Gazzetta n. 292 del 13 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 settembre 2019
Modalita' di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e, allo stesso, sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337» ;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, che disciplina il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e, in particolare, i commi 1 e 1-bis, secondo cui l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, che anticipa le somme;
Visto il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale dispone che l'ente creditore restituisce al concessionario le somme dallo stesso anticipate per l'effettuazione del rimborso e corrisponde sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno del rimborso;
Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'individuazione delle specifiche modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate;
Visto, il comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999, il quale stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dal medesimo art. 26;
Visto l'art. 57-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo il quale, nelle more dell'emanazione del citato decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e' eseguito con le modalita' in vigore al 30 giugno 1999 e la restituzione ai concessionari delle somme anticipate avviene attraverso provvedimenti che autorizzano gli stessi ad utilizzare tali somme in diminuzione dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ( c.d. sistema delle tolleranze );
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° ottobre 2006 e ha trasferito le relative funzioni all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la societa' Equitalia S.p.a;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha disposto lo scioglimento delle societa' del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017 e attribuito l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge per il tramite di un proprio ente strumentale denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la «Concentrazione della riscossione nell'accertamento»;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente il «Potenziamento dell'accertamento in materia doganale»;
Considerato che le modalita' di restituzione delle somme anticipate dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 57-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a causa della progressiva diminuzione delle riscossioni effettuate ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, non risultano sufficienti ad assicurare il tempestivo recupero delle somme rimborsate;
Considerato che il sistema delle tolleranze sta causando un sempre maggiore indebitamento all'agente della riscossione e oneri a carico dello Stato per gli interessi corrisposti sulle somme anticipate;
Ritenuta la necessita' di individuare, nel rispetto della normativa vigente, un sistema di immediato ristoro per gli agenti della riscossione delle somme anticipate ai contribuenti.

Decreta:

Art. 1
Modalita' di rimborso delle somme iscritte a ruolo pagate dal
debitore riconosciute indebite

1. Le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite, sono rimborsate dall'agente della riscossione con le modalita' previste dall'art. 26, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 
Art. 2
Modalita' di restituzione delle somme anticipate dall'agente della
riscossione

1. La restituzione, a favore dell'agente della riscossione, delle somme da esso anticipate ai sensi dell'art. 1, relative a somme affluite al bilancio dello Stato, e' effettuata, in relazione a ciascun ambito provinciale gestito, con le modalita' individuate nei successivi commi del presente articolo.
2. La struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizza le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per accreditare sulle contabilita' speciali, previste dall'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale del 10 febbraio 2011, intestate agli agenti della riscossione e aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato, gli importi corrispondenti ai rimborsi eseguiti dall'agente della riscossione. A tal fine, l'agente della riscossione trasmette telematicamente alla struttura di gestione i dati dei rimborsi eseguiti, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Gli accreditamenti sono effettuati dalla struttura di gestione, successivamente alla ricezione dei dati, con cadenza almeno settimanale e comprendono gli interessi legali maturati a decorrere dal giorno di esecuzione del rimborso al debitore.
3. Gli agenti della riscossione gestiscono le risorse affluite sulle contabilita' speciali ai sensi del comma 2, avendo cura di tenerle contabilmente separate dalle altre risorse gestite con le medesime contabilita' speciali.
4. Il Dipartimento delle Finanze, su richiesta, di regola trimestrale, della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, accredita sulla predetta contabilita' speciale n. 1778 le somme corrispondenti agli importi restituiti all'agente della riscossione ai sensi del comma 2, utilizzando le somme, nei limiti dello stanziamento annuale, del capitolo n. 3824 «Somme destinate ai rimborsi di importi iscritti a ruolo riconosciuti indebiti», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - missione 29 - programma 5 - azione 3 «Restituzioni e rimborsi di imposte».
 
Art. 3

Rendicontazione

1. Gli agenti della riscossione rendicontano l'utilizzo delle somme accreditate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, secondo le ordinarie modalita' stabilite per le contabilita' speciali dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
Art. 4
Modalita' di restituzione delle somme anticipate dagli agenti della
riscossione relative a enti creditori diversi dallo Stato.

1. Relativamente agli enti creditori diversi dallo Stato, salvo quanto disposto dall'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'agente della riscossione trattiene le somme anticipate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto all'atto del riversamento delle somme riscosse per conto degli enti medesimi.
2. In deroga alle previsioni del comma 1, la restituzione agli agenti della riscossione delle somme rimborsate ai debitori ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e relative a indebiti pagamenti di somme a titolo di Irap e di addizionale regionale all'Irpef, e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 5

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, vengono meno le modalita' transitorie di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2019

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1338