| Gazzetta n. 291 del 12 dicembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 5 novembre 2019 |  
| Assegnazione ai sensi della legge n.  183/1987,  del  cofinanziamento statale  dei  programmi  di  sviluppo   rurale,   nell'ambito   della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n.  1305/2013  per l'annualita'  2018,  al  netto   della   riserva   di   efficacia   e dell'assegnazione del 50 per  cento  gia'  disposta  con  decreto  n. 15/2019. (Decreto n. 36/2019).  |  
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                       L'ISPETTORE GENERALE CAPO            per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
   Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi comunitari;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988, n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;   Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);   Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;   Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con le  amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative cofinanziate dall'Unione europea;   Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione  delle  quote  di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.  183/1987  per  gli interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99,  ha  istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;   Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del  17  dicembre  2013  del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni  comuni  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio;   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305  del  17  dicembre  2013  del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo  sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17  luglio  2014 della Commissione recante modalita' di applicazione  del  regolamento UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;   Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto  regolamento  (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791  del  27  aprile  2015  della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale  per  Stato membro degli stanziamenti di  impegno  per  il  sostegno  comunitario destinato allo sviluppo  rurale  per  il  periodo  di  programmazione 2014/2020, azzerando l'annualita' 2014 e ripartendola  al  50%  nelle due  annualita'  successive  2015  e  2016,  assegna  all'Italia   un ammontare   complessivo   di   risorse    FEASR    pari    ad    euro 10.444.380.767,00;   Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo adottato dalla commissione europea in data 29 ottobre 2014;   Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni  il  16  gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra  i  vari  programmi  di  sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per  il  periodo  di programmazione 2014/2020;   Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;   Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e  degli altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi spettanti alle medesime amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del predetto Fondo di rotazione;   Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i  criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei,  per  il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi  quelli  finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);   Vista la nota n.  5451  del  13  febbraio  2019  con  la  quale  il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali ha trasmesso il quadro finanziario  relativo  alla  programmazione  2014-2020  dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della  quota  di  cofinanziamento statale distinta per singola annualita', che complessivamente ammonta a 8.086.844.241,50  euro  ed  e'  a  carico  del  predetto  Fondo  di rotazione, comprese le quote regionali delle  regioni  colpite  dagli eventi sismici;   Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante  dalle  risorse  aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai  trasferimenti  tra  il  primo  e  secondo  pilastro  (regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla  riduzione  del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un  premio  superiore  a  150.000  euro  (art.  11  del  reg.  UE  n. 1307/2013);   Considerato, inoltre, che  il  predetto  quadro  finanziario  tiene conto dello storno parziale delle risorse  finanziarie  assegnate  ai PSR per le annualita' 2018, 2019 e 2020, approvato  dalla  Conferenza delle regioni e delle province autonome l'8 giugno 2017, a favore dei PSR delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  e  Umbria,  colpite  dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;   Visto  quanto  disposto  dagli  articoli  20-22  del  reg.  UE   n. 1303/2013, la ventilazione annuale e'  stata  calcolata  distinguendo per ciascuna annualita' di spesa la quota destinata alla  riserva  di performance, che sara' assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorita' dei PSR;   Considerato che la predetta ventilazione  annuale  include  sia  un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia  di euro delle singole annualita' di impegno FEASR  sia  l'arrotondamento del tasso  di  cofinanziamento  FEASR  a  due  cifre  decimali,  che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina  una  variazione in  aumento  della  spesa  pubblica  complessiva  e  del  conseguente cofinanziamento  nazionale  (Stato  e   regione)   per   un   importo complessivo  di  566.427,00  euro   rispetto   a   quanto   stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del  16  gennaio 2014;   Viste le decisioni dei programmi di  sviluppo  rurale  relative  al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata  tabella  A, con le quali sono stati  approvati  i  piani  finanziari  di  ciascun programma;   Considerato che, relativamente  alla  quota  di  cofinanziamento  a carico del Fondo di rotazione  ex  legge  n.  183/1987,  si  e'  gia' provveduto  con  i  decreti  n.  7/2016,  n.  47/2016  e  n.  59/2017 all'assegnazione delle annualita' 2015, 2016 e 2017 e con il  decreto n. 15/2019 all'assegnazione dell'annualita'  2018  nella  misura  del cinquanta per cento e al netto della riserva di efficacia;   Considerato che, per i predetti programmi,  occorre  provvedere  ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 per l'ulteriore  cinquanta  per  cento dell'annualita' 2018, pari a  519.105.206,14  euro,  al  netto  della riserva di efficacia;   Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione svoltasi in data 23 ottobre 2019: 
                               Decreta: 
   1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo  di  rotazione  di cui alla legge  n.  183/1987  per  l'annualita'  2018  dei  Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale  per  il  periodo  di  programmazione  2014/2020, ammonta complessivamente a 519.105.206,14 euro al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20,  21  e  22  del  reg.  (UE)  n. 1303/2013 e dell'assegnazione del cinquanta per cento  gia'  disposta per detta annualita'  con  proprio  decreto  n.  15/2019  di  cui  in premessa, cosi' come riportato nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.   2.  Le  erogazioni  sono   effettuate   agli   organismi   pagatori riconosciuti secondo le modalita' previste dalla  normativa  vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per  il  tramite di AGEA.   3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i  programmi di   rispettiva   competenza,   nonche'   gli   organismi    pagatori riconosciuti, effettuano tutti  i  controlli  circa  la  sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei  presupposti  e  dei  requisiti  di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e  verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro  le scadenze previste ed in  conformita'  alla  normativa  comunitaria  e nazionale vigente.   4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni  titolari degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di colloquio telematico.   5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 5 novembre 2019 
                                   L'Ispettore generale capo: Castaldi  Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-1426     |  
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     PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 -         ANNUALITA' 2018 AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA E           DELL'ASSEGNAZIONE DEL 50 PER CENTO GIA' DISPOSTA                        CON DECRETO N. 15/2019 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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