| Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  
| DELIBERA 27 novembre 2019 |  
| Modifiche al regolamento n. 2/2000 del  Garante  per  protezione  dei dati personali.  |  
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                     IL GARANTE PER LA PROTEZIONE                          DEI DATI PERSONALI 
   Nella riunione odierna, alla presenza  del  dott.  Antonello  Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;   Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive  modificazioni  ed integrazioni) e piu' in specifico l'art. 156, comma  3,  lettera  d), concernente il  trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale dell'Autorita';   Visto il protocollo per  le  relazioni  sindacali,  in  particolare l'accordo  n.  3/2000  ad  esso  annesso,  il  quale   demanda   alla contrattazione sindacale  la  materia  del  trattamento  economico  e giuridico del personale in servizio presso l'Ufficio definendo  tempi e modalita' del procedimento negoziale;   Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento n. 2/2000 del Garante,  il quale prevede che «Per quanto non previsto dal  presente  regolamento si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  sullo  stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorita' per le  garanzie nelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano  il rapporto di lavoro  privato»  ed  il  successivo  comma  2  il  quale stabilisce che «Il trattamento giuridico ed economico  del  personale e' stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti  dell´Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze  funzionali  ed  organizzative dell´ufficio, in conformita' a quanto previsto  dall´art.  33,  comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall´art.  1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51»;   Visto l'art.  3  del  predetto  regolamento  n.  2/2000,  il  quale stabilisce che «Il presente regolamento  e'  adeguato  periodicamente alle modifiche intervenute,  riguardo  al  trattamento  giuridico  ed economico del personale, nelle disposizioni e negli  accordi  di  cui all'art. 2»;   Visto l'accordo negoziale del 9 marzo 2005 con il  quale  e'  stato operato un adeguamento del trattamento economico  del  personale  del Garante, prevedendo  che,  qualora  dovessero  intervenire  ulteriori adeguamenti del trattamento economico che  non  comportino  modifiche alla struttura della retribuzione, l'Ufficio provvedera' ad acquisire le tabelle retributive aggiornate e al  conseguente  adeguamento  del trattamento  economico  del   personale   del   Garante,   informando preventivamente le  OO.SS.  al  fine  di  verificare  eventuali  atti aggiuntivi di contrattazione;   Considerato che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, AGCOM) ha comunicato di aver apportato delle modifiche  alle proprie  tabelle  retributive  con  riferimento  alle  qualifiche  di operativo  ed  esecutivo,   per   le   quali   e'   stata   eliminata l'articolazione in fasce retributive «D», «C», «B» ed  «A»  (presente anche nel regolamento n. 2/2000 del Garante) ed e'  stata  introdotta un'articolazione in sessanta livelli per gli  impiegati  operativi  e sessantadue livelli per gli  impiegati  esecutivi,  ed  altresi'  con riferimento alla qualifica di funzionario, per la quale il limite dei livelli e' stato innalzato a sessantadue;   Ritenuto di dover procedere, operante  il  Collegio  in  regime  di prorogatio, ad una modifica del regolamento n. 2/2000 che  si  limiti ad espungere le vecchie tabelle allegate al medesimo regolamento ed i riferimenti alle stesse contenuti nel testo nonche' all'articolazione in fasce retributive della progressione  di  carriera  del  personale operativo ed esecutivo, in quanto superati,  rinviando  alle  tabelle AGCOM tempo per tempo vigenti, cosi'  da  consentire  il  conseguente adeguamento delle retribuzioni del personale del  Garante,  rinviando invece ogni ulteriore eventuale modifica al prossimo Collegio;   Considerato che nel corso del 2018 e nel  primo  semestre  2019  e' stato avviato un negoziato con le rappresentanze sindacali, nel corso del quale l'Amministrazione ha avanzato la proposta di  stipulare  un accordo volto ad apportare le necessarie modifiche al regolamento  n. 2/2000, anche in attuazione degli atti aggiuntivi  di  contrattazione previsti dall'accordo negoziale del 9 marzo  2005  sopra  citato,  ma all'interno  di  un  trattativa  piu'  ampia  e  comprendente   altre significative modifiche del trattamento giuridico ed economico, e che tale negoziato non e' andato a buon fine;   Considerato altresi' che successivamente, in ragione del regime  di prorogatio in cui si trovava ad operare, il Collegio ha  ritenuto  di non procedere a tali modifiche,  in  attesa  che  il  nuovo  Collegio potesse  provvedervi  eventualmente  nell'ambito  di  un  piu'  ampio confronto  sindacale,  e  tale  linea   e'   stata   ribadita   anche recentemente con nota del 25 ottobre ultimo  scorso  del  presidente, inviata a UILCA, nonche' nei  contatti  informali  avuti  con  taluni rappresentanti sindacali;   Considerato tuttavia che non risulta,  allo  stato,  calendarizzata l'elezione dei nuovi componenti il Collegio e che comunque in data  5 novembre ultimo scorso e in  data  12  novembre  ultimo  scorso, sono pervenute all'Amministrazione da  parte  di  UILCA  e  di  FIRST-CISL formali diffide ad adempiere all'immediato  adeguamento  dell'importo delle retribuzioni del personale del Garante secondo quanto  previsto dal decreto legislativo n. 196/2003, recependo le tabelle retributive aggiornate al 2018-2019;   Considerato che l'Amministrazione puo'  allo  stato  provvedere  al recepimento   delle   tabelle   retributive   relative   agli    anni 2016-2017-2018 non essendo ancora state  recepite  dall'AGCOM  quelle relative all'anno 2019;   Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;   Relatore il dott. Antonello Soro; 
                               Delibera: 
   1) nei termini di cui in  premessa,  di  apportare  le  seguenti  e correlate modifiche alle disposizioni del regolamento n.  2/2000  del Garante in tema di trattamento giuridico ed economico  del  personale come di seguito:     specificare  che  il  trattamento  giuridico  ed  economico   del personale e' fissato in conformita' a quanto previsto dall'art.  156, comma 3, lettera d), del decreto legislativo  n.  196/2003  (art.  2, comma 2; art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma  2;  art. 39, comma 1; art. 40, comma 2: art. 44, comma 2; art. 46, comma  1  e comma 5; art. 49, comma 2 e art. 51, commi 1 e 5);     rimuovere i riferimenti all'articolazione  in  fasce  retributive del trattamento economico del personale operativo ed esecutivo  (art. 4, commi 4 e 5; art. 5, comma 3-bis, lettera b), lettera c) e  ultimo cpv; art. 6, comma 2; art. 42, comma 2; art. 43, comma  1;  art.  44, commi 2 e 3; art. 46, commi 1 e 4; art. 49, commi 2 e 3  e  art.  51, comma 4);     eliminare i riferimenti  alle  tabelle  retributive  allegate  al regolamento e inserire il riferimento alle tabelle retributive  tempo per tempo vigenti presso l'AGCOM (art. 27, comma 1; art. 32, comma 1; art. 33, comma 2; art. 39, comma 1; art. 40, comma 2; art. 44,  commi 2 e 3; art. 46, comma 1; art. 49, comma 2 e art. 51, comma 1);     procedere al  relativo  adattamento  dell'art.  5,  comma  3-bis, tenuto conto delle tabelle di corrispondenza per  il  reinquadramento del personale con le qualifiche di impiegato operativo e di impiegato esecutivo adottate presso l'AGCOM;   2) che le predette modifiche al regolamento n. 2/2000, nei  termini di cui all'allegato A  costituente  parte  integrante  e  sostanziale della presente delibera, entrino in vigore il giorno successivo dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.   3) per l'effetto di procedere  all'adeguamento  dell'importo  delle retribuzioni del personale  del  Garante,  provvedendo,  inoltre,  ad erogare i relativi arretrati secondo quanto previsto  dall'art.  156, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n.  196/2003,  recependo le tabelle retributive AGCOM relative agli anni:     2016 con decorrenza 1° gennaio 2016;     2017 con decorrenza 1° gennaio 2017;     2018 con decorrenza 1° gennaio 2018. 
       Roma, 27 novembre 2019 
                                        Il Presidente e relatore: Soro   Il segretario generale: Busia     |  
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     Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico  ed economico del personale  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali sono apportate le seguenti modificazioni:       a) il comma 2 dell' art. 2 e' sostituito dal seguente:         «2. Il trattamento giuridico ed economico  del  personale  e' stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per  i dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  tenuto conto  delle  specifiche   esigenze   funzionali   ed   organizzative dell'Ufficio, in conformita' a quanto previsto dall'art.  156,  comma 3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali. Il regolamento recepisce gli accordi negoziali in  materia con le organizzazioni sindacali.»;       b) il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:         «4. L´area operativa comprende la qualifica di impiegato.»;       c) il comma 5 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:         «5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso.»;       d)  la  lettera  b)  del  comma  3-bis  dell'art.  5  e'  cosi' sostituita:         «b)  per  l'accesso  alla  qualifica  di  funzionario,  siano collocati in un livello non inferiore al 27° della scala  stipendiale degli impiegati operativi»;       e)  la  lettera  c)  del  comma  3-bis  dell'art.  5  e'  cosi' sostituita:         «c) per l'accesso  alla  qualifica  di  impiegato  operativo, siano collocati in  un  livello  non  inferiore  al  27  della  scala stipendiale degli impiegati esecutivi.»;       f) all'ultimo capoverso del comma 3-bis dell'art.  5,  dopo  le parole «che  siano  collocati»,  le  parole  «nella  fascia  A»  sono sostituite con le parole «in un livello non inferiore al 27°»;       g) al comma 2 dell'art. 6 le parole  «fasce  retributive»  sono sostituite con le parole «livelli retributivi»;       h) il comma 1 dell'art. 27 e' sostituito con il seguente:         «1. Il trattamento  economico  del  personale  dipendente  e' stabilito in conformita' a quanto previsto dall'art.  156,  comma  3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei  dati  personali, tenuto conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le  tabelle retributive  tempo  per  tempo  vigenti  presso  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni.  L'ufficio  provvede  all'aggiornamento periodico  del  trattamento  economico  riconosciuto   al   personale informando preventivamente le organizzazioni  sindacali  al  fine  di verificare eventuali atti aggiuntivi di contrattazione».       i) il comma 1 dell'art. 32 e' sostituito con il seguente:         «1. La  progressione  del  personale  dirigente  si  effettua mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per tempo vigenti  per  il  personale  dirigente  dell'Autorita'  per  le garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;       j) il comma 2 dell'art. 33 e' sostituito con il seguente:         «2. La retribuzione di  livello  e'  determinata  secondo  le tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale dirigente dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;       k) il comma 1 dell'art. 39 e' sostituito con il seguente:         «1. La  progressione  del  personale  direttivo  si  effettua mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per tempo vigenti  per  il  personale  direttivo  dell'Autorita'  per  le garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;       l) il comma 2 dell'art. 40 e' cosi' sostituito:         «2. La retribuzione di  livello  e'  determinata  secondo  le tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale direttivo dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;       m) il comma 2 dell'art. 42 e' cosi' sostituito:         «2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette, di norma, per  il  livello  stipendiale  iniziale.  L'Autorita'  puo' bandire procedure selettive  per  la  carriera  operativa  anche  per livelli diversi dall' iniziale, qualora le competenze  richieste  non possano  essere  individuate  fra  il  personale  dell'Autorita'.   I requisiti di partecipazione sono individuati nei  relativi  bandi  di concorso.»;       n) al comma 1 dell'art. 43 dopo le  parole  «livello  iniziale» vengono soppresse le parole «della fascia D»;       o) il comma 2 dell'art. 44 e' sostituito con il seguente:         «2.  Il  trattamento  economico  e'  determinato  secondo  le tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale operativo dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;       p) il comma 3 dell'art. 44 e' soppresso;       q) la rubrica dell'art. 46 e' sostituita con la seguente:         «Art. 46. - Progressione economica del personale operativo»;       r) il comma 1 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:         «1. La  progressione  del  personale  operativo  si  effettua mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per tempo vigenti  per  il  personale  operativo  dell'Autorita'  per  le garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza.»;       s) il comma 4 dell'art. 46 e' soppresso;       t) il comma 5 dell'art. 46 e' cosi' sostituito:         «5. Il personale pervenuto all'ultimo livello  della  tabella retributiva  puo'  percepire  ulteriori  progressioni  economiche  in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.»;       u) il comma 2 dell'art. 49 e' sostituito con il seguente:         «2.  Il  trattamento  economico  e'  determinato  secondo  le tabelle  retributive  tempo  per  tempo  vigenti  per  il   personale esecutivo dell´Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali»;       v) il comma 3 dell'art. 49 e' soppresso;       w) la rubrica dell'art. 51 e' sostituita con la seguente:         «Art. 51. - Progressione economica del personale esecutivo»;       x) il comma 1 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:         «1. La  progressione  del  personale  esecutivo  si  effettua mediante scatti annuali secondo  le  tabelle  retributive  tempo  per tempo vigenti  per  il  personale  esecutivo  dell'Autorita'  per  le garanzie  nelle  comunicazioni,  in  conformita'  a  quanto  previsto dall'art. 156,  comma  3,  lettera  d),  del  Codice  in  materia  di protezione dei dati personali, salvo giudizio di insufficienza»;       y) il comma 4 dell'art. 51 e' soppresso;       z) il comma 5 dell'art. 51 e' cosi' sostituito:         «5. Il personale pervenuto all'ultimo livello  della  tabella retributiva  puo'  percepire  ulteriori  progressioni  economiche  in conformita' a quanto previsto dall'art. 156, comma 3, lettera d), del Codice in materia di protezione dei dati personali.».     |  
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