il comma 2 dell'art. 49 e' sostituito con il seguente:
«2. Il trattamento economico e' determinato secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale esecutivo dell´Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali»;
v) il comma 3 dell'art. 49 e' soppresso;
w) la rubrica dell'art. 51 e' sostituita con la seguente:
«Art. 51. - Progressione economica del personale esecutivo»;
x) il comma 1 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:
«1. La progressione del personale esecutivo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle retributive tempo per tempo vigenti per il personale esecutivo dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza»;
y) il comma 4 dell'art. 51 e' soppresso;
z) il comma 5 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:
«5. Il personale pervenuto all'ultimo livello della tabella retributiva puo' percepire ulteriori progressioni economiche in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.».