Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 2 dicembre 2019
Dematerializzazione del certificato medico attestante l'idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (di seguito denominato codice della strada), in particolare l'art. 119, che individua i soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneita' psicofisica alla guida;
Visto l'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, che stabilisce i requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione I «Documento informatico», che detta disposizioni in ordine alla dematerializzazione della documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, che prevede il modello di attestazione del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», con il quale, e' stato assegnato un codice di identificazione ai soggetti certificatori del possesso dei requisiti di idoneita' psicofisica per la conferma di validita' della patente di guida;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 15 novembre 2013, recante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente»;
Considerata la necessita' di dare seguito alle disposizioni previste dal citato «Codice dell'amministrazione digitale», che prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente in essere, favorendo il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea;
Ritenuto, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del dettato del summenzionato art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle disposizioni del piu' volte citato «Codice dell'amministrazione digitale», prediligendo la trasmissione dell'esito della visita medica al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in via telematica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 192 del 17 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1

Trasmissione dell'attestazione
dei requisiti di idoneita' psicofisica

1. Ai fini del rilascio della patente di guida, i medici e le commissioni mediche locali di cui all'art. 119 del codice della strada e le strutture di cui all'art. 201, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica per la verifica dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la relazione medica, redatta nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, conforme al modello informatizzato di cui all'allegato IV.4, al titolo IV - parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Per trasmettere la relazione medica di cui al comma precedente, i medici e le strutture sanitarie chiedono il codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio, secondo quanto previsto dal decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.
3. Ad ogni relazione medica il sistema attribuisce un codice univoco, indicato sulla ricevuta, di cui all'art. 2.
 
Allegato 1

RICEVUTA DELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE MEDICA
AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA
(art. 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE UN LIVELLO DI
SICUREZZA ADEGUATO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'attuazione del decreto e' conformata ai principi di sicurezza della riservatezza dei dati personali, secondo le previsioni degli articoli 24, 25 e 32 del regolamento UE 2016/679.
Per l'attuazione del decreto del direttore generale per la motorizzazione 2 dicembre 2019 sono previsti tre tipi di utenti che possono accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per la trattazione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida.
Il sistema e' configurato in modo tale che, per impostazione predefinita, siano visibili ed accessibili, da parte degli incaricati, solo i dati previsti all'allegato 1, e non anche altri dati personali, in particolar modo di carattere sanitario.
Sono definite le politiche di sicurezza cui gli applicativi devono sottostare. Tali documenti devono indirizzare i processi di gestione della creazione, disabilitazione utenze, monitoraggio dei profili, password, gestione delle super utenze, change management, Backup Management e Incident Management.
Viene mantenuto un log delle attivita' svolte da chi accede al sistema (contenente ad es. il nome dell'utente, orari di inizio/fine attivita', errori e conferme della correttezza dell'elaborazione).
Accedono, per la procedura in argomento: 1) Medico certificatore.
Puo' accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per popolare i dati della relazione di cui all'allegato 1. L'accesso e' consentito ai sanitari in possesso di un codice di identificazione, rilasciato con le modalita' previste dal decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011.
Per accedere al sistema e' necessario oltre al codice identificativo, anche una password e un pin. L'accesso al sistema e' registrato e vengono memorizzate anche le operazioni effettuate.
Il medico accertatore puo' popolare i dati necessari per l'elaborazione della relazione medica finalizzata al rilascio della patente di guida. Il medico puo' richiamare solo relazioni elaborate con i suoi dati di accesso e, ove necessario, modificare i dati della relazione. 2) Uffici periferici del dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale.
Possono accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per il trattamento della relazione medica finalizzata al rilascio della patente di guida solo i dipendenti degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, specificamente autorizzati dai direttori degli uffici stessi. Per accedere al sistema e' necessario oltre alla matricola del dipendente, anche una password e una one time password. L'accesso al sistema e' registrato.
I dipendenti degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale non possono modificare la relazione medica. 3) Utenti specializzati.
Possono accedere al sistema informatico della Direzione generale per la motorizzazione per il trattamento della relazione medica finalizzata al rilascio della patente di personale operante presso autoscuole e studi di consulenza automobilistica presso cui si e' rivolto l'utente per il rilascio della patente di guida. Per accedere al sistema e' necessario un codice identificativo, anche una password e un pin rilasciati all'autoscuola o allo studio di consulenza. L'accesso al sistema e' registrato.
Gli utenti specializzati non possono modificare la relazione medica.
 
Art. 2

Ricevuta da rilasciare all'utente
in seguito all'accertamento sanitario

1. Al termine dell'accertamento sanitario, il medico o la commissione medica locale, rilasciano all'utente la ricevuta dell'avvenuta trasmissione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della relazione medica. La ricevuta e' generata automaticamente dal sistema informatico ed e' conforme all'allegato 1.
2. Sulla ricevuta di cui al comma 1, il medico o la commissione medica locale che hanno ritenuto non sussistenti i requisiti di idoneita' per il rilascio della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero che hanno ritenuto necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora ha previsto una conferma di validita' del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, motivano adeguatamente la propria decisione, al fine di consentire all'utente di intraprendere le iniziative a sua tutela ammesse dalle norme vigenti.
3. La ricevuta consegnata all'utente che si e' sottoposto a visita di idoneita' psicofisica per il rinnovo di validita' della patente, costituisce titolo per condurre veicoli a motore della categoria di patente di cui l'utente ha la titolarita', fino alla consegna della patente di guida rinnovata.
 
Art. 3
Indicazione della scadenza di validita' della patente successivamente
all'accertamento sanitario

1. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario sia attestata l'idoneita' del soggetto sottoposto a verifica, sulla ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validita' della patente, e' indicato: «scadenza di validita' ordinaria ai sensi dell'art. 126 del codice della strada».
2. Nel caso in cui a seguito dell'accertamento sanitario svolto dalla commissione medica locale ovvero dal medico monocratico per la fattispecie di cui all'art. 119 del codice della strada, sia attestata l'idoneita' del soggetto sottoposto a verifica per un periodo di tempo inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice della strada, sulla ricevuta di cui all'art. 2, in corrispondenza del campo indicante il periodo di validita' della patente, e' indicata dall'organo accertatore la data di scadenza di validita' con decorrenza dalla data di effettuazione della visita medica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2019

Il direttore generale: Dondolini